Educazione degli adulti: viaggiare, lavorare, incontrare persone dal mondo, crescere come cittadini europei

Giovedì 21 marzo, le Ambasciatrici Erasmus+ per l’Educazione degli Adulti della Campania, in collaborazione con Europe Direct Napoli, terranno un incontro con il territorio nella Sede Europe Direct in Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75.

L’evento rappresenta un’opportunità per promuovere l’educazione degli adulti nella regione e per orientare sui programmi e le opportunità offerte da Erasmus+ nel settore. L’incontro sarà un momento di scambio e di confronto tra gli attori locali interessati a promuovere l’educazione degli adulti e a valorizzare le opportunità offerte dall’Unione Europea.

Di seguito il programma dell’iniziativa:

15.30 Saluti Valeria De Lisa Europe Direct

15.50 Le priorità di Erasmus+ Daniela Ermini INDIRE Unità Epale

16.10 Il programma Erasmus+ : orientarsi nel settore degli adulti Giuseppina Di Ture
16.20 La piattaforma EPALE strumento di conoscenza e promozione Lucia Veneruso
16.30 La donna che ero, che sono, che sarò: i racconti “competenti” delle mamme
dei Quartieri Spagnoli. Buone prassi Marianna Capo

16.40 Punti salienti di una candidatura Erasmus+ per l’educazione degli adulti
Veronica Polese

16.50 Domande e rilevazione dei bisogni dei partecipanti
Modera Raffaela D’Angelo

Info e contatti: @ Giuseppina Di Ture 3405693755
@ venerusolucia@gmail.com

Link di registrazione all’evento:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEzmMDWTKQOB0jC9-URVdLJtL1dFcghhM4K97Y-LqTakAekQ/viewform?pli=1

 

Associazioni e società sportive dilettantistiche: al via le domande per i contributi a fondo perduto

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) potranno inviare la domanda per ricevere il contributo a sostegno degli oneri previdenziali.

Si tratta dell’agevolazione introdotta dalla riforma dello sport, il decreto legislativo n. 36/2021, così come modificata dal cosiddetto decreto correttivo, il Dlgs n. 120/2023.

In particolare, l’articolo 35, al comma 8-sexies, prevede il riconoscimento di un contributo a copertura delle spese previdenziali sostenute nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo spetta alle ASD e alle SSD e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che nel periodo d’imposta 2022 hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura complessivamente non superiori a 100.000 euro.

L’importo della somma è commisurato ai contributi previdenziali, a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati da luglio a novembre 2023.

Per l’erogazione del contributo sono stati stanziati in totale 8,3 milioni di euro. Se le richieste dovesse superare tale cifra, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

Contributi a fondo perduto associazioni: come fare domanda sulla piattaforma del Registro

A disciplinare la misura è il decreto del del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che definisce le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo.

Le Associazioni che intendono presentare domanda per beneficiare del contributo dovranno utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Qui saranno pubblicate in dettaglio le istruzioni operative per la presentazione della richiesta. Le domande si possono inviare a partire dalle ore 12.00 di oggi e fino alla scadenza fissata per le ore 23.59 del 22 aprile 2024.

A completamento dell’istanza, ASD e SSD dovranno presentare anche la seguente documentazione:

  • la copia del bilancio o del rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati, oppure, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022 (il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche);
  • la copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo (il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi).

L’erogazione del contributo ad ogni modo è subordinata al rispetto dei limiti previsti dal regolamento de minimis.

Il Dipartimento pubblicherà sul proprio sito istituzionale e nella sezione pubblica del Registro l’elenco dei beneficiari e l’importo del beneficio riconosciuto.

I contributi saranno erogati sui conti correnti indicati dai beneficiari in fase di domanda.

Reddito Alimentare: manifestazione di interesse per gli ETS

Il Comune di Napoli aderisce alla sperimentazione del reddito alimentare avviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rivolta a quattro Comuni Capoluogo delle Città Metropolitane per la presentazione di progetti di reddito alimentare finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale.

Si intende costruire una rete di aiuti a livello territoriale mediante la cooperazione tra Ente Pubblico, soggetti del Terzo settore e operatori appartenenti alla Grande Distribuzione Organizzata con l’obiettivo generale di  promuovere la sensibilizzazione sullo spreco alimentare e di fornire un sostegno concreto e non meramente assistenzialistico alle fasce di popolazione più fragili.

Pertanto ha pubblicato sul sito istituzionale un Avviso Pubblico non competitivo rivolto a Enti del Terzo settore per l’individuazione di soggetti con cui stipulare una convenzione per la realizzazione del progetto “Reddito Alimentare” previa attività di co-progettazione.

Per aderire c’è tempo entro e non oltre le ore 10:00 del 13 marzo 2024. 

A questo link è disponibile la relativa modulistica:

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/50920

 

 

Focus online “5 per mille: come accedere al contributo”

Si avvicina la scadenza per gli enti del Terzo settore (Ets) che vogliono accedere al contributo del 5 per mille, uno degli strumenti “storici” per il reperimento di fondi da parte delle organizzazioni non profit.

Ma come funziona? Quali sono le modalità di iscrizione? Ci sono errori da evitare per non essere esclusi dall’accesso al beneficio? Come inserire correttamente le informazioni sul 5 per mille nel registro unico nazionale del Terzo settore? Ci sono vincoli per l’utilizzo del contributo?

Se ne parlerà giovedì 21 marzo alle ore 17 in un breve focus online trasmesso sui canali youtube e facebook di Cantiere terzo settore, per fare chiarezza in particolare sulle modalità di iscrizione degli Ets, delle Onlus e delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

Il focus sarà anche occasione per presentare il modulo per la gestione dei fondi contenuto in Verif!co, un progetto proposto dai centri di servizio per il volontariato per la trasformazione digitale del Terzo Settore.

Dopo una breve introduzione di Lara Esposito, coordinatrice editoriale di Cantiere terzo settore, al focus interverranno Daniele Erler, referente dell’Area consulenza di CSVnet e Andrea Piscopo, referente CSVnet del progetto Verif!co.

L’iniziativa “5 per mille: come accedere al contributo” rientra nel format “Prendi nota! Appunti video sulla normativa” per aggiornare gli enti su alcuni scadenze, adempimenti e opportunità da non perdere.

Il decreto “Milleproroghe” diventa legge. Quali novità per il Terzo settore?

Il cosiddetto decreto “Milleproroghe” è diventato legge. È stato infatti convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18 il dl n. 215/2023 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che reca importanti proroghe normative.

Tra di esse, per quanto di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale si segnalano due provvedimenti.

Regime Iva, confermato il passaggio all’esenzione dal 2025

Viene prorogata al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime Iva (da “esclusa” a “esente”) per gli enti non commerciali recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies dl n. 146/2021. La modifica è introdotta con l’art. 3, comma 12-sexies.

Viene così superata la scadenza del 1° luglio 2024 che, in ragione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue dal 2010, prevede che siano attratte nel nuovo regime di esenzione Iva tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.

Tale nuovo regime, cadendo a metà del periodo di imposta (1° luglio 2024), avrebbe certamente penalizzato le realtà associative più piccole alle prese con i maggiori oneri e adempimenti da essa derivanti.

Assemblee da remoto fino al 30 aprile 2024

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile usufruire delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti non commerciali introdotte dal dl. n. 18/2020 (art. 3, comma 12-duodecies).

In particolare, fino a tale data, nella convocazione delle assemblee si potrà prevedere lo svolgimento delle stesse anche a distanza attraverso modalità telematiche, anche quando tale possibilità non è contemplata dallo statuto.

Tale previsione – contenuta nell’art. 106 dl n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) – è stata più volte prorogata, l’ultima volta fino al 31 luglio 2023.

Con il dl n. 215/2023 convertito in legge n. 18/2024 tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.

 

di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore

Modello Eas, per il 2024 la scadenza è il 2 aprile

Gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del modello Eas potranno farlo entro il 31 marzo 2024 (che, cadendo di giorno festivo, slitta al 2 aprile) all’Agenzia delle entrate. Ma cos’è il modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali sono le modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.

Che cos’è il modello Eas e la sua importanza a fini fiscali

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.

Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148 del dpr 917 del 1986 e art. 4 del dpr 633 del 1972).

Enti del Terzo settore e modello Eas

Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).

Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello Eas entro il termine del 2 aprile prossimo.

Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Etsil consiglio per essi è quello di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.

Gli altri enti esonerati dall’invio

Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd): queste sono state esonerate dall’invio del modello Eas a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 39 del 2021 (art.6, comma 6-bis).

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello

Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono: le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Barrano infine la casella “SI” del rigo 3), relativa all’ottenimento della personalità giuridica.

Gli enti obbligati alla compilazione totale

Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).

L’obbligo di ripresentare il modello Eas

Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 2 aprile gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2023, inviando un nuovo modello Eas.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2023 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 2 aprile 2024 dai soggetti obbligati:

  • gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione);
  • gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Le modalità di invio

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Qualora non venisse rispettato il termine del 2 aprile è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2024, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).

di Daniele Erler – Responsabile Area Consulenza CSVnet