Riunioni non profit: cosa cambia dopo la conversione del “Cura Italia”

Il nuovo testo del Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha, da un lato, uniformato la data del 31 ottobre 2020 come termine entro il quale tutti gli enti non profit (e quindi non solo organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, come previsto nel testo originario) possono approvare il bilancio; dall’altro, ha esteso le disposizioni previste dall’art.106 per le società alle associazioni e fondazioni.

Riproponiamo un articolo del Cantiere terzo settore, ripreso e approfondito da CSVnet, che prova a fare chiarezza anzitutto sulla possibilità di convocare gli organi sociali in questo periodo, oltre che analizzare più nello specifico la situazione per Odv, Aps ed Onlus da una parte, e per tutti gli altri enti non profit dall’altra.

Il (perdurante) divieto di riunire in presenza gli organi sociali
Va subito ribadito che il nuovo DPCM 26 aprile 2020, in continuità con i precedenti, ha anzitutto confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati (art.1, c.1, lett. d), così come la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, svolti in luogo pubblico o privato (art.1, c.1, lett. i). È stata inoltre differita almeno fino al 17 maggio (termine di efficacia del Decreto) ogni altra attività convegnistica o congressuale (art.1, c.1, lett. s).

Da tali disposizioni è evidente come ad oggi gli enti non profit non possano riunire gli organi sociali (assemblea, consiglio direttivo o di amministrazione, organo di controllo, altri organi) nella modalità consueta, quella cioè che prevede la partecipazione fisica degli individui.

Tale divieto, che ha come base una causa di forza maggiore, vale quantomeno sino al 17 maggio, termine di efficacia del DPCM 26 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, le quali sembrano comunque più che probabili.

La possibilità di riunire gli organi sociali in videoconferenza
Il Decreto “Cura Italia” ha previsto (all’art.73, c.4) per le associazioni (sia riconosciute che non riconosciute) e le fondazioni la facoltà di riunire gli organi sociali in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto: e ciò è possibile fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, salvo ulteriori proroghe). Gli enti che invece hanno disciplinato nel proprio statuto tale modalità di riunione la potranno ovviamente utilizzare anche dopo il termine del 31 luglio.

Tale disposizione si applica quindi a tutti gli enti non profit, indipendentemente dal fatto che essi siano anche enti del Terzo settore (e quindi, ad oggi, Odv, Aps ed Onlus); anche se letteralmente si fa riferimento solo ad associazioni e fondazioni, sembra che la disposizione si possa estendere per interpretazione analogica anche ai comitati.

Affinché una riunione in videoconferenza sia valida, devono essere fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

  • rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
  • permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
  • permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
  • informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

Tutte queste informazioni devono essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell’organo, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti. Una volta riunito l’organo, dovranno ovviamente essere rispettati gli ordinari quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

La riunione in videoconferenza è sicuramente una possibilità importante che il legislatore ha ammesso per gli enti non profit che ad oggi non la contemplano nel loro statuto (e la cui previsione appare più che opportuno inserire in occasione del prossimo adeguamento o modifica statutaria), ma è necessario che tali riunioni avvengano nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge. Qualora ciò non sia possibile gli enti non profit sono legittimati, a nostro giudizio per una causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi), a rinviare la riunione in presenza a data da destinarsi, aspettando la fine della situazione emergenziale: ciò al fine di tutelare il fondamentale diritto ad un’effettiva ed informata partecipazione dei consociati.

Qualora un ente non profit opti per il rinvio della riunione di un organo sociale (ad esempio dell’assemblea), dovrà ovviamente informarne tutti componenti, giustificando il mancato utilizzo della videoconferenza con ragioni di difficoltà (tecniche o di altro tipo), tali da non poter garantire una piena partecipazione degli intervenuti.

Le modifiche apportate dalla Legge di conversione del “Cura Italia”
Il testo definitivo del “Cura Italia” ha esteso il termine di approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020 per tutti gli enti non profit (associazioni, fondazioni e comitati) e in generale a tutti gli enti non commerciali; il testo precedente prevedeva tale proroga solo per le Odv, le Aps e le Onlus.

Qualora tali soggetti siano tenuti, per legge o per statuto, ad approvare il bilancio di esercizio (ed, eventualmente, anche il bilancio sociale) entro il periodo che va dal 1° febbraio al 31 luglio 2020, possono derogare a tali disposizioni, posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020.

A tale positiva estensione se ne è aggiunta un’altra, di segno opposto: il nuovo comma 8-bis dell’art.106 del Decreto ha disposto l’applicazione delle disposizioni in esso contenute, relative allo svolgimento delle assemblee delle società, ad associazioni e fondazioni con l’espressa eccezione di Odv, Aps ed Onlus. Anche qui, come in precedenza, la disposizione sembra potersi applicare per analogia anche ai comitati.

Fra tali disposizioni vi è la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell’esercizio sociale (cioè il 29 giugno, per i molti enti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare) per deliberare in merito all’approvazione del bilancio: a nostro avviso, il richiamo che l’art.106, c.1 del “Cura Italia” opera agli articoli 2364, c.2 e 2478-bis del Codice civile riguarda infatti solo l’approvazione del bilancio e non anche altre delibere dell’assemblea ordinaria. Se questo è vero, tale disposizione appare avere un significato pratico pressoché nullo visto che, come detto in precedenza, l’art.35, c.3-ter del nuovo “Cura Italia” ha disposto la proroga per l’approvazione del bilancio per tutti gli enti non profit al 31 ottobre 2020, quindi ben più in là del 29 giugno.

Per effetto dell’estensione prevista dall’art.106, c.8-bis alla normativa sulle società, gli enti non profit (diversi da Odv, Aps ed Onlus) hanno comunque la facoltà di utilizzare nelle assemblee (sia ordinarie che straordinarie) tenute in forma telematica (possibili anche qualora non siano previste nello statuto e, in tal caso, convocabili entro il 31 luglio 2020) strumenti più ampi rispetto a quelli previsti dall’art.73, c.4 del Decreto (che si applica anche ad Odv, Aps ed Onlus), quali il voto elettronico o per corrispondenza, oppure il voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

L’aggiunta del comma 8-bis all’art.106 rappresenta probabilmente una svista del legislatore dovuta alla difficoltà di coordinare i moltissimi emendamenti presentati al testo del Decreto; nondimeno, la differenza di trattamento che comunque ne risulta fra gli enti non profit in generale, da un lato, e Odv, Aps ed Onlus dall’altro, appare senz’altro ingiustificata e priva di fondamento. Sarebbe quindi opportuno, qualora possibile, sopprimere tale disposizione oppure estenderne la portata anche ad Odv, Aps ed Onlus.

La situazione per Odv, Aps ed Onlus
Proviamo a delineare il quadro che risulta dalla nuova normativa, partendo dalle Odv, Aps ed Onlus, e chiarendo su quali basi normative sia possibile rinviare le riunioni in presenza degli organi sociali (in particolare dell’assemblea), in relazione ai diversi adempimenti in scadenza in questo periodo.

Per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci (di esercizio e/o sociale), il cui termine per legge o per statuto cade nel periodo 1° febbraio-31 luglio 2020, l’assemblea in presenza può come detto essere rinviata a data da destinarsi per causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi) e contando sul fatto che l’art.35, c.3 del Decreto “Cura Italia” ne sposta comunque il termine per l’approvazione fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto riguarda le altre delibere di competenza dell’organo assembleare in scadenza in questo periodo (quale potrebbe essere, ad esempio, l’elezione degli organi sociali), le riunioni in presenza sono rinviate sempre per causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi) a data da destinarsi, fino alla fine della situazione emergenziale. Per tali adempimenti non è stato però posto un termine “finale”, come è stato fatto invece per i bilanci: sembra quindi che l’ente dovrà convocare l’assemblea senza ritardo una volta conclusa la situazione di emergenza.

Si ricorda che Odv, Aps ed Onlus sono chiamate a modificare i loro statuti per adeguarsi alla Riforma del Terzo settore: in tal senso, il “Cura Italia” ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per effettuare tale modifica con la procedura semplificata (utilizzando cioè le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria).

Le Odv, le Aps e le Onlus hanno come visto la facoltà (ex art.73, c.4 del Decreto “Cura Italia”) di riunirsi in videoconferenza (anche qualora lo statuto non preveda tale modalità e, in tal caso, fino al 31 luglio 2020), nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità analizzati in precedenza.

La situazione per gli altri enti non profit
Agli altri enti non profit si applicano disposizioni in parte uguali e in parte diverse rispetto ad Odv, Aps ed Onlus.

Per l’approvazione dei bilanci in scadenza al 31 luglio 2020, il termine del 31 ottobre 2020 è stato esteso a tutti gli enti non profit (associazioni, fondazioni, comitati) e in generale a tutti gli enti non commerciali: tutti questi possono quindi rinviare l’assemblea in presenza per causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi), avendo l’ulteriore base normativa del nuovo art.35, c.3-ter del Decreto “Cura Italia”.

Per quanto riguarda le altre delibere assembleari in scadenza in questo periodo (quali, ad esempio, l’elezione degli organi sociali), le riunioni in presenza sono rinviate sempre per causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi) a data da destinarsi. Non è stato posto un termine “finale” per l’assunzione di tali delibere: se ne ricava che l’ente dovrà convocare l’assemblea senza ritardo una volta conclusa la situazione di emergenza.

Gli enti non profit hanno anch’essi come visto la possibilità (ex art.73, c.4 del Decreto “Cura Italia”) di riunirsi in videoconferenza (anche qualora lo statuto non preveda tale modalità e, in tal caso, fino al 31 luglio 2020), nel rispetto dei criteri di trasparenza ed accessibilità; hanno inoltre la facoltà di utilizzare nelle riunioni telematiche strumenti più ampi rispetto a quelli previsti per le Odv, le Aps e le Onlus, quali il voto elettronico o per corrispondenza, oppure il voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (art.106, c.8-bis).

Quale volontariato nella fase 2? CSVnet inaugura Question time, la nuova rubrica video di approfondimento sulla normativa

E’ ormai entrato in vigore il Dpcm del 26 aprile 2020 con le indicazioni per la “cauta ripartenza” di diverse attività, dopo il lockdown dovuto dall’emergenza coronavirus. Per gli enti non profit vengono allentate in parte le restrizioni finora previste, ma rimane il principio predominante della prudenza. Per l’occasione CSVnet inaugura Question time, nuova video rubrica in cui gli esperti rispondono ai dubbi più stringenti sulla normativa per il terzo settore.

Si tratta di brevi video di approfondimento per sciogliere alcuni dubbi sull’applicazione della normativa di settore, con l’obiettivo di chiarire punti oscuri e offrire un’interpretazione condivisa dei nodi più complicati. Saranno coinvolti esperti in ambito giuridico, fiscale, amministrativo e non solo. Uno strumento in più che si va ad aggiungere ai focus e gli articoli dedicati al tema per offrire un’informazione di servizio non solo ai Csv ma a tutte le organizzazioni non profit.

La prima uscita è su come fare attività di volontariato in questa fase 2 dal 4 al 18 maggio per la gestione dell’emergenza coronavirus. Per l’occasione risponde alle domande Raffaele Mozzanica, avvocato esperto di enti del terzo settore e docente di diritto amministrativo dei servizi sociali presso l’Università Bicocca di Milano.

Quali sono gli ambiti in cui è possibile fare volontariato? Chi può farlo? Quali documenti deve avere con sé un volontario nei suoi spostamenti? Quali regole deve seguire? Come si devono coordinare le organizzazioni non profit e gli enti locali?

Queste le domande rivolte a Mozzanica dello Studio legale Luca Degani di Milano che ha curato per CSVnet “Prime indicazioni sull’attività e la mobilità dei volontari” un primo parere sul volontariato durante la prima fase di emergenza.

Al via la decima edizione di Lifebility Award, il concorso che premia le idee che migliorano la vivibilità

Lifebility Award è un concorso nato nel 2009 per volontà dei Lions e promosso dall’Associazione Lifebility, che premia studenti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea innovativa e realistica rivolta al sociale e in grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili, “a costi sostenibili”, i servizi pubblici e privati della comunità.

Obiettivo primario del concorso è quello di sensibilizzare i giovani all’impegno sociale, spingendoli a offrire un proprio contributo concreto ed applicare valori etici e morali nella propria vita quotidiana.

Nello specifico il concorso intende premiare idee relative al concetto di vivibilità. Le idee progettuali dovranno essere, da un lato, connotate da elementi di innovazione e originalità, e, dall’altro, dovranno tener conto dell’effettiva fattibilità e degli aspetti economici. Rispetto a questi due parametri, essendo il concorso orientato a raccogliere idee e non progetti interamente definiti, non si richiedono rappresentazioni complete in tutti i dettagli tecnici ed economici, ma è importante offrire una concreta sensazione della realizzabilità dell’idea proposta.

Al concorso possono partecipare giovani residenti in Italia (sia studenti universitari che lavoratori) che abbiano compiuto 18 anni alla data del 14 maggio 2020 e che non abbiano compiuto 36 anni alla stessa data. Per coloro che non rientrano in questa fascia d’età sarà possibile partecipare soltanto in un team di lavoro nel quale la maggioranza dei componenti abbia le caratteristiche richieste.

Fra tutte le proposte partecipanti, il 28 maggio verranno selezionati fino a 12 Finalisti, che avranno diritto a:

  • un tutoring di circa 1 mese per trasformare l’idea in un progetto;
  • un viaggio a Bruxelles dove si visiteranno la Comunità europea per scoprire Horizon 2030 e l’Università di Leuven (Belgio).

I progetti rivisti dai Finalisti dopo il Tutoring, al fine di concorrere ai premi successivi, dovranno essere riproposti entro e non oltre il giorno 9 ottobre 2020.

La proposta vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro del valore di € 3.000. Inoltre tutti i finalisti verranno accompagnati nel corso del 2020 nella presentazione del progetto a bandi nazionali ed internazionali oppure a platee di investitori e avranno la possibilità di:

  • Avere uno Stage retribuito di 6 mesi (questo premio verrà erogato direttamente dalle aziende sponsor che sceglieranno in base ai CV ricevuti).
  • Ottenere un periodo di incubazione gratuito per assistenza allo START UP d’impresa. Questo premio verrà erogato direttamente dagli incubatori sponsor del concorso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso, le idee progettuali, formalizzate secondo il modulo di progetto scaricabile da questa pagina, dovranno essere presentate, unitamente al CV dei partecipanti, all’indirizzo info@lifebilityaward.com entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 14 maggio 2020.

Link alla sito web del premio in cui è possibile scaricare il regolamento completo accedere a tutte le risorse per partecipare.

Statuti, bilanci, 5 per mille, donazioni: il “Cura Italia” è legge

La Legge 27/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile, ha reso definitive le misure disposte dal Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”). Un primo approfondimento del Decreto era stato proposto nell’articolo “Decreto Cura Italia: ecco le novità per il terzo settore”.

Di seguito l’analisi delle disposizioni modificate riportate in un articolo del Cantiere terzo settore ripreso da CSVnet.

Approvazione del bilancio, esteso il termine per tutti gli enti non profit (art.35, c.3-ter)

La modifica più rilevante riguarda l’estensione del termine di approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020 per tutti gli enti non profit, e non solo per le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus, come previsto nel testo originario.

Con l’aggiunta del comma 3-ter all’art.35, la proroga si applica di fatto a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni e a i comitati disciplinati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché a tutti gli enti non commerciali (art.73, c.1, lett. c) del DPR 917/1986).

Qualora tali soggetti siano tenuti, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio al 31 luglio 2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo), possono derogare a tali disposizioni, posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020. La proroga in questione sembra legittimare tutti gli enti non profit a posticipare fino al termine indicato la convocazione in presenza degli organi sociali deputati all’approvazione del bilancio (qualora la sua approvazione cada nel periodo 1° febbraio-31 luglio 2020), e ciò al fine di tutelare il diritto ad un’effettiva ed informata partecipazione dei consociati.

In relazione alla possibilità di riunire gli organi sociali in questo periodo, si ricorda che sempre il Decreto “Cura Italia” ha previsto (all’art.73, c.4, che non è stato sostanzialmente modificato dalla Legge di conversione) che le associazioni e le fondazioni possano svolgere tali riunioni in videoconferenza fino al 31 luglio 2020, e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni. Sul tema, si rinvia all’articolo “Non profit: le riunioni degli organi sociali ai tempi del coronavirus”.

Nel termine “bilanci” sembra potersi ricomprendere non solo il bilancio di esercizio ma anche il bilancio sociale, qualora la sua adozione sia prevista come obbligatoria dallo statuto degli enti.

Confermato il termine per l’approvazione delle modifiche statutarie per Odv, Aps ed Onlus in assemblea ordinaria (art.35, commi 1 e 2)

Sono rimasti immutati i primi due commi del Decreto “Cura Italia”, e quindi è stata confermata la data del 31 ottobre 2020 per effettuare le modifiche statutarie per Odv, Aps ed Onlus (costituitesi prima del 3 agosto 2017) con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

La proroga al 31 ottobre 2020 vale anche per le imprese sociali: qualora esse si siano costituite prima del 20 luglio 2017, potranno procedere alla modifica in assemblea ordinaria.

Rendicontazione del 5 per mille e di altri progetti (art.35, c.3 e 3-bis)

Alcune importanti modifiche hanno riguardato gli obblighi relativi al 5 per mille.

In particolare, le Odv, le Aps e le Onlus sono state autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille 2017 entro la data del 31 ottobre 2020.

Per il solo 2020, inoltre, è stato modificato il termine (disposto dall’art.8, c.1 del Decreto legislativo 111/2017) per la redazione del rendiconto sull’utilizzo delle somme percepite (che è stato portato a 18 mesi dalla data di ricezione delle somme, invece di un anno), dando così più tempo ai beneficiari del contributo.

Si ricorda che, in assenza del DPCM attuativo del Decreto legislativo 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo sono ancora disciplinati dal DPCM 23 aprile 2010 (modificato e integrato dal DPCM 7 luglio 2016): in relazione a ciò, nel corso dell’esame al Senato del Decreto “Cura Italia”, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo ad emanare il menzionato DPCM entro 2 settimane dall’entrata in vigore della Legge di conversione, oltre che ad erogare ai beneficiari le risorse del 5 per mille 2018 entro giugno 2020 e quelle del 2019 entro dicembre 2020.

Sono stati infine prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per la rendicontazione di progetti assegnati ad Odv, Aps ed Onlus sulla base di leggi nazionali e regionali.

Aderendo ad un’interpretazione letterale del testo di legge, le misure descritte in questo paragrafo sembrano applicarsi solo ad Odv, Aps ed Onlus. Sembra però che, quantomeno le disposizioni agevolative in tema di 5 per mille, debbano essere estese anche agli enti non profit ed enti non commerciali (menzionati al comma 3-ter), qualora fossero beneficiari del 5 per mille, di modo da evitare delle irragionevoli e ingiustificate disparità di trattamento. Di ciò è possibile trovare riscontro anche nel dossier parlamentare relativo al Decreto “Cura Italia”.

Per un riepilogo degli enti che possono essere beneficiari del contributo del 5 per mille, si veda l’articolo “5 per mille 2020, ecco come iscriversi”.

Misure di sostegno per i volontari della protezione civile (art.35-bis)

La disposizione riguarda i volontari impegnati nelle attività di protezione civile nell’emergenza dettata dal Covid-19.

Il Decreto legislativo 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone (art.39) strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, garantendo ai volontari (di enti iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile) impiegati in attività di soccorso ed assistenza per eventi emergenziali di protezione civile:

  1. a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
  2. b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
  3. c) la copertura assicurativa.

I volontari in questione devono comunque essere autorizzati tramite apposita comunicazione del Dipartimento della protezione civile.

Tali garanzie sono assicurate (art.39, c.1, del Codice della protezione civile) per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno; tale periodo può essere aumentato, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno, sempre su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati (art.39, c.2, del Codice della protezione civile).

La deroga di cui all’art.35-bis del Decreto “Cura Italia” eleva, per l’emergenza Covid-19, il periodo continuativo di 60 giorni portandolo a 180, mentre rimane invariato il numero massimo di giorni nell’anno (sempre di 180). Appare comunque sempre necessaria l’autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile.

Modifica alla Legge sulla cooperazione internazionale (art.35, c.3-quater)

La disposizione va a modificare l’art.26, c.3 della Legge 125/2014 sulla cooperazione internazionale, prorogando di un anno la cadenza (da “almeno biennale” ad “almeno triennale”) della verifica periodica a cui sono sottoposte le organizzazioni che operano nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

Ad effettuare la verifica è il Comitato congiunto per la cooperazione e lo sviluppo, e al termine di essa i soggetti della cooperazione sono iscritti in apposito elenco, pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS).

Donazioni a sostegno dell’emergenza: aggiunti gli enti religiosi (art.66)

Con una modifica all’art.66 del Decreto, sono stati aggiunti gli enti religiosi civilmente riconosciuti al novero dei soggetti ai quali è possibile effettuare erogazioni in denaro o in natura finalizzate a finanziare interventi in materia di contrasto all’emergenza da Covid-19, e che danno diritto alla detrazione o alla deduzione per i donatori. Come già specificato in un articolo dedicato alla prima versione del testo di legge, il Cura Italia stabilisce anche nuove indicazioni sulle donazioni.

Il volontariato e l’emergenza Coronavirus: il sondaggio del CSV Napoli

In questo scenario di emergenza è difficile prevedere come cambierà la società e quale sarà il nuovo impegno del volontariato, che dovrà confrontarsi con nuovi bisogni emergenti e affrontare nuove sfide.

CSV Napoli, per meglio orientare i propri servizi di supporto al volontariato, ha avviato un sondaggio che permetterà di monitorare le attività messe in campo dai volontari degli ETS della città metropolitana di Napoli per far fronte a questa emergenza sanitaria e sociale (grado di operatività, problemi riscontrati, bisogni rilevati, impiego dei volontari, necessità di servizi di supporto ecc. ) e leggere, ove possibile, i bisogni legati al post-emergenza.

Per contribuire al sondaggio clicca sul seguente link:
http://gestionale.csvnapoli.it/Frontend/Questionario/Questionario.aspx?ID=-1&IDQ=109&IDR=8778&IDRT=21

Ti ringraziamo in anticipo per l’attenzione che vorrai dedicarci.

Cooperare: su Vita si discute sulla forza del nostro tessuto economico e sociale.

Tutto pronto per il quarto appuntamento con L’ora di tutti, la serie di dialoghi che Vita organizza con la Bottega del Terzo Settore e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Dopo ricercare il senso, curare e educare il quarto verbo scelto è cooperare. Se ne parlerà in diretta, giovedì 30 aprile, alle 11, sulla pagina facebook di Vita, con Elena Granata, urbanista docente al Politecnico di Milano, Vera Gheno, esperta di linguistica e autrice del libro, Potere alle parole (Einaudi, 2019), il presidente della Fondazione Carisap Angelo Galeati e Stefano Granata, presidente di Federsolidarietà.

Salute, scuola, fiducia, cura, cultura. Ancora: reciprocità, mutualismo, ma anche la comunicazione. In questi mesi si è capito come e quanto questi beni non siano meri “servizi” da offrire o fruire. Al contrario, questi beni stanno alla base delle nostre relazioni e a fondamento del legame sociale. Sono, in senso forte, beni comuni.

La forma di cura e condivisione su cui dobbiamo oggi più che mai interrogarci, per ripartire davvero e ripartire insieme, è inevitabilmente quella del cooperareVerbo che definisce al meglio le virtù civiche che rappresentano la forza del nostro tessuto economico e sociale.
Proprio in queste settimane associazionivolontaricooperativescuole, ma anche aziende imprese lo hanno dimostrato.

Si partirà da qui, per dialogare insieme: appuntamento a giovedì 30, alle 11, sulla pagina facebook di Vita!.