Bilancio sociale 2020: estesa la proroga al 29 giugno

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo settore relativo al chiarimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali circa la scadenza per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Con la nota n. 7073 del 26 maggio scorso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha esteso in via interpretativa la proroga dell’approvazione del bilancio di esercizio anche al bilancio sociale per gli enti non profit che siano obbligati, per disposizione di legge o di statuto, alla sua redazione.

Il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale

Con la nota menzionata, il Ministero ha risposto ad un quesito proveniente da CSVnet e riguardante in prima battuta gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (Csv), accogliendo poi l’ulteriore richiesta dell’organizzazione proponente di estendere la portata della risposta alla generalità degli enti non profit.

Il principio fondamentale delineato è quello per cui la possibilità di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020 al 29 giugno 2021 (disposta dal decreto “Cura Italia” per tutti gli enti non profit e di cui abbiamo parlato nell’articolo “Assemblee e Terzo settore, approvata la proroga al 29 giugno”) vale anche per il bilancio sociale. Anche se il decreto “Cura Italia” (art. 106 comma 1) non menziona nello specifico il bilancio sociale, la nota ministeriale afferma infatti che la “stretta correlazione ed interdipendenza” che esiste fra quest’ultimo e il bilancio economico conduce, in via interpretativa, a parificare il termine per entrambi gli adempimenti. Il medesimo orientamento era già stato espresso dal Ministero nelle righe finali della nota n. 5176 del 16 aprile 2021 (analizzata nell’articolo “Imprese sociali, il bilancio sociale si fa anche per gli enti nati nel 2021”).

Va ovviamente ricordato che, mentre la redazione ed approvazione del bilancio economico riguarda la generalità degli enti non profit, il bilancio sociale è stato reso obbligatorio dalla riforma del Terzo settore solamente per alcune tipologie di soggetti, che sono:

  • gli enti del Terzo settore (ad oggi, pur non essendo ancora operativo il Runts, rientrano in tale categoria le Odv e le Aps iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali) con entrate annuali superiori ad 1 milione di euro;
  • gli enti gestori dei Csv, indipendentemente dalla loro dimensione;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • i gruppi di imprese sociali.

Tali enti sono obbligati a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019, che sono obbligatorie a partire dall’esercizio 2021 con riferimento ai bilanci dell’esercizio 2020.

Le organizzazioni appena menzionate, così come quelle che, pur non essendo obbligate per legge, abbiano previsto nel loro statuto l’obbligo di redazione del bilancio sociale, potranno quindi usufruire della proroga sopra richiamata.

Altra precisazione che viene fatta dalla nota ministeriale è quella per cui il termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, individuato dal decreto “Cura Italia” e che cade il prossimo 29 giugno, si riferisce all’effettuazione della convocazione dell’assemblea e non alla data di svolgimento della stessa. A nostro avviso, ciò deve essere però inteso secondo quanto avviene nella prassi societaria, per cui il 29 giugno è il termine ultimo entro cui svolgere l’assemblea in prima convocazione; qualora questa andasse deserta, la seconda dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data della prima, potendo quindi essere svolta entro il mese di luglio (art. 2369 del codice civile).

Le modalità di svolgimento dell’assemblea

Per quanto riguarda le modalità concrete con cui effettuare l’assemblea, il riferimento è ancora oggi rappresentato dal dpcm 2 marzo 2021, il quale non vieta lo svolgimento delle riunioni private (in cui rientrano anche le riunioni delle associazioni e in generale degli enti non profit), pur raccomandando fortemente di svolgerle in modalità a distanza (art. 13).

L’attuale quadro epidemiologico, in continuo e progressivo miglioramento, sembra comunque giustificare maggiormente rispetto ai mesi scorsi la scelta di svolgere le assemblee in presenza, ovviamente nel rispetto di tutte le misure previste per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 in modo da garantire al massimo grado la salute e la sicurezza dei partecipanti.

Si ricorda comunque che sempre il decreto “Cura Italia” prevede la facoltà per tutti gli enti non profit di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto non preveda nello specifico tali strumenti: tale possibilità vale fino al 31 luglio prossimo.

Per maggiori informazioni su come svolgere in modo corretto una riunione a distanza si consiglia la lettura dell’articolo “Assemblea online, le regole per non sbagliare”.

 

Terzo settore e pubblica amministrazione, l’appello degli esperti: “necessario relazionarsi”

Si è tenuto ieri il primo convegno nazionale sulla sentenza della Corte costituzionale 131/2020 “Terzo settore e pubblica amministrazione” organizzato da Euricse con il supporto della Provincia autonoma di Trento. Alla diretta su Youtube hanno partecipato oltre 150 persone, in rappresentanza di enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni da tutta Italia.

Dal convegno è emerso l’appello unanime degli studiosi: “Pubblica amministrazione e Terzo settore devono cambiare radicalmente modo di relazionarsi per mettere a disposizione della ripresa tutte le risorse e le intelligenze del paese”.

L’iniziativa ha radunato alcuni tra i massimi studiosi dei rapporti tra ente pubblico e terzo settore. Oltre al presidente di Euricse Carlo Borzaga, sono intervenute le docenti dell’Università di Trento Paola Iamiceli e Silvia Pellizzari, il docente del Centro di ricerca Maria Eletta Martini di Pisa Luca Gori, il presidente di Assifero Felice Scalvini e il presidente di Labsus, Gregorio Arena. I saluti istituzionali sono stati affidati alla giudice della Corte costituzionale Daria de Pretis.

E’ possibile rivedere lo streaming del convegno qui

 

RUNTS: in GU le regole per l’iscrizione, il deposito e la gestione degli atti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Nello specifico il decreto disciplina:
– le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
– le modalità di deposito degli atti previsti;
– le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
– le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Terzo settore, come affrontare le prossime scadenze

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per CSVnet relativamente alle scadenze, adempimenti ed impegni per per Odv, Aps e Onlus

Il prossimo 31 ottobre è il termine ultimo che il Decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”) ha disposto per una serie di importanti scadenze, fra cui:

  • l’approvazione del bilancio di esercizio;
  • l’adeguamento dello statuto per Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, qualora si vogliano utilizzare le procedure semplificate dell’assemblea ordinaria;
  • la possibilità di impiegare le risorse del 5 per mille 2017.

Come è noto, ciò è stato fatto per far fronte al periodo emergenziale in cui ancora oggi ci troviamo, e alla chiusura di moltissime attività (fra cui anche le riunioni in presenza degli organi degli enti non profit) negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, periodo in cui tradizionalmente si tengono le assemblee per l’approvazione del bilancio.

L’approvazione del bilancio di esercizio

Il Decreto “Cura Italia” ha come detto posticipato la possibilità di approvare il bilancio di esercizio da parte di tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e i comitati disciplinati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché per tutti gli enti non commerciali (di cui all’art.73, c.1, lett. c) del dpr 917/1986): qualora tali soggetti avessero dovuto, per legge o per statuto, approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo 1° febbraio-31 luglio 2020, è stata concessa la possibilità di posticiparne l’approvazione fino al 31 ottobre 2020.

Ad oggi il termine del 31 ottobre non è stato ulteriormente prorogato dagli ultimi decreti del Governo, e quindi rimane il termine ultimo entro cui approvare il bilancio.

Si ricorda che il Codice del Terzo settore ha previsto per gli enti del Terzo settore (Ets) che hanno avuto nel 2019 entrate pari o superiori a 220.000 euro l’obbligo di redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Gli enti invece che nel 2019 hanno avuto entrate inferiori a 220.000 euro possono limitarsi alla redazione di un rendiconto per cassa. Anche se il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non è ancora oggi operativo, le previsioni appena menzionate si applicano comunque alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri, dato che tali enti sono già oggi considerati Ets (art.101, c.3 del Codice del Terzo settore).

Nonostante il Decreto ministeriale 5 marzo 2020 abbia predisposto gli schemi di bilancio per gli Ets, tali modelli saranno obbligatori solo a partire dalla redazione del bilancio del 2021.

Non essendo ancora operativo il Registro unico, il bilancio approvato non deve ad oggi essere depositato presso alcun ente o istituzione ma deve rimanere agli atti dell’associazione: l’obbligo di inviare il bilancio al Runts scatterà solo nel momento in cui quest’ultimo sarà istituito e reso operativo.

L’adeguamento dello statuto per Odv, Aps ed Onlus, cosa cambia davvero al 31 ottobre

Il termine del 31 ottobre è anche il termine entro cui le Odv, le Aps e le Onlus devono adeguare i loro statuti qualora vogliano utilizzare le procedure semplificate dell’assemblea ordinaria.

Tale termine, che riguarda solo le Odv, le Aps e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e non quindi tutte le altre associazioni non in possesso di tali qualifiche), non è tassativo (lo hanno ribadito la Circolare del Ministero del lavoro n.13 del 31 maggio 2019 e la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.89/E del 25 ottobre 2019) ma è il termine entro cui poter modificare lo statuto utilizzando le procedure dell’assemblea ordinaria; il mancato rispetto di esso non ha conseguenze circa l’accesso a misure promozionali o aspetti fiscali.

Sarà quindi possibile, per le Odv, le Aps e le Onlus, così come per tutte le altre associazioni, adeguare lo statuto anche dopo il 31 ottobre, andando in assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).

Visto che a giorni dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto che istituisce il Runts (già oggi pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il quale dovrebbe essere reso operativo nella prossima primavera, in particolare le Odv e le Aps iscritte ad oggi nei rispettivi registri regionali e provinciali dovranno, se già non l’hanno fatto, nei prossimi mesi completare il procedimento di modifica dello statuto per adeguarsi alla Riforma del Terzo settore e prepararsi alla “trasmigrazione” nel registro unico.

La rendicontazione del 5 per mille 2017, il problema delle scadenze

Il termine del 31 ottobre rileva anche ai fini della rendicontazione del 5 per mille 2017.

Il decreto “Cura Italia” (art.35, c.3) ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 la possibilità di utilizzare le risorse del 5 per mille 2017 (che è stato incassato dagli enti nel 2019 e che deve essere rendicontato nel 2020); il successivo comma 3-bis ha invece esteso da un anno a diciotto mesi il termine entro il quale redigere il rendiconto relativo all’utilizzo delle somme del 5 per mille 2017.

La Nota ministeriale n.4344 del 19 maggio scorso ha cercato di chiarire i nuovi termini partendo dal momento in cui è stato incassato il contributo del 5 per mille 2017: gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 500.000 euro hanno incassato il contributo in data 11 luglio 2019 mentre gli enti che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro hanno incassato il contributo in data 7 agosto 2019.

Il termine entro il quale utilizzare le risorse del 5 per mille, originariamente in scadenza rispettivamente il 10 luglio 2020 e il 6 agosto 2020, viene quindi prorogato al 31 ottobre 2020. Per quanto riguarda invece la redazione del rendiconto, il nuovo termine è quello di diciotto mesi a partire dalla data di ricezione delle somme: quindi il 10 gennaio 2021 per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 500.000,00 euro, e il 6 febbraio 2021 per gli enti che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000,00 euro.

Non è di facile comprensione il motivo per cui sia stato posto un termine diverso per l’impiego delle somme e per la redazione del rendiconto: si consiglia comunque di tenere la data del 31 ottobre come termine ultimo sia per l’impiego delle somme che per la redazione del rendiconto relativo al 5 per mille 2017.

Si ricorda infine che per gli enti che hanno ricevuto un importo pari o superiore a 20.000 euro vi è l’obbligo di inviare il rendiconto, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione dello stesso, all’amministrazione competente all’erogazione delle somme.

Sul sito del Ministero del lavoro è possibile scaricare il modello e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille.

La possibilità di svolgere le riunioni in presenza

Il Dpcm 18 ottobre 2020, visto il progressivo aumentare dei contagi, ha disposto limitazioni ancora più stringenti rispetto a quelle già disposte dal Dpcm del 13 ottobre 2020 (vedi l’articolo “Dallo sport alla ristorazione, le nuove restrizioni anche per il non profit”), ma non ha espressamente vietato di svolgere le riunioni degli organi sociali degli enti non profit in presenza.

Ciò è confermato dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020, nella quale si precisa che per “attività convegnistiche e congressuali” (sospese entrambe dal Dpcm 18 ottobre 2020) si devono intendere eventi di “carattere ufficiale”, aperti alla stampa e al pubblico, tenuti in locali pubblici o aperti al pubblico. Tali elementi di ufficialità e di apertura al pubblico sono invece assenti nelle “riunioni private”, come ad esempio le assemblee societarie o di condominio, ma in cui possono rientrare anche le riunioni degli organi sociali delle associazioni e degli altri enti non profit.

Quello che è fortemente raccomandato è che le riunioni private, e quindi anche le assemblee per approvare il bilancio e/o per modificare lo statuto si tengano in videoconferenza, e quindi a distanza. Laddove ciò non sia possibile, la riunione potrà svolgersi in presenza, rispettando però al massimo grado tutte le indicazioni normative in tema di prevenzione del contagio da Covid-19.

In particolare, l’assemblea si dovrà tenere nel rigoroso rispetto di alcune regole fondamentali, fra cui:

  • il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti;
  • l’utilizzo obbligatorio ed in ogni momento della mascherina;
  • il tenere traccia degli associati partecipanti alla riunione, a cui occorrerà misurare la temperatura prima dell’ingresso e farsi comunque rilasciare una dichiarazione attestante il loro stato di salute. Qualora la persona avesse febbre superiore a 37,5 gradi oppure altri sintomi riconducibili a Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie e simili) non potrà essere lasciato entrare nel luogo ove si svolge la riunione.

Occorrerà poi, specie con riguardo alle assemblee delle associazioni, valutare bene il numero di associati presenti nella base associativa e selezionare di conseguenza uno spazio che sia adatto a contenerli, nel rispetto delle indicazioni menzionate in precedenza.

L’obiettivo prioritario deve essere ovviamente quello di tutelare al massimo grado la salute dei partecipanti e, a cascata, della generalità degli individui.

Le riunioni in videoconferenza

Come già detto, la modalità più opportuna e consigliata per la riunione degli organi sociali è quella a distanza.

Il decreto legge 125 del 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 (non fino al 31 gennaio 2021, termine attuale dello stato di emergenza) la possibilità, disposta dall’art.73, c.4 del Decreto “Cura Italia”, di tenere le riunioni degli organi sociali degli enti non profit in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto

Un’associazione può quindi, fino al 31 dicembre 2020, svolgere le riunioni in videoconferenza, nel rispetto però di criteri di trasparenza e tracciabilità, che si concretizzano nel:

  • rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
  • permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
  • permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
  • informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

Tutte queste informazioni devono essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell’organo, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti.

Una volta riunito l’organo, dovranno ovviamente essere rispettati gli ordinari quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Riforma del Terzo settore: mancato adeguamento dello statuto entro il 31 Ottobre. Cosa accade?

Il 31 ottobre 2020 per ODV, APS e ONLUS scade il termine per adeguare gli statuti al Codice del Terzo Settore.

La prossima primavera, a quasi quattro anni dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, dovrebbe raggiungere la piena operatività il Registro Unico (RUNTS) a seguito della raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni.

L’art. 101 del Codice prevede che Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale adeguino i loro statuti alle nuove disposizioni prima ancora dell’operatività del nuovo Registro. Il termine, originariamente fissato il 3 agosto 2019, è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell’art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2020 dall’art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia).

A seguito dei tanti quesiti ricevuti sul tema, è bene ricordare che:

fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

MA COSA SUCCEDE A ODV, APS E ONLUS CHE NON ADEGUANO IL LORO STATUTO NEL TERMINE DEL 31 OTTOBRE?

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, è intervenuta a chiarire la questione:

“ODV, APS e ONLUS iscritte ai relativi registri regionali possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle vecchie norme di riferimento, fino all’operatività della nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Gli enti avrebbero, perciò, a disposizione ulteriore tempo per adeguare i propri statuti. Tuttavia, si ricorda, che dopo il 31 ottobre, non sarà possibile per le associazioni deliberare le modifiche degli statuti avvalendosi dei quorum previsti per le assemblee ordinarie, anche nel caso in cui le modifiche siano limitate a quelle minime necessarie.

L’area consulenza del CSV Napoli, da gennaio 2019 ad oggi ha supportato 707 ETS (ODV, APS e ONLUS) negli adeguamenti statutari. Per far fronte alla crescente richiesta di accompagnamento nelle modifiche statutarie, il CSV Napoli ha adottato la metodologia degli incontri di gruppo in modalità webinar per soddisfare tutte le esigenze. CSV Napoli a breve pubblicherà le nuove date per gli incontri di gruppo in modalità webinar previste per i mesi di novembre e dicembre.

Ricordiamo che sono disponibili ancora posti liberi per gli incontri di ottobre. Per iscriversi: https://www.csvnapoli.it/start-up-e-adeguamenti-statutari-nuove-date-per-le-consulenze-di-gruppo-online/

Terzo settore: pubblicato in Gazzetta il decreto del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Lo scorso 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B e C, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

Il Decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli allegati B e C sono comprensivi di 2 appendici ciascuno, rese disponibili in formato excel.

Allegato B Appendice 1

Allegato B Appendice 2

Allegato C Appendice 1

Allegato C Appendice 2

Le appendici rappresentano esclusivamente il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. e non sono di immediato utilizzo da parte degli enti.