Chiusura estiva di CSV Napoli
Informiamo i nostri utenti che gli uffici di CSV Napoli resteranno chiusi al pubblico per la pausa estiva dal 13 al 20 agosto 2021.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 23 agosto.
Buone vacanze a tutti.
Informiamo i nostri utenti che gli uffici di CSV Napoli resteranno chiusi al pubblico per la pausa estiva dal 13 al 20 agosto 2021.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 23 agosto.
Buone vacanze a tutti.
Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo settore relativo alla proroga per le Assemblee online e voto elettronico per il non profit
Sono prorogati al 31 dicembre 2021 i termini per lo svolgimento delle assemblee online e l’uso del voto elettronico anche per gli enti non profit. È una delle novità di interesse per il Terzo settore contenute nel decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recentemente approvato.
Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, disciplinando, in particolare, le modalità di utilizzo del certificato verde (cosiddetto green pass), stabilendo nuovi criteri per l’attribuzione dei “colori” alle Regioni e prorogando i termini di diverse disposizioni di legge correlati all’emergenza epidemiologica.
Ci sono indicazioni che interessano anche il Terzo settore e il non profit.
Qui di seguito quelle di maggior rilievo.
Proroga termini assemblee e voti online
Sono prorogati al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza) i termini previsti dall’art. 73 e dall’art. 106, comma 7 dl n. 18/2020 (art. 6 che rinvia ai punti 2 e 7 dell’Allegato A).
In particolare, gli enti pubblici nazionali, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni possono svolgere, fino al 31 dicembre 2021, riunioni online degli organi collegiali, anche se non precedentemente regolamentate, previa individuazione dei sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti (come previsto dall’art. 73 dl n. 18/2020).
Analogamente, è prorogato allo stesso termine finale del 31 dicembre 2021 il termine stabilito dall’art. 106, comma 7 dl n. 18/2020 sullo svolgimento delle assemblee online e l’uso degli strumenti di partecipazione, anche se non previste nello statuto, delle società, imprese private, associazioni e fondazioni. Nello specifico, per tali soggetti è prorogato lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza e all’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Si rammenti che la possibilità di svolgere le assemblee con modalità da remoto è stata già prevista e prorogata dal dl n. 183/2020 e dal dl n. 44/2021 che hanno esteso al 31 luglio 2021 la possibilità per associazioni e fondazioni (comprese organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus) di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza.
Per quali attività è richiesto il green pass
Dal 6 agosto 2021 saranno richiesti (art. 3)
Per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati, previa esibizione del green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In particolare:
Sarà comunque obbligatorio svolgere le attività nel rispetto di linee guida adottate.
Eventi sportivi
Novità anche in merito alla partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paraolimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati.
Si applicano, in particolare, le seguenti prescrizioni:
Le attività devono svolgersi sempre nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
Proroga misure in materia di disabilità
L’art. 9 interviene in materia di disabilità, prevedendo che, fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili (lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992) svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sostegno alle attività economiche chiuse
Prevista una quota pari a 20 milioni di euro (art. 11) del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 dl n. 19/2021.
Le norme sulla sicurezza nei luoghi pubblici in caso di eventi sono diventate ormai molto stringenti e sono alla base dell’organizzazione di ogni manifestazione. Questo incide sull’operato delle associazioni che fanno di incontri, spettacoli e altri tipi di iniziative pubbliche una parte fondamentale della loro attività. Per consentire agli enti del Terzo Settore, e a tutti coloro che sono interessati a promuovere e organizzare eventi, di apprendere le novità introdotte negli ultimi anni, CSV Napoli realizza, in collaborazione con Stea Consulting, uno specifico progetto di informazione e formazione rivolto sia ai responsabili/quadri delle associazioni di volontariato che ai volontari che gestiscono operativamente gli eventi.
Tre i moduli proposti:
1. Organizzazione di eventi e manifestazioni (16 ore);
30 partecipanti previsti.
L’obiettivo del percorso formativo è quello di fornire ai responsabili delle associazioni indicazioni sulle modalità di organizzazione di eventi e manifestazioni. Il percorso di formazione prevede una prova finale. Gli incontri si terranno i giovedì dalle 14:00 alle 18:00 – il 16, 23, 30 settembre e 7 ottobre 2021.
Le iscrizioni a questo modulo sono aperte fino al 7 settembre 2021. Clicca qui per iscriverti.
2. L’addetto safety e security negli eventi e manifestazioni (8 ore);
30 partecipanti previsti.
Intendiamo formare gli operatori della sicurezza durante lo svolgimento degli eventi o manifestazioni sia organizzate dalla propria associazione che da altre organizzazioni che richiedono le specifiche competenze per le fasi di instradamento e monitoraggio dell’evento e la assistenza all’esodo in caso di emergenza. È prevista una prova finale.
Gli incontri si terranno i giovedì dalle 14:00 alle 18:00 – 21 e 28 ottobre 2021.
Le iscrizioni a questo modulo sono aperte fino all’ 11 ottobre 2021. Clicca qui per iscriverti.
3. La gestione degli alimenti negli eventi e manifestazioni (24 ore).
20 partecipanti previsti
Negli eventi e manifestazioni un particolare rilevo assume la gestione degli alimenti quando questi vengono prodotti e distribuiti al pubblico. I percorsi formativi predisposti hanno quali destinatari e durata:
– i Responsabili di industrie alimentari (è la figura ad esempio dell’organizzatore della manifestazione) la cui durata è di 12 ore;
– gli addetti di livello di rischio 1 (è la figura ad esempio del cameriere o di colui che distribuisce i pasti) la cui durata è di 4 ore;
– gli addetti di livello di rischio 2 (è la figura ad esempio del cuoco quando non coincide con il responsabile dell’industria alimentare) la cui durata è di 8 ore.
I singoli percorsi prevedono al termine oltre a delle verifiche interne anche una verifica finale dell’apprendimento da parte di una commissione costituita da funzionari dell’ASL che si terrà in presenza.
Gli incontri si terranno i giovedì dalle 14:00 alle 18:00 – 11, 18, 25 novembre, 02, 09, 16 dicembre 2021.
Le iscrizioni a questo modulo sono aperte fino all’ 1 novembre 2021. Clicca qui per iscriverti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario iscriversi ad ogni singolo modulo formativo. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno on line. Sono ammesse assenze per massimo il 10% del monte ore di ogni corso. Le richieste, ricevute secondo l’ordine cronologico, saranno accettate sino ad esaurimento della disponibilità di posti.
Le attività sono rivolte ai volontari degli ETS della città metropolitana di Napoli. Ogni singolo corso sarà attivato a partire da un minimo di 15 iscritti.
Per maggiori informazioni scarica la locandina.
Più di una vittima di tratta su 3 nel mondo risulta essere minorenne e prevalentemente di genere femminile. Numeri che rappresentano il 34% del totale e che, riguardando solo i casi giudiziari accertati, lasciano credere che sia in realtà un fenomeno ben più vasto.
Tra le regioni del mondo il numero più alto di casi accertati con vittime minorenni è l’Europa occidentale e meridionale per un totale di 4.168 vittime in maggioranza maschi (il 59%).
In vista della Giornata Internazionale Contro la Tratta di Esseri Umani, celebrata il 30 luglio di ogni anno, Save the Children diffonde l’XI edizione del rapporto “Piccoli Schiavi Invisibili – Fuori dall’ombra: le vite sospese dei figli delle vittime di sfruttamento”.
Il rapporto analizza le condizioni di bambine, bambini, adolescenti e giovani vittime o potenziali vittime di tratta e sfruttamento nel nostro Paese, anche alla luce dell’impatto della pandemia che le rende ancora più vulnerabili. Emerge in questo approfondimento anche il dramma dei minori figli delle donne vittime, nati e cresciuti in un contesto di isolamento e sfruttamento e con il grave rischio di vedere compromesso il loro futuro.
Tratta e sfruttamento degli esseri umani, in particolare dei minori, sono fenomeni che difficilmente riescono ad emergere, a causa degli enormi interessi dei trafficanti – in un mercato che si trasforma ma non accenna a diminuire – e dell’insufficiente impegno dei governi nel monitoraggio e nell’azione di prevenzione e contrasto.
Già prima della pandemia, si era raggiunto il numero di 50.000 vittime accertate nel mondo. Con le conseguenze della pandemia, che ha spinto in povertà nel 2020 ben 142 milioni di bambini e adolescenti in più, la situazione è destinata a peggiorare. Ben 10 milioni di bambini potrebbero non tornare più a scuola, esponendosi così al rischio di sfruttamento, abusi, grvidanze e matrimoni precoci. Secondo le stime, il solo sfruttamento lavorativo potrebbe inghiottire entro la fine del 2022 altri 8,9 milioni di bambini e adolescenti, per più della metà sotto gli 11 anni.
La tratta e lo sfruttamento sono fenomeni che non risparmiano neanche l’Italia, dove le vittime prese in carico dal sistema nazionale anti-tratta nel 2020 erano 2.040, tra cui 716 nuovi casi emersi e presi in carico nel corso dell’anno. Sono soprattutto donne e ragazze (81,8%), mentre 1 vittima su 20 è minore (105).
Tra i paesi d’origine delle vittime prevale la Nigeria (72,3%), seguita da Costa d’Avorio, Pakistan, Gambia e Marocco, mentre la forma di sfruttamento più rilevata è quella sessuale (78,4%), seguita da quella lavorativa (13,8%), l’1% delle vittime è stato coinvolto in economie illegali e lo 0,6% nell’accattonaggio.
I minori vittime di sfruttamento lavorativo intercettati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel 2020 sono 127, sia stranieri che italiani, con una leggera prevalenza femminile (57,7%). Gli illeciti riguardano in gran parte il settore terziario (88%), seguito da industria (4,7%), edilizia (3,9%) e agricoltura (2,4%). Un dato che deve far riflettere sulla necessità di indagini mirate a far emergere un fenomeno ancora per lo più sommerso.
Un elemento particolarmente allarmante e poco considerato riguarda le donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale con figli minori, spesso anch’essi nelle mani di sfruttatori e trafficanti: i casi di ex-vittime o vittime con figli individuati sono quasi raddoppiati tra il 2016 e il 2020, passando dal 6% all’11,6% sul totale dei casi presi in carico dal sistema anti-tratta, con ulteriore aumento nei primi sei mesi del 2021 (+0,4%).
Attualmente il sistema anti-tratta assiste 190 nuclei vulnerabili che comprendono 226 minori. Anche nell’ambito dello sfruttamento lavorativo nel settore agricolo, in particolare nel sud, sono emersi casi di donne che vivono sole con i figli, principalmente originarie dell’Est Europa, e che subiscono ricatti, violenze e abusi, costrette in un circuito di isolamento di fatto che riguarda anche i figli, compromettendone irrimediabilmente il futuro.
Questi bambini e bambine, generalmente molto piccoli, sono nati a volte proprio dagli abusi subiti dalle giovani madri, che non solo assistono alle violenze perpetrate sulle loro madri, ma che rischiano di subire loro stessi violenza per mano di sfruttatori e trafficanti o essere oggetto di ricatto per tenere soggiogate le loro mamme.
Per approfondimenti e per leggere il rapporto https://www.savethechildren.it
Da risorsa immensa a emergenza da affrontare: il numero di luglio Comunicare il Sociale si concentra sul “mare monstrum”, con articoli, interviste e riflessioni. Nello stesso numero, l’editoriale di Nicola Caprio, riconfermato presidente di CSV Napoli, e tanto altro ancora.
La rivista è in distribuzione gratuita nelle sedi di associazioni ed Enti che hanno richiesto di diventare punto di distribuzione e scaricabile gratuitamente al link dedicato:
https://www.comunicareilsociale.com/wp-content/uploads/2021/07/NUMERO-7_web.pdf
Per richiedere le copie del giornale, invece, clicca qui
Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo ai principali provvedimenti di sostegno che interessano anche il non profit.
Con la legge n. 106 del 23 luglio 2021 è stato convertito in legge il dl n. 73/2021, cosiddetto decreto “Sostegni bis”, con il quale il Governo ha previsto, tra l’altro, la proroga dell’accesso al credito per gli enti non commerciali, un ricco pacchetto di contributi a fondo perduto, importanti misure a sostegno del settore sportivo, il rinnovo dei crediti di imposta per i canoni di locazione. E, ancora, il sostegno alla cultura e alle famiglie, oltre il potenziamento dei centri estivi e il contrasto alla povertà educativa.
In sede di conversione in legge sono state peraltro inserite nel provvedimento una serie di importanti novità.
Per il Terzo settore si segnalano, in modo particolare, l’incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ets) e alcune previsioni relative alle Ipab, al settore sociosanitario, allo sport, ai minori e alle non autosufficienze.
Qui di seguito, un utile riepilogo delle principali misure di interesse contenute nella conversione del dl n. 73/2021, così come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021.
Più 60 milioni di euro per il Fondo straordinario per il sostegno degli Ets
Una delle novità introdotte dalla legge di conversione è l’incremento di 60 milioni di euro, per il 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 1-quarter).
Come noto, il cosiddetto decreto “Ristori” (dl 137/2020, art. 13-quaterdecies) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli Ets con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro (per maggiori informazioni qui un approfondimento).
Tale Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli Ets, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è espressamente rivolto agli Ets che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, alle associazioni di promozione iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono fissati con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (non ancora emanato).
Il Fondo è stato già incrementato dal decreto “Sostegni” (art. 14 dl n. 41/2021) di 100 milioni di euro per il 2021 (a questo link la notizia).
Inoltre, per il 2021, una quota di 20 milioni a valere su tale Fondo è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
Più tempo per accedere al credito per gli enti non commerciali
Prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia Pmi per gli enti non commerciali (art. 13).
Sappiamo che l’art. 13, comma 12-bis dl n. 23/2020 – come modificato dal dl n. 104/2020 (cosiddetto dl Agosto) – aveva prorogato al 31 dicembre 2020 la destinazione delle risorse del Fondo (art. 2, comma 100, lett. a della legge n. 662/1996) all’erogazione della garanzia in favore degli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Con la legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) la concessione dei finanziamenti garantiti da questo Fondo è stata prorogata al 30 giugno 2021 unicamente per le piccole e medie imprese la cui attività risulti danneggiata dall’emergenza sanitaria, senza alcun riferimento espresso agli enti non commerciali, la cui proroga risulta pertanto già scaduta il 31 dicembre 2020.
Da qui la necessità fortemente avvertita in questi mesi – ora formalizzata nell’art. 13 dl n. 73/2021 – di prevedere una proroga anche per gli enti non commerciali, similmente a quanto già previsto per la generalità degli altri beneficiari.
Il pacchetto di contributi a fondo perduto
Previsto anche un ricco pacchetto di contributi a fondo perduto (art. 1), di cui abbiamo già trattato nell’articolo “Contributo a fondo perduto Sostegni bis, come presentare la richiesta”.
Il rinnovo del credito d’imposta per gli affitti d’azienda
Rinnovato per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, il credito d’imposta per i canoni di locazione (maggiori informazioni a questo link) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021, nonché per gli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 4).
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, tale credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il comma 2-bis della stessa disposizione, introdotto in sede di conversione, estende tale credito, a determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del dl n. 73, nonché ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Misure a sostegno del settore sportivo
Sono significative le misure adottate a sostegno del settore sportivo per affrontare il periodo della ripartenza e del rilancio dello sport.
Reiterato, per l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020 (art. 10).
La stessa disposizione, parzialmente modificata in sede di conversione, disciplina poi l’istituzione e le modalità di riparto, per l’anno 2021, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (nel testo originario la dotazione era di 56 milioni), in termini di tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19.
È poi previsto il rifinanziamento, per 190 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al fine di provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, è ampliato il perimetro soggettivo e potenziata la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l’anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l’anno 2021).
Sono inoltre modificati i termini di avvio dell’applicazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di riforma dello sport (dlgs nn. 36, 37, 38, 39 e 40/2021) emanati in attuazione della legge n. 86/2019.
Oltre a intervenire sulla disciplina per l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (dlgs 39/2021), la conversione del Sostegni bis destina poi un contributo per il 2021 per le associazioni e società sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute durante l’emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori.
Destina 6 milioni di euro a Sport e salute S.p.A. per il progetto “Sport nei parchi”, promosso dalla medesima società, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
Per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall’emergenza Covid-19, è inoltre prevista una limitata proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, che siano già scadute o in attesa di rinnovo, o in scadenza entro il 31 dicembre 2021, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del Coni.
Da ultimo, l’art. 44 prevede, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il Cip (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata a loro associati, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni o dal Cip, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno di imposta 2019, in relazione ad attività rientranti in determinate fattispecie individuate dal dl stesso. Il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; si considera in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A.
Il potenziamento dei centri estivi e il contrasto alla povertà educativa
Per sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, è previsto che una quota di risorse a valere sul “Fondo per le politiche della famiglia” è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (art. 63).
I criteri di riparto delle risorse ai Comuni verranno stabiliti con decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione minorenne, insieme alle modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati.
Sul punto deve rammentarsi che il 21 maggio 2021 sono state pubblicate le nuove “Linee guida per le attività con bambini e ragazzi” adottate, in aggiornamento rispetto a quelle del 17 maggio 2020, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.
Per l’anno 2022 è poi prorogato il “Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile”, la cui dotazione è incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2021 e di 55 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 63).
Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 (art. 32).
Tale credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Si ricorda che, per le spese relative al 2020, l’art. 125 dl n. 34 del 2020 ha già riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Sostegno alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
Come sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l’art. 1-quinquies, introdotto in sede di conversione, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, che costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle Ipab negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza Covid-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle Ipab sulla base dei costi sostenuti per:
Il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome interessate è disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle Ipab presenti nel territorio delle regioni di riferimento. Inoltre con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico.
Più 40 milioni al Fondo per le non autosufficienze
L’articolo 37-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze allo scopo di finanziare specificamente programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata, per potenziare l’assistenza e i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti.
Altre importanti misure
Il dl n. 73/2021 convertito in legge contiene anche altre previsioni di interesse anche per il Terzo settore.
Risulta quindi modificato l’art. 38-ter dl n. 34 del 2020 (cosiddetto dl rilancio), che, all’esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull’intero territorio nazionale dell’ecosistema delle società benefit, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit. L’agevolazione era riferita, nella formulazione originaria della norma, ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il dl n. 183/2020 aveva già differito tale termine al 30 giugno 2021. Per effetto del dl n. 73/2021 tale credito di imposta viene concesso per i costi sostenuti sino al 31 dicembre 2021.
Più in particolare, la lett. a) del comma 9-bis dell’art. 34 aggiunge all’art. 8-bis dl n. 52/2021 il comma 2-bis con la finalità di esentare i bambini al di sotto dei 6 anni dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti. La norma intende in tal modo sostenere il settore delle cerimonie duramente colpito nel periodo pandemico.
In proposito va ricordato che l’art. 8-bis del citato dl n. 52/2021 ha consentito:
La riapertura dei centri culturali, sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore nonché lo svolgimento di feste e cerimonie è consentito nel rispetto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 recante le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” del 20 maggio 2021, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico.