Avviso per contributo una tantum a favore delle Associazioni Di Volontariato di Protezione Civile

Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 459 del 13/10/2023 ad oggetto “D.G.R. 497 del 30.08.2023. Interventi regionali per il potenziamento e lo sviluppo del sistema di Protezione Civile. Avviso per contributo una tantum a favore delle Associazioni Di Volontariato di Protezione Civile iscritte all’Elenco Territoriale delle Odv di Protezione Civile della Regione Campania”.

1. OBIETTIVI GENERALI
Con delibera n. 497 del 30/08/2023, la Giunta Regionale ha programmato la somma complessiva di €750.000,00 destinando alle Associazioni di volontariato di protezione civile private iscritte nell’Elenco territoriale di Protezione Civile della Regione Campania un contributo di € 3.000,00, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, per l’acquisto di DPI, nonché per l’acquisizione di mezzi, strumenti operativi, strutture logistiche e di quanto necessario al funzionamento dei mezzi in disponibilità.

2. I SOGGETTI BENEFICIARI
Posso presentare istanza per il contributo di cui alla D.G.R. 497 del 30/08/2023, le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte, alla data di adozione del presente bando, all’Elenco Territoriale di Protezione Civile della Regione Campania, istituito con DGR n. 75 del 09/03/2015. Le Associazioni aderenti ai Coordinamenti regolarmente iscritti, alla data di approvazione del presente bando, all’Elenco Territoriale di Protezione Civile della Regione Campania, istituito con DGR n. 75 del 09/03/2015, possono presentare istanza di contributo esclusivamente attraverso il proprio Coordinamento di appartenenza.
I Coordinamenti devono presentare un’unica istanza cumulativa per le associazioni che aderiscono al Coordinamento medesimo.
Sono esclusi i Gruppi Comunali di Protezione Civile, anche aderenti a Coordinamenti, beneficiari di analogo contributo una tantum già disciplinato ai sensi della D.G.R. n.724 del 28/12/2022.

3. RISORSE DISPONIBILI
Le risorse destinate al precitato bando sono quelle programmate con D.G.R. n. 497 del 30/08/2023 e disponibili nel Bilancio gestionale 2023 ai sensi della L.R. n. 5 del 29.06.2021 art. 2 comma 2 sul capitolo di spesa U065120 nonché quelle disponibili sul capitolo di spesa U06116, per un importo massimo di € 750.000,00.
L’importo massimo erogabile per ciascuna Associazione di Volontariato ammessa a finanziamento è di € 3.000,00.
Per le Associazioni aderenti ai Coordinamenti l’importo massimo riconoscibile viene calcolato in €3.000,00 massimo moltiplicato per il numero di Associazioni aderenti e per le quali il Coordinamento ha presentato istanza.

4. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili, nei limiti degli importi di cui al punto precedente sono di seguito elencate:
1.oneri documentati sostenuti acquisto dei DPI necessari per l’impiego dei propri volontari;
2.oneri documentati sostenuti per l’acquisto/riparazione/sostituzione/potenziamento di mezzi e attrezzature di protezione civile. Nello specifico, è ammesso:
•acquisto di materiali e attrezzature, strumenti operativi e logistici di protezione civile;
• acquisto di mezzi o moduli operativi (anche usati, purché acquistati da esercenti l’attività di compravendita di attrezzature o moduli usati con rilascio di fattura).

Le Associazioni o i Coordinamenti che presentano progetti e/o preventivi di importo superiore al contributo massimo erogabile di €3.000 devono obbligatoriamente indicare la fonte di co- finanziamento per l’importo eccedente.

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
Per partecipare alla procedura, le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte, alla data di adozione del presente bando, all’Elenco Territoriale di Protezione Civile della Regione Campania, istituito con DGR n. 75 del 09/03/2015, dovranno compilare per intero il modulo allegato al presente disciplinare (Allegato A – Istanza di contributo Associazioni singole) entro e non oltre le 23.59 del ventesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla data di adozione del Decreto dirigenziale di approvazione.

Per partecipare alla procedura, i Coordinamenti regolarmente iscritti, alla data di adozione del presente bando, all’Elenco Territoriale di Protezione Civile della Regione Campania, istituito con DGR n. 75 del 09/03/2015, dovranno compilare per intero il modulo allegato al presente disciplinare (Allegato B- Istanza unitaria di contributo per Coordinamenti”) firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.

Per consultare e scaricare il bando…clicca qui

Tutto su TechSoup. A settembre il webinar che spiega i vantaggi della tecnologia per il Terzo settore

Imparare le basi degli strumenti digitali che possono supportare la crescita digitale della tua organizzazione Non Profit e aiutare i volontari nel lavoro quotidiano. Questo l’obiettivo del webinar “Tutto su TechSoup. Ultimi aggiornamenti” che si terrà il prossimo 25 settembre dalle ore 14.30 alle 15.30 su piattaforma Zoom. Un incontro che vuole offrire un rapido e pratico aggiornamento su prodotti, partner donatori, servizi IT ed iniziative di TechSoup per far crescere la tua Non Profit con la tecnologia.

I webinar di TechSoup sono, infatti, pillole formative gratuite e pratiche di un’ora rivolte agli operatori del Terzo Settore.

Tra gli argomenti che verranno affrontati: Cosa c’è su TechSoup per la tua Non Profit, dai prodotti ai servizi; Novità e aggiornamenti; Esempi e buone pratiche per sfruttare al meglio la tecnologia a tua disposizione.

Per partecipare iscriviti QUI

Scopri tutti i webinar su page.techsoup.it/formazione/webinar

Legalità e solidarietà: Incrocio delle idee lancia un contest fotografico

Un concorso fotografico come occasione per riflettere sulla legalità ed evidenziare quelle iniziative, quelle azioni di solidarietà utili a contrastare le illegalità, le varie forme di violenze, le prepotenze, le arroganze, le ingiustizie. Un modo per offrire un punto di vista personale su un tema che interessa la collettività e che durante tutto l’anno l’associazione L’incrocio delle idee, promotrice del contest, ha messo al centro delle proprie attività proprio per sensibilizzare al rispetto delle regole e dei valori fondanti per la costruzione di una comunità coesa e inclusiva.

Attraverso la fotografia si intende proporre una visione del territorio e dell’agire dei cittadini che metta in luce gli aspetti che stimolano e incoraggiano comportamenti a favore della legalità.

La partecipazione è gratuita e le foto possono essere inviate, entro il 30 settembre prossimo, all’indirizzo di posta elettronica dell’associazione: incrociodelleidee@yahoo.com

Un’apposita giuria selezionerà n. 30 fotografie che costituiranno una mostra che sarà allestita nel salone Luisella Viviani a Castellammare di Stabia.

Regolamento e modulistica sono disponibili presso la sede dell’associazione o al link sul sito www.incrociodelleidee.it

 

Un orgoglio che #NONPASSA: firma per il ddl Zan

Nel 2021 viene finalmente discusso in parlamento un disegno di legge per contrastare la discriminazione che include in modo esplicito anche le forme di odio contro la comunità Lgbtqia+, la misoginia e l’abilismo.

E non passa. Non passa neanche la necessità di cambiamento. Non passano l’orgoglio, l’amore, la rabbia, la paura, la speranza.

Nel mese di ottobre 2021, il ddl Zan (chiamato così perché proposto dal deputato Alessandro Zan) viene affossato in Senato. Il testo prevedeva che alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 604 bis del codice penale per contrastare la “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” (come la previsione della reclusione fino a quattro anni) venissero estese anche alle discriminazioni basate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità.

Trascorsi sei mesi, il 5 maggio 2022 il Partito democratico annuncia di aver ripresentato il testo, stavolta partendo dal Senato, identico a quello che a suo tempo era stato presentato da Zan.

Amnesty International decide allora di promuovere una campagna a sostegno dell’approvazione del dispositivo, per dare finalmente risposta a un bisogno che “non passa”, quello di strumenti legislativi efficaci per la prevenzione e il contrasto della discriminazione, includendo in modo esplicito tra le forme di discriminazione anche quella contro la comunità Lgbtqia+, la misoginia e l’abilismo.

Una legge può non passare, ma non passa la necessità di cambiamento sulla quale si fonda. Quella di colmare un vergognoso vuoto che non consente di combattere in modo adeguato gli atti discriminatori verso la comunità Lgbtqia+, oppure basati su misoginia e abilismo; che non riconosce il diritto a non essere discriminato di chi è attaccato su queste basi.

Con la campagna Amnesty International chiede:

  • che si giunga all’approvazione del disegno di legge recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, recentemente presentato in Senato;
  • che ogni futuro dispositivo legislativo per il contrasto alla discriminazione includa in modo esplicito tutti gli ambiti di discriminazione, inclusi quelli relativi all’odio contro la comunità Lgbtqia+, all’odio misogino e all’abilismo;
  • che sia approvata l’istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, che sia in grado di monitorare l’impatto delle politiche di identificazione e contrasto delle varie forme di discriminazione;
  • che siano migliorati i meccanismi di raccolta dati sistematica relativa a discorsi e crimini d’odio, includendo tutti gli ambiti di discriminazione e prevedendo specifici strumenti e strategie per contrastare il fenomeno della sotto-rappresentazione. I dati dovranno essere disaggregati, aggiornati e pubblici;
  • che sia garantito lo stanziamento di risorse sufficienti ad assicurare che i pubblici ufficiali che entrano in contatto con le vittime di discriminazione ricevano formazione specifica rispetto ai bisogni delle vittime stesse, così da garantire un servizio imparziale, rispettoso, professionale;
  • in caso di avvio di un procedimento legale, sia garantito alle vittime di discorsi e crimini d’odio supporto legale e psicologico, nel rispetto della loro privacy.

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In scadenza al 30 giugno la pubblicazione dei contributi pubblici al non profit

Pubblichiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo all’obbligo di pubblicazione dei contenuti pubblici.

Entro il prossimo 30 giugno gli enti non profit che hanno ricevuto contributi pubblici nell’esercizio precedente pari o superiori a 10mila euro dovranno procedere alla loro pubblicazione.

Ecco alcune indicazioni.

I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus

L’obbligo in questione si applica in primo luogo alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

  • delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
  • dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Pur non menzionandoli nello specifico, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del Terzo settore: questo nonostante il codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza (per un riepilogo degli stessi si rimanda al focus “La trasparenza per gli enti non profit e del Terzo settore”).

L’obbligo in questione si applica come detto anche alle Onlus: è bene infatti ricordare che la normativa Onlus è stata sì soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventerà effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale per gli Ets.

I soggetti interessati: le società

La legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attività d’impresa (art. 2195 del codice civile), disponendo per essi modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus, di cui si dirà a breve.

Fra tali soggetti rientrano sicuramente le società di cui al Libro V del codice civile, oltre che le imprese sociali costituite in forma societaria.

Il discorso si fa più problematico per le cooperative sociali, che sono sia “società” che “onlus” (di diritto): la circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 stabilisce la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società. Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.

Il contenuto dell’obbligo e il termine per la pubblicazione

L’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, società dall’altro) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10mila euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10mila euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.

I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. Si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Alcune specifiche attribuzioni economiche: 5 per mille e contributi a fondo perduto

Indicazioni specifiche sono previste per le somme ricevute a titolo di 5 per mille, le quali non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10mila euro (circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021).

Il Ministero ha di fatto superato quanto in precedenza detto con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, e lo ha fatto sulla base di un mutato quadro normativo disposto per effetto del Decreto “Crescita”. Il nuovo testo esclude dalla rendicontazione i contributi che hanno “carattere generale”: secondo la circolare ministeriale, “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”. Da una tale definizione è escluso il 5 per mille, le cui somme sono peraltro già soggette a specifici obblighi di pubblicità secondo quanto disposto dal dpcm 23 luglio 2020 (per un maggiore approfondimento sulle nuove regole del 5 per mille, si rimanda al Vademecum sul tema).

Rimangono invece dei dubbi in relazione ai contributi a fondo perduto erogati nel corso del 2021 agli enti non profit per permettere loro di far fronte alla perdurante emergenza pandemica.

Sulla base di quanto detto dal Ministero, sembrerebbe potersi affermare che tali contributi siano di “carattere generale” per il semplice fatto che potevano essere richiesti e ricevuti da tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative di riferimento.

Mancando però sul punto, a differenza di quanto è avvenuto per il 5 per mille, una conferma istituzionale ad una simile interpretazione, il consiglio, in via prudenziale, è quello di conteggiare comunque tali contributi nel computo dei 10mila euro.

Ulteriori precisazioni sul limite dei 10mila euro

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.

Il limite dei 10mila euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9mila euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10mila euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato qui.

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri (decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998) devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale: peraltro sulla ragionevolezza, e quindi sulla costituzionalità, di una simile previsione, si potrebbero avanzare diversi dubbi.

Le modalità e i termini di pubblicazione

Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieridevono pubblicare, entro il 30 giugno 2022, i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. Le organizzazioni che non hanno il sito internet possono utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2022, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.

Le sanzioni previste

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2mila euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

Le coordinate normative

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017 (commi da 125 a 129), modificata nella formulazione attuale dal cosiddetto “Decreto Crescita” (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019 e n. 6 del 25 giugno 2021nonostante tali documenti si riferiscano in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), le indicazioni in essi contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate.