Controlli sugli enti del Terzo settore, adottati i modelli di verbale

Riproponiamo l’articolo di Massimo Novarino per Cantiere Terzo Settore relativo ai format pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per i controlli ordinari e straordinari degli Enti del Terzo Settore

Un altro tassello del nuovo sistema dei controlli sugli enti del Terzo settore è stato completato. Con il decreto n. 198 del 10 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato i modelli di verbale che dovranno essere utilizzati per le attività di vigilanza previste dal decreto ministeriale 7 agosto 2025, n. 125Il Ministero ha pubblicato tre modelli: quello per il controllo ordinario, quello per il controllo straordinario e quello relativo al mancato controllo per irreperibilità dell’ente. Le risultanze delle verifiche dovranno essere riportate esclusivamente attraverso questi modelli:

  • modello di verbale per il controllo ordinario in formato pdf word;
  • modello di verbale per il controllo straordinario in formato pdf word;
  • modello di verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità dell’ente in formato pdf e word.

Particolare importanza assume il verbale di controllo ordinario, destinato a essere utilizzato non soltanto dagli uffici del Runts ma anche dalle reti associative nazionali e dai CSV che saranno autorizzati dal Ministero a effettuare i controlli sugli enti aderenti.

Il verbale permette di comprendere concretamente quale sarà la portata della verifica. Tra gli aspetti presi in considerazione ci sono la denominazione e la forma giuridica dell’ente, la composizione della base associativa, la conformità dello statuto, lo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, l’assenza dello scopo di lucro, i bilanci, i libri sociali, i volontari e i lavoratori, il patrimonio, gli organi sociali e gli obblighi nei confronti del Runts.

Per le fondazioni sono previste verifiche ulteriori, riguardanti tra l’altro la possibilità di realizzare lo scopo, la conformità delle deliberazioni alle norme e all’atto di fondazione e l’operato degli amministratori.

Rimane inoltre il controllo semplificato per gli enti di minori dimensioni: se nei tre anni precedenti l’ente ha depositato bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro, la verifica riguarda soltanto alcune sezioni del modello.

Il controllo partirà dall’esame dei documenti depositati nel Runts e di quelli richiesti all’ente. Qualora necessario, potranno però essere effettuati anche controlli “in loco”, presso la sede o negli altri luoghi in cui si svolgono le attività.

Il modello disciplina anche gli esiti della verifica. Se emergono irregolarità sanabili, all’ente vengono fornite indicazioni per regolarizzare la propria posizione; se invece le irregolarità non sono sanabili o non vengono corrette, l’ente può presentare osservazioni e controdeduzioni entro 15 giorni, dopodiché il soggetto incaricato formula una proposta, non vincolante, all’Ufficio Runts competente. Tra i possibili esiti vi sono un controllo straordinario, una diffida o l’avvio del procedimento di cancellazione dal Registro.

Il controllo straordinario, svolto dagli Uffici Runts, può essere generale oppure concentrarsi su uno o più specifici aspetti e può riguardare anche la regolare fruizione del social bonus.

Il terzo modello riguarda esclusivamente il caso di irreperibilità dell’ente. : qui il mancato controllo e la conseguente proposta di cancellazione dal Runts sono collegati all’impossibilità di notificare l’avvio del controllo per irreperibilità dell’ente.

L’adozione dei modelli non significa però che i controlli partano immediatamente. Lo stesso Ministero precisa che proseguiranno ora le ulteriori attività propedeutiche al loro avvio. Tra i prossimi passaggi sono attese le istruzioni operative ministeriali, importanti per definire concretamente le modalità dei controlli e favorire la maggiore uniformità possibile nell’applicazione delle regole su tutto il territorio nazionale, da chiunque siano svolte. Dovrà inoltre essere avviata la procedura per l’autorizzazione delle reti associative nazionali e dei Csv che intendono svolgere i controlli ordinari sui propri aderenti.

Un altro passaggio sarà la formazione delle persone incaricate dei controlli: il dm 125/2025 prevede corsi di almeno 40 ore, conclusi da una prova finale. Infine, in sede di prima applicazione, sarà un apposito decreto dirigenziale a individuare la data dalla quale decorrerà il termine per effettuare il primo controllo ordinario, tenendo conto anche dell’attivazione della relativa sezione del sistema informativo Runts.

Con la pubblicazione dei verbali, dunque, il nuovo sistema dei controlli entra nella sua fase conclusiva di preparazione.

In vista dei controlli, per gli ETS è sempre più necessario verificare la correttezza e la operatività della PEC (fondamentale strumento di comunicazione tra i soggetti preposti ai controlli e gli ETS) e che statuti, bilanci, libri sociali, dati presenti nel Runts siano aggiornati e coerenti.

Terzo settore, dai commercialisti una guida aggiornata sul bilancio

È disponibile la quarta edizione del volume “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Un’analisi normativa e tecnico-contabile alla luce della più recente prassi ministeriale e operativa” a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e della Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti. Il testo a cura di Matteo Pozzoli è dedicato a uno degli strumenti centrali di trasparenza per gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts): il bilancio economico, strumento non solo di rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente, ma anche documento attraverso il quale verificare la sussistenza di numerosi requisiti richiesti dalla disciplina nazionale.

L’edizione del 2026, oltre a recepire le più recenti novità normative e gli orientamenti della prassi ministeriale, approfondisce i profili fiscali connessi alle risultanze di bilancio e analizza le principali problematiche applicative che interessano gli enti iscritti nelle diverse sezioni del Runts.

di Lara Esposito per Cantiere Terzo Settore

Avviso Pubblico per la selezione di proposte progettuali e l’assegnazione di contributi economici per la realizzazione delle Linee di Azione 1 e 2 nell’ambito del Progetto “Giovani e Legalità – Anno 2026”

Il Comune di Napoli presenta aree urbane caratterizzate da elevata disoccupazione giovanile, fragilità socio-economica e povertà educativa, scarsa partecipazione civica dei giovani e conseguente rischio di fenomeni di devianza e disaffezione istituzionale.
Il Progetto “Giovani e Legalità – Anno 2026” si pone come obiettivo quello di attuare un intervento integrato che coniughi educazione alla legalità, inclusione sociale e innovazione dei linguaggi educativi.

Il progetto di cui al presente Avviso Pubblico si articola, tra le altre, nelle seguenti azioni integrate:

  •  Linea di Azione 1 – Villaggio della Legalità

Percorso di sensibilizzazione educativo rivolto a giovani, finalizzato alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione di fenomeni di intimidazione verso gli amministratori pubblici, attraverso attività laboratoriali, incontri istituzionali, podcast e visite guidate, compresa la realizzazione di un evento finale. Destinatari della Linea 1 sono Enti del Terzo settore.

  • Linea di Azione 2 – Campioni di Legalità

Iniziativa educativa e sportiva basata sullo sport come strumento di inclusione sociale e promozione della legalità, articolata in giornate-evento, tornei, momenti di confronto e attività formative, rivolte a giovani, comprensiva di cerimonia finale di premiazione.

Destinatari della Linea 2 sono Enti del Terzo settore.

Il progetto mira a:
1. promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva;
2. rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettiva;
3. prevenire fenomeni di marginalità e devianza giovanile;
4. favorire l’inclusione sociale e formativa;
5. utilizzare linguaggi educativi innovativi (sport, digitale, esperienziale).

La scadenza per partecipare è fissata al 10 settembre 2026.

Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica dell’Avviso…clicca qui

Promuovere cittadinanza attiva e solidarietà: CSVnet e Ministero del Lavoro firmano protocollo d’intesa

Sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e CSVnet ETS – l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato – per rafforzare la collaborazione istituzionale nella promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva.

Si tratta di un’intesa particolarmente significativa, che punta a promuovere e sostenere la cultura del volontariatodiffondere i valori della partecipazione civica e della solidarietàfavorire il dialogo tra gli Enti del Terzo settore e le Istituzioni pubbliche e valorizzare il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato sui territori.

Un rilievo particolare assume il riconoscimento della “Capitale Italiana del Volontariato”: il Protocollo prevede infatti che il Ministero promuova e valorizzi l’iniziativa a livello nazionale, partecipi alla Commissione di valutazione per l’assegnazione del titolo e concorra alla realizzazione di un evento nazionale dedicato. È un passaggio importante per rafforzare ulteriormente il profilo istituzionale dell’iniziativa e per sostenere il protagonismo dei territori e delle comunità locali nella costruzione di alleanze concrete intorno al volontariato.

«Con questo Protocollo rafforziamo un’alleanza strategica per la promozione della cultura del volontariato in Italia, un pilastro della coesione sociale e un presidio di prossimità per milioni di cittadini. Il riconoscimento di ‘Capitale Italiana del Volontariato’, assegnato quest’anno a Modena – quinta città a ricevere il titolo dopo Palermo, Trento, Cosenza e Bergamo – rappresenta un modello prezioso di amministrazione condivisa tra Istituzioni, Centri di servizio per il volontariato ed enti del Terzo settore. Continueremo a costruire alleanze concrete con chi, ogni giorno, promuove coesione nei territori attraverso il dono e la solidarietà, perché sostenere il volontariato significa rafforzare il tessuto più autentico della nostra Nazione», ha dichiarato il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, on. Maria Teresa Bellucci, che ha siglato il Protocollo in rappresentanza del Ministero.

«Questo Protocollo d’intesa rappresenta una tappa fondamentale del percorso della Capitale Italiana del Volontariato. Formalizzare un riconoscimento pubblico significa ampliare la visibilità e l’efficacia del progetto, riconoscendo anche quanto il paese abbia a cuore e alimenti in modo costante la cultura e la pratica del volontariato. Che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia deciso di affiancarci è un esempio concreto e positivo di amministrazione condivisa. Ringrazio a nome di tutta la rete dei Centri di servizio per il volontariato il Vice Ministro Maria Teresa Bellucci che ha formalizzato un impegno in linea e in coerenza con le tante storie di persone che da nord a sud d’Italia fanno del volontariato un asset strategico e distintivo del nostro paese», ha sottolineato la presidente di CSVnet Chiara Tommasini.

Runts: diffida, Pec e cancellazione degli enti

Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo a tre recenti sentenze del Tar del Lazio sul procedimento di cancellazione degli enti dal RUNTS

Le sentenze del Tar Lazio, Sezione V, n. 8140 del 4 maggio 2026n. 11418 del 22 giugno 2026 e n. 11634 del 25 giugno 2026 rappresentano un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Le decisioni affrontano una questione destinata ad incidere profondamente sull’operatività degli Uffici Runts e sulla posizione giuridica degli enti del Terzo settore (Ets): la legittimità del procedimento di cancellazione dell’ente dal registro.

La giurisprudenza amministrativa in questione chiarisce che la cancellazione non costituisce un mero adempimento tecnico conseguente all’accertamento di un’inadempienza documentale, bensì un procedimento amministrativo complesso, soggetto integralmente ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e partecipazione procedimentale.

La sentenza n. 8140/2026: la diffida deve essere comunicata direttamente all’ente

Con la sentenza n. 8140/2026 il Tar Lazio affronta il tema della cancellazione conseguente alla mancata regolarizzazione della posizione dell’ente.

La controversia trae origine dal provvedimento con cui la Regione Lazio ha disposto la cancellazione di una organizzazione di volontariato (Odv) dal Runts per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti previsti dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017) e dal dm n. 106/2020.

L’ente ricorrente, iscritto al Runts a seguito della procedura di trasmigrazione automatica dal precedente registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha impugnato il provvedimento di cancellazione sostenendo di avere ricevuto esclusivamente la comunicazione finale della cancellazione, notificata mediante posta elettronica certificata (pec), senza che gli fosse mai stata comunicata la preventiva diffida ad adempiere, atto presupposto previsto dalla normativa vigente. L’esistenza della diffida è stata conosciuta soltanto attraverso la lettura del provvedimento conclusivo, dal quale emergeva che la Regione aveva ritenuto sufficiente la pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl).

La Regione Lazio ha difeso la legittimità del proprio operato richiamando il valore di pubblicità legale attribuito al bollettino ufficiale dalla normativa regionale e sottolineando di avere comunque attivato ulteriori strumenti informativi, quali comunicazioni attraverso il Forum del Terzo Settore, il Csv Lazio e specifici webinar informativi.

Nel merito, il Tar ha evidenziato come il Runts costituisca il registro pubblico attraverso il quale gli enti acquisiscono la qualifica di Ets e possono beneficiare delle correlate agevolazioni, partecipare ai procedimenti di co-programmazione e co-progettazione e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Proprio in considerazione della rilevanza degli effetti derivanti dall’iscrizione e, specularmente, dalla cancellazione, il legislatore ha previsto una procedura articolata, nella quale la diffida ad adempiere rappresenta un passaggio obbligatorio e indefettibile.

Sul punto, il Collegio sottolinea che l’art. 48 Cts e l’art. 20 dm n. 106/2020 impongono all’Ufficio del Runts di diffidare preventivamente l’ente inadempiente, assegnandogli un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. Soltanto dopo l’inutile decorso di tale termine può essere adottato il provvedimento di cancellazione.

La questione centrale del giudizio riguarda pertanto la natura giuridica della diffida e le modalità della sua comunicazione. Secondo il Tar, la diffida costituisce un atto individuale e recettizio, destinato a incidere direttamente sulla posizione giuridica del singolo ente. Essa non può essere assimilata a un atto generale o regolamentare, ma rappresenta il momento fondamentale attraverso il quale viene garantito il diritto dell’ente a partecipare al procedimento e a evitare la perdita della propria iscrizione mediante tempestiva regolarizzazione.

Il Tribunale richiama gli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, evidenziando come la comunicazione personale costituisca la regola generale nei procedimenti amministrativi individuali, mentre il ricorso a forme di pubblicità collettiva rappresenta un’eccezione ammissibile soltanto quando la comunicazione personale sia oggettivamente impossibile o particolarmente gravosa. Nel caso esaminato tale presupposto non ricorreva, poiché la Regione disponeva già dell’indirizzo pec di ciascun ente trasmigrato nel Runts.

Il Collegio osserva che la scelta di utilizzare esclusivamente la pubblicazione sul Burl non derivava quindi da un’impossibilità tecnica, bensì da esigenze organizzative e di economicità amministrativa, le quali, pur comprensibili, non possono comprimere le garanzie partecipative riconosciute ai destinatari del procedimento.

La sentenza evidenzia inoltre un’evidente incoerenza nell’azione amministrativa. Infatti, mentre la diffida era stata resa conoscibile soltanto attraverso la pubblicazione sul bollettino ufficiale, il provvedimento finale di cancellazione era stato invece regolarmente trasmesso mediante pec automatica generata dalla piattaforma informatica del Runts. Se il sistema informatico era tecnicamente in grado di inviare automaticamente la comunicazione della cancellazione, non vi era alcun impedimento a utilizzare il medesimo strumento anche per notificare la diffida, consentendo così all’ente di esercitare il proprio diritto di difesa e di procedere alla regolarizzazione.

Il Tar Lazio conclude che la cancellazione è stata adottata in violazione di legge, poiché la diffida non è stata validamente portata a conoscenza dell’ente mediante comunicazione personale. Il provvedimento viene pertanto annullato limitatamente alla parte in cui dispone la cancellazione dell’associazione dal Runts.

La pronuncia assume particolare rilievo sistematico perché afferma il principio secondo cui il procedimento di cancellazione dal Runts deve essere improntato al pieno rispetto del contraddittorio procedimentale. La diffida preventiva non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta una garanzia sostanziale posta a tutela dell’ente, il quale deve essere effettivamente posto nella condizione di conoscere le irregolarità contestate e di sanarle prima di subire la perdita della qualifica di ente del Terzo settore. Ne consegue che la sola pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale regionale non può ritenersi sufficiente quando l’amministrazione dispone già del domicilio digitale dell’ente ed è in grado di effettuare una comunicazione individuale mediante pec.

La sentenza n. 11418/2026: l’ente ha l’onere di mantenere aggiornati i propri recapiti nel Runts

La successiva sentenza n. 11418/2026 amplia la prospettiva inaugurata dalla precedente decisione.

La controversia riguarda un Ets che ha impugnato gli atti con cui la Regione Lazio aveva disposto la sua cancellazione dal Runts per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

L’ente sosteneva di non avere avuto conoscenza della diffida ad adempiere e degli atti presupposti alla cancellazione, contestando la legittimità del procedimento seguito dall’amministrazione.

La Regione Lazio ha eccepito la tardività del ricorso, evidenziando che il provvedimento impugnato aveva natura meramente confermativa della precedente determinazione di cancellazione, già divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini. Ha inoltre sostenuto che la pubblicazione degli atti sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl) costituiva una forma di comunicazione legittima, giustificata dal numero particolarmente elevato dei destinatari, e che l’ente non aveva mai provveduto a indicare nel Runts una propria pec istituzionale, rendendo impossibile la notificazione individuale.

Il Tar Lazio ha accolto quanto sostenuto dalla Regione, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività. Il Collegio ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla pubblicazione del provvedimento originario di cancellazione e che l’atto successivamente impugnato fosse privo di autonoma lesività, avendo carattere meramente confermativo.

La sentenza evidenzia inoltre che, nel caso concreto, la mancata indicazione da parte dell’ente di un indirizzo pec intestato all’associazione aveva reso eccessivamente gravosa la comunicazione personale degli atti, legittimando il ricorso alla pubblicazione sul Burl quale forma di pubblicità idonea ai sensi degli articoli 8 e 21-bis della legge n. 241/1990 e della normativa regionale.

Il Tribunale ha infine richiamato il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privati, affermando che anche gli Ets sono tenuti a cooperare con la pubblica amministrazione, adempiendo agli obblighi di aggiornamento dei propri dati nel Runts. In particolare, la mancata registrazione della pec dell’ente non può tradursi in un aggravio organizzativo per l’amministrazione, la quale non è tenuta a ricercare autonomamente tale recapito presso altri registri o banche dati.

La sentenza n. 11634/2026: gli uffici Runts non sono tenuti a comunicare la Pec non indicata dall’ente

La sentenza riguarda il ricorso presentato da un’associazione contro il provvedimento della Regione Lazio con cui era stata disposta la cancellazione dell’ente dal Runts a seguito del mancato adempimento alla diffida (art. 20, comma 7, del dm n. 106/2020).

L’associazione sosteneva l’illegittimità della cancellazione deducendo diversi profili di violazione. In particolare, contestava di non essere stata posta nella condizione di conoscere tempestivamente la diffida e di poter regolarizzare la propria posizione.

La Regione Lazio ha evidenziato che l’associazione non aveva provveduto a inserire nel Runts una propria pec istituzionale, rendendo impossibile una comunicazione individuale della diffida, considerato anche l’elevato numero di enti coinvolti nella procedura. Secondo la Regione, la pubblicazione degli atti sul bollettino ufficiale della Regione Lazio costituiva una forma di comunicazione legittima ai sensi degli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso affermando che la pubblicazione degli atti sul Burl poteva validamente sostituire la comunicazione personale, poiché l’associazione non aveva indicato nel portale Runts un proprio indirizzo pec e tale omissione aveva reso la notificazione individuale oggettivamente difficoltosa, anche in considerazione del numero molto elevato di enti interessati.

Secondo il Tribunale, il principio di leale collaborazione e il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo impongono non soltanto alla pubblica amministrazione, ma anche agli enti privati, di adottare comportamenti idonei a consentire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa. Pertanto, non poteva essere richiesto agli uffici regionali di ricercare autonomamente la pec dell’ente presso altre banche dati o registri, essendo onere dell’associazione mantenere aggiornate le proprie informazioni nel Runts.

Il Tar ha inoltre precisato che tale conclusione non contrasta con la precedente sentenza della stessa Sezione n. 8140/2026, nella quale era stata ritenuta illegittima la cancellazione di un ente perché l’Amministrazione disponeva già della pec istituzionale dell’associazione e avrebbe potuto effettuare la comunicazione individuale della diffida. Nel caso della sentenza n. 11634/2026, invece, la mancata indicazione della pec nel Runts ha costituito un elemento decisivo per ritenere legittima la pubblicità tramite Burl.

La sentenza conclude quindi per il rigetto del ricorso, ritenendo valida la procedura seguita dalla Regione e confermando la cancellazione dell’ente dal Runts.

Amministrazione collaborativa, pec e diffida

Le sentenze attribuiscono quindi alla pec una funzione centrale.

Esse ribadiscono che il Runts non è un semplice registro amministrativo, ma uno strumento attraverso il quale si realizza il riconoscimento pubblico degli enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La cancellazione dal registro, incidendo direttamente sulla capacità dell’ente di operare nel sistema delineato dal codice del Terzo settore, richiede un procedimento caratterizzato da piena trasparenza, effettiva partecipazione e rigoroso rispetto delle garanzie procedimentali.

La pec assume pertanto il ruolo di presidio fondamentale del contraddittorio, mentre la diffida preventiva si configura come condizione imprescindibile per l’esercizio del potere espulsivo dell’amministrazione.

Le pronunce delineano certamente un modello di amministrazione collaborativa, nel quale la conservazione della qualifica di Ets rappresenta l’obiettivo prioritario ogniqualvolta l’ente dimostri la volontà di adempiere agli obblighi di legge.

Esse sono destinate a orientare in modo significativo la futura prassi degli Uffici Runts e a costituire un punto di riferimento per gli enti e i professionisti che operano nel Terzo settore.

Si richiama quindi gli Ets a prestare massima attenzione alla propria pec, verificando che sia stata riportata sul Runts in modo corretto, che sia attiva e dotata di sufficiente capacità per ricevere le comunicazioni.

 

Al via FQTS Giovani: formazione per i nuovi leader del Terzo settore

Sono aperte le iscrizioni a FQTS Giovani, il percorso formativo per chi, tra i 18 e i 35 anni, ricopre già ruoli di responsabilità nel Terzo settore o vuole rafforzare il proprio impegno associativo.

Un percorso, promosso nell’ambito dell’offerta formativa FQTS 26-27, pensato per chi coordina progetti, gruppi di lavoro o attività locali e nazionali, e per chi è un punto di riferimento nella propria associazione o rete. Non solo strumenti tecnici, ma consapevolezza del ruolo politico del Terzo settore: per imparare a leggere le cose e cambiarle, non solo gestirle.

Il percorso prevede due appuntamenti, integrati fra loro:
15 settembre 2026, ore 17:00-19:00, online — Competenze trasversali e relazionali per stare nei gruppi e negli enti del Terzo Settore;
9-11 ottobre 2026, weekend residenziale a Frascati — Attivismo civile, impegno volontario e lavoro nel Terzo Settore.

Per partecipare iscriviti qui