28 Feb, 2023 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo ai principali provvedimenti che interessano il Terzo settore nel decreto Milleproroghe
La conversione in legge del “Milleproroghe 2023” (decreto legge n. 198/2022), pubblicato ieri in GU contiene diverse disposizioni di interesse per il Terzo settore.
Il riferimento è, tra le altre, alla proroga del termine per la convocazione delle assemblee ordinarie ai fini dell’adeguamento degli statuti per il Terzo settore, quello di presentazione della dichiarazione Imu 2021 per gli enti non commerciali, del termine per le Onlus per essere destinatarie del cinque per mille e di alcuni in materia di normazione sportiva.
Vediamo in dettaglio il contenuto delle previsioni di riferimento, anche alla luce delle integrazioni intervenute in sede di conversione.
Proroga termine per adeguamento statuti in assemblea ordinaria
È prorogato al 31 dicembre 2023, e non più al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017). L’indicazione è contenuta all’art. 9, comma 3-bis, introdotto in sede di conversione).
Si ricorda che il termine temporale in oggetto era stato prorogato ancora dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (art. 26-bis dl n. 73/2022 come convertito dalla l. n. 122/2022).
Siamo quindi all’ottavo rinvio del termine in questione: in principio era stato fissato al 3 febbraio 2019, in seguito il correttivo al codice del Terzo settore (dlgs n. 105/2018) lo aveva spostato al 3 agosto 2019, poi rinviato al 30 giugno 2020 dal cosiddetto “dl Crescita” (art. 43, comma 4-bis dl. n. 34/2019). Poi, il decreto legge “Cura Italia” (art. 35 dl. n. 18/2020), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale Covid-19, lo aveva rinviato al 31 ottobre 2020. Successivamente, in sede di conversione del decreto di proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021 (dl. n. 125/2020) era stato definito un ulteriore slittamento al 31 marzo 2021. Il cosiddetto “dl Sostegni 1” aveva previsto lo spostamento dal 31 marzo al 31 maggio 2021, il dl “Semplificazioni 2021” (n. 77/2021) lo aveva spostato di un anno al 31 maggio 2022 e poi il “Semplificazioni 2” (dl. n. 73/2022) in sede di conversione lo aveva prorogato al 31 dicembre 2022.
Proroga dichiarazione Imu per gli enti non commerciali
È fissato al 30 giugno 2023, e non più al dal 31 dicembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, Oicr) (art. 3, comma 1).
A tale scopo viene modificato l’art. 35, comma 4 dl. n. 73/2022 che aveva già differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione Imu per i citati soggetti passivi in relazione a quel periodo di imposta.
La proroga intervenuta con il dl n. 198/2022 si è resa necessaria in quanto il modello dichiarativo in questione – in cui sono peraltro recepite le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche – risulta ancora in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i citati contribuenti solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023.
5 per mille alle Onlus fino al 31 dicembre 2023
Arriva la proroga del periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle Onlus, spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) (comma 4 dell’art. 9)
In particolare, viene modificato l’art. 9, comma 6 dl. n. 228/2021, che era già intervenuto a prolungare il periodo di transitorietà del cinque per mille per le Onlus, in ragione della complessità dell’avvio del Runts per tali enti, estendendolo fino al secondo anno successivo a quello di avvio del registro.
Viene quindi prolungato di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo in cui tali organizzazioni continuano a essere destinatarie del cinque per mille.
Bonus TV e decoder
Fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale, provvede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore a 30 euro, a valere sulle risorse disponibili già impegnate (art. 12, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione).
A tale riguardo, i commi da 480 a 485 dell’art. 1 l. n. 234/2021 avevano previsto il rifinanziamento del c.d. bonus tv e decoder dando continuità agli interventi avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie già previste per erogare un contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva (art. 1, comma 1039, lett. c), l. n. 205/2017). La finalità dell’intervento era evidentemente quella di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali
Slitta dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’efficacia delle concessioni e dei rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 12, comma 6-sexies, introdotto in sede di conversione).
Più nel dettaglio, la disposizione interviene sull’art. 3 l. n. 118/2022 e dispone che sono differiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 alcuni termini, tra i quali quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali aventi finalità turistico-ricreative e sportive, comprese tra l’altro quelle balneari, di cui al dl. n. 400/1993 o gestite da Asd iscritte nel registro del Coni o gestite da enti del Terzo settore.
Sport
Il decreto prevede una serie di novità anche in materia di sport (art. 16).
Spostato dall’1 gennaio 2023 al 1 luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di molte norme poste dalla cosiddetta “Riforma dell’ordinamento sportivo” (dlgs n. 36/2021), che ha operato una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, sia in materia di lavoro sportivo (comma 1).
Tale differimento non concerne le norme di cui agli artt. 10, 39 e 40 e al titolo VI del citato dlgs n. 36, le quali trovano già applicazione dal 1 gennaio 2022.
In sede di conversione è stato inoltre inserito uno specifico differimento più ampio – al 1° luglio 2024 – per l’applicazione della norma che richiede la costituzione di un organo consultivo in seno a ogni società sportiva professionistica, organo avente la funzione di esprimere pareri obbligatori (non vincolanti) relativi alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
Modificato il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) (comma 2). La norma, da un lato, sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1 luglio 2023 e, dall’altro lato, opera un differimento del medesimo termine al 1 luglio 2024 per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo). Resta fermo che, nell’ambito dei limiti temporali così ridefiniti, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva (dunque anticipata) della durata massima del vincolo.
Modificata la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva (professionistica o dilettantistica) che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta (comma 2-bis inserito in sede di conversione).
La nuova versione prevede che l’adozione di tale regolamentazione, da parte della singola Federazione o Disciplina sportiva associata, sia adottata entro il 31 dicembre 2023; nel caso di mancato rispetto di tale termine, la regolamentazione (relativa all’ordinamento sportivo della Federazione o Disciplina inadempiente) è adottata con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport e il termine finale di abolizione del vincolo – per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (all’interno della Federazione o Disciplina inadempiente) e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo) – è anticipato al 31 dicembre 2023.
Prorogate al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia (comma 4).
In dettaglio, la norma dispone che le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni: la disposizione ha la finalità di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia.
10 Feb, 2023 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo alla pubblicazione di un quarto elenco di ETS iscritti al RUNTS
È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in data 6 febbraio 2023, un quarto elenco di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per decorrenza dei termini della “trasmigrazione”.
Nei mesi scorsi il Ministero aveva emesso i seguenti altri elenchi:
La pubblicazione, seppur successiva all’effettiva data di iscrizione per tali enti (che, si ricorda, è per tutti il 7 novembre 2022) ha valore di notifica circa la conoscenza dell’avvenuta iscrizione al Runts: è infatti dalla data di pubblicazione nel relativo elenco che decorrono i 90 giorni a disposizione degli enti per aggiornare le informazioni e depositare gli atti secondo quanto previsto dalla nota n. 5941 del 5 aprile 2022 e dalla circolare n. 9 del 21 aprile 2022.
La prima scadenza dei 90 giorni e le eventuali conseguenze
Per gli enti presenti nel primo elenco (pubblicato il 24 novembre 2022) i 90 giorni partono quindi da quella data e scadono il 22 febbraio prossimo.
Si ricorda che il Ministero ha chiarito che il termine dei 90 giorni non debba comunque essere considerato perentorio (nota n. 17146 del 15 novembre 2022): qualora gli enti non adempiano entro il termine, gli uffici competenti del Runts potranno però procedere con l’assegnazione all’ente di un nuovo termine questa volta perentorio e, in caso di ulteriore mancato adempimento, alla cancellazione dal registro unico (procedura prevista dall’art. 48, c. 4 del codice del Terzo settore).
Anche se dal mancato rispetto dei 90 giorni non derivano quindi conseguenze negative immediate, si invitano comunque gli enti a cercare di rispettarlo, facendo accesso alla piattaforma e procedendo agli aggiornamenti e depositi indicati al successivo paragrafo.
Gli adempimenti previsti
Gli enti che si trovano iscritti negli elenchi menzionati devono, qualora non l’abbiano già fatto, procedere entro 90 giorni ad aggiornare le informazioni e depositare gli atti nel Runts secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 106/2020 e dalle circolari e note ministeriali in materia.
Nello specifico, devono essere depositati:
- l’atto costitutivo (in alternativa, l’eventuale dichiarazione di insussistenza/irrecuperabilità dello stesso);
- lo statuto registrato (ed adeguato alle disposizioni del codice del Terzo settore);
- il bilancio di esercizio 2021 (che, si ricorda, deve essere redatto in conformità ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020);
- i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021 (allegandoli al bilancio di esercizio);
- il bilancio sociale 2021 per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (si ricorda che l’obbligo vi è per gli enti del Terzo settore (Ets) che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro).
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, i rendiconti delle raccolte fondi e il bilancio sociale, va ricordato che entro il 30 giugno di quest’anno dovranno essere depositati al Runts anche quelli relativi all’esercizio 2022.
Devono inoltre essere completati e aggiornati i dati relativi:
- ai titolari di cariche sociali (amministratori ed eventuali componenti dell’organo di controllo) e dei relativi poteri: ciò consentirà, tra l’altro, a tali soggetti di accedere alla piattaforma ed effettuare, per conto dell’ente, il deposito degli atti o l’aggiornamento delle informazioni da quel momento in avanti. Per gli enti dotati dell’organo di controllo, è necessario anche allegare per ogni componente le dichiarazioni di accettazione dell’incarico, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 30 del codice del Terzo settore;
- alle eventuali sedi secondarie (si ricorda che non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati);
- all’elenco degli enti aderenti;
- all’affiliazione ad un ente, anche se questo non sia ancora qualificabile come rete associativa. Occorre allegare l’attestazione di adesione alla rete associativa o ad un altro ente con analoghe finalità associative;
- alle attività di interesse generale esercitate;
- al numero degli associati;
- al numero dei volontari e degli eventuali lavoratori;
- all’indicazione degli organi sociali dell’ente, con la data di nomina e il numero dei componenti.
Per gli enti dotati di personalità giuridica, deve essere caricata anche l’attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo, unitamente alla documentazione contabile presupposto dell’attestazione notarile.
Si segnala che il sistema informatico prevede che, inviata una pratica di “variazione”, occorre attendere che gli uffici del Runts la elaborino per poterne compilare una seconda. Pertanto, si suggerisce di predisporre la pratica di variazione contenente quante più informazioni possibili.
Va ricordato, infine, di indicare se si desidera accreditarsi al 5×1000, barrando il relativo campo ed indicando l’iban dell’organizzazione. Tale pratica non è più inserita all’interno di quella più generale di “variazione”, non richiede l’elaborazione da parte degli uffici del Runts e pertanto può essere predisposta in qualsiasi momento.
Come accedere e come operare nel Runts
Per poter fare accesso alla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:
- la posta elettronica certificata (pec) dell’ente (non di uno dei suoi membri né di un professionista collegato all’organizzazione);
- lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (Cie) personali del legale rappresentante;
- la firma digitale (in modalità CAdES) anch’essa personale del legale rappresentante.
19 Gen, 2023 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Pubblicata, sul portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la nuova piattaforma dedicata alla rendicontazione del 5 per mille per gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Questo è lo strumento per adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto a partire dall’anno finanziario 2021.
Il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 (ai sensi dell’art. 16 comma 1 del dpcm 23 luglio 2020) che aggiorna le precedente modulistica e le relative Linee guida (decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021).
A disposizione degli enti in questione, quindi, una piattaforma informatica dedicata attraverso la quale dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto, a partire dall’anno finanziario 2021. Per poter accedere all’applicativo, l’utente dovrà preventivamente registrare l’ente come indicato nel manuale in allegato.
In caso di eventuali problemi riscontrati in fase di registrazione è possibile aprire una richiesta di assistenza tramite l’Urp online (accedendo all’indirizzo https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case, valorizzando la categoria “Servizi digitali con SPID” e selezionando come sottocategoria una tra le voci “Informazioni procedurali” o “Quesiti tecnici”).
In particolare, dovranno necessariamente utilizzare il modello, trasposto – nella sua nuova versione – nella piattaforma digitale, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it. Per accedere, sarà necessario autenticarsi tramite credenziali SPID o CIE. Una volta effettuata l’autenticazione bisognerà procedere con la fase di registrazione del profilo ente (nonché con l’eventuale gestione delle deleghe) secondo le indicazioni contenute nel manuale utente disponibile nella pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicata alla “Rendicontazione del contributo”.
Per ciò che concerne la materiale compilazione del modulo di rendiconto tramite piattaforma, si segnala che per le somme erogate sotto la soglia dei 500.000 euro, si è attualmente in attesa del “rendiconto dei pagamenti” da parte dell’Agenzia delle entrate, documento attestante il buon fine dei pagamenti nonché l’effettiva data di accredito dei contributi. Una volta acquisito il menzionato documento ed aggiornata la piattaforma con le date di accredito, sarà possibile per gli enti procedere alla compilazione del modello di rendiconto tramite piattaforma.
Ecco i link alle linee guida aggiornate, un format esemplificativo sulla lista dei giustificativi di spesa e il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica:
02 Nov, 2022 | Attivi e informati, Copertina, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo alle indicazioni su organi sociali, associati e volontari, libri sociali e oggetto sociale fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sulle clausole da inserire negli statuti degli enti del Terzo settore (Ets) ci sono espresse indicazioni nel codice del Terzo settore (Cts), a cui si sono aggiunte nel tempo specifici indirizzi previsti dalla prassi ministeriale. In particolare, nella fase di verifica prevista per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione sono emerse una serie di problematiche segnalate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet.
Per discuterne insieme, è stata organizzata una riunione dedicata cui hanno partecipato le due rappresentanze nazionali, gli uffici regionali e provinciali del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e lo stesso Ministero, in cui sono state adottate alcune posizioni e orientamenti in merito alle tematiche sottoposte. Quanto emerso in tale sede dovrà essere applicato dai rispettivi uffici regionali del Runts per garantire una prassi applicativa comune sul territorio nazionale, al fine di perseguire i fondamentali principi di unità ed omogeneità all’interno del Terzo settore.
Qui di seguito si riporta una sintesi delle considerazioni svolte dal Ministero, in particolare su alcuni importanti profili relativi agli statuti degli enti del Terzo settore, divisi per ambiti tematici, nell’intento di fornire un orientamento alle organizzazioni che stanno modificando (o che hanno già modificato) il loro statuto per adeguarlo alla nuova normativa.
1) Organi sociali
Cooptazione
Sull’istituto della cooptazione (che si ricorda è una modalità di sostituzione o integrazione dei componenti di un organo collegiale) è stato ribadito quanto contenuto nella nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, e cioè che tale istituto è contrario al codice del Terzo settore il quale prevede, per gli enti di tipo associativo, il principio di elettività delle cariche sociali. Il soggetto cooptato non è considerato eletto, mentre il fatto che subentri il primo dei non eletti è ammesso poiché non è considerato cooptazione.
Se, quindi, in uno statuto di un’associazione del Terzo settore è presente la cooptazione, il competente ufficio del Runts sarà legittimato a rilevarlo e a chiedere all’ente la modifica.
Quorum costitutivo e deliberativo per la modifica dello statuto e lo scioglimento
Per quanto riguarda i quorum costitutivi e deliberativi per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’ente, se si tratta di associazioni dotate di personalità giuridica il riferimento è l’art. 21 del codice civile.
Per le associazioni non riconosciute il riferimento è l’art.36 del codice civile, da leggersi alla luce del principio di democraticità che caratterizza gli Ets. Pertanto, viene ripreso l’orientamento enunciato nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020, quello per cui occorre evitare che decisioni fondamentali per la vita associativa dell’ente vengano assunte da un numero molto ristretto di associati perché ciò sarebbe contrario al principio di democraticità.
Sulla base di tale assunto, è lasciata comunque all’autonomia dell’ente la possibilità di fissare un quorum costitutivo per le modifiche statutarie e lo scioglimento, il quale deve però differenziarsi da quello previsto per le assemblee ordinarie (nelle quali, in seconda convocazione, è normalmente libero).
L’ufficio del Runts può e deve rilevare la mancanza in statuto di un quorum costitutivo per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento, ma non può imporre all’ente un determinato quorum; quest’ultimo dovrà essere fissato dall’ente avendo riguardo alla numerosità della sua base associativa ed eventualmente graduandolo a scalare nelle convocazioni successive alla prima. Ciò che in statuto non può essere previsto è quindi un quorum costitutivo inesistente (e quindi libero) per le decisioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, anche se esso fosse previsto in seconda convocazione o in convocazioni successive.
Nell’ipotesi in cui lo statuto non preveda nulla circa i quorum costitutivi e deliberativi per l’approvazione delle modifiche statutarie, l’ufficio nulla andrà a rilevare poiché si applicherà l’art. 21 del codice civile.
Presidente come organo sociale o carica associativa
Qui viene richiamata la nota ministeriale n. 7551 del 7 giugno 2021, con la quale è stato evidenziato come non bisogna soffermarsi sul fatto che il Presidente debba considerarsi organo sociale o carica associativa.
Ciò che rileva nella scelta è il principio di elettività (che è diretta conseguenza del principio di democraticità), che è rispettato sia in caso di elezione diretta da parte dell’assemblea che nel caso di elezione indiretta da parte dell’organo amministrativo, che lo individua fra i propri componenti precedentemente eletti dall’assemblea.
Sulla base di ciò, un eventuale rilievo da parte degli uffici del Runts per richiedere l’eliminazione del Presidente dal novero delle cariche sociali elencate in statuto non sarebbe legittimo.
Possibilità che il voto del Presidente valga doppio all’interno dell’organo di amministrazione
Il Ministero ha riconosciuto che la disposizione statutaria che riconosce il voto doppio al Presidente nel caso in cui si raggiunga la parità all’interno dell’organo amministrativo è legittima poiché non viola il principio di democraticità e garantisce la funzionalità dell’ente.
Organo di controllo denominato “Collegio dei revisori dei conti”
Nel caso in cui in uno statuto venga nominato “Collegio dei revisori dei conti” l’eventuale organo di controllo, a cui sono assegnate le funzioni di cui all’art. 30 del codice del Terzo settore, non può costituire motivo di rilievo da parte degli uffici del Runts. L’ufficio dovrà invece rilevare l’eventuale disposizione statutaria che assegna ad un tale organo anche la revisione legale dei conti (prevista dall’art. 31 del Cts), senza prevedere che tutti i componenti siano revisori legali dei conti.
Intervallo di tempo fra la prima e la seconda convocazione delle assemblee
Il codice civile prevede per i soggetti societari e per le assemblee di condominio un lasso di tempo che deve intercorrere fra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea; secondo il Ministero tali soggetti non sono però assimilabili agli Ets.
In ragione di ciò, gli uffici del Runts non possono rilevare l’eventuale mancanza in statuto di un intervallo minimo (ad esempio le 24 ore) fra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea.
2) Associati e volontari
Diritto di voto ai minori
Il Ministero ha qui ribadito come, sia in virtù dell’art. 24 del Cts (che prevede che ogni associato abbia diritto ad un voto) che a seguito della pronuncia della Cassazione del 2017 (ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017), il diritto di voto degli associati minorenni debba essere esercitato tramite l’esercente la responsabilità genitoriale. Tale principio era stato ripreso nella nota ministeriale n. 1309 del 6 febbraio 2019.
Pertanto, la disposizione statutaria che disconosca espressamente il voto ai minorenni deve formare oggetto di rilievo da parte degli uffici del Runts; se invece lo statuto dispone in generale che tutti gli associati hanno diritto di voto, l’ufficio non può muovere alcun rilievo né richiedere chiarimenti.
Obbligo di assicurazione dei volontari
L’obbligo di assicurazione dei volontari discende direttamente dalla legge (art. 18 del Cts) e quindi la mancata previsione in statuto di tale obbligo non può costituire oggetto di rilievo da parte degli uffici del Runts. Se invece lo statuto contiene una previsione contrastante con quella dell’art. 18 del Cts, come ad esempio l’obbligo di assicurare solo i volontari associati, questa deve essere rilevata dall’ufficio per la contrarietà alla disposizione imperativa menzionata, che impone all’Ets di assicurare tutti i volontari, non solo quelli associati.
3) Libri sociali
Elencazione dei libri sociali
Anche l’art. 15 del codice del Terzo settore (che indica quali sono i libri sociali obbligatori) è una norma imperativa e quindi inderogabile. Il fatto che lo statuto non elenchi i libri sociali non potrà quindi costituire motivo di rilievo da parte dell’ufficio competente del Runts.
Modalità di accesso ai libri sociali
Sempre l’art. 15 del Cts prevede che gli associati possono esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’eventuale mancanza in statuto di tali modalità di accesso non può comunque costituire, secondo il Ministero, motivo di rilievo nei confronti dell’ente: tale mancanza avrà come conseguenza un accesso libero a tali documenti.
Anche nel caso di previsione statutaria che fa rinvio totale ad un regolamento interno, l’ufficio del Runts non potrà rilevare nulla e quindi l’iscrizione al Runts da parte dell’ente non potrà essere negata. Il Ministero però evidenzia l’opportunità in un caso simile di dare quantomeno pubblicità al regolamento, al fine di mettere l’associato in condizione di conoscere le ulteriori disposizioni che disciplinano la vita dell’associazione.
4) Oggetto sociale
Riprendendo quanto affermato con la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, il Ministero ribadisce come l’oggetto sociale di un ente del Terzo settore rappresenti uno degli elementi identificativi dello stesso e quindi non possa essere indeterminato o indeterminabile, e ciò anche al fine di tutelare l’affidamento che i terzi fanno sulla fondatezza e veridicità delle informazioni caricate nel Runts. Un oggetto sociale indeterminabile impedirebbe infatti l’identificazione all’esterno dell’ente nei confronti dei terzi, degli associati e della pubblica amministrazione.
Ciò significa che qualora in uno statuto siano state inserite tutte (o quasi tutte) le 26 attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Cts, sia in via diretta ed immediata che come clausola finale, gli uffici del Runts dovranno richiedere agli enti chiarimenti e delucidazioni.
La possibilità di adeguare lo statuto in assemblea ordinaria per gli enti in “trasmigrazione”
Il Ministero ha infine ricordato come, nel caso di richiesta di modifica statutaria da parte degli uffici del Runts per ottemperare a norme imperative, le Odv e le Aps in “trasmigrazione” (nonché le Onlus) possono deliberare con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. In base a quello che è l’attuale dettato dell’art. 101, c. 2 del codice del Terzo settore, tale facoltà può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2022
Per un ulteriore approfondimento si rinvia all’articolo “Registro unico nazionale del Terzo settore, entro il 5 novembre le verifiche sulle trasmigrazioni”.
11 Ago, 2022 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Lara Esposito per Cantiere Terzo Settore relativo alla nota pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito dei quesiti pervenuti dalle Regioni.
Nuovi chiarimenti sulla riforma del Terzo settore da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. È stata pubblicata sul sito del dicastero la nota n. 11379 del 04 agosto 2022 che si esprime sulla nozione di “interesse sociale” e “di particolare interesse sociale” (art. 5 del codice del Terzo settore).
La nota risponde a una serie di quesiti pervenuti dalle Regioni per conoscere la perimetrazione della qualificazione che interessa nello specifico le “attività culturali di interesse sociale” [lettera d)], “la ricerca scientifica di particolare interesse sociale” [lettera h)], “l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale” [lettera i)]; “l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale…” [lettera k)].
Il parere espresso è frutto di un’approfondita disamina del tema e del confronto all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, ed è stato deliberato all’unanimità dall’organo collegiale nell’ultima seduta del 5 luglio 2022.
11 Ago, 2022 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Francesca Colecchia per Cantiere Terzo Settore relativo agli emendamenti del decreto Semplificazioni che cambiano le regole per gli enti del terzo settore, rispondendo ad alcune esigenze di chiarezza e semplificazione
Cambia l’impianto fiscale previsto dalla riforma del terzo settore. In sede di conversione in legge del decreto Semplificazioni n. 73 del 2022, infatti, sono stati approvati diversi emendamenti che incidono in modo significativo sulla fiscalità e sugli adempimenti degli enti del terzo settore (Ets).
L’impianto normativo non è stato riformato e il testo presenta ancora alcune criticità ma sicuramente gli emendamenti rispondono ad alcune esigenze di chiarezza e semplificazione per gli enti e possono portare al passo successivo, ossia alla richiesta di autorizzazione alla Commissione europea. Si ricorda che l’operatività delle disposizioni fiscali è infatti prevista dall’esercizio successivo a quello di acquisizione di detta autorizzazione fatte salve alcune disposizioni già operative.
La nuova fiscalità degli enti del Terzo settore
L’articolo 79 del codice del Terzo settore definisce i tratti comuni della fiscalità diretta degli enti del Terzo settore.
La disposizione prevede che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici eventualmente erogati da pubbliche amministrazioni e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (es: ticket sanitari).
Mancava una definizione di “costi effettivi” e per poter garantire l’effettività del beneficio era necessario riconoscere la copertura non solo dei costi di diretta imputazione ma anche di una quota parte dei costi generali ascrivibili alle attività di interesse generale. È stato così introdotto il criterio secondo cui “I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.
La formulazione non appare di chiarissima interpretazione ma si immagina possibile applicare il criterio di imputazione dei costi promiscui di cui all’articolo 144, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Il principio di carattere generale per cui è non commerciale l’attività a pareggio o in perdita, è derogabile in presenza di una piccola percentuale di utile: con il correttivo è stata modificata l’aliquota (dal 5 al 6%) e viene presa in considerazione per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi (originariamente erano due).
Peggiorative appaiono le condizioni per gli Ets che assumono la qualifica di ente commerciale.
Si concretizza tale circostanza quando la somma dei proventi derivanti dall’esercizio di:
- attività di interesse generale svolte in forma d’impresa/con modalità commerciali,
- attività diverse da quelle di interesse generale, fatta eccezione per le sponsorizzazioni
supera, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.
Per attività non commerciali si intendono:
- i contributi, le sovvenzioni, le liberalità;
- le quote associative dell’ente;
- i proventi e le entrate da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali;
- i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85: novità introdotta dal correttivo per chiarire che le entrate fiscalmente agevolate per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere calcolate come attività non commerciali;
- ogni altra entrata assimilabile alle precedenti;
tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività svolte con modalità non commerciali (con imputazione quindi dei proventi figurativi).
Conformemente a quanto previsto per gli enti commerciali dal Testo unico delle imposte sui redditi, nel correttivo viene previsto che anche gli enti del Terzo settore quando assumono la qualifica di enti commerciali perdono le agevolazioni in materia di imposte dirette rispetto alle seguenti entrate:
- a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) contributi e apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale.
Il vero problema è che l’ente perde la qualifica dall’esercizio stesso in cui si configura la prevalenza, circostanza che trova una deroga solo nei primi anni di applicazione del Codice. Il correttivo ha infatti previsto che per i due periodi di imposta successivi al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, il mutamento di qualifica, da ente non commerciale a ente commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.
Per quanto possa essere salutata con favore, la norma non risolve a sistema i significativi problemi del cambiamento di qualifica dell’Ets che non solo deve effettuare la ricostruzione contabile retroattiva a far tempo dal 1° gennaio dell’anno in cui avviene il mutamento, ma deve liquidare le imposte dirette calcolando l’imponibile su tutte le entrate percepite dall’inizio dell’esercizio in cui muta la qualifica e deve liquidare l’iva, nonostante non l’abbia introitata, su tutte le prestazioni in relazione alle quali beneficiava dell’esenzione in qualità di Ets ente non commerciale.
Vengono infine apportate due modifiche al comma 6 dell’art. 79: le attività sono agevolate quando dirette non solo ai soci ma anche ai relativi famigliari. La formulazione precedente contemplava famigliari e conviventi, con il correttivo si parla invece di famigliari che siano conviventi, come previsto dalla legge 383/2000 disciplinante le associazioni di promozione sociale.
Viene inoltre corretto il comma 6 per cui viene chiarito che i corrispettivi a copertura costi rendono l’attività non commerciale anche quando erogati dai soci, circostanza negata nella precedente formulazione. Resta ovviamente invariata l’agevolazione prevista per le associazioni di promozione sociale dove il corrispettivo versato da associati può essere superiore ai costi effettivi per beneficiare della non imponibilità ai fini delle imposte.
Novità in materia di imposte indirette
L’articolo 82 del codice del Terzo settore è dedicato alle imposte indirette “minori”. Le disposizioni si applicano agli Ets comprese le cooperative sociali e le imprese sociali purché non siano costituite in forma societaria, fatte salve le eccezioni previste ai commi 3, 4 e 6.
Si tratta (comma 3) dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ad imposta) in luogo della relativa quantificazione in base percentuale sul valore dell’atto, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione.
Viene inoltre prevista:
- l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie necessarie per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
- l’esenzione dall’imposta assoluta per le organizzazioni di volontariato;
- l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa – in questo caso la disposizione del correttivo include le imprese sociali senza escludere quelle costituite in forma societaria – agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.
Viene infine introdotta l’esenzione dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (ex comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011) sui prodotti finanziari, conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli enti del terzo settore, incluse cooperative sociali e imprese sociali costituite non in forma societaria.
Gli incentivi alle erogazioni liberali dirette agli enti del Terzo settore
Gli interventi sull’articolo 83 del codice del Terzo settore si erano resi necessari con l’estensione delle agevolazioni fiscali a chi effettua erogazioni liberali agli Ets commerciali. Con essi viene in particolare abrogata la disposizione che subordinava l’accesso al beneficio alla circostanza che l’Ets dichiarasse la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) così come la comunicazione di eventuali variazioni di qualificazione, con connesso regime sanzionatorio.
Agevolazioni alle organizzazioni di volontariato e agli enti filantropici
Il correttivo garantisce agli enti filantropici – a prescindere dalla circostanza che fossero prima organizzazioni di volontariato – l’esenzione dall’Ires dei redditi degli immobili (art. 84 del codice del Terzo settore).
Agevolazioni alle associazioni di promozione sociale e alle società di mutuo soccorso
Il correttivo interviene modificando l’articolo 85 del codice del Terzo settore, nello specifico
- estende alle società di mutuo soccorso le agevolazioni contemplate per le associazioni di promozione sociale con riferimento ai corrispettivi specifici versati dai soci;
- estende la platea dei soggetti a cui l’associazione di promozione sociale può indirizzare le proprie attività accedendo ad agevolazioni fiscali sui relativi corrispettivi percepiti. Mutuando quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, articolo 148, sono equiparati agli associati – ai fini fiscali – i familiari conviventi degli associati, altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. A titolo esemplificativo una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale potrà equiparare al socio la persona tesserata da una società sportiva dilettantistica quando affiliate al medesimo organismo sportivo.
La tenuta della contabilità
Il correttivo modifica l’articolo 87 del codice del Terzo settore e prevede che la tenuta delle scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del dpr 600/1973 è prevista quando si svolgono attività con modalità commerciali non solo se attività di interesse generale e diverse ma anche – novità – se si tratta di attività di raccolta fondi di natura non erogativa.
Viene inoltre introdotta una semplificazione: gli Ets non commerciali che non applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del codice del Terzo settore, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6 non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né – novità – agli obblighi in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Il de minimis
Alcune agevolazioni fiscali vengono definite come aiuti di Stato per cui sono fruibili nei limiti indicati da un plafond che con il correttivo è stato individuato in quello pensato per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Sieg), sensibilmente superiore rispetto al parametro precedente in quanto tali aiuti non devono essere notificati se l’importo totale non supera i 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e nel caso in cui siano rispettate le condizioni relative al cumulo.
Le agevolazioni che è necessario monitorare sono:
- imposta di registro fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale quando l’atto riguarda tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali;
- riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi di pertinenza di Comuni, province, città metropolitane e regioni e dai connessi adempimenti, con riferimento a tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili;
- riduzione o esenzione dall’Irap deliberata da regioni e Provincie autonome nei confronti degli Ets diversi dalle imprese sociali costituite in forma societaria, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea;
oltre alle agevolazioni previste per le associazioni di promozione sociale dall’art. 85 commi 2 (agevolazioni sulle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi) e 4 (agevolazioni per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno inerenti alla somministrazione di alimenti o bevande nonché all’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici).
Le agevolazioni del de minimis sono contenute nell’art. 88 del codice del Terzo settore.
Le agevolazioni fiscali già operative
Viene confermato quanto già introdotto nel decreto Semplificazione: chi si iscrive al Runts accede da subito – quindi senza attendere l’autorizzazione della Commissione europea – alle agevolazioni previste dagli articoli 77 (Titoli di solidarietà), 78 (social lending), 81 (social bonus), 82 (imposte indirette minori), 83 (incentivi fiscali alle erogazioni liberali) con la conseguente abrogazione delle agevolazioni fiscali indicate all’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), 84, comma 2 (esenzione dall’imposta del reddito fondiario per organizzazioni di volontariato ed enti filantropici), 85 comma 7 (esenzione dall’imposta del reddito fondiario per associazioni di promozione sociale) del codice del Terzo settore (art. 104 del codice del Terzo settore).