“Iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore… e ora?”: ecco tutti i materiali del webinar

L’1 giugno 2023 si è tenuto l’approfondimento online “Iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore… e ora?” trasmesso sui canali facebook e youtube di Cantiere terzo settore, per fare il punto sulle principali scadenze che gli enti che sono entrati a far parte del Runts dovranno rispettare.

All’incontro, moderato da Chiara Meoli e Lara Esposito di Cantiere terzo settore, hanno partecipato Simone Perotto, referente dello sportello consulenza digitale Runts Celivo – Csv Genova su “Come operare nel registro: gli strumenti digitali” e Stefano Farina, Coordinatore Area servizi alle Organizzazioni del Csv MLS – Centro di servizio per il volontariato di Monza Lecco Sondrio Ets sul tema “Cosa fare nel registro: scadenze e adempimenti”.

Il focus informativo è stato anche occasione per presentare alcune delle guide operative e video tutorial su come operare nella piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore messe a disposizione sul sito di Cantiere terzo settore e realizzate da alcuni centri di servizio per il volontariato, in particolare Csv Biella-Vercelli, Celivo, CSVnet Lombardia e Csv Polis.

Di seguito le slide presentate durante il focus

Come operare nel registro: gli strumenti digitali – di Simone Perotto, referente dello sportello consulenza digitale Runts Celivo – Csv Genova

Cosa fare nel registro: scadenze e adempimenti – di Stefano Farina, Coordinatore Area servizi alle Organizzazioni del Csv MLS – Centro di servizio per il volontariato di Monza Lecco Sondrio Ets

Ecco alcune infografiche riassuntive di scadenze, adempimenti e modalità operative utili agli enti del Terzo settore che sono iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore

Le indicazioni per tutti gli enti del Terzo settore

Le indicazioni per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale trasmigrate

Gli strumenti digitali

Qui invece il video dell’approfondimento online:

Milleproroghe 2023, adeguamento degli statuti al Terzo settore fino al 31 dicembre 2023

Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo ai principali provvedimenti che interessano il Terzo settore nel decreto Milleproroghe

La conversione in legge del “Milleproroghe 2023” (decreto legge n. 198/2022), pubblicato ieri in GU contiene diverse disposizioni di interesse per il Terzo settore.

Il riferimento è, tra le altre, alla proroga del termine per la convocazione delle assemblee ordinarie ai fini dell’adeguamento degli statuti per il Terzo settore, quello di presentazione della dichiarazione Imu 2021 per gli enti non commerciali, del termine per le Onlus per essere destinatarie del cinque per mille e di alcuni in materia di normazione sportiva.

Vediamo in dettaglio il contenuto delle previsioni di riferimento, anche alla luce delle integrazioni intervenute in sede di conversione.

Proroga termine per adeguamento statuti in assemblea ordinaria

È prorogato al 31 dicembre 2023, e non più al 31 dicembre 2022il termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017). L’indicazione è contenuta all’art. 9, comma 3-bis, introdotto in sede di conversione).

Si ricorda che il termine temporale in oggetto era stato prorogato ancora dal 31 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 (art. 26-bis dl n. 73/2022 come convertito dalla l. n. 122/2022).

Siamo quindi all’ottavo rinvio del termine in questione: in principio era stato fissato al 3 febbraio 2019, in seguito il correttivo al codice del Terzo settore (dlgs n. 105/2018) lo aveva spostato al 3 agosto 2019, poi rinviato al 30 giugno 2020 dal cosiddetto “dl Crescita” (art. 43, comma 4-bis dl. n.  34/2019). Poi, il decreto legge “Cura Italia” (art. 35 dl. n. 18/2020), a seguito delle misure di contenimento in vigore nel periodo emergenziale Covid-19, lo aveva rinviato al 31 ottobre 2020.  Successivamente, in sede di conversione del decreto di proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021 (dl. n. 125/2020) era stato definito un ulteriore slittamento al 31 marzo 2021. Il cosiddetto “dl Sostegni 1” aveva previsto lo spostamento dal 31 marzo al 31 maggio 2021, il dl “Semplificazioni 2021” (n. 77/2021) lo aveva spostato di un anno al 31 maggio 2022 e poi il “Semplificazioni 2” (dl. n. 73/2022) in sede di conversione lo aveva prorogato al 31 dicembre 2022.

Proroga dichiarazione Imu per gli enti non commerciali

È fissato al 30 giugno 2023, e non più al dal 31 dicembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione Imu 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, Oicr) (art. 3, comma 1).

A tale scopo viene modificato l’art. 35, comma 4 dl. n. 73/2022 che aveva già differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione Imu per i citati soggetti passivi in relazione a quel periodo di imposta.

La proroga intervenuta con il dl n. 198/2022 si è resa necessaria in quanto il modello dichiarativo in questione – in cui sono peraltro recepite le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche – risulta ancora in via di ultimazione e, conseguentemente, sarà disponibile per i citati contribuenti solo a partire dai primi mesi dell’anno 2023.

5 per mille alle Onlus fino al 31 dicembre 2023

Arriva la proroga del periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell’IRPEF in favore delle Onlus, spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) (comma 4 dell’art. 9)

In particolare, viene modificato l’art. 9, comma 6 dl. n. 228/2021, che era già intervenuto a prolungare il periodo di transitorietà del cinque per mille per le Onlus, in ragione della complessità dell’avvio del Runts per tali enti, estendendolo fino al secondo anno successivo a quello di avvio del registro.

Viene quindi prolungato di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023il periodo in cui tali organizzazioni continuano a essere destinatarie del cinque per mille.

 

Bonus TV e decoder

Fino alla data del 31 dicembre 2023il fornitore del servizio universale postale, provvede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore a 30 euro, a valere sulle risorse disponibili già impegnate (art. 12, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione).

A tale riguardo, i commi da 480 a 485 dell’art. 1 l. n. 234/2021 avevano previsto il rifinanziamento del c.d. bonus tv e decoder dando continuità agli interventi avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie già previste per erogare un contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva (art. 1, comma 1039, lett. c), l. n. 205/2017). La finalità dell’intervento era evidentemente quella di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Proroga di termini in tema di concessioni su beni demaniali

Slitta dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’efficacia delle concessioni e dei rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 12, comma 6-sexies, introdotto in sede di conversione).

Più nel dettaglio, la disposizione interviene sull’art. 3 l. n. 118/2022 e dispone che sono differiti dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 alcuni termini, tra i quali quello entro cui conservano efficacia le concessioni e i rapporti su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali aventi finalità turistico-ricreative e sportive, comprese tra l’altro quelle balneari, di cui al dl. n. 400/1993 o gestite da Asd iscritte nel registro del Coni o gestite da enti del Terzo settore.

 

Sport

Il decreto prevede una serie di novità anche in materia di sport (art. 16).

Spostato dall’1 gennaio 2023 al 1 luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di molte norme poste dalla cosiddetta “Riforma dell’ordinamento sportivo” (dlgs n. 36/2021), che ha operato una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, sia in materia di lavoro sportivo (comma 1).

Tale differimento non concerne le norme di cui agli artt. 10, 39 e 40 e al titolo VI del citato dlgs n. 36, le quali trovano già applicazione dal 1 gennaio 2022.

In sede di conversione è stato inoltre inserito uno specifico differimento più ampio – al 1° luglio 2024 – per l’applicazione della norma che richiede la costituzione di un organo consultivo in seno a ogni società sportiva professionistica, organo avente la funzione di esprimere pareri obbligatori (non vincolanti) relativi alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

Modificato il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) (comma 2). La norma, da un lato, sostituisce il termine del 31 luglio 2023 con il termine del 1 luglio 2023 e, dall’altro lato, opera un differimento del medesimo termine al 1 luglio 2024 per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo). Resta fermo che, nell’ambito dei limiti temporali così ridefiniti, le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono definire una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva (dunque anticipata) della durata massima del vincolo.

Modificata la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico della società o associazione sportiva (professionistica o dilettantistica) che stipuli il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta (comma 2-bis inserito in sede di conversione).

La nuova versione prevede che l’adozione di tale regolamentazione, da parte della singola Federazione o Disciplina sportiva associata, sia adottata entro il 31 dicembre 2023; nel caso di mancato rispetto di tale termine, la regolamentazione (relativa all’ordinamento sportivo della Federazione o Disciplina inadempiente) è adottata con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport e il termine finale di abolizione del vincolo – per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (all’interno della Federazione o Disciplina inadempiente) e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo) – è anticipato al 31 dicembre 2023.

Prorogate al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia (comma 4).

In dettaglio, la norma dispone che le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2024, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni: la disposizione ha la finalità di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dagli effetti derivanti dall’aumento del costo dell’energia.

Trasmigrazione al registro unico Terzo settore: i prossimi passi per gli enti iscritti

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo alla pubblicazione di un quarto elenco di ETS iscritti al RUNTS

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in data 6 febbraio 2023, un quarto elenco di organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per decorrenza dei termini della “trasmigrazione”.

Nei mesi scorsi il Ministero aveva emesso i seguenti altri elenchi:

La pubblicazione, seppur successiva all’effettiva data di iscrizione per tali enti (che, si ricorda, è per tutti il 7 novembre 2022) ha valore di notifica circa la conoscenza dell’avvenuta iscrizione al Runts: è infatti dalla data di pubblicazione nel relativo elenco che decorrono i 90 giorni a disposizione degli enti per aggiornare le informazioni e depositare gli atti secondo quanto previsto dalla nota n. 5941 del 5 aprile 2022 e dalla circolare n. 9 del 21 aprile 2022.

La prima scadenza dei 90 giorni e le eventuali conseguenze

Per gli enti presenti nel primo elenco (pubblicato il 24 novembre 2022) i 90 giorni partono quindi da quella data e scadono il 22 febbraio prossimo.

Si ricorda che il Ministero ha chiarito che il termine dei 90 giorni non debba comunque essere considerato perentorio (nota n. 17146 del 15 novembre 2022): qualora gli enti non adempiano entro il termine, gli uffici competenti del Runts potranno però procedere con l’assegnazione all’ente di un nuovo termine questa volta perentorio e, in caso di ulteriore mancato adempimento, alla cancellazione dal registro unico (procedura prevista dall’art. 48, c. 4 del codice del Terzo settore).

Anche se dal mancato rispetto dei 90 giorni non derivano quindi conseguenze negative immediate, si invitano comunque gli enti a cercare di rispettarlo, facendo accesso alla piattaforma e procedendo agli aggiornamenti e depositi indicati al successivo paragrafo.

Gli adempimenti previsti

Gli enti che si trovano iscritti negli elenchi menzionati devono, qualora non l’abbiano già fatto, procedere entro 90 giorni ad aggiornare le informazioni e depositare gli atti nel Runts secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 106/2020 e dalle circolari e note ministeriali in materia.

Nello specifico, devono essere depositati:

  • l’atto costitutivo (in alternativa, l’eventuale dichiarazione di insussistenza/irrecuperabilità dello stesso);
  • lo statuto registrato (ed adeguato alle disposizioni del codice del Terzo settore);
  • il bilancio di esercizio 2021 (che, si ricorda, deve essere redatto in conformità ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020);
  • rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021 (allegandoli al bilancio di esercizio);
  • il bilancio sociale 2021 per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (si ricorda che l’obbligo vi è per gli enti del Terzo settore (Ets) che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro).

Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, i rendiconti delle raccolte fondi e il bilancio sociale, va ricordato che entro il 30 giugno di quest’anno dovranno essere depositati al Runts anche quelli relativi all’esercizio 2022.

Devono inoltre essere completati e aggiornati i dati relativi:

  • ai titolari di cariche sociali (amministratori ed eventuali componenti dell’organo di controllo) e dei relativi poteri: ciò consentirà, tra l’altro, a tali soggetti di accedere alla piattaforma ed effettuare, per conto dell’ente, il deposito degli atti o l’aggiornamento delle informazioni da quel momento in avanti. Per gli enti dotati dell’organo di controllo, è necessario anche allegare per ogni componente le dichiarazioni di accettazione dell’incarico, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 30 del codice del Terzo settore;
  • alle eventuali sedi secondarie (si ricorda che non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali delle proprie articolazioni autonome o quelle degli enti ad esso affiliati);
  • all’elenco degli enti aderenti;
  • all’affiliazione ad un ente, anche se questo non sia ancora qualificabile come rete associativa. Occorre allegare l’attestazione di adesione alla rete associativa o ad un altro ente con analoghe finalità associative;
  • alle attività di interesse generale esercitate;
  • al numero degli associati;
  • al numero dei volontari e degli eventuali lavoratori;
  • all’indicazione degli organi sociali dell’ente, con la data di nomina e il numero dei componenti.

Per gli enti dotati di personalità giuridica, deve essere caricata anche l’attestazione notarile relativa alla sussistenza del patrimonio minimo, unitamente alla documentazione contabile presupposto dell’attestazione notarile.

Si segnala che il sistema informatico prevede che, inviata una pratica di “variazione”, occorre attendere che gli uffici del Runts la elaborino per poterne compilare una seconda. Pertanto, si suggerisce di predisporre la pratica di variazione contenente quante più informazioni possibili.

Va ricordato, infine, di indicare se si desidera accreditarsi al 5×1000, barrando il relativo campo ed indicando l’iban dell’organizzazione. Tale pratica non è più inserita all’interno di quella più generale di “variazione”, non richiede l’elaborazione da parte degli uffici del Runts e pertanto può essere predisposta in qualsiasi momento.

Come accedere e come operare nel Runts

Per poter fare accesso alla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:

  • la posta elettronica certificata (pec) dell’ente (non di uno dei suoi membri né di un professionista collegato all’organizzazione);
  • lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (Ciepersonali del legale rappresentante;
  • la firma digitale (in modalità CAdES) anch’essa personale del legale rappresentante.

Rendicontazione 5 per mille: online una nuova piattaforma e la modulistica aggiornata

Pubblicata, sul portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la nuova piattaforma dedicata alla rendicontazione del 5 per mille per gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Questo è lo strumento per adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto a partire dall’anno finanziario 2021.

Il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 (ai sensi dell’art. 16 comma 1 del dpcm 23 luglio 2020) che aggiorna le precedente modulistica e le relative Linee guida (decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021).

A disposizione degli enti in questione, quindi, una piattaforma informatica dedicata attraverso la quale dovranno adempiere agli obblighi di compilazionetrasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto, a partire dall’anno finanziario 2021. Per poter accedere all’applicativo, l’utente dovrà preventivamente registrare l’ente come indicato nel manuale in allegato.

In caso di eventuali problemi riscontrati in fase di registrazione è possibile aprire una richiesta di assistenza tramite l’Urp online (accedendo all’indirizzo https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case, valorizzando la categoria “Servizi digitali con SPID” e selezionando come sottocategoria una tra le voci “Informazioni procedurali” o “Quesiti tecnici”).

In particolare, dovranno necessariamente utilizzare il modello, trasposto – nella sua nuova versione – nella piattaforma digitale, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it. Per accedere, sarà necessario autenticarsi tramite credenziali SPID o CIE. Una volta effettuata l’autenticazione bisognerà procedere con la fase di registrazione del profilo ente (nonché con l’eventuale gestione delle deleghe) secondo le indicazioni contenute nel manuale utente disponibile nella pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicata alla “Rendicontazione del contributo”.

Per ciò che concerne la materiale compilazione del modulo di rendiconto tramite piattaforma, si segnala che per le somme erogate sotto la soglia dei 500.000 euro, si è attualmente in attesa del “rendiconto dei pagamenti” da parte dell’Agenzia delle entrate, documento attestante il buon fine dei pagamenti nonché l’effettiva data di accredito dei contributi. Una volta acquisito il menzionato documento ed aggiornata la piattaforma con le date di accredito, sarà possibile per gli enti procedere alla compilazione del modello di rendiconto tramite piattaforma.

Ecco i link alle linee guida aggiornate, un format esemplificativo sulla lista dei giustificativi di spesa e il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica:

Statuti enti del Terzo settore, alcune indicazioni per non sbagliare

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo alle indicazioni su organi sociali, associati e volontari, libri sociali e oggetto sociale fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Sulle clausole da inserire negli statuti degli enti del Terzo settore (Ets) ci sono espresse indicazioni nel codice del Terzo settore (Cts), a cui si sono aggiunte nel tempo specifici indirizzi previsti dalla prassi ministeriale. In particolare, nella fase di verifica prevista per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione sono emerse una serie di problematiche segnalate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da Forum Nazionale del Terzo settore e CSVnet.

Per discuterne insieme, è stata organizzata una riunione dedicata cui hanno partecipato le due rappresentanze nazionali, gli uffici regionali e provinciali del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e lo stesso Ministero, in cui sono state adottate alcune posizioni e orientamenti in merito alle tematiche sottoposte. Quanto emerso in tale sede dovrà essere applicato dai rispettivi uffici regionali del Runts per garantire una prassi applicativa comune sul territorio nazionale, al fine di perseguire i fondamentali principi di unità ed omogeneità all’interno del Terzo settore.

Qui di seguito si riporta una sintesi delle considerazioni svolte dal Ministero, in particolare su alcuni importanti profili relativi agli statuti degli enti del Terzo settore, divisi per ambiti tematici, nell’intento di fornire un orientamento alle organizzazioni che stanno modificando (o che hanno già modificato) il loro statuto per adeguarlo alla nuova normativa.

 

1) Organi sociali

Cooptazione

Sull’istituto della cooptazione (che si ricorda è una modalità di sostituzione o integrazione dei componenti di un organo collegiale) è stato ribadito quanto contenuto nella nota direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021, e cioè che tale istituto è contrario al codice del Terzo settore il quale prevede, per gli enti di tipo associativo, il principio di elettività delle cariche sociali. Il soggetto cooptato non è considerato eletto, mentre il fatto che subentri il primo dei non eletti è ammesso poiché non è considerato cooptazione.

Se, quindi, in uno statuto di un’associazione del Terzo settore è presente la cooptazione, il competente ufficio del Runts sarà legittimato a rilevarlo e a chiedere all’ente la modifica.

Quorum costitutivo e deliberativo per la modifica dello statuto e lo scioglimento

Per quanto riguarda i quorum costitutivi e deliberativi per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’ente, se si tratta di associazioni dotate di personalità giuridica il riferimento è l’art. 21 del codice civile.

Per le associazioni non riconosciute il riferimento è l’art.36 del codice civile, da leggersi alla luce del principio di democraticità che caratterizza gli Ets. Pertanto, viene ripreso l’orientamento  enunciato nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020, quello per cui occorre evitare che decisioni fondamentali per la vita associativa dell’ente vengano assunte da un numero molto ristretto di associati perché ciò sarebbe contrario al principio di democraticità.

Sulla base di tale assunto, è lasciata comunque all’autonomia dell’ente la possibilità di fissare un quorum costitutivo per le modifiche statutarie e lo scioglimento, il quale deve però differenziarsi da quello previsto per le assemblee ordinarie (nelle quali, in seconda convocazione, è normalmente libero).

L’ufficio del Runts può e deve rilevare la mancanza in statuto di un quorum costitutivo per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento, ma non può imporre all’ente un determinato quorum; quest’ultimo dovrà essere fissato dall’ente avendo riguardo alla numerosità della sua base associativa ed eventualmente graduandolo a scalare nelle convocazioni successive alla prima. Ciò che in statuto non può essere previsto è quindi un quorum costitutivo inesistente (e quindi libero) per le decisioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento, anche se esso fosse previsto in seconda convocazione o in convocazioni successive.

Nell’ipotesi in cui lo statuto non preveda nulla circa i quorum costitutivi e deliberativi per l’approvazione delle modifiche statutarie, l’ufficio nulla andrà a rilevare poiché si applicherà l’art. 21 del codice civile.

 

Presidente come organo sociale o carica associativa

Qui viene richiamata la nota ministeriale n. 7551 del 7 giugno 2021, con la quale è stato evidenziato come non bisogna soffermarsi sul fatto che il Presidente debba considerarsi organo sociale o carica associativa.

Ciò che rileva nella scelta è il principio di elettività (che è diretta conseguenza del principio di democraticità), che è rispettato sia in caso di elezione diretta da parte dell’assemblea che nel caso di elezione indiretta da parte dell’organo amministrativo, che lo individua fra i propri componenti precedentemente eletti dall’assemblea.

Sulla base di ciò, un eventuale rilievo da parte degli uffici del Runts per richiedere l’eliminazione del Presidente dal novero delle cariche sociali elencate in statuto non sarebbe legittimo.

Possibilità che il voto del Presidente valga doppio all’interno dell’organo di amministrazione

Il Ministero ha riconosciuto che la disposizione statutaria che riconosce il voto doppio al Presidente nel caso in cui si raggiunga la parità all’interno dell’organo amministrativo è legittima poiché non viola il principio di democraticità e garantisce la funzionalità dell’ente.

Organo di controllo denominato “Collegio dei revisori dei conti”

Nel caso in cui in uno statuto venga nominato “Collegio dei revisori dei conti” l’eventuale organo di controllo, a cui sono assegnate le funzioni di cui all’art. 30 del codice del Terzo settore, non può costituire motivo di rilievo da parte degli uffici del Runts. L’ufficio dovrà invece rilevare l’eventuale disposizione statutaria che assegna ad un tale organo anche la revisione legale dei conti (prevista dall’art. 31 del Cts), senza prevedere che tutti i componenti siano revisori legali dei conti.

Intervallo di tempo fra la prima e la seconda convocazione delle assemblee

Il codice civile prevede per i soggetti societari e per le assemblee di condominio un lasso di tempo che deve intercorrere fra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea; secondo il Ministero tali soggetti non sono però assimilabili agli Ets.

In ragione di ciò, gli uffici del Runts non possono rilevare l’eventuale mancanza in statuto di un intervallo minimo (ad esempio le 24 ore) fra la prima e la seconda convocazione dell’assemblea.

 

2) Associati e volontari

Diritto di voto ai minori

Il Ministero ha qui ribadito come, sia in virtù dell’art. 24 del Cts (che prevede che ogni associato abbia diritto ad un voto) che a seguito della pronuncia della Cassazione del 2017 (ordinanza n. 23228 del 4 ottobre 2017), il diritto di voto degli associati minorenni debba essere esercitato tramite l’esercente la responsabilità genitoriale. Tale principio era stato ripreso nella nota ministeriale n. 1309 del 6 febbraio 2019.

Pertanto, la disposizione statutaria che disconosca espressamente il voto ai minorenni deve formare oggetto di rilievo da parte degli uffici del Runts; se invece lo statuto dispone in generale che tutti gli associati hanno diritto di voto, l’ufficio non può muovere alcun rilievo né richiedere chiarimenti.

Obbligo di assicurazione dei volontari

L’obbligo di assicurazione dei volontari discende direttamente dalla legge (art. 18 del Cts) e quindi la mancata previsione in statuto di tale obbligo non può costituire oggetto di rilievo da parte degli uffici del Runts. Se invece lo statuto contiene una previsione contrastante con quella dell’art. 18 del Cts, come ad esempio l’obbligo di assicurare solo i volontari associati, questa deve essere rilevata dall’ufficio per la contrarietà alla disposizione imperativa menzionata, che impone all’Ets di assicurare tutti i volontari, non solo quelli associati.

 

3) Libri sociali

Elencazione dei libri sociali

Anche l’art. 15 del codice del Terzo settore (che indica quali sono i libri sociali obbligatori) è una norma imperativa e quindi inderogabile. Il fatto che lo statuto non elenchi i libri sociali non potrà quindi costituire motivo di rilievo da parte dell’ufficio competente del Runts.

Modalità di accesso ai libri sociali

Sempre l’art. 15 del Cts prevede che gli associati possono esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

L’eventuale mancanza in statuto di tali modalità di accesso non può comunque costituire, secondo il Ministero, motivo di rilievo nei confronti dell’ente: tale mancanza avrà come conseguenza un accesso libero a tali documenti.

Anche nel caso di previsione statutaria che fa rinvio totale ad un regolamento interno, l’ufficio del Runts non potrà rilevare nulla e quindi l’iscrizione al Runts da parte dell’ente non potrà essere negata. Il Ministero però evidenzia l’opportunità in un caso simile di dare quantomeno pubblicità al regolamento, al fine di mettere l’associato in condizione di conoscere le ulteriori disposizioni che disciplinano la vita dell’associazione.

 

4) Oggetto sociale

Riprendendo quanto affermato con la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, il Ministero ribadisce come l’oggetto sociale di un ente del Terzo settore rappresenti uno degli elementi identificativi dello stesso e quindi non possa essere indeterminato o indeterminabile, e ciò anche al fine di tutelare l’affidamento che i terzi fanno sulla fondatezza e veridicità delle informazioni caricate nel Runts. Un oggetto sociale indeterminabile impedirebbe infatti l’identificazione all’esterno dell’ente nei confronti dei terzi, degli associati e della pubblica amministrazione.

Ciò significa che qualora in uno statuto siano state inserite tutte (o quasi tutte) le 26 attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Cts, sia in via diretta ed immediata che come clausola finale, gli uffici del Runts dovranno richiedere agli enti chiarimenti e delucidazioni.

La possibilità di adeguare lo statuto in assemblea ordinaria per gli enti in “trasmigrazione”

Il Ministero ha infine ricordato come, nel caso di richiesta di modifica statutaria da parte degli uffici del Runts per ottemperare a norme imperative, le Odv e le Aps in “trasmigrazione” (nonché le Onlus) possono deliberare con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. In base a quello che è l’attuale dettato dell’art. 101, c. 2 del codice del Terzo settore, tale facoltà può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2022

Per un ulteriore approfondimento si rinvia all’articolo “Registro unico nazionale del Terzo settore, entro il 5 novembre le verifiche sulle trasmigrazioni”.

Interesse sociale nel Terzo settore: i chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Riproponiamo l’articolo di Lara Esposito per Cantiere Terzo Settore relativo alla nota pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito dei quesiti pervenuti dalle Regioni.

Nuovi chiarimenti sulla riforma del Terzo settore da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. È stata pubblicata sul sito del dicastero la nota n. 11379 del 04 agosto 2022 che si esprime sulla nozione di “interesse sociale” e “di particolare interesse sociale” (art. 5 del codice del Terzo settore).

La nota risponde a una serie di quesiti pervenuti dalle Regioni per conoscere la perimetrazione della qualificazione che interessa nello specifico le “attività culturali di interesse sociale” [lettera d)], “la ricerca scientifica di particolare interesse sociale” [lettera h)], “l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale” [lettera i)]; “l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale…” [lettera k)].

Il parere espresso è frutto di un’approfondita disamina del tema e del confronto all’interno del Consiglio nazionale del Terzo settore, ed è stato deliberato all’unanimità dall’organo collegiale nell’ultima seduta del 5 luglio 2022.