18 Giu, 2020 | In evidenza, News dalle odv
“Abbandonare un animale non è solo una crudeltà ma un reato punibile anche con l’arresto. Se vedi commetterlo chiama i soccorsi, segnala e testimonia. Sarai la coscienza di chi non ce l’ha”. Questo il claim della campagna Enpa 2020 per contrastare e prevenire i reati contro gli animali, gli abbandoni e sensibilizzare le persone a farsi avanti, denunciare e testimoniare.
Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa: “Da sempre l’Ente Nazionale Protezione Animali è in prima linea per il riconoscimento dei diritti degli animali e questo passa soprattutto attraverso il grande impegno del nostro ufficio legale, sempre operativo, che lavora per chiedere ed ottenere giustizia nei numerosissimi casi di maltrattamenti che ci vengono segnalati ogni giorno. Un dato positivo, in questo senso, è la maggiore disponibilità delle persone a testimoniare nei processi ma non basta. Per questo abbiamo deciso di rilanciare anche quest’anno l’invito ad intervenire in prima persona in difesa degli animali attraverso la testimonianza diretta. Fondamentale è anche la sempre crescente sensibilità delle Forze dell’Ordine che come Associazione supportiamo con le nostre Guardie Zoofile Enpa nelle operazioni sul campo. Incredibile poi è il risultato del lavoro di tutte le sezioni Enpa sul territorio nazionale insieme a Rete Solidale Enpa che insieme nel 2019 sono riusciti a trovare una casa a oltre 28 mila animali”.
Attualmente l’Enpa è coinvolta in circa 100 processi pendenti come parte civile, ha presentato oltre 70 denunce solo nel primo semestre di quest’anno, nonostante le difficoltà dell’emergenza sanitaria, oltre agli innumerevoli esposti e diffide effettuati. “Sono tante le sfide vinte in questi ultimi sette anni – afferma Carla Rocchi – moltissime le sentenze di condanna che fanno ben sperare per il futuro dei nostri animali e che ci indicano la direzione da seguire per fare sempre meglio. Non dobbiamo mai arrenderci o voltarci dall’altra parte perché in gioco c’è la vita e il benessere degli animali. Oggi poi, quando parliamo di abbandoni, oltre a riferirci a chi, soprattutto nel periodo estivo, decide di disfarsi del proprio animale, commettendo un reato, includiamo anche tutti quei casi in cui viene incentivata la riproduzione sconsiderata degli animali che poi vengono abbandonati a loro stessi.
Nel 2019 i cani randagi censiti dal Ministero della Salute (non tutti i trovatelli ma solo quelli recuperati e affidati a un canile sanitario) hanno sfiorato quota 87mila. Nello stesso anno le strutture Enpa ne hanno accolti ben 35.500 tra cani (10.828), gatti (12.734) e animali appartenenti ad altre specie (11.938). Ma il dato più positivo è rappresentato dai 28175 animali che hanno trovato famiglia grazie all’Enpa: 18264 tramite l’attività ordinaria delle Sezioni sul territorio e 9911 grazie al programma nazionale Rete Solidale Enpa.”Un risultato eccezionale costruito con il lavoro quotidiano di tutti gli operatori e i volontari Enpa”. Ha commentato Carla Rocchi.
La campagna “Abbandonarmi è un reato. Testimonia”, realizzata da “Rubis & Trubis”, sarà presente anche quest’anno nelle autostrade italiane grazie al patrocinio di Anas e Aiscat. Le locandine della campagna Enpa saranno infatti posizionate nei ristoranti e nei punti carburante delle aree di servizio delle autostrade italiane.
Per maggiori informazioni enpa.it
18 Giu, 2020 | Appelli e raccolte fondi, Azioni solidali, In evidenza, News dalle odv
Come ogni anno il 21 giugno, al solstizio d’estate, AIL celebra la Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. Un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti e i loro familiari: non siete soli nella vostra battaglia.
Tante le azioni di sensibilizzazione e approfondimenti online che saranno organizzati dalle varie sezioni territoriali.
Inoltre da domani, venerdì 19 giugno, sarà attivo il Numero Verde – AIL problemi ematologici 800 22 65 24. Un call center dedicato alle domande di pazienti e familiari, alle quali risponderanno alcuni tra i più illustri medici ematologi italiani.
Questa giornata, giunta alla 15° edizione, sarà anche l’occasione per raccontare l’impegno delle 81 sezioni AIL a favore dei pazienti e delle loro famiglie, un supporto che non si è mai fermato anche nelle fasi più critiche dell’emergenza Covid-19. Anche in un momento di grande difficoltà, le sedi territoriali AIL hanno potenziato il servizio di cure domiciliari, il sostegno ai centri ematologici e i servizi di supporto informativo dedicati ai malati e ai caregiver.
L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio gli ospedali e i centri ematologici e anche se adesso siamo entrati nella Fase 3 della lotta al Cornavirus, l’AIL ha ancora bisogno del tuo contributo per assistere i pazienti più fragili e sostenere la ricerca scientifica.
Puoi donare attraverso conto corrente postale:
c/c n. 873000, intestato a
AIL – ONLUS – Via Casilina, 5 – 00182 Roma
IBAN: IT30 S076 0103 2000 0000 0873 000
Causale: Campagna Iosonoarischio
o attraverso bonifico bancario:
IBAN: IT43 K020 0803 2840 0040 0543 111
AIL – ONLUS – Via Casilina, 5 – 00182 Roma
Causale: Campagna Iosonoarischio
PER DONAZIONI DALL’ESTERO:
CODICE BIC: UNCRITM1RNP
Per maggiori informazioni ail.it
18 Giu, 2020 | Bandi e opportunità, In evidenza, News dal Csv
L’associazione Roma Fotografia, la rivista ILFOTOGRAFO e TWM Factory in collaborazione con The Walkman Magazine, hanno dato il via al concorso fotografico “LIFE in the time of Coronavirus”.
Il mondo sta vivendo l’epidemia più mediatica che l’umanità abbia mai conosciuto; gli organizzatori del concorso chiedono di raccontare con un linguaggio comune, quello della fotografia, tutto ciò che sta accadendo nei diversi paesi del mondo e tra le molteplici genti che lo abitano, con le tante implicazioni culturali, sociali e religiose che ci caratterizzano.
Il concorso è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali, stranieri e italiani (che abbiano compiuto 18 anni).
Ogni autore può partecipare a entrambe le categorie:
– Short story: il lavoro presentato deve essere un progetto composto da minimo 6, massimo 10 fotografie.
– Single shot: il partecipante può inviare una o più immagini singole (anche in tempi diversi).
Sono ammesse fotografie edite o inedite, in bianco e nero e a colori con inquadrature sia verticali che orizzontali e quadrate, scattate con qualsiasi mezzo, digitale, analogico o cellulare.
Le immagini selezionate dal comitato scientifico parteciperanno ad una mostra fotografica collettiva e itinerante a partire dal prossimo evento di Roma Fotografia e all’interno del Festival della Fotografia Etica di Lodi. I lavori selezionati saranno pubblicati sulla rivista IL FOTOGRAFO con un testo critico a cura della redazione su altre testate giornalistiche.
La partecipazione è gratuita e c’è tempo fino al 30 agosto 2020 per inviare i propri scatti.
Per saperne di più e consultare il regolamento…clicca qui
18 Giu, 2020 | Bandi e opportunità, In evidenza, News dal Csv
L’Ente di Formazione AS.FOR.IN., in collaborazione con i seguenti partner costituiti in ATS: Dipartimento di Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II, I.S.I.S. “De Sanctis – D’Agostino” di Avellino, I.I.S.S. Luigi Vanvitelli di Lioni (AV), R.D.R. Laceno Service – S.R.L. di Bagnoli I. (AV) organizza un corso gratuito della durata di 800 ore rivolto a 20 allievi e 4 uditori per un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS ) in “Tecnico per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” 3ª Edizione
Per conoscere modalità e termini di partecipazione vai su www.asforin.it
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 10 luglio 2020
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: MESOGHEA c/o AS.FOR.IN. – tel. 0825 22711 – 0825 780664 email: asforin@asforin.it
18 Giu, 2020 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv, Resta informato
Riproponiamo un articolo di Daniele Erler pubblicato da CSVnet e relativo alle istruzioni sulla compilazione del modello EAS, la cui scadenza vista l’emergenza coronavirus, è stata prorogata al 30 giugno 2020.
Il Decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”) e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E del 6 maggio 2020, hanno spostato il termine originario ed usuale per l’invio del modello Eas dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020. Per capire quali siano i soggetti che devono adempiere a tale obbligo occorre anzitutto capire bene di cosa si tratta.
Che cos’è il modello Eas e la sua importanza a fini fiscali
Il modello Eas (Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa: si compone di 38 domande, grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere i principali dati delle associazioni, rilevanti soprattutto dal punto di vista fiscale.
È diventato obbligatorio con l’art.30 del Decreto legge 185 del 2008, e precisazioni importanti sono state poi fornite dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, 12/E del 9 aprile 2009, 45/E del 29 ottobre 2009 e 51/E del 1° dicembre 2009.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art.148, commi 1 e 3 del Dpr 917 del 1986 e dall’art.4 del Dpr 633 del 1972).
Nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’Eas non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione. Nulla è però mai stato detto circa la situazione degli enti che hanno goduto in passato (o che ancora godono) delle menzionate agevolazioni pur non avendo presentato il modello.
Gli enti esonerati dall’invio
Sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono mai presentare:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate;
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello
Gli enti che devono compilare solo alcune parti dell’Eas sono:
- le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o provinciali che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Dm 25 maggio 1995;
- le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture.
Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).
Gli enti obbligati alla compilazione totale
Gli enti associativi che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono:
- le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica), che svolgono solo attività istituzionale limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
- le associazioni non riconosciute che svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
- le associazioni non riconosciute che svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è infatti tenuta a presentarlo).
L’obbligo di ripresentare il modello Eas
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Ciò di solito deve essere fatto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica, ma come detto quest’anno il nuovo termine è quello del 30 giugno: quindi, entro il 30 giugno 2020 gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2019, inviando un nuovo modello Eas.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
- modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
- l’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
- il costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
- l’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
- il numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
- l’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
- il numero e i giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).
Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.
Se invece nel corso del 2019 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato entro il 30 giugno 2020 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.
Alcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono ad esempio il rinnovo della composizione del consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva.
Le modalità di invio
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).
Qualora non venisse rispettato il termine del 30 giugno 2020 è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della remissione in bonis, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2020, e pagando la sanzione di 250,00 euro.
Modello Eas e Riforma del Terzo settore
Il Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) dispone anche in merito al modello Eas: l’art.94, c.4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.
Tale disposizione non sembra però ad oggi già in vigore e la sua efficacia si concretizzerà solo nel momento in cui sarà entrata in vigore la parte fiscale del Codice del Terzo settore.
Da ciò discende che le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo già oggi considerate enti del Terzo settore in base all’art.101, c.3 del Codice del Terzo settore, possono comunque essere soggette all’invio del modello Eas nei casi evidenziati in precedenza.
Per quanto riguarda gli altri 2 enti già oggi considerati Ets, ovvero le Onlus e le Odv: le prime sono come visto esonerate in modo assoluto dall’invio dell’Eas, le secondo sono invece obbligate all’invio solo qualora svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Dm 25 maggio 1995 e solo nei casi evidenziati in precedenza.