A far data dal 9 ottobre 2023, con la pubblicazione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, è reso operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
La comunicazione del titolare effettivo è un adempimento previsto dal D.lgs. 231/2007 (c.d. antiriciclaggio) al fine di contrastare l’attività di riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.
Tale obbligo si sostanzia nell’invio di dati e informazioni alla Camera di commercio territorialmente competente da parte:
– di imprese dotate di personalità giuridica;
– di persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);
– di trust ed istituiti giuridici affini.

L’adempimento dovrà essere effettuato entro il termine di 60 giorni dall’operatività della procedura, ossia entro l’11 dicembre 2023, come stabilito dal DM 55/2022.

La normativa menzionata si applica, altresì, alle persone giuridiche private iscritte nei registri (regionali o prefettizi) di cui al DPR 361/2000, e quindi a fondazioni ed associazioni dotate di personalità giuridica.
In assenza di indicazioni specifiche, in via prudenziale, si considerano soggetti all’obbligo anche gli Enti del Terzo Settore (ETS) che hanno acquisito la personalità giuridica ai sensi del Codice del Terzo Settore, mediante l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Sebbene l’art. 22, c. 1 del CTS stabilisca che “Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi del presente articolo” è doveroso considerare che si tratta di una disciplina derogatoria ed in quanto tale, non si ritiene integri motivo per escludere dagli obblighi antiriciclaggio gli ETS.
Non è dirimente ai fini dell’esclusione il fatto che gli Ets non siano menzionati nel decreto antiriciclaggio, in quanto il suddetto decreto è anteriore all’ entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore.
Analogamente, si considera di dover procedere anche per gli Enti che avevano già acquisito la personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/2000, ora sospesa poiché hanno attivato il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art 22 del codice del Terzo settore.

Differente è, invece, la posizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai quali non si applica la disciplina relativa alle persone giuridiche private, come espressamente previsto ex art. 9 del DPR. 361/20.

Va ribadito che il requisito per cui scatta l’obbligo di comunicazione è che l’ente sia in possesso della personalità giuridica.

Se per gli enti di tipo societario il titolare effettivo può essere facilmente individuato nel soggetto che detiene il controllo dell’ente, per le organizzazioni non lucrative tale concetto è molto più sfumato e di non facile declinazione.

Il decreto antiriciclaggio ha stabilito infatti che per le associazioni riconosciute e le fondazioni siano cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di rappresentanza legale, direzione, amministrazione.

Si precisa ulteriormente che, qualora in base ai criteri appena elencati non sia possibile individuare in modo univoco uno o più titolari effettivi, allora il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente.

Anche il concetto di “beneficiario” in un ente non profit non è affatto immediato dato che tali organizzazioni hanno quasi sempre come destinatari della loro azione la collettività e quindi la generalità degli individui.

Rimangono quindi, con specifico riferimento alle fondazioni, i fondatori, e, con riferimento alla generalità degli enti non lucrativi, il legale rappresentante e gli eventuali altri soggetti dotati di procure speciali o generali (vi possono rientrare anche i direttori generali e gli altri soggetti dotati di poteri di firma o rappresentanza), che possono quindi essere considerati come titolari effettivi di un’organizzazione non profit.

Nel manuale operativo redatto da Unioncamere si possono trovare degli esempi utili in merito all’individuazione del titolare effettivo.

In merito alle modalità, la comunicazione dovrà essere inviata telematicamente al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
Per effettuare la comunicazione è necessario essere in possesso di:
• Spid o carta d’identità elettronica;
• firma digitale;
• PEC.
È possibile utilizzare per la comunicazione:
• L’ applicativo DIRE;
• altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l’invio delle istanze.
Ed occorre:
• aver sottoscritto un contratto per l’utilizzo del servizio “Telemaco”, necessario per la consultazione e l’invio di pratiche e documenti presso il registro delle imprese.
• disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

È altresì possibile avvalersi di un intermediario abilitato (CAF o commercialisti) titolare di un’utenza “Telemaco”, ma la pratica deve comunque essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato al deposito.

Informazioni più specifiche in merito ai requisiti per la comunicazione possono essere consultate sul sito del registro imprese e un utile tutorial è rappresentato dalla guida di Unioncamere sul titolare effettivo per gli utenti (integrata con le indicazioni di compilazione e gli esempi a cura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi).

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo sono significative e sono quelle previste dall’art. 2630 del codice civile: in caso di omessa o tardiva comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento omesso avviene entro 30 giorni dal termine previsto.

L’obbligo di comunicazione grava su tutti coloro che sono tenuti alla comunicazione e pertanto sono passibili di sanzione anche tutti i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione.