Statuti standard, ecco i modelli delle reti associative approvati

Riproponiamo l’articolo di Lara Esposito per Cantiere Terzo Settore relativo ai format di statuto ufficialmente conformi alle richieste del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e quindi in linea con le indicazioni del codice del Terzo settore, la cui adozione semplificherebbe l’iscrizione al registro unico nazionale di numerosi enti

L’articolo è aggiornato ad aprile 2024

Con l’avviso n. 34/5549 del 2 maggio 2023, indirizzato alle reti associative iscritte nella Sezione e) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sono state fornite le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti ai fini dell’approvazione ministeriale (qui il link alla notizia “Statuti standard per gli enti aderenti alle reti associative: online l’avviso pubblico” ).

È stato specificato che l’utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti (da 60 a 30 giorni) per l’iscrizione al Runts, in quanto l’ufficio del Runts competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata per poi procedere a iscrivere l’ente nel registro nazionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato i decreti direttoriali di approvazione, ai sensi dell’art. 47, comma 5 d.lgs. n. 117/2017, dei modelli standard di statuto predisposti dalle reti associative a uso degli enti a esse aderenti. Qui di seguito il primo elenco:

“Gli enti del Terzo settore: stato dell’arte e completamento della riforma” Incontro online di aggiornamento per i commercialisti

Le nuove regole introdotte con la riforma del Terzo settore avviata nel 2017 richiedono competenze sempre aggiornate non solo da parte degli enti ma soprattutto dai professionisti che li supportano. Tra le figure a cui viene riconosciuto questo ruolo di orientamento ci sono i commercialisti, importante riferimento per consentire l’adeguata applicazione delle disposizioni normative. Per rispondere a questa necessità, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la FNC Formazione, CSVnet e il Forum Nazionale del Terzo settore organizzano per mercoledì 10 aprile 2024 dalle ore 14.30 alle 16.30 un webinar gratuito di formazione sul tema “Gli enti del Terzo settore: stato dell’arte e completamento della riforma”, rivolto ai commercialisti in questa delicata fase in cui si trova la normativa di riferimento. A parte gli aspetti fiscali su cui si attende l’autorizzazione della Commissione europea, infatti, l’impianto normativo si è completato con la pubblicazione della maggior parte dei decreti attuativi e della prassi ministeriale, ed è il momento di esaminare e monitorare le novità in arrivo.

Dopo i saluti istituzionali di Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Annalisa Francese, Presidente Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti, Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore e Chiara Tommasini, presidente di CSVnet, sono previsti interventi sulla normativa e sui principali elementi di interesse per i professionisti.
Il primo intervento sarà quello di Alessandro Lombardi, Capo Dipartimento per le politiche sociali, terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che offrirà un quadro generale sulle “Evoluzioni nella normativa e nella prassi degli enti del Terzo settore”, seguito dalle relazioni di Antonio Fici, Professore associato di Diritto privato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata su “Il diritto del Terzo settore nell’ordinamento giuridico italiano ed europeo”, di Gabriele Sepio, Coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma del terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali su “Il regime fiscale: novità e prospettive” e di  Matteo Pozzoli dell’ufficio legislativo del CNDCEC su “Rendicontazione e valutazione: temi per il bilancio d’esercizio”. Le conclusioni sono affidate a David Moro, Consigliere co-delegato al Terzo settore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Modera l’incontro Michele de Tavonatti, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Media partner dell’iniziativa è Cantiere terzo settore, il portale di informazione e divulgazione della normativa per il non profit promosso da CSVnet e Forum Nazionale del Terzo settore.

Il webinar, per la cui partecipazione è previsto il riconoscimento di 2 CFP, sarà l’occasione per presentare ufficialmente il programma del Master breve online “La gestione delle organizzazioni del Terzo settore: profili giuridici, fiscali e contabili” organizzato da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale di Formazione dei Commercialisti, CSVnet e Forum Nazionale del Terzo settore in programma da 10 maggio al 17 dicembre 2024.

Per iscrizioni: clicca qui

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Progetti in favore di persone in esecuzione penale: avviso per la selezione di partner di co-progettazione

Con decreto dirigenziale n. 191 del 14/03/2024, pubblicato sul BURC n. 24 del 18/03/2024, è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di partner di co-progettazione per la realizzazione degli interventi previsti dal “Programma Integrato per l’accoglienza e l’inclusione sociale di persone in esecuzione penale”, approvato e co-finanziato da Cassa delle Ammende.

La domanda, con la relativa documentazione, pena irricevibilità, dovrà essere presentata accedendo al servizio digitale Programma Integrato per l’accoglienza e l’inclusione sociale di persone in esecuzione penale attraverso il seguente link: https://servizi-digitali.regione.campania.it/InclusioneSociale, cliccando il tasto “Accedi”, attivo dalle ore 00:00 del 18/04/2024 alle ore 23.59 del 19/05/2024, tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS).

Nella pagina descrittiva del servizio digitale (https://servizi-digitali.regione.campania.it/InclusioneSociale) sono presenti tutte le informazioni per la compilazione telematica della domanda, unitamente alla modulistica in modalità editabile.

L’attivazione della nuova procedura digitale rientra nella strategia di trasformazione digitale, definita dall’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili on line e disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali (https://servizi-digitali.regione.campania.it/)

Consulta l’Avviso

Documenti e modulistica:

AL VIA “POLARIS”, IL NUOVO BANDO DA 20 MILIONI DI EURO

Pubblicato il nuovo bando del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale Polaris dedicato a sostenere progetti rivolti alla formazione e all’orientamento di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per sostenere un accrescimento delle conoscenze e competenze STEM e favorire un approccio costruttivo, aperto e consapevole nella scelta dei percorsi formativi e professionali futuri.

Il bando mette complessivamente a disposizione 20 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare a progetti per studenti della scuola secondaria di primo grado, 15 milioni per quelli rivolti a studenti della scuola secondaria di secondo grado. Ogni progetto può essere sostenuto con un contributo minimo di 400 mila e un massimo di 1 milione di euro.

Nello specifico, saranno selezionati progetti per supportare studenti e studentesse nella fase di transizione fra i diversi cicli di studi. Per questo il bando si rivolge esclusivamente a studenti iscritti al secondo e al terzo anno della scuola secondaria di I grado, oppure a studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado.

Le proposte possono essere presentate da soggetti privati non profit, in forma singola o in partnership costituite da massimo cinque enti. Il mondo profit potrà essere invece coinvolto come partner per l’apporto di know-how nell’ambito dell’orientamento e formazione sulle materie STEM per una quota massima del 20% del contributo di progetto. All’interno di ciascun progetto deve essere coinvolta almeno una scuola. Il numero di partner scolastici coinvolti non rientra nel computo del numero massimo dei soggetti del partenariato.

C’è tempo fino al prossimo 7 giugno per partecipare al bando attraverso il portale Re@dy.

Per presentare il bando sono previsti due webinar, in programma il 5 aprile alle ore 11 e l’11 aprile alle ore 14:30.

Per saperne  di più clicca qui…leggi tutto

Associazioni e società sportive dilettantistiche: al via le domande per i contributi a fondo perduto

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) potranno inviare la domanda per ricevere il contributo a sostegno degli oneri previdenziali.

Si tratta dell’agevolazione introdotta dalla riforma dello sport, il decreto legislativo n. 36/2021, così come modificata dal cosiddetto decreto correttivo, il Dlgs n. 120/2023.

In particolare, l’articolo 35, al comma 8-sexies, prevede il riconoscimento di un contributo a copertura delle spese previdenziali sostenute nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo spetta alle ASD e alle SSD e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che nel periodo d’imposta 2022 hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura complessivamente non superiori a 100.000 euro.

L’importo della somma è commisurato ai contributi previdenziali, a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati da luglio a novembre 2023.

Per l’erogazione del contributo sono stati stanziati in totale 8,3 milioni di euro. Se le richieste dovesse superare tale cifra, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

Contributi a fondo perduto associazioni: come fare domanda sulla piattaforma del Registro

A disciplinare la misura è il decreto del del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che definisce le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo.

Le Associazioni che intendono presentare domanda per beneficiare del contributo dovranno utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Qui saranno pubblicate in dettaglio le istruzioni operative per la presentazione della richiesta. Le domande si possono inviare a partire dalle ore 12.00 di oggi e fino alla scadenza fissata per le ore 23.59 del 22 aprile 2024.

A completamento dell’istanza, ASD e SSD dovranno presentare anche la seguente documentazione:

  • la copia del bilancio o del rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati, oppure, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022 (il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche);
  • la copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo (il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi).

L’erogazione del contributo ad ogni modo è subordinata al rispetto dei limiti previsti dal regolamento de minimis.

Il Dipartimento pubblicherà sul proprio sito istituzionale e nella sezione pubblica del Registro l’elenco dei beneficiari e l’importo del beneficio riconosciuto.

I contributi saranno erogati sui conti correnti indicati dai beneficiari in fase di domanda.

Modello Eas, per il 2024 la scadenza è il 2 aprile

Gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del modello Eas potranno farlo entro il 31 marzo 2024 (che, cadendo di giorno festivo, slitta al 2 aprile) all’Agenzia delle entrate. Ma cos’è il modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali sono le modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.

Che cos’è il modello Eas e la sua importanza a fini fiscali

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.

Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148 del dpr 917 del 1986 e art. 4 del dpr 633 del 1972).

Enti del Terzo settore e modello Eas

Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).

Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello Eas entro il termine del 2 aprile prossimo.

Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Etsil consiglio per essi è quello di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.

Gli altri enti esonerati dall’invio

Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd): queste sono state esonerate dall’invio del modello Eas a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 39 del 2021 (art.6, comma 6-bis).

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello

Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono: le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Barrano infine la casella “SI” del rigo 3), relativa all’ottenimento della personalità giuridica.

Gli enti obbligati alla compilazione totale

Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).

L’obbligo di ripresentare il modello Eas

Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 2 aprile gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2023, inviando un nuovo modello Eas.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2023 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 2 aprile 2024 dai soggetti obbligati:

  • gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione);
  • gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Le modalità di invio

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Qualora non venisse rispettato il termine del 2 aprile è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2024, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).

di Daniele Erler – Responsabile Area Consulenza CSVnet