Contributo a fondo perduto: come ne possono usufruire gli enti non profit

Riproponiamo un articolo di Daniele Erler pubblicato da CSVnet e relativo al Contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio al quale potranno accedere anche gli enti non commerciali, ma a determinate condizioni, e non quelli che possiedono solo il codice fiscale.

Una delle più importanti misure disposte al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” è rappresentata dalla possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto, ex art.25 del decreto legge 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”), il cui testo non verrà modificato nel procedimento di conversione in legge.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 15/E del 13 giugno 2020 e con il provvedimento del 10 giugno 2020 ha chiarito alcune questioni relative alla fruizione di tale contributo e alle modalità con cui richiederlo. Come sul sito istituzionale, infatti, dal 15 giugno sono più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro, le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Al 4 luglio sono 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.

Sempre sul sito dell’Agenzia è possibile consultare una sezione appositamente dedicata a tale misura di sostegno, così come scaricare e consultare la completa ed esaustiva guida operativa.

I soggetti e le condizioni per poterne usufruire
Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, ad eccezione di quelli previsti dall’art.25, c.2 del Decreto “Rilancio”. Per ricevere il contributo i soggetti devono aver iniziato l’attività in data antecedente al 1° maggio 2020.

Possono richiedere il contributo anche gli enti non commerciali di cui all’art.73, c.1, lett. c) del D.P.R. 917 del 1986 (cosiddetto Tuir), che esercitano attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Non lo possono quindi richiedere gli enti non commerciali in possesso del solo codice fiscale, non svolgenti alcuna attività commerciale.

Le condizioni affinché gli enti non profit possano accedere al contributo sono le stesse previste per le imprese, e cioè:

  1. un volume di ricavi commerciali nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare) non superiore a 5 milioni di euro;
  2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La Circolare 15/E del 13 giugno 2020 fornisce specifici chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito, ai fini della determinazione della soglia di cui al precedente punto 1), oltre che in relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi di cui al punto 2).

Gli enti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quelli con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (ad esempio per eventi sismici alluvionali o crolli di infrastrutture), hanno diritto al contributo anche in assenza del requisito relativo al calo del fatturato, fermo restando il limite dei 5 milioni di euro nell’esercizio precedente. Per tali soggetti, anche qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero, spetterà comunque il contributo minimo previsto dall’art.25, c.6 del Decreto “Rilancio”, che è pari a 2.000 euro per gli enti giuridici.

La lista dei Comuni appena menzionati è contenuta nella tabella in calce alle istruzioni per la compilazione, contenuta nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di calcolo del contributo
Le regole per calcolare il contributo spettante ai soggetti beneficiari sono contenute al comma 5 dell’art.25 del Decreto “Rilancio”, e devono essere seguite anche dagli enti non profit che presentano i requisiti per fare richiesta.

Il contributo spettante è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale applicabile è stabilità in base al volume dei ricavi relativi al periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi il periodo sarà il 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare), secondo tale schema:

  • il 20 %, se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
  • il 15 %, se i ricavi sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
  • il 10 % se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro.

Per chiarire quanto detto, si riportano 3 esempi.

ESEMPIO 1
Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 320.000 euro e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60.000 euro contro 10.000 euro nell’aprile 2020. Il contributo è pari al 20% della differenza di 50.000 euro, per un importo di 10.000 euro.

ESEMPIO 2
Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 750.000 euro e che nell’aprile 2019 ha conseguito ricavi per 120.000 euro contro 30.000 dell’aprile 2020. Il contributo è pari al 15% della differenza di 90.000 euro, per un importo di 13.500 euro.

ESEMPIO 3
Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 2.000.000 di euro e che nell’aprile 2019 ha conseguito ricavi per 300.000 euro contro 60.000 dell’aprile 2020. Il contributo è pari al 10% della differenza di 240.000 euro, per un importo di 24.000 euro.

I termini e le modalità per presentare la domanda
I termini e le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

L’istanza può essere predisposta ed inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

L’invio deve avvenire con modalità telematiche, tramite i canali dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’istanza può ovviamente essere trasmessa anche avvalendosi di un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).

L’istanza dovrà contenere i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’ente che richiede il contributo e del suo rappresentante legale;
  • l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma, intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo;
  • tutti i dati necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, tra i quali il fatturato e i corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Come già detto in precedenza, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate è comunque possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relativa alla presentazione dell’istanza di contributo.

Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito
La Circolare 15/E del 13 giugno 2020 chiarisce che sul piano contabile il contributo in questione costituisce un contributo in conto esercizio, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (Irap), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Terzo settore, una guida online per orientarsi nella riforma

Nei primi mesi del 2021, oltre 70mila enti approderanno nel Registro unico del terzo settore e prenderà davvero avvio l’avventura di una Riforma del terzo settore che dovrebbe dare un impulso allo sviluppo del non profit in Italia. Proprio per aiutare gli enti e gli operatori del terzo settore a prepararsi al passaggio, Italia non profit, in partnership con Fondazione Cariplo, rende disponibile gratuitamente online la Guida alla Riforma 3.0 che è facilmente navigabile online.

La nuova versione della guida intende orientare e supportare chi lavora nel terzo settore a capire e comprendere la portata del cambiamento, rendendo facili e accessibili materie complesse e aiutando gli amministratori del non profit – soprattutto i volontari non professionalizzati che sono la maggioranza – a districarsi tra le norme.

Si tratta di un progetto digitale con best practice di divulgazione e accessibilità per il Terzo Settore e per il sistema Paese. In questa nuova versione l’utente diventa il protagonista indiscusso. Sulla base delle proprie esigenze, degli interessi e delle tipologie di organizzazione e del livello di conoscenza della normativa, la sezione si adatta alla persona suggerendo percorsi di lettura o singoli articoli per approfondire e orientarsi.

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Domande e Risposte: la sezione offre oltre 60 risposte a dubbi molto concreti in merito alla Riforma del Terzo Settore che negli anni persone e organizzazioni hanno rivolto a Italia non profit.

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Temi popolari: raccolta di articoli dedicati alle tematiche più importanti. Qui l’utente trova in un colpo solo tutte le cose che deve assolutamente sapere.

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Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto per gli ETS titolari di partita iva

L’articolo 25 del Decreto Legge numero 34/2020 comprende nella platea dei potenziali beneficiari del contributo anche gli enti non commerciali, quindi è stata prevista dal legislatore una speranza per gli ETS ed in generale per le associazioni, a patto però che rispondano a particolari requisiti.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA” questa è la fondamentale indicazione da seguire per eviscerare la fattispecie e capire a fondo se gli enti del terzo settore possono far parte della platea degli assegnatari del beneficio.

La declinazione dell’accezione di “titolare di partita iva”

L’articolo 25 con il riferimento fatto ai titolari di partita IVA permette ai seguenti agenti di rientrare nel beneficio:

  • imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
  • delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • persone fisiche e associazioni di cui articolalo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Risulta chiaro che l’ente non commerciale, sia esso ETS o associazione estranea al terzo settore ma comunque di natura no profit, per poter accedere al contributo deve essere titolare di partita IVA e svolgere quindi, anche se non in forma prevalente attività di natura commerciale.

Associazioni: i requisiti da rispettare per ottenere il contributo

Le condizioni che devono verificarsi al fine di poter ottenere il contributo, per quanto riguarda il caso specifico delle associazioni, sono in realtà le stesse previste per gli altri agenti economici, nel dettaglio:

  • conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro;
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, o in alternativa l’inizio dell’attività deve essere a partire dal 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda il primo requisito, relativamente agli enti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA è possibile fare riferimento al fatturato 2019.

Gli enti non commerciali, dovranno quindi essere titolari di partita IVA, svolgere attività commerciale, anche se in forma non prevalente e rispettare i requisiti prima citati.

Se tutte le condizioni sopraesposte saranno onorate potranno beneficiare del contributo.

Le modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso al contributo potrà essere fatta per gli ENC, ad esclusione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche per le quali è stata predisposta una procedura ad hoc, attraverso il canale creato anche per tutti gli altri titolari di partita IVA.

A partire dallo scorso 15 giugno fino al prossimo 13 agosto sarà, infatti, possibile accedere in autonomia se in possesso delle credenziali SPID, CNS o di un profilo cittadino su ENTRATEL o FISCONLINE, oppure in alternativa avvalendosi di un intermediario abilitato, all’interno del sito dell’agenzia delle entrate nella sezione FATTURE E CORRISPETTIVI, dalla quale si potrà accedere al portale appositamente creato per la trasmissione della domanda.

L’istanza dovrà contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto);
  • l’IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma, intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
  • tutti i dati necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, cioè fatturato e corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Gli importi sopra esposti dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018, in quanto in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.

Una specifica fondamentale a livello tecnico contabile così come riportata nel vademecum predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è la seguente “ dato che la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell’istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019”.

Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Modello istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Modello Eas per il non profit, come presentarlo senza sbagliare

Riproponiamo un articolo di Daniele Erler pubblicato da CSVnet e relativo alle istruzioni sulla compilazione del modello EAS, la cui scadenza vista l’emergenza coronavirus, è stata prorogata al 30 giugno 2020.

Il Decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”) e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E del 6 maggio 2020, hanno spostato il termine originario ed usuale per l’invio del modello Eas dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020. Per capire quali siano i soggetti che devono adempiere a tale obbligo occorre anzitutto capire bene di cosa si tratta.

Che cos’è il modello Eas e la sua importanza a fini fiscali
Il modello Eas (Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa: si compone di 38 domande, grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate è in grado di conoscere i principali dati delle associazioni, rilevanti soprattutto dal punto di vista fiscale.

È diventato obbligatorio con l’art.30 del Decreto legge 185 del 2008, e precisazioni importanti sono state poi fornite dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate, 12/E del 9 aprile 200945/E del 29 ottobre 2009 e 51/E del 1° dicembre 2009.

Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art.148, commi 1 e 3 del Dpr 917 del 1986 e dall’art.4 del Dpr 633 del 1972).

Nel 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento, stabilendo che il termine fissato per la presentazione dell’Eas non ha carattere perentorio: ciò ha consentito alle associazioni inadempienti di poter fruire del regime di favore per le attività svolte successivamente alla presentazione. Nulla è però mai stato detto circa la situazione degli enti che hanno goduto in passato (o che ancora godono) delle menzionate agevolazioni pur non avendo presentato il modello.

Gli enti esonerati dall’invio
Sono esonerate dall’invio di tale modello e quindi non lo devono mai presentare:

  • le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe Unica dell’Agenzia delle Entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime 398;
  • le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello
Gli enti che devono compilare solo alcune parti dell’Eas sono:

  • le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri delle Regioni e delle Province autonome;
  • le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o provinciali che svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Dm 25 maggio 1995;
  • le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).

Gli enti obbligati alla compilazione totale
Gli enti associativi che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono:

  • le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica), che svolgono solo attività istituzionale limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • le associazioni non riconosciute che svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • le associazioni non riconosciute che svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è infatti tenuta a presentarlo).

L’obbligo di ripresentare il modello Eas
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Ciò di solito deve essere fatto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica, ma come detto quest’anno il nuovo termine è quello del 30 giugno: quindi, entro il 30 giugno 2020 gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2019, inviando un nuovo modello Eas.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

  • modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • l’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • il costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • l’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • il numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • l’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • il numero e i giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2019 sono variati uno o più degli altri dati riportati, questo dovrà essere ripresentato entro il 30 giugno 2020 dai soggetti obbligati: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione); gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Alcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono ad esempio il rinnovo della composizione del consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva.

Le modalità di invio
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).

Qualora non venisse rispettato il termine del 30 giugno 2020 è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della remissione in bonis, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2020, e pagando la sanzione di 250,00 euro.

Modello Eas e Riforma del Terzo settore
Il Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) dispone anche in merito al modello Eas: l’art.94, c.4 esonera tutti gli enti del Terzo settore (Ets) da questo adempimento.

Tale disposizione non sembra però ad oggi già in vigore e la sua efficacia si concretizzerà solo nel momento in cui sarà entrata in vigore la parte fiscale del Codice del Terzo settore.

Da ciò discende che le associazioni di promozione sociale (Aps), pur essendo già oggi considerate enti del Terzo settore in base all’art.101, c.3 del Codice del Terzo settore, possono comunque essere soggette all’invio del modello Eas nei casi evidenziati in precedenza.

Per quanto riguarda gli altri 2 enti già oggi considerati Ets, ovvero le Onlus e le Odv: le prime sono come visto esonerate in modo assoluto dall’invio dell’Eas, le secondo sono invece obbligate all’invio solo qualora svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali di cui al Dm 25 maggio 1995 e solo nei casi evidenziati in precedenza.

 

Trasparenza sui contributi pubblici al non profit: ecco cosa fare entro il 30 giugno 2020

È entrato in vigore dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui specifiche categorie di enti di terzo settore – che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione. Un provvedimento che qualche anno fa aveva sollevato un gran polverone. Tanti i dubbi, alcuni dei quali poi chiariti prima dal parere del Consiglio di Stato poi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con una apposita  circolare .

Tipologia di erogazioni
Come già specificato nel parere del Consiglio di Stato, l’oggetto di interesse è l’erogazione delle risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale superiori a 10.000 euro. Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione.

Categorie coinvolte
L’obbligo in questione si applica anzitutto alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Pur non menzionando nello specifico gli enti del Terzo settore, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del terzo settore (e quindi, ad oggi, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale), nonostante il Codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.

Arco temporale
L’obbligo è relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute nell’anno solare precedente indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono.

Il contenuto dell’obbligo e il termine per la pubblicazione
Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dagli enti pubblici rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione. Il fatto che siano esclusi anche i contributi “di carattere generale” porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano ricomprese nel computo totale.

La Circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare
La Circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. la denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. la somma incassata (per ogni singolo rapporto);
  4. la data di incasso;
  5. la causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come liberalità oppure come contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente).

Le sanzioni previste
Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista (anche per le associazioni, le fondazioni e le Onlus) in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute. Il soggetto competente a disporre tali sanzioni sarà la pubblica amministrazione che ha erogato il beneficio.

Le modalità e i termini di pubblicazione
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) pubblicano entro il 30 giugno 2020 i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La Circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la Circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

CSV Napoli offre alle Associazioni dell’Area Metropolitana di Napoli iscritte al nostro ROA o al Registro Regionale del Volontariato, che non abbiano né sito internet né pagina facebook, la possibilità di pubblicare sul sito www.csvnapoli.it la documentazione relativa ai contributi pubblici ricevuti nell’anno 2019. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo email progettazione@csvnapoli.it per provvedere alla relativa pubblicazione.

Inoltre, ricordiamo che è sempre a disposizione delle ODV il servizio logistico di progettazione e creazione di siti internet e che è possibile farne richiesta dall’area riservata del sito (http://gestionale.csvnapoli.it)

Per maggiori informazioni sulla normativa, gli adempimenti e le scadenze è possibile rivolgersi all’Area Consulenza del Centro:
Maurizio Grosso
consulenza@csvnapoli.it
081/5628474 int. 0

Decreto Rilancio, i vantaggi fiscali per il terzo settore

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo “decreto aprile”, divenuto maggio, diventato rilancio (Dl 34/2020). Al suo interno molteplici interventi di sostegno a famiglie, imprese ma anche enti del terzo settore.

Riproponiamo l’articolo di Francesca Colecchia per CSVnet che esamina gli aspetti fiscali.

La prima agevolazione di rilievo è quella in materia di Irap (art. 24), imposta che scontano anche gli enti non commerciali privi di partita iva nel momento in cui presentano alcune tipologie di collaboratori retribuiti, non beneficiando di cuneo fiscale. Secondo il decreto Rilancio, non è dovuto il versamento del saldo Irap, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, né la prima rata dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si tratta di una sospensione dal versamento ma di un azzeramento dell’imposta da versare.

Vengono inoltre introdotte alcune agevolazioni in termini di credito di imposta relativamente a:

  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda (art. 28). Il credito d’imposta – pari al 60% del canone versato per i mesi di marzo, aprile e maggio in relazione ad immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale a prescindere dalla categoria catastale – spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Se si tratta di soggetti che svolgono una attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa o in compensazione se il canone è stato già pagato;
  • spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120). Agevolazione estesa alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore. Si tratta di un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Questo credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione;
  • spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es: termoscanner, barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione). Il credito di imposta (art.125) è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 000 euro di spesa. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Con il dl rilancio sono stati inoltre modificati l’art.61 del Cura Italia (art. 127) e l’art. 18 del decreto Liquidità (art. 126) relativi alla sospensione dei versamenti. La prima novità è che tutti i versamenti indicati nelle citate disposizioni sono rinviati al 16 settembre, rateizzabili fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.

La seconda è che per le sole organizzazioni sportive (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), la sospensione riguarda i versamenti che sono chiamate ad effettuare entro fine giugno. Per un approfondimento, si rinvia alla lettura di “Emergenza coronavirus e non profit: quando si versano tributi e contributi”.

Non sono invece state inserite proroghe per i versamenti Ires ed Irap relativi alle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno. Ci si interroga in merito alla possibilità di ritenere tale scadenza prorogata in virtù della proroga concessa (ex art. 35 Dl “Cura Italia”) a tutti gli enti non commerciali nell’approvare il bilancio. L’articolo 17 del DPR 435/2001 prevede infatti che i contribuenti che “in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”. L’associazione che approva pertanto il bilancio entro il 31 ottobre, potrebbe versare il saldo Ires e Irap entro il 30 novembre 2020.