Nuovo avviso dell’Anbsc per l’assegnazione diretta di beni confiscati a enti o associazioni del Terzo Settore

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione diretta a titolo gratuito ad enti o associazioni del Terzo Settore di beni confiscati in via definitiva, raggruppati in 83 lotti per un totale di oltre 300 particelle.

L’obiettivo del bando è assegnare i beni per la realizzazione di progetti di prevenzione, cura e riabilitazione in materia di dipendenze comportamentali e da sostanze.

Oggetto dell’avviso sono beni distribuiti su tutto il territorio nazionale, precisamente su quattordici regioni, e comprendono immobili ad uso abitativo, locali commerciali ed artigianali, box auto e terreni. La possibilità di destinare i beni direttamente agli enti del Terzo Settore rappresenta una opportunità recente, determinata da una specifica previsione normativa inserita nel 2017 nel codice antimafia.

Nel nuovo bando l’Agenzia ha stanziato 1 milione di euro per compartecipare alla fase di start-up dei progetti che riporteranno il miglior punteggio in sede di  valutazione. In particolare, nei limiti del plafond, i progetti più meritevoli saranno premiati con un contributo non superiore al 20% del loro valore e comunque fino ad un importo massimo di 50 mila euro.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 1° marzo 2024.

L’avviso pubblico e la modulistica relativa, disponibili sul sito dell’Agenzia, possono essere consultati accedendo al link  https://www.benisequestraticonfiscati.it/trasparenza/avviso-pubblico-2/.

Dichiarazione dei redditi e Irap per il non profit: come fare?

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo agli adempimenti fiscali fissati per il prossimo 30 novembre.

Il prossimo 30 novembre scade il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi e dell’Irap: a tale adempimento possono essere soggette anche le associazioni e gli altri enti non profit in quanto enti non commerciali.

La dichiarazione dei redditi per gli enti non commerciali

Gli enti non profit sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi se hanno svolto nell’esercizio precedente attività di tipo commerciale, anche qualora questa non sia stata svolta in maniera esclusiva o prevalente.

Per tali organizzazioni, il modello redditi enti non commerciali (Enc) 2023 deve essere presentato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: pertanto, se l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione è appunto fissato al 30 novembre.

Si precisa che, anche qualora un ente sia titolare di partita Iva ma non abbia svolto nell’esercizio precedente alcun tipo di attività commerciale (il cui reddito imponibile è quindi pari a zero), sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

Un utile guida è costituita dalle istruzioni per la compilazione del Modello redditi Enc 2023 presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata a tale misura.

La dichiarazione Irap

L’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal decreto legislativo 446/1997: il presupposto dell’imposta è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o prestare servizi, ancorché essa non abbia carattere commerciale.

Sono tenuti a compilare il quadro IE del modello Irap 2023 anche gli enti non commerciali che nel corso del 2022:

  • hanno svolto attività commerciale (ovviamente in modo non esclusivo né prevalente), sia che abbiano optato per un regime di determinazione forfettario del reddito (ad esempio il regime previsto dalla legge 398/1991) sia che non abbiano optato per un regime forfetario;
  • hanno svolto solamente attività istituzionale (non commerciale) ma si sono avvalsi di dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative oppure di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Un’associazione o un altro ente non commerciale che si sia avvalso nel 2022 delle prestazioni lavorative appena menzionate è quindi soggetto all’Irap, anche se non ha svolto alcun tipo di attività commerciale.

Per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), le bande, i cori e le filodrammatiche non concorrono invece alla formazione della base imponibile Irap le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi e compensi erogati agli sportivi dilettanti, ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale. Gli enti menzionati che nel 2022 hanno retribuito solamente tali tipologie di prestazioni di lavoro (e non hanno svolto alcun tipo di attività commerciale) non sono quindi soggetti alla presentazione della dichiarazione Irap. Si ricorda che dal 1° luglio 2023 sono operative le nuove disposizioni in tema di lavoro sportivo.

I criteri di calcolo della base imponibile variano a seconda che l’ente non commerciale svolga solo attività istituzionale oppure svolga anche attività commerciale ed abbia optato o meno per regimi forfetari di determinazione del reddito.

Un’utile guida è costituita dalle istruzioni per la compilazione del Modello Irap 2023 presenti sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione dedicata a tale misura.

Essendo l’Irap un’imposta regionale, la misura dell’aliquota può variare nelle diverse Regioni e Province autonome; queste ultime potrebbero inoltre, ai sensi dell’art. 82, c. 8 del codice del Terzo settore, aver disposto la riduzione o l’esenzione dall’imposta per gli enti del Terzo settore. Per un quadro riepilogativo della normativa regionale odierna sul tema si rimanda all’articolo “Il Terzo settore paga l’Irap più delle imprese”.

Sono poi previste per la generalità dei contribuenti (compresi gli enti non commerciali) alcune importanti deduzioni in sede di quantificazione dell’imposta: si ricorda che un ente è comunque tenuto a presentare la dichiarazione Irap anche nei casi in cui possa godere dell’esenzione dall’imposta oppure non debba pagare nulla in forza delle deduzioni previste.

Le modalità di presentazione

La dichiarazione dei redditi e dell’Irap devono essere presentate esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate e possono essere trasmesse direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.
È consigliabile per gli enti farsi assistere da un intermediario che conosca la materia (Caf o commercialista).

Ambulanze, beni strumentali e donati a strutture sanitarie, online gli elenchi

Sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali gli elenchi con la ripartizione delle quote dei contributi per il 2021 agli enti del Terzo settore per l’acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni donati alle strutture sanitarie (art. 76 del codice del Terzo settore e secondo i criteri del dm 16 novembre 2017).

Le quote sono presenti nel decreto direttoriale n. 253 del 27 ottobre 2023 (registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2023, al n. 2774) con i suoi allegati.

Nel documento sono presenti diversi elenchi.

Si parte dalle quote del 2021 per ambulanze e veicoli per attività sanitaria, cui hanno avuto accesso 61 enti per un totale di 1.330.625,67 euro. Si contano poi 378.137,88 assegnati a 6 enti che fanno parte della rete associativa Anas, 2.069.896,58 euro per 225 enti di Anpas, 626.362,09 euro per 76 enti della Croce rossa italiana e 632.477,78 euro per 47 enti delle Misericordie.

Per i beni strumentali 2021 si contano 158 enti beneficiari per un totale di 355.444,40 euro. Si aggiungono poi 11 enti Anas che riceveranno 16.046,28 euro, 425 enti di Anpas per 1.014.163,75 euro, 216 organizzazioni della Croce rossa italiana per 595.534,85 euro e 146 enti delle Misericordie per 343.810,72 euro.

Sulle donazioni 2021, 25 enti ricevuto complessivamente 371.066,83 euro, cui si aggiunge 1 ente Anpas con un contributo di 666,33 euro e uno delle Misericordie con 15.766,84 euro.

Per maggiori approfondimenti, vai alla sezione dedicata.

Titolare Effettivo: obbligo di comunicazione anche per gli ETS entro l’11 dicembre

A far data dal 9 ottobre 2023, con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, è reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
La comunicazione del titolare effettivo è un adempimento previsto dal D.lgs. 231/2007 (c.d. antiriciclaggio) al fine di contrastare l’attività di riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.
Tale obbligo si sostanzia nell’invio di dati e informazioni alla Camera di commercio territorialmente competente da parte:
– di imprese dotate di personalità giuridica;
– di persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);
– di trust ed istituiti giuridici affini.

L’adempimento dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall’operatività della procedura, ossia entro l’11 dicembre 2023, come stabilito dal DM 55/2022.

La normativa menzionata si applica, altresì, alle persone giuridiche private iscritte nei registri (regionali o prefettizi) di cui al DPR 361/2000, e quindi a fondazioni ed associazioni dotate di personalità giuridica.
In assenza di indicazioni specifiche, in via prudenziale, si considerano soggetti all’obbligo anche gli Enti del Terzo Settore (ETS) che hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi del Codice del Terzo Settore, mediante l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Sebbene l’art. 22, c. 1 del CTS stabilisca che “Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi del presente articolo” è doveroso considerare che si tratta di una disciplina derogatoria ed in quanto tale, non si ritiene integri motivo per escludere dagli obblighi antiriciclaggio gli ETS.
Non è dirimente ai fini dell’esclusione il fatto che gli Ets non siano menzionati nel decreto antiriciclaggio, in quanto il suddetto decreto è anteriore all’ entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore.
Analogamente, si considera di dover procedere anche per gli Enti che avevano già acquisito la personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/2000, ora sospesa poiché hanno attivato il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art 22 del codice del Terzo settore.

Differente è, invece, la posizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai quali non si applica la disciplina relativa alle persone giuridiche private, come espressamente previsto ex art. 9 del DPR. 361/20.

Va ribadito che il requisito per cui scatta l’obbligo di comunicazione è che l’ente sia in possesso della personalità giuridica.

Se per gli enti di tipo societario il titolare effettivo può essere facilmente individuato nel soggetto che detiene il controllo dell’ente, per le organizzazioni non lucrative tale concetto è molto più sfumato e di non facile declinazione.

Il decreto antiriciclaggio ha stabilito infatti che per le associazioni riconosciute e le fondazioni siano cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di rappresentanza legale, direzione, amministrazione.

Si precisa ulteriormente che, qualora in base ai criteri appena elencati non sia possibile individuare in modo univoco uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente.

Anche il concetto di “beneficiario” in un ente non profit non è affatto immediato dato che tali organizzazioni hanno quasi sempre come destinatari della loro azione la collettività e quindi la generalità degli individui.

Rimangono quindi, con specifico riferimento alle fondazioni, i fondatori, e, con riferimento alla generalità degli enti non lucrativi, il legale rappresentante e gli eventuali altri soggetti dotati di procure speciali o generali (vi possono rientrare anche i direttori generali e gli altri soggetti dotati di poteri di firma o rappresentanza), che possono quindi essere considerati come titolari effettivi di un’organizzazione non profit.

Nel manuale operativo redatto da Unioncamere si possono trovare degli esempi utili in merito all’individuazione del titolare effettivo.

In merito alle modalità, la comunicazione dovrà essere inviata telematicamente al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
Per effettuare la comunicazione è necessario essere in possesso di:
• Spid o carta d’identità elettronica;
• firma digitale;
• PEC.
È possibile utilizzare per la comunicazione:
• L’ applicativo DIRE;
• altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
Ed occorre:
• aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio “Telemaco”, necessario per la consultazione e l’invio di pratiche e documenti presso il registro delle imprese.
• disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

È altresì possibile avvalersi di un intermediario abilitato (CAF o commercialisti) titolare di un’utenza “Telemaco”, ma la pratica deve comunque essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato al deposito.

Informazioni più specifiche in merito ai requisiti per la comunicazione possono essere consultate sul sito del registro imprese e un utile tutorial è rappresentato dalla guida di Unioncamere sul titolare effettivo per gli utenti (integrata con le indicazioni di compilazione e gli esempi a cura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi).

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative e sono quelle previste dall’art. 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.

L’obbligo di comunicazione grava su tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione e pertanto sono passibili di sanzione anche tutti i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.

Bando per la selezione di 753 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili

Pubblicato il bando per la selezione di 753 operatori volontari da impiegare in 70 progetti di servizio civile per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili presentati dagli Enti iscritti all’Albo di Servizio civile universale.

Si tratta di progetti le cui attività di assistenza e accompagnamento sono rivolte esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 288/2002 e dell’art.40 della legge n. 289/2002; alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità, altri un periodo di tutoraggio da 1 a 3 mesi.

Possono partecipare alla selezione i giovani dai diciotto ai 28 anni compiuti e in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.

Per avere l’elenco dei progetti di SCU in Italia è necessario utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”, disponibile nella sezione Progetti di questa pagina. Cliccando soltanto il tasto CERCA (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.

Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, va consultata la home page del sito dell’ente, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 22 dicembre 2023.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Online i beneficiari dei contributi energia al Terzo settore

Arrivano i primi contributi per il caro energia dello scorso anno dovuto alla guerra in Ucraina anche per il Terzo settore. Nello specifico, lo scorso 8 novembre sono stati concessi i contributi con il decreto del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio destinati a enti del Terzo Settore ed enti religiosi riconosciuti che svolgono attività di assistenza per disabili e anziani.

La misura ha messo a disposizione contributi a fondo perduto per l’aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale registrati nel terzo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’incentivo di 175 milioni di euro è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità – ed è gestito da Invitalia.

Di seguito gli elenchi:

  • Allegato 1: elenco degli enti del Terzo settore ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di cui all’art. 8 comma 1 del decreto-legge 144/2022 che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
  • Allegato 2 – elenco degli enti ammessi al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni di cui all’articolo 3 comma 12 lett. a) del decreto-legge 176/2022 che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
  • Allegato 3 – Elenco delle istituzioni Pubbliche di Assistenza (Ipab) ammesse al contributo in relazione alla quota di fondo pari a 5 milioni di cui all’art. 1 comma 366 della legge 197/2022 che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziali per persone anziane.

L’Allegato 4 contiene l’elenco delle domande per cui sono in corso le verifiche in merito al rispetto dell’importo massimo degli aiuti ricevuti dal soggetto beneficiario a titolo “de minimis”, ai sensi del regolamento UE 1407/2013.

La finestra per accedere al contributo è stata aperta dal 20 luglio 2023 al 21 agosto 2023.

Gli altri enti del Terzo settore che possono accedere al beneficio possono inoltrare domanda attraverso l’apposita piattaforma entro il prossimo 12 dicembreMaggiori informazioni qui.

di Lara Esposito per Cantiere Terzo Settore