07 Lug, 2021 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Lara Esposito per Cantiere Terzo Settore relativo agli strumenti utili all’organo di controllo degli Enti di Terzo settore
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cncec) mette a disposizione un vero e proprio kit di strumenti utili all’organo di controllo degli enti del Terzo settore. Si tratta di format di verbali e procedure da adattare e contestualizzare alle specifiche esigenze degli enti e degli organi stessi e che rispondono a una maggiore uniformità e disciplina di alcuni aspetti che prima della riforma del Terzo settore erano demandati alle indicazioni statutarie.
A disposizione non solo i verbali dell’organo di controllo, ma anche un format di verbale della sua nomina, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.
I verbali presentati nel documento comprendono:
- Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
- Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo) contenente tra l’altro:
- la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
- la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
- la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
- Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).
Come si legge nella comunicazione ufficiale, i verbali dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. In molti casi, infatti, potrebbero non risultare presenti o pertinenti alcune tematiche in realtà necessarie al caso del singolo ente del Terzo settore. In questo caso sarà lo stesso professionista ad adeguare i formati esistenti alla situazione in modo da definire le indicazioni che meglio rappresentano l’organizzazione.
I format arrivano in una fase di numerose nomine per molti enti del Terzo settore. Numerosi enti, infatti, hanno già provveduto ad adeguarsi alla normativa e l’organo di controllo inizia ad essere una realtà diffusa. In particolare, in vista degli adeguamenti statutari semplificati per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus la cui scadenza è stata recentemente prorogata di un altro anno, al 31 maggio 2022, molti enti hanno provveduto a nominare un organo di controllo e, se necessario, di revisione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva già stabilito in una nota del novembre 2020 che gli enti del Terzo settore obbligati a nominare l’organo di controllo e il revisore legale dei conti (artt. 30 e 31 del dlgs 117/2017) dovranno farlo da subito, al di là dell’istituzione del registro unico nazionale (per saperne di più ecco l’articolo “Terzo settore, l’organo di controllo è obbligatorio fin dal 2020”) e quindi per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019.
Nel caso in cui le nomine non siano state effettuate con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2019, sarebbero dovute avvenire con la prima assemblea utile, che potrebbe anche coincidere con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020, convocabile quest’anno entro il 29 giugno 2021. Una volta che diverrà operativo, le nomine dovranno essere oggetto di pubblicità nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Sul tema dei controlli, il consiglio nazionale dei commercialisti lavora da tempo, organizzando una serie di eventi e pubblicando diversi documenti utili ai professionisti investiti da questo incarico ma anche agli enti. Tra questi, le “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore”. I verbali successivi servono a rendere ancor più operative le norme tecniche contenute nelle norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, se compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.
29 Giu, 2021 | Attivi e informati, Consulenza, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo settore relativo alle indicazioni per la pubblicazione dei dati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Anche alcuni enti non profit dovranno assolvere ai doveri di pubblicazione previsti dalle indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) relativi ad alcune attività svolte con la pubblica amministrazione.
Entro il 31 maggio 2021 tutti gli enti pubblici ed alcuni enti di diritto privato dovevano rendere pubblici alcuni dati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Il 30 giugno 2021 scade il termine entro il quale gli organi preposti ai controlli sono tenuti ad attestare l’assolvimento della loro pubblicazione così come previsto dall’art. 14, comma 4, lett. g) d. lgs n. 150/2009 e dalla delibera n. 294 del 13 aprile 2021 dell’Anac – da leggersi unitamente alla delibera n. 1134 del 20 novembre 2017 (cosiddette Linee guida sulla trasparenza).
Chi è tenuto alla pubblicazione e alla comunicazione
Oltre agli enti pubblici, sono però anche tenuti all’obbligo di pubblicazione gli enti di diritto privato individuati all’art. 2-bis, comma 3 dlgs n. 33/2013 ossia:
- associazioni
- fondazioni
- altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica
che rechino due requisiti cumulativamente necessari:
- un bilancio superiore a cinquecentomila euro, requisito da considerarsi integrato “laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiore a detto importo. Ciò consente di considerare incluse nella disciplina tutte le associazioni e le fondazioni o altre tipologie di enti di diritto privato diverse dalle società che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità attraverso l’utilizzo di contributi in conto di esercizio o di altre forme di proventi” (pp. 14-15 Linee guida);
- indipendentemente dalla partecipazione delle pubbliche amministrazioni nell’ente di diritto privato, svolgano attività di pubblico interesse, ossia:
- esercitino funzioni amministrative (es. rilascio di autorizzazioni o concessioni, espropriazioni etc.);
- svolgano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (es. raccolta dati o servizi editoriali di interesse per la pubblica amministrazione affidante);
- svolgano attività di erogazione di servizi pubblici, sulla base di un affidamento diretto (es. affidamenti in house) o previa gara concorrenziale (secondo la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici) da parte dell’amministrazione; da queste sono escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (autorizzazione) o di un finanziamento parziale.
Per la corretta individuazione delle attività, e quindi comprendere se si rientra o meno nell’obbligo, le linee guida sottolineano che l’onere ricade sui singoli enti diritto privato d’intesa con la pubblica amministrazione.
Quale è l’organo di controllo che rilascia l’attestazione
Negli enti di diritti privato è l’organo di controllo (laddove in concreto abbiano svolto attività di vigilanza in tema di trasparenza), o in mancanza il rappresentante legale.
Quali dati attestare
La normativa individua specifiche categorie di dati di cui gli organi preposti sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021.
Sul sito dell’Anas sono disponibili una griglia di rilevazione dei dati per gli enti di diritto privato e il facsimile di attestazione.
Nel caso di associazioni, fondazioni e enti di diritto privato trattasi di:
- Bilanci (art. 29 dlgs 33/13);
- Servizi erogati (art. 32 dlgs 33/13 e solo per il Ssn anche art. 41, co. 6 d. lgs. 33/13): in particolare, devono essere caricate le carte dei servizi o documenti assimilabili contenenti gli standard di qualità dei servizi erogati, class action (eventuali notizie di ricorsi in giudizio, sentenze, misure adottate in ottemperanza alle sentenze); costi contabilizzati; liste di attesa (criteri formazione, tempi attesa previsti e tempi di attesa medi per i diversi servizi);
- Bandi di gara e contratti (art. 37 dlgs 33/13): le informazioni richieste devono essere pubblicate soltanto nel caso in cui l’ente abbia la qualifica di stazione appaltante;
- Accesso civico (art. 5, 5 bis e 5 ter dlgs 33/13): le modalità di accesso civico sono in forma “semplice” (accesso a informazioni che dovrebbero già essere note in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza) o generalizzata (eventuali informazioni ulteriori, che, però, potranno essere motivatamente negate). Occorrerà tenere un file excel con la data, tipologia richiesta e esito.
Verifica successiva da parte dell’Anac
È anche prevista l’effettuazione di verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal dlgs n. 33/2013, esaminandone i contenuti e confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del dlgs 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.
L’autorità terrà conto dei valori esposti nelle griglie di rilevazione, acquisite tramite posta elettronica, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell’ambito delle proprie attività istituzionali.
L’autorità può inoltre segnalare agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall’Anac rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».
All’attività di vigilanza potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza – effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione – diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati.
06 Apr, 2021 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo alla proroga per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Con il decreto legge 44 del 2021 è stato finalmente posto rimedio alla situazione che vedeva le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus non poter posticipare al 30 giugno prossimo la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, proroga di cui invece possono usufruire associazioni e fondazioni in generale (per maggiori informazioni è possibile consultare l’articolo “Bilanci e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il Milleproroghe”).
È stato quindi rispettato l’impegno assunto nei giorni scorsi da parte del Ministro del Lavoro Andrea Orlando (ne abbiamo parlato nell’articolo “Approvazione dei bilanci per il Terzo settore, il ministero promette uniformità”).
Il decreto legge in questione, in vigore dal 1° aprile 2021, ha modificato il comma 8-bis dell’art. 106 del decreto legge 18 del 2020 (cosiddetto “Cura Italia”), eliminando il riferimento a Odv, Aps ed Onlus e quindi di fatto estendendo la portata delle disposizioni contenute nell’art. 106 a tutte le associazioni e le fondazioni, anche a quelle in possesso delle qualifiche appena menzionate.
Il richiamo generale ad associazioni e fondazioni porta a ritenere che l’applicazione delle disposizioni di cui al menzionato art. 106 si possa estendere per analogia anche agli altri enti del Titolo II del Libro primo del codice civile, ossia ai comitati.
L’importante modifica intervenuta consente quindi di parificare la situazione all’interno del mondo degli enti non profit, permettendo a tutte le organizzazioni (comprese Odv, Aps ed Onlus) di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il prossimo 30 giugno, invece dei 120 giorni (e quindi del 30 aprile) solitamente previsti dallo statuto.
Ciò appare fondamentale e va ad alleviare la situazione di incertezza in cui molti enti si erano venuti a trovare, anche e soprattutto in relazione al fatto che l’elevata diffusione del contagio da coronavirus consiglia ad oggi fortemente di rinviare l’assemblea in presenza ad un periodo in cui il quadro epidemiologico sia migliore.
Un ulteriore cambiamento lo si ha in relazione alla facoltà di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto dell’ente non preveda nello specifico tali facoltà: tale possibilità si applica anche ad Odv, Aps ed Onlus fino al 31 luglio prossimo.
Per maggiori informazioni su come svolgere in modo corretto una riunione a distanza si consiglia la lettura dell’articolo “Assemblea online, le regole per non sbagliare”.
Nella tabella sottostante si riepiloga la situazione a seguito della modifica legislativa intervenuta, prendendo come riferimento il caso di enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare e che hanno, per disposizione di legge o di statuto, l’obbligo di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
24 Mar, 2021 | Attivi e informati, Consulenza, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo alle misure previste dal Decreto Sostegni
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 22 marzo 2021 il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto Sostegni”) con il quale il Governo ha approvato nuovi aiuti a sostegno delle imprese e degli operatori economici, del lavoro, della salute e dei servizi territoriali, connesse all’emergenza sanitaria.
In generale, il dl n. 41/2021 interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.
L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto in considerazione richiede.
Gli interventi previsti (individuati in 43 articoli) si articolano in 5 ambiti principali:
- sostegno alle imprese e agli operatori del Terzo settore;
- lavoro e contrasto alla povertà;
- salute e sicurezza;
- sostegno agli enti territoriali;
- ulteriori interventi settoriali.
Le misure a sostegno del Terzo settore
I provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del Terzo settore (Ets).
Già il dl n. 137/2020 ha istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus, dotato di 70 milioni di euro per il 2021. Al fine di recare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà, l’art. 14 prevede un incremento di tale Fondo di 100 milioni di euro.
La stessa disposizione, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede anche la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017) possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore.
Tuttavia nel provvedimento non sono presenti altre importanti misure – pensiamo alla proroga dell’accesso al credito garantito dal fondo di garanzia PMI per gli enti non commerciali e alla proroga del termine di convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci (a questo proposito maggiori informazioni “Bilanci e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il Milleproroghe”) – su cui è invece fortemente auspicabile il più celere intervento normativo.
Si segnala, inoltre, un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici titolari di partita Iva (art. 1) che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.
Tra i soggetti destinatari rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
In particolare, i soggetti che possono presentare la richiesta devono avere subito perdite di fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.
Per i soggetti che rientrano in tale situazione, l’importo del contributo a fondo perduto è determinato in base a una percentuale prefissata.
- 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo può essere ricevuto tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente, presentando domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate (secondo le modalità descritte all’art. 1, comma 8), o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
L’articolo 5, comma 20 ha prorogato al 31 marzo prossimo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (Cu) 2021 (vedi l’articolo “In scadenza la certificazione unica, anche per il non profit”).
Le altre misure rilevanti su temi come lavoro, povertà, disabilità
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare tra il primo aprile e il 30 giugno 2021 (art. 8). La stessa disposizione prevede inoltre la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi, i datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.
Rifinanziato il “Fondo sociale per occupazione e formazione”, già istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).
Rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 euro (art. 10).
Destinatari di tale indennità sono, in particolare, i lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del dl Sostegni (23 marzo 2021), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi al 23 marzo 2021.
Dalla stessa disposizione è anche prevista l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Coni.
Novità anche sul reddito di cittadinanza per il quale è previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa pari a 1 miliardo di euro (art. 11).
Per l’anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano inoltre stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore; il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.
Rifinanziato il reddito di emergenza per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021, ferma restando l’incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a euro 30.000, che hanno terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di Naspi e Dis-coll (art. 12).
I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.
L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021.
Ancora, l’art. 34 concerne misure a tutela delle persone con disabilità e istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Si rileva che a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sono delegate l’individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti.
Da ultimo, l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1 dl n. 18/2020 (art. 36).
19 Mar, 2021 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo aquanto previsto dal Decreto Milleproroghe in riferimento a bilanci e riunioni.
La legge di conversione del decreto legge 183 del 2020 (cosiddetto “Milleproroghe”) ha disposto la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di esercizio da parte di associazioni e fondazioni, ma sono escluse da tale misura di favore le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus. Differenziati anche i termini per poter svolgere le riunioni degli organi sociali con mezzi telematici, qualora lo statuto dell’ente non preveda tale modalità.
Approvazione del bilancio, esteso il termine per associazioni e fondazioni
Lo scorso anno, con l’approvazione del decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”), all’art 106 era stata prevista la possibilità per le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (per le cooperative, il 30 settembre 2020). Il comma 8 bis dell’art. 106 escludeva però inspiegabilmente da tale facoltà le Odv, le Aps e le Onlus.
Ora, con la conversione in Legge del decreto “Milleproroghe”, l’art.3, c.6 ha introdotto una modifica all’art.106, c.1 del decreto “Cura Italia”, prevedendo la possibilità per le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo dei 120 giorni previsti ordinariamente dalla normativa civilistica.
Tale facoltà riguarda in generale anche le associazioni e le fondazioni, in forza dell’estensione contenuta nel comma 8-bis del menzionato art.106, e sembra possa applicarsi per analogia anche agli altri enti del Titolo II del Libro primo del codice civile, ossia ai comitati. Ricordiamo che il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio è disposto dal codice civile per le società ma non è obbligatorio per gli enti a base associativa o fondazionale, non prevedendo infatti la legge per questi ultimi alcun termine specifico. L’unica eccezione è prevista per le Onlus, per le quali l’art.20-bis del dpr 600 del 1973 (ancora oggi in vigore) prevede espressamente il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Proponiamo qui il caso più frequente, cioè quello delle associazioni che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e che hanno indicato in statuto il termine dei 120 giorni (che scade quindi al 30 aprile) entro cui convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio economico: con la proroga menzionata tali enti hanno la possibilità di posticipare tale scadenza di 60 giorni, avendo come termine ultimo quello del prossimo 30 giugno.
Purtroppo, però, il decreto “Milleproroghe”, i provvedimenti precedenti e finora i successivi, non hanno provveduto a eliminare, sempre all’art. 106, c. 8-bis del decreto “Cura Italia”, l’esclusione per le Odv, le Aps e le Onlus, che quindi continuano a rimanere estromesse dal provvedimento.
Permane quindi una esclusione che non ha alcun evidente fondamento logico: se, infatti, la motivazione che sta alla base della proroga in esame sembra risiedere nel permettere agli enti (sia profit che non profit) di poter riunire gli organi sociali in sicurezza evitando di farlo in un periodo, quello attuale, che sappiamo ancora essere estremamente complicato a causa della perdurante pandemia, non si capisce come tale assunto non possa valere anche per quelli che oggi, in assenza del registro unico nazionale (Runts), sono già considerati enti del Terzo settore.
Riprendiamo l’esempio fatto in precedenza, cioè quello di un’associazione con esercizio sociale coincidente con l’anno solare e il termine statutario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio: qualora essa sia in possesso della qualifica di Odv, in quanto iscritta nei rispettivi registri regionali o provinciali, continuerà ad avere come termine per convocare l’assemblea quello del 30 aprile prossimo, non potendo usufruire dell’ulteriore periodo di 60 giorni concesso dalla legge in generale agli enti associativi. Lo stesso vale se l’ente sia in possesso della qualifica di Aps o di Onlus.
La possibilità di svolgere le riunioni mediante mezzi telematici
Collegata all’approvazione del bilancio di esercizio è la modalità di svolgimento dell’assemblea, ed in generale degli organi sociali, di un ente non profit.
Il Dpcm 2 marzo 2021 (art.13) non vieta ad oggi di poter svolgere una riunione in presenza degli organi sociali, pur nel massimo rispetto di tutte le misure previste per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 e pur raccomandando fortemente di svolgere tali riunioni in modalità a distanza.
La situazione attuale legata al diffondersi della pandemia impone però a tutti i soggetti, compresi gli amministratori di un ente non profit, la massima prudenza. Sembra quindi più che opportuno rinviare, fin dove possibile, la riunione in presenza degli organi sociali ad un periodo in cui il quadro epidemiologico sia migliore; l’alternativa è quella di svolgere tale riunione con mezzi telematici, laddove lo statuto dell’ente preveda espressamente tale possibilità.
Il decreto “Milleproroghe” è intervenuto anche su tale questione, posticipando fino al prossimo 31 luglio la possibilità per le società di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto non preveda nello specifico tali facoltà. Tale possibilità si applica anche ad associazioni e fondazioni in generale, con esclusione anche qui di Odv, Aps o Onlus. Per questi ultimi trova comunque applicazione l’art.73, c.4 del decreto “Cura Italia”, che prevede la possibilità per le associazioni e le fondazioni in generale di svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto in statuto: tale facoltà è stata ad oggi prorogata fino al prossimo 30 aprile.
Ci troviamo anche qui in presenza di una disparità di termini (e quindi di trattamento) fra associazioni e fondazioni in generale da un lato, e Odv, Aps ed Onlus dall’altro, che appare francamente incomprensibile oltre che ingiustificabile.
Si ribadisce che qualora un ente abbia già previsto nel proprio statuto la possibilità di riunire gli organi sociali con modalità a distanza, la potrà ovviamente utilizzare sempre e quindi anche dopo i termini appena menzionati.
Per maggiori informazioni su come svolgere in modo corretto una riunione a distanza si consiglia la lettura dell’articolo “Assemblea online, le regole per non sbagliare”.
Una situazione a cui va (al più presto) posto rimedio
La disparità di trattamento che si protrae nei confronti delle Odv, delle Aps e delle Onlus, soggetti che rappresentano una parte fondamentale e molto numerosa delle realtà non profit presenti nel panorama nazionale, appare come detto priva di alcuna ragionevolezza e fondamento logico.
Si tratta sicuramente di una svista, dovuta probabilmente al fatto che nella versione originaria del decreto “Cura Italia” era prevista, al comma 3 dell’art.35, la proroga relativa all’approvazione del bilancio per le Odv, le Aps e le Onlus al 31 ottobre 2020, la quale non è ovviamente ad oggi più in vigore. Nondimeno, l’errore non appare giustificabile, tanto più che fin dal momento dell’introduzione del comma 8-bis dell’art.106 nella legge di conversione del “Cura Italia” tale differenza di trattamento per Odv, Aps ed Onlus aveva suscitato forti critiche e perplessità (si rinvia, ad esempio, all’articolo “Riunioni non profit: cosa cambia dopo la conversione del Cura Italia”.
L’auspicio è che il legislatore intervenga al più presto per modificare l’art 106, c.8 bis, eliminando dal testo il riferimento agli enti di cui all’art.104, c.1 del codice del Terzo settore (che sono appunto le Odv, le Aps e le Onlus).
27 Ott, 2020 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv, Resta informato
Si è tenuto ieri il primo convegno nazionale sulla sentenza della Corte costituzionale 131/2020 “Terzo settore e pubblica amministrazione” organizzato da Euricse con il supporto della Provincia autonoma di Trento. Alla diretta su Youtube hanno partecipato oltre 150 persone, in rappresentanza di enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni da tutta Italia.
Dal convegno è emerso l’appello unanime degli studiosi: “Pubblica amministrazione e Terzo settore devono cambiare radicalmente modo di relazionarsi per mettere a disposizione della ripresa tutte le risorse e le intelligenze del paese”.
L’iniziativa ha radunato alcuni tra i massimi studiosi dei rapporti tra ente pubblico e terzo settore. Oltre al presidente di Euricse Carlo Borzaga, sono intervenute le docenti dell’Università di Trento Paola Iamiceli e Silvia Pellizzari, il docente del Centro di ricerca Maria Eletta Martini di Pisa Luca Gori, il presidente di Assifero Felice Scalvini e il presidente di Labsus, Gregorio Arena. I saluti istituzionali sono stati affidati alla giudice della Corte costituzionale Daria de Pretis.
E’ possibile rivedere lo streaming del convegno qui