Avviso pubblico per la costituzione di una short list aperta di Educatori e Tutor per la realizzazione delle attività del progetto “PassaParola”

LESS onlus ha emanato un Avviso pubblico per la costituzione di una short list aperta di Tutor per la realizzazione delle attività del progetto “PassaParola” – FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020.

Ai Tutor a cui sarà affidato l’incarico di supportare, in sinergia con il docente e il referente di progetto, la realizzazione dei Corsi di italiano L2 di Livello ALFA, Pre A1, A1, A2 e Percorsi di perfezionamento linguistico rispettivamente della durata di 250 ore, 150 ore, 100 ore, 80 ore e 40 ore. I percorsi di alfabetizzazione linguistica saranno realizzati durante tutta la durata delle attività progettuali e fino al 31 dicembre 2021 e saranno rivolti ai cittadini dei Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale che non siano cittadini UE, anche appartenenti a categorie vulnerabili.

 Responsabilità e ambiti di attività

  • Curare la fase preliminare all’avvio delle attività di formazione e la fase di realizzazione delle stesse attraverso la raccolta delle schede di iscrizione, il monitoraggio delle presenze e delle assenze dei partecipanti, la vidimazione e la tenuta dei registri con verifica delle firme da parte dei docenti e dei discenti e di tutta la documentazione atta a dimostrare la loro partecipazione anche nel caso in cui la formazione fosse realizzata in modalitàFAD;
  • Supportare il referente di progetto e i docenti nella preparazione del materiale didattico necessario alla realizzazione delle attività di formazione;
  • Raccogliere le esigenze dei partecipanti in merito agli argomenti trattati e curare la gestione delle comunicazioni relative ad eventuali cambiamenti delle date, orari e luoghi della formazione.

 Requisiti di partecipazione 

  • Diploma di Scuola secondaria di secondo grado;
  • Pregressa esperienza nel lavoro di tutoraggio in percorsi di alfabetizzazione linguistica rivolti a migranti preferibilmente nell’ambito di progetti finanziati da Fondi europei;
  • Buona conoscenza della lingua inglese e/o francese
  • Ottime conoscenze informatiche MS Office e capacità di aggiornamento di siti web e gestione di piattaformeFAD;
  • Attitudine al lavoro in team e in contesti multiculturali;
  • Flessibilità e motivazione.

Requisiti preferenziali

  • Pregressa esperienza di collaborazione/volontariato con enti no profit privati e/o pubblici in servizi di accoglienza e inclusione socio professionale dei migranti e/o in progetti di educazione alla multiculturalità;
  • Possesso di patente di guida e disponibilità a muoversi sul territorio regionale con mezzi propri.

 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, disponibile sul sito internet di LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. – ETSwww.lessimpresasociale.it, con in allegato il curriculum vitae in formato europeo, reso in forma di autocertificazione, con l’autorizzazione aggiornata al trattamento dei dati personali, regolarmente datato e firmato e la copia fronte retro del documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviato via email all’indirizzo di posta elettronicapersonale@lessimpresasociale.itspecificando nell’oggetto:[FAMI PassaParola] candidatura Tutor.

Formazione e modalità di utilizzo dell’elenco per l’individuazione dei professionisti per l’assegnazione degli incarichi

Le candidature pervenute, presentate secondo le modalità innanzi descritte, saranno esaminate da un’apposita Commissione, al fine di accertare la rispondenza ai requisiti di partecipazione e attribuire ad ogni profilo un punteggio. I candidati che risultino in possesso dei requisiti saranno inseriti in un elenco nominativo, secondo l’ordine di merito, riportante le generalità e i dati anagrafici degli idonei. L’elenco sarà pubblicato sul sito internet di LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. – ETSwww.lessimpresasociale.it.

Al termine della fase di preselezione e ai fini dell’assegnazione degli incarichi saranno contattati per un colloquio conoscitivo di approfondimento i candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto e che avranno manifestato, in sede di domanda di iscrizione, la disponibilità a svolgere l’incarico specifico (ad es. in giorni festivi e/o pre festivi, in orario pomeridiano e/o serale,ecc).

Gli incarichi saranno affidati ai candidati inseriti nella short list in relazione all’esperienza e alle competenze giudicate maggiormente pertinenti agli specifici scopi e alle necessità che si presenteranno, di volta in volta, nel corso delle fasi di realizzazione delle attività progettuali.

LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. – ETS si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva richiesta di prestazione, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità a suo insindacabile giudizio.

L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente Avviso, ad ottenere un incarico professionale da LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. – ETS.

 Validità e aggiornamento dell’elenco

 L’elenco avrà validità fino al termine delle attività progettuali e cioè fino al 31 dicembre 2021. A decorrere dalla data di prima pubblicazione l’elenco sarà aggiornato ogni tre mesi.

I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente a LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. – ETS, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, pena la cancellazione dall’elenco, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla documentazione fornita in sede di richiesta di iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo.

 Cancellazione dall’elenco

LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. – ETS può disporre in ogni momento la cancellazione dell’elenco, dandone comunicazione al professionista in caso di:

  1. Perdita dei requisiti per l’iscrizione;
  2. Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;
  3. Mancato assolvimento, con puntualità e diligenza, dell’incarico affidato;
  4. Accertata responsabilità per gravi inadempimenti nello svolgimento dell’incarico affidato. La cancellazione può avere luogo anche su espressa richiesta del professionista.

 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni riguardanti la presente procedura saranno trasmesse esclusivamente a mezzo mail dall’indirizzo di posta elettronica personale@lessimpresasociale.it.

Scarica il modulo di iscrizione…clicca qui

PNRR Welfare Terzo Settore: nei mesi di giugno e luglio incontri formativi di approfondimento online promossi dal Forum Terzo Settore

Proseguono gli incontri organizzati dal Forum del Terzo settore sui temi che più riguardano da vicino il mondo del non-profit e del Terzo Settore contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il PNRR costituisce una gran occasione per l’Italia, non solo per ripartire dopo la crisi pandemica, ma soprattutto per porre in essere una complessiva nuova strutturazione del sistema Paese che faccia cambiare davvero passo e lo traghetti verso assetti sociali più equi, sistemi produttivi sostenibili e un’Amministrazione più efficace e flessibile che sia più direttamente al servizio dei cittadini e del progresso della nostra società, sia attraverso un potenziamento delle varie infrastrutture digitali ed organizzative sia soprattutto attraverso un nuovo linguaggio e nuove competenze. In questa sfida il Terzo Settore vuole esserci, con responsabilità, portando il proprio know how, la propria sensibilità e soprattuttoanche la propria presenza costante sui territori. Perciò il Forum Nazionale del Terzo Settore ha pensato ed organizzato, attraverso la sua Consulta Welfare, dei momenti di conoscenza e di primi confronti e riflessioni sul PNRR, concentrandosi soprattutto su alcuni passaggi del Piano stesso che più direttamente vedranno coinvolto il Terzo Settore sia nella co-programmazione degli interventi previsti e nell’attività propositiva delle riforme sia nella parte attuativa degli interventi in un’ottica di collaborazione, secondo anche la nuova stagione inaugurata dalla Riforma del Terzo Settore con strumenti quali la co-progettazione e l’accreditamento, sia ancora nella fase di costante monitoraggio circa l’andamento della realizzazione del PNRR.

Gli approfondimenti saranno fruibili in diretta esclusivamente sul canale YouTube del Forum Nazionale del Terzo settore

Il prossimo appuntamento è per lunedì 28 giugno alle ore 18.00. Per saperne di più…clicca qui

CSV Napoli, Nicola Caprio confermato presidente

L’Assemblea dei soci dell’Associazione CSV Napoli ETS, il 17 giugno 2021, ha eletto il nuovo Consiglio direttivo che, a sua volta, nel corso della seduta di insediamento ha confermato, per il quadriennio 2021-2025, Nicola Caprio (Codici Campania) in qualità di presidente. Si tratta del terzo mandato per Nicola Caprio, dopo le elezioni del 2015 e del 2018. All’interno del Consiglio direttivo del Centro di Servizio della città metropolitana di Napoli sono stati, inoltre, nominati Francesco Buccino (Auser Campania ETS) vicepresidente vicario, Benedetta Sciannimanica (ACLI Provinciale Napoli) vicepresidente e Antonio Esposito (AVIS Comunale Napoli) tesoriere. Gli altri componenti del Consiglio direttivo eletti dall’assemblea dei soci sono, invece, Candida Calabrese (Nuova Solidarietà ANTEAS ODV), Alessio Curatoli ( ARCI Campania APS) e Renato Briganti (Mani Tese Campania). L’assemblea dell’Associazione CSV Napoli ETS, inoltre, ha eletto i componenti del Collegio dei Garanti: Pasquale Calemme (CNCA Campano), Giuseppe Festa (Consociazione Nazionale Donatori Sangue Fratres Campania) e Lisa Romanelli (Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia).

Soddisfatto il presidente Nicola Caprio: «al nuovo Consiglio direttivo, che accoglie due presenze femminili di cui una giovanissima, spetta la sfida per la piena attuazione della Riforma del Terzo settore, che vede i Csv agenti di sviluppo per il mondo del volontariato italiano. Un Consiglio direttivo che nasce con la crisi pandemica a cui spetta il compito di continuare il lavoro intrapreso all’insegna dell’innovazione per affrontare, in maniera dinamica, le tante problematiche a supporto dei volontari della città metropolitana di Napoli. Ci attendono tempi difficili: è necessario che il volontariato ed il Terzo settore tutto, attivino processi condivisi con tutti gli attori locali e si facciano carico di una società profondamente cambiata, più fragile, più bisognosa di coesione, solidarietà e sostegni concreti. Ringrazio di cuore, a nome mio personale l’Assemblea dei soci del Csv e di tutto il Consiglio direttivo per il voto unanime e consapevole»

Bando 10 beni confiscati alla camorra

Pubblicato sul sito del Comune di Napoli l’Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito e per finalità sociali di n° 10 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell’art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii.

Gli immobili confiscati sono assegnati, a titolo gratuito, per un periodo di anni sette per i beni con metratura complessiva fino a metri quadri centocinquanta; di anni dieci per i beni con metratura complessiva superiore a metri quadri centocinquanta; di anni quindici per i fondi agricoli, tranne in caso di comprovati finanziamenti che possano vincolare la durata dell’assegnazione al finanziamento stesso. Le assegnazioni sono rinnovabili per un analogo periodo e per una sola volta. Al termine del periodo di assegnazione il bene immobile confiscato sarà reso disponibile per una nuova procedura ad evidenza pubblica alla quale potrà partecipare anche il precedente assegnatario.

I requisiti per l’accesso alla selezione, da possedersi alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, sono:
a. costituzione formale da almeno un anno del soggetto giuridico partecipante alla procedura, documentabile mediante l’atto costitutivo. In caso di A.T.I. e A.T.S., il requisito si intende riferito alla
capogruppo.
b. presentazione di un piano economico-finanziario comprensivo del conto economico previsionale e la previsione di bilancio di almeno tre anni comprovanti la sostenibilità economica e organizzativa del
progetto, con specifico riferimento allo svolgimento e alla continuità delle attività e al mantenimento della struttura e ad eventuali risvolti occupazionali derivanti dall’utilizzo del bene immobile, corredato da un’autodichiarazione attestante la sostenibilità economica e organizzativa del progetto;
c. assenza di sentenze passate in giudicato, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente a carico del legale rappresentante dell’Ente concorrente, da autocertificare.

Per partecipare c’è tempo fino al prossimo 7 luglio.

Consulta l’Avviso e scarica gli allegati…clicca qui

Trasparenza: come pubblicare i contributi pubblici ricevuti

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo settore relativo alla scadenza del prossimo 30 giugno per le organizzazioni che hanno ricevuto importi pari o superiori a 10.000 euro. 

Il 30 giugno prossimo scade un termine importante per quanto riguarda molti enti non profit, relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.

I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus

La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.

Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019: nonostante tale documento si riferisca in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), le indicazioni in esso contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate.

L’obbligo in questione si applica alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

  • delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Pur non menzionandoli nello specifico, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del Terzo settore e quindi, ad oggi e in assenza del registro unico nazionale, alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps): questo nonostante il codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.

L’obbligo in questione si applica come detto anche alle Onlus: è bene infatti ricordare che la normativa Onlus è stata sì soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventerà effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale per gli Ets.

I soggetti interessati: le società

La legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attività d’impresa, ai sensi dell’art. 2195 del Codice civile, disponendo per essi modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus, di cui si dirà a breve.

Fra tali soggetti rientrano sicuramente le società di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le imprese sociali costituite in forma societaria.

Il discorso si fa più problematico per le cooperative sociali, che sono sia “società” che “onlus” (di diritto): la circolare ministeriale menzionata in precedenza afferma la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società. Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.

Il contenuto dell’obbligo e il termine per la pubblicazione

L’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, società dall’altro) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.

I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. La circolare del Ministero del Lavoro ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.

Alcune specifiche attribuzioni economiche: 5 per mille e contributi a fondo perduto

Per quanto riguarda il 5 per mille, la richiamata circolare ministeriale del 2019 aveva disposto che le somme derivanti da esso dovessero essere ricomprese nel plafond dei 10.000 euro. Tale circolare era stata però emanata prima della modifica apportata alla Legge 124 del 2017 dal “Decreto Crescita”: il fatto che nel nuovo testo si parli di contributi “non aventi carattere generale” porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano conteggiate nel computo, e ciò poiché tale strumento è stato negli ultimi anni definitivamente istituzionalizzato e quindi reso stabile. Mancando però ancora una conferma istituzionale di una simile interpretazione il consiglio, in via prudenziale, è quello di conteggiarle nel computo dei 10.000 euro.

Nel corso del 2020, per far fronte all’emergenza pandemica, sono stati erogati importanti contributi a fondo perduto anche ad associazioni e altri enti non profit: si fa riferimento nello specifico a quelli relativi ai Decreti “Rilancio” e “Ristori. Visto che tali contributi non sembrano avere carattere generale, il consiglio è quello di conteggiarli nel computo dei 10.000 euro.

Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro

Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.

La circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare

La circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  4. data di incasso;
  5. causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).

Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato qui.

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale: peraltro sulla ragionevolezza, e quindi sulla costituzionalità, di una simile previsione, si potrebbero avanzare diversi dubbi.

Le modalità e i termini di pubblicazione

Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieridevono pubblicare entro il 30 giugno 2021 i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2021, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.

Le sanzioni previste

Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.

Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

 

 

 

 

Alla scoperta di Castellammare di Stabia con L’incrocio delle idee

“Visita guidata nella storia di Castellammare di Stabia”: è questo il titolo dell’iniziativa promossa dall’associazione L’Incrocio delle Idee che si terrà il prossimo sabato 29 maggio per stimolare i giovani ad apprezzare e avere cura delle bellezze del proprio territorio. Un tour all’interno del Centro antico di Castellammare per far conoscere il patrimonio culturale della città e sollecitare la curiosità e l’interesse dei ragazzi. Si partirà alle ore 9.30 dalla sede dell’associazione in via Gesù 29 per terminare la visita presso la Chiesa di Portosalvo.

La passeggiata sarà accompagnata dalla guida turistica Maria Cristina Napolitano e  dal cantastorie Aniello Lascialfari e prevede una sosta per degustare il tipico biscotto stabiese.

La partecipazione è gratuita per un massimo di 20 ragazzi. La prenotazione è obbligatoria entro il 27 maggio, telefonando ai seguenti contatti:

Mail. incrociodelleidee@libero.it

Cell: 3283537868//08119201541