Focus online “5 per mille: come accedere al contributo”

Si avvicina la scadenza per gli enti del Terzo settore (Ets) che vogliono accedere al contributo del 5 per mille, uno degli strumenti “storici” per il reperimento di fondi da parte delle organizzazioni non profit.

Ma come funziona? Quali sono le modalità di iscrizione? Ci sono errori da evitare per non essere esclusi dall’accesso al beneficio? Come inserire correttamente le informazioni sul 5 per mille nel registro unico nazionale del Terzo settore? Ci sono vincoli per l’utilizzo del contributo?

Se ne parlerà giovedì 21 marzo alle ore 17 in un breve focus online trasmesso sui canali youtube e facebook di Cantiere terzo settore, per fare chiarezza in particolare sulle modalità di iscrizione degli Ets, delle Onlus e delle associazioni sportive dilettantistiche (Asd).

Il focus sarà anche occasione per presentare il modulo per la gestione dei fondi contenuto in Verif!co, un progetto proposto dai centri di servizio per il volontariato per la trasformazione digitale del Terzo Settore.

Dopo una breve introduzione di Lara Esposito, coordinatrice editoriale di Cantiere terzo settore, al focus interverranno Daniele Erler, referente dell’Area consulenza di CSVnet e Andrea Piscopo, referente CSVnet del progetto Verif!co.

L’iniziativa “5 per mille: come accedere al contributo” rientra nel format “Prendi nota! Appunti video sulla normativa” per aggiornare gli enti su alcuni scadenze, adempimenti e opportunità da non perdere.

Il decreto “Milleproroghe” diventa legge. Quali novità per il Terzo settore?

Il cosiddetto decreto “Milleproroghe” è diventato legge. È stato infatti convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18 il dl n. 215/2023 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che reca importanti proroghe normative.

Tra di esse, per quanto di interesse per il Terzo settore e il non profit in generale si segnalano due provvedimenti.

Regime Iva, confermato il passaggio all’esenzione dal 2025

Viene prorogata al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime Iva (da “esclusa” a “esente”) per gli enti non commerciali recate dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies dl n. 146/2021. La modifica è introdotta con l’art. 3, comma 12-sexies.

Viene così superata la scadenza del 1° luglio 2024 che, in ragione di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue dal 2010, prevede che siano attratte nel nuovo regime di esenzione Iva tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni resi a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.

Tale nuovo regime, cadendo a metà del periodo di imposta (1° luglio 2024), avrebbe certamente penalizzato le realtà associative più piccole alle prese con i maggiori oneri e adempimenti da essa derivanti.

Assemblee da remoto fino al 30 aprile 2024

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile usufruire delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti non commerciali introdotte dal dl. n. 18/2020 (art. 3, comma 12-duodecies).

In particolare, fino a tale data, nella convocazione delle assemblee si potrà prevedere lo svolgimento delle stesse anche a distanza attraverso modalità telematiche, anche quando tale possibilità non è contemplata dallo statuto.

Tale previsione – contenuta nell’art. 106 dl n. 18/2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) – è stata più volte prorogata, l’ultima volta fino al 31 luglio 2023.

Con il dl n. 215/2023 convertito in legge n. 18/2024 tale possibilità è stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2024.

 

di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore

Modello Eas, per il 2024 la scadenza è il 2 aprile

Gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del modello Eas potranno farlo entro il 31 marzo 2024 (che, cadendo di giorno festivo, slitta al 2 aprile) all’Agenzia delle entrate. Ma cos’è il modello Eas? Chi è obbligato alla sua compilazione? Quali sono le modalità di invio? Cosa cambia con la riforma del Terzo settore? Ecco le risposte.

Che cos’è il modello Eas e la sua importanza a fini fiscali

Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.

Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148 del dpr 917 del 1986 e art. 4 del dpr 633 del 1972).

Enti del Terzo settore e modello Eas

Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).

Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello Eas entro il termine del 2 aprile prossimo.

Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Etsil consiglio per essi è quello di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.

Gli altri enti esonerati dall’invio

Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare:

  • le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
  • le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd): queste sono state esonerate dall’invio del modello Eas a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 39 del 2021 (art.6, comma 6-bis).

Gli enti obbligati alla compilazione parziale del modello

Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono: le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Barrano infine la casella “SI” del rigo 3), relativa all’ottenimento della personalità giuridica.

Gli enti obbligati alla compilazione totale

Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:

  • svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
  • svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).

L’obbligo di ripresentare il modello Eas

Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 2 aprile gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2023, inviando un nuovo modello Eas.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2023 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 2 aprile 2024 dai soggetti obbligati:

  • gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione);
  • gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Le modalità di invio

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Qualora non venisse rispettato il termine del 2 aprile è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2024, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).

di Daniele Erler – Responsabile Area Consulenza CSVnet

Buone pratiche di volontariato: partecipa al questionario di TwoPlusTwo e contribuisci alla promozione della cittadinanza attiva

TwoPlusTwo è un’associazione giovanile di San Giorgio a Cremano che lavora da anni sull’ideazione, sulla realizzazione e sulla promozione di progetti educativi  incentrati sull’arte e creatività per favorire l’inclusione sociale dei giovani e lo sviluppo delle comunità locali.

Attualmente TwoPlusTwo è coinvolta, assieme ad altri partner internazionali, in un progetto co-finanziato dal Programma Erasmus+ intitolato “Stay Tuned!” dedicato allo studio e alla promozione del Volontariato. L’obiettivo del progetto è quello di raccogliere buone pratiche a livello internazionale per produrre una Guida pratica su come stimolare e favorire la partecipazione di volontari nelle organizzazioni.

Il progetto è nella sua fase di ricerca sul campo, durante la quale si prevede di raccogliere informazioni per comprendere cosa possa stimolare i cittadini all’impegno volontario e cosa possa essere utile per rendere sostenibili le attività delle associazioni.

Per portare avanti la ricerca,  TwoPlusTwo ha lanciato un questionario al quale sono invitati a rispondere tutti gli ETS che coinvolgono volontari nelle proprie attività.

Il questionario è in inglese ed è accessibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz1RMPy9A8wQ_AlJxH9ltmJ9wRTrBo-VAo5O9KbAiUDIPOQg/viewform

La compilazione richiede massimo 15 minuti e i dati raccolti serviranno per la realizzazione della Guida che sarà, poi, pubblicata e resa fruibile gratuitamente.

Per maggiori informazioni: stefanom197@gmail.com / twoplustwo.info@gmail.com

Certificazione unica e non profit, la scadenza del 2024

Tra le scadenze da segnare in agenda per il mese di marzo c’è quella relativa alla certificazione unica (Cu) 2024 è la certificazione dei redditi che ha sostituito il vecchio modello Cud e serve per certificare, fra le altre cose, i compensi a titolo di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel periodo d’imposta 2023.

Sono soggette a tale obbligo anche le associazioni, ed in generale gli enti non profit, che durante il 2023 hanno corrisposto compensi a lavoratori dipendenti e assimilati, oltre che a lavoratori autonomi (sia per prestazioni di tipo professionale che occasionale).

Le associazioni menzionate, in quanto sostituti d’imposta, sono dunque obbligate ad inviare la Certificazione Unica 2024, nella quale dovranno essere inseriti i compensi corrisposti e le eventuali ritenute e detrazioni operate su tali compensi.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2024.

La data cardine è quella del prossimo 16 marzo 2024 (che, cadendo di sabato, slitta per quest’anno al 18 marzo): entro tale termine si dovrà provvedere a rilasciare una copia della Cu (mediante trasmissione in formato elettronico ovvero con consegna cartacea) al percettore delle somme, utilizzando il modello sinteticosempre entro la stessa data, il sostituto di imposta stesso o un intermediario abilitato (ad esempio Caf o commercialista) dovrà inviarne copia, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.

Per completezza, si ricorda che le associazioni che nel corso del 2023 hanno retribuito compensi soggetti a ritenuta sono inoltre tenute ad inviare per via telematica, oltre alla Cu, anche:

  • il Modello 770 entro il 31 ottobre 2024;
  • la dichiarazione Irap. Non devono inviare la dichiarazione Irap le associazioni che nel corso del 2023 avessero erogato solamente compensi per lavoro autonomo professionale (quindi a professionisti dotati di partita Iva).

Nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate è comunque possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relative alla Certificazione unica 2024.

Erogazioni liberali: come procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate

Per alcuni enti del Terzo settore (Ets), vale a dire le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) trasmigrate nelle sezioni a) e b) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) in quanto precedentemente iscritte rispettivamente ai registri di cui alle legge 266 del 1991 e alle legge 383 del 2000, oltre che le Onlus ancora iscritte alla relativa anagrafe unica (in quanto Ets transitori), la comunicazione relativa alle erogazioni liberali effettuate nel 2023 da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, è obbligatoriamente da trasmettere entro il 16 marzo 2024 (che, cadendo di sabato, slitta per quest’anno al 18 marzo), qualora tali enti abbiano fatto registrare nel bilancio dell’annualità 2023 entrate superiori a 220.000 euro.

Nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore (il che avverrà a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea), saranno obbligati alla trasmissione in parola tutti gli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art.83 del codice del Terzo settore, a prescindere dal volume di entrate.

Le modalità di invio della comunicazione

I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa (cioè quelle effettuate dai soggetti non obbligati) non è prevista l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata della persona fisica che ha effettuato la donazione.

Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).