23 Gen, 2024 | Bandi e opportunità, Consulenza, In evidenza
Con delibera n. 661 del 16/11/2023, la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi, che prevede l’utilizzo del Fondo Regionale di Protezione Civile assegnato alla Regione Campania per le annualità 2022-2023, in coerenza con le linee d’intervento contenute nel D.P.C.M 13 luglio 2022, per il potenziamento del sistema di Protezione civile regionale e degli Enti locali.
Le risorse sono destinate al potenziamento della capacità operativa d’intervento delle Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.) afferenti alla Colonna Mobile Regionale (CMR), sia mediante acquisto di nuove attrezzature e mezzi, questi ultimi anche usati, sia mediante il potenziamento ed ampliamento delle capacità tecnico-operative dei mezzi già in possesso.
In particolare, si ritiene dare priorità a progetti di potenziamento della Colonna Mobile Regionale con investimenti materiali, mirati all’acquisto di mezzi e attrezzature connessi ai rischi sismico, vulcanico/bradisismico e idrogeologico, ed investimenti immateriali come la formazione/informazione dei volontari per l’utilizzo di mezzi e attrezzature, nonché dei relativi rischi connessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Come disposto dalla D.G.R. 661 del 16/11/2023, per rafforzare la risposta di protezione civile a tutela dei territori maggiormente esposti ai rischi sismico/vulcanico e idrogeologico, così come descritti nella relazione allegata alla delibera sopra citata, si è inteso finanziare progetti di potenziamento delle organizzazioni di volontariato (Coordinamenti, associazioni singole e gruppi comunali) aderenti alla Colonna Mobile Regionale intesa quale modulo di pronto impiego in caso di emergenza di protezione civile.
Possono presentare istanza per il contributo di cui alla D.G.R. 661 del 16/11/2023, le Organizzazioni di Volontariato (associazioni, gruppi comunali e loro coordinamenti) regolarmente iscritte, alla data di adozione del presente bando, all’Elenco Territoriale di Protezione Civile della Regione Campania, istituito con DGR n. 75 del 09/03/2015 che hanno aderito, all’atto dell’iscrizione o anche successivamente, alla Colonna Mobile
Regionale (CMR). Il presente bando è destinato esclusivamente alle Organizzazioni di volontariato iscritte alla Colonna Mobile regionale della Campania disponibili agli interventi in tutto il territorio nazionale.
Per partecipare alla procedura prevista dal presente bando, le Associazioni di Volontariato dovranno compilare per intero il modulo Allegato A – Istanza di contributo Associazioni singole CMR, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante in formato Pades. Obbligatoriamente dovranno essere allegati uno o anche più preventivi dettagliati contenenti tutte le caratteristiche e specifiche tecniche.
I Gruppi Comunali dovranno compilare per intero il modulo Allegato B – Istanza di contributo per i Gruppi Comunali CMR) mentre i Coordinamenti dovranno compilare per intero il modulo Allegato C – Istanza unitaria di contributo per Coordinamenti).
Istanza di partecipazione e preventivi, unitamente a tutti gli altri eventuali allegati determinanti ai fini della valutazione dei criteri di premialità di cui al successivo punto 7, dovranno essere inviati in formato pdf all’indirizzo pec dello Staff 50.18.92: staff.protezionecivile@pec.regione.campania.it entro e non oltre le 23.59 del 11/02/2024.
Per maggiori informazioni scarica il bando
15 Gen, 2024 | Consulenza, In evidenza
Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo all’aggiornamento dati nel RUNTS
Fra gli adempimenti legati all’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ve ne è uno che riguarda nello specifico le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps): tali enti sono tenuti ad aggiornare nel Runts il numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, e lo devono fare entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.
Le informazioni da aggiornare
Il decreto ministeriale 106 del 2020, all’art.8, comma 6, lettera r), offre indicazioni più precise riguardo al tipo di aggiornamento che deve essere effettuato.
Per quanto riguarda gli associati, si specifica che deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per:
- numero di persone fisiche;
- numero di enti giuridici, identificandoli e specificando per ognuno se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento.
Tali informazioni sono fondamentali poiché il codice del Terzo settore dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, la quale deve essere composta:
- per le Odv, da almeno 7 persone fisiche o 3 Odv;
- per le Aps, da almeno 7 persone fisiche o 3 Aps.
Si ricorda che, nel caso in cui il numero di associati si riduca al di sotto dei limiti menzionati, gli stessi enti devono aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e devono reintegrare il numero minimo entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico (che può essere evitata chiedendo l’iscrizione in un’altra sezione del Runts).
Allo stesso modo è fondamentale indicare, qualora si tratti di Odv e Aps che hanno come associati enti giuridici, l’eventuale sezione del Runts in cui tali enti siano iscritti, segnalando se si tratti o meno della stessa sezione in cui è iscritto l’ente che sta effettuando l’aggiornamento.
Il codice del Terzo settore prevede infatti che le Odv e le Aps, qualora abbiano come associati altri enti giuridici, questi possano essere solamente altri enti del Terzo settore (Ets) o altri enti senza scopo di lucro (fra questi ultimi vi rientrano anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito questo aspetto nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020), a condizione:
- per le Odv, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Odv (esemplificando, se un’Odv associa 3 Aps e 2 associazioni generiche non Ets, dovrà avere all’interno della base associativa almeno 10 Odv);
- per le Aps, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Aps (esemplificando, se un’Aps associa 7 Odv, 2 associazioni generiche non Ets e un ente pubblico dovrà avere all’interno della base associativa almeno 20 Aps).
Anche tale dato è fondamentale per valutare il rispetto della proporzione menzionata e quindi il mantenimento della qualifica di Odv o Aps: qualora essa venisse meno, la conseguenza è la cancellazione dell’ente dalla sezione di riferimento del registro unico.
Altre informazioni da aggiornare sono quelle relative:
- al numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
- al numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale, per le reti associative o comunque per gli enti di secondo livello.
Anche questo è un dato imprescindibile e necessario per Odv e Aps, dato che entrambe devono svolgere la loro attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Infine, ulteriore dato da aggiornare è quello degli eventuali lavoratori in forza presso le Odv e le Aps, intendendosi per tali i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Il dato che deve essere aggiornato nel Runts riguarda esclusivamente tali tipologie di lavoratori.
Il codice del Terzo settore prevede anche in questo caso dei limiti stringenti riguardo alla possibilità per Odv e Aps di avvalersi di lavoratori, il cui numero:
- nelle Odv, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- nelle Aps, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Sulla nozione di “lavoratore”, e su cosa debba essere ricompreso in essa ai fini del computo delle percentuali menzionate, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, alla quale si rimanda.
Le tempistiche per effettuare la comunicazione
Come detto in apertura, il termine che le Odv e le Aps devono rispettare per aggiornare tali informazioni è quello del prossimo 30 giugno 2024, con riferimento al 31 dicembre dell’anno appena trascorso.
Ciò significa che i dati degli associati, dei volontari e degli eventuali lavoratori sono quelli relativi al 31 dicembre 2023.
Nonostante la scadenza non sia così vicina, il consiglio per gli enti è comunque quello di effettuare il prima possibile la rilevazione di quelle informazioni e di procedere alla comunicazione sulla piattaforma del Runts.
Il tipo di pratica da effettuare sul Runts
Per comunicare i dati menzionati in precedenza, le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.
Nello specifico:
- il numero di associati persone fisiche va aggiornato nella sottosezione “Dati ente”;
- il numero di associati enti giuridici nella sottosezione “Compagine sociale – persone non fisiche”, in cui si dovrà indicare per ognuno la denominazione, il codice fiscale e se la sezione di appartenenza è la stessa o meno (“affine” o “non affine”) di quella dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento. L’inserimento può essere fatto manualmente oppure tramite un apposito file excel, il quale è scaricabile dalla piattaforma e deve poi essere compilato e ricaricato sulla stessa;
- il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, dei volontari iscritti nel registro dell’ente e dei volontari provenienti da altri enti, nella sottosezione “Numero forza lavoro e volontari”. Essendo informazioni da comunicare obbligatoriamente, qualora un ente non si avvalesse di alcun lavoratore, deve comunque compilare l’apposita voce indicando il valore zero (0).
Si ricorda che per poter fare accesso ed operare sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:
- la posta elettronica certificata (Pec) dell’ente (non di uno dei suoi membri né di un professionista collegato all’organizzazione);
- lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) o carta d’identità elettronica (Cie), e la firma digitale (in modalità CAdES) personali del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato (componente del consiglio direttivo o dell’eventuale organo di controllo).
Per comprendere come operare sul Runts è possibile consultare le guide e i video-tutorial presenti sul sito di Cantiere Terzo Settore.
Nel caso vi siano difficoltà nell’accesso alla piattaforma o richieste di approfondimento di alcune questioni, si consiglia di contattare l’ufficio del Runts territorialmente competente e chiedere assistenza al Centro di servizio per il volontariato o al Forum del terzo settore territoriale di riferimento.
09 Gen, 2024 | Consulenza, In evidenza
Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo alle misure per ETS contenute nella nuova legge di bilancio
Il 29 dicembre 2023 è stata definitivamente approvata la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) per circa 28 miliardi di euro, gran parte dei quali risultano rivolti al taglio del cuneo fiscale e contributivo per determinate categorie di soggetti e al finanziamento di misure a sostegno del lavoro e delle famiglie.
Pur nell’assenza di previsioni specifiche rivolte al Terzo settore e al sostegno degli enti del Terzo settore, per quanto di stretto interesse si segnala:
- il rifinanziamento per l’anno 2024 del Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico (cosiddetta Carta “Dedicata a te”) per 600 milioni di euro (art. 1, comma 1);
- il rifinanziamento per 50 milioni di euro del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (art. 1, comma 6);
- interventi per il personale della Croce Rossa relativi al trattamento economico di alcune tipologie di personale ai fini della riorganizzazione dell’Associazione italiana Cri (art. 1, comma 26);
- una specifica norma relativa alle assunzioni a tempo indeterminato presso Regioni e Province autonome negli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore da destinare al potenziamento degli uffici regionali e provinciali del Runts (art. 1, comma 37);
- una norma interpretativa in materia di esenzione Imu per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 71);
- come sostegno all’infanzia, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche (art. 1, commi 177- 178);
- nell’ambito delle misure per la lotta alla droga, l’istituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026: l’importo è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze (art. 1, comma 186);
- un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza e il sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l’indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (art. 1, commi 187-189);
- specifiche disposizioni per l’attuazione dei livelli delle prestazioni sociali (Leps) per la non autosufficienza (art. 1, commi 198-200);
- una nuova integrativa alla norma che prevede le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sulle imprese sociali, di cui all’art. 15 dlgs n. 112/2017.
- In particolare, al comma 4 del citato art. 15 – ove si dispone che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico – viene integrata la previsione disponendo che il decreto stabilisca anche la relativa destinazione di tale attività ispettiva.
- È inoltre aggiunto il comma 4-bis al richiamato art. 15, prevedendosi che le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3 dello stesso art. 15, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini del successivo trasferimento all’ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati (art. 1, comma 201);
- l’istituzione di un Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 177.454 euro per l’anno 2024 e a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025: l’importo corrisponde alle risorse complessive di Fondi preesistenti che vengono conseguentemente abrogati, quali il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.
- Viene inoltre incrementato di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità (art. 1, commi 210-216);
- di vincolare una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per consentire l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) (art. 1, comma 235).
03 Gen, 2024 | Consulenza, In evidenza
Il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 (art. 5, comma 15-quinquies), prevede che alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione (Aps) che abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a 65.000 euro si applica, dal 1° gennaio 2024 e ai soli fini dell’Iva, il cosiddetto regime forfettario dei contribuenti minimi (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 58 a 63).
Tale disposizione è probabilmente legata alla tempistica relativa all’entrata in vigore delle novità in materia fiscale per il Terzo settore che non si è allineata alle aspettative (il cambio di regime Iva da “esente” a “escluso”, che però è stato prorogato dal 1° gennaio al 1° luglio 2024), e si presta a diversi dubbi interpretativi.
Quello che appare pacifico è che le Odv e le Aps, laddove svolgano attività di tipo commerciale, anche dopo il 1° gennaio possano comunque continuare ad utilizzare il regime Iva per cui hanno optato fino ad ora (ad esempio il regime di cui alla legge 398/91, che è quello utilizzato dalla stragrande maggioranza degli enti di tipo associativo), e non siano quindi obbligate ad optare per il menzionato regime fiscale previsto dalla legge 190/2014 (art. 1, commi da 58 a 63).
Nella tabella sottostante si raffigura graficamente la situazione appena descritta.
Tipologia di organizzazione |
Cosa cambia dal 1° gennaio 2024 |
Odv e Aps che non svolgono alcun tipo di attività commerciale |
Nulla, continuano ad operare come oggi |
Odv e Aps che svolgono attività commerciale (avvalendosi del regime L.398/91 o di altro regime Iva) |
Nulla, continuano ad utilizzare il regime Iva per cui hanno optato (anche qualora avessero avuto ricavi commerciali nell’anno precedente non superiori a 65.000 euro) |
Occorre inoltre chiarire come la disposizione menzionata non anticipa in alcun modo la modifica al regime Iva e il conseguente passaggio da esclusione a esenzione per alcune fondamentali attività svolte dagli enti associativi, la cui operatività è prevista per il 1° luglio 2024 (il tema è stato trattato nell’articolo “Terzo settore, il cambio del regime Iva slitta al 1° luglio 2024”), sempre che non intervengano ulteriori proroghe.
di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore
02 Gen, 2024 | Bandi e opportunità, Consulenza, In evidenza
È stato pubblicato il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.
In particolare 51.132 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.023 progetti, afferenti a 328 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia e 1.104 operatori volontari saranno avviati in servizio in 160 progetti, afferenti a 30 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero
I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.
Gli operatori volontari selezionati dovranno sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in euro 507,30 salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.
Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati. Per accedere all’elenco dei progetti di SCU in Italia e all’estero occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero”.
Gli aspiranti operatori volontari, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL). C’è tempo fino alle ore 14.00 del 15 febbraio 2024 per candidarsi ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero
Per maggiori informazioni clicca qui
21 Dic, 2023 | Consulenza, In evidenza
Sono online gli ordinativi di pagamento del 5 per mille per l’anno finanziario 2022. L’elenco è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, a cura della direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese in data 27 novembre 2023.
Il contributo è destinato a 27.917 enti beneficiari per importi inferiori a 500mila euro ciascuno, per un totale erogato di 177.525.721,30euro.
La direzione generale del Terzo settore aggiornerà a breve l’elenco con gli esiti del pagamento.
Qui l’elenco con gli ordinativi.