Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo aquanto previsto dal Decreto Milleproroghe in riferimento a bilanci e riunioni.

La legge di conversione del decreto legge 183 del 2020 (cosiddetto “Milleproroghe”) ha disposto la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di esercizio da parte di associazioni e fondazioni, ma sono escluse da tale misura di favore le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus. Differenziati anche i termini per poter svolgere le riunioni degli organi sociali con mezzi telematici, qualora lo statuto dell’ente non preveda tale modalità.

Approvazione del bilancio, esteso il termine per associazioni e fondazioni

Lo scorso anno, con l’approvazione del decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”), all’art 106 era stata prevista la possibilità per le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (per le cooperative, il 30 settembre 2020). Il comma 8 bis dell’art. 106 escludeva però inspiegabilmente da tale facoltà le Odv, le Aps e le Onlus.

Ora, con la conversione in Legge del decreto “Milleproroghe”, l’art.3, c.6 ha introdotto una modifica all’art.106, c.1 del decreto “Cura Italia”, prevedendo la possibilità per le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo dei 120 giorni previsti ordinariamente dalla normativa civilistica.

Tale facoltà riguarda in generale anche le associazioni e le fondazioni, in forza dell’estensione contenuta nel comma 8-bis del menzionato art.106, e sembra possa applicarsi per analogia anche agli altri enti del Titolo II del Libro primo del codice civile, ossia ai comitati. Ricordiamo che il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio è disposto dal codice civile per le società ma non è obbligatorio per gli enti a base associativa o fondazionale, non prevedendo infatti la legge per questi ultimi alcun termine specifico. L’unica eccezione è prevista per le Onlus, per le quali l’art.20-bis del dpr 600 del 1973 (ancora oggi in vigore) prevede espressamente il termine dei 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Proponiamo qui il caso più frequente, cioè quello delle associazioni che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e che hanno indicato in statuto il termine dei 120 giorni (che scade quindi al 30 aprile) entro cui convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio economico: con la proroga menzionata tali enti hanno la possibilità di posticipare tale scadenza di 60 giorni, avendo come termine ultimo quello del prossimo 30 giugno.

Purtroppo, però, il decreto “Milleproroghe”, i provvedimenti precedenti e finora i successivi, non hanno provveduto a eliminare, sempre all’art. 106, c. 8-bis del decreto “Cura Italia”, l’esclusione per le Odv, le Aps e le Onlus, che quindi continuano a rimanere estromesse dal provvedimento.

Permane quindi una esclusione che non ha alcun evidente fondamento logico: se, infatti, la motivazione che sta alla base della proroga in esame sembra risiedere nel permettere agli enti (sia profit che non profit) di poter riunire gli organi sociali in sicurezza evitando di farlo in un periodo, quello attuale, che sappiamo ancora essere estremamente complicato a causa della perdurante pandemia, non si capisce come tale assunto non possa valere anche per quelli che oggi, in assenza del registro unico nazionale (Runts), sono già considerati enti del Terzo settore.

Riprendiamo l’esempio fatto in precedenza, cioè quello di un’associazione con esercizio sociale coincidente con l’anno solare e il termine statutario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio: qualora essa sia in possesso della qualifica di Odv, in quanto iscritta nei rispettivi registri regionali o provinciali, continuerà ad avere come termine per convocare l’assemblea quello del 30 aprile prossimo, non potendo usufruire dell’ulteriore periodo di 60 giorni concesso dalla legge in generale agli enti associativi. Lo stesso vale se l’ente sia in possesso della qualifica di Aps o di Onlus.

La possibilità di svolgere le riunioni mediante mezzi telematici

Collegata all’approvazione del bilancio di esercizio è la modalità di svolgimento dell’assemblea, ed in generale degli organi sociali, di un ente non profit.

Il Dpcm 2 marzo 2021 (art.13) non vieta ad oggi di poter svolgere una riunione in presenza degli organi sociali, pur nel massimo rispetto di tutte le misure previste per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 e pur raccomandando fortemente di svolgere tali riunioni in modalità a distanza.

La situazione attuale legata al diffondersi della pandemia impone però a tutti i soggetti, compresi gli amministratori di un ente non profit, la massima prudenza. Sembra quindi più che opportuno rinviare, fin dove possibile, la riunione in presenza degli organi sociali ad un periodo in cui il quadro epidemiologico sia migliore; l’alternativa è quella di svolgere tale riunione con mezzi telematici, laddove lo statuto dell’ente preveda espressamente tale possibilità.

Il decreto “Milleproroghe” è intervenuto anche su tale questione, posticipando fino al prossimo 31 luglio la possibilità per le società di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto non preveda nello specifico tali facoltà. Tale possibilità si applica anche ad associazioni e fondazioni in generalecon esclusione anche qui di Odv, Aps o OnlusPer questi ultimi trova comunque applicazione l’art.73, c.4 del decreto “Cura Italia”, che prevede la possibilità per le associazioni e le fondazioni in generale di svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto in statuto: tale facoltà è stata ad oggi prorogata fino al prossimo 30 aprile.

Ci troviamo anche qui in presenza di una disparità di termini (e quindi di trattamento) fra associazioni e fondazioni in generale da un lato, e Odv, Aps ed Onlus dall’altro, che appare francamente incomprensibile oltre che ingiustificabile.

Si ribadisce che qualora un ente abbia già previsto nel proprio statuto la possibilità di riunire gli organi sociali con modalità a distanza, la potrà ovviamente utilizzare sempre e quindi anche dopo i termini appena menzionati.

Per maggiori informazioni su come svolgere in modo corretto una riunione a distanza si consiglia la lettura dell’articolo “Assemblea online, le regole per non sbagliare”.

Una situazione a cui va (al più presto) posto rimedio

La disparità di trattamento che si protrae nei confronti delle Odv, delle Aps e delle Onlus, soggetti che rappresentano una parte fondamentale e molto numerosa delle realtà non profit presenti nel panorama nazionale, appare come detto priva di alcuna ragionevolezza e fondamento logico.

Si tratta sicuramente di una svista, dovuta probabilmente al fatto che nella versione originaria del decreto “Cura Italia” era prevista, al comma 3 dell’art.35, la proroga relativa all’approvazione del bilancio per le Odv, le Aps e le Onlus al 31 ottobre 2020, la quale non è ovviamente ad oggi più in vigore. Nondimeno, l’errore non appare giustificabile, tanto più che fin dal momento dell’introduzione del comma 8-bis dell’art.106 nella legge di conversione del “Cura Italia” tale differenza di trattamento per Odv, Aps ed Onlus aveva suscitato forti critiche e perplessità (si rinvia, ad esempio, all’articolo “Riunioni non profit: cosa cambia dopo la conversione del Cura Italia”.

L’auspicio è che il legislatore intervenga al più presto per modificare l’art 106, c.8 bis, eliminando dal testo il riferimento agli enti di cui all’art.104, c.1 del codice del Terzo settore (che sono appunto le Odv, le Aps e le Onlus).