Dl Sostegni, altri due mesi per adeguare gli statuti del Terzo settore

Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo alle misure previste dal Decreto Sostegni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 22 marzo 2021 il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto Sostegni”) con il quale il Governo ha approvato nuovi aiuti a sostegno delle imprese e degli operatori economici, del lavoro, della salute e dei servizi territoriali, connesse all’emergenza sanitaria.

In generale, il dl n. 41/2021 interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto in considerazione richiede.

Gli interventi previsti (individuati in 43 articoli) si articolano in 5 ambiti principali:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del Terzo settore;
  • lavoro e contrasto alla povertà;
  • salute e sicurezza;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • ulteriori interventi settoriali.

Le misure a sostegno del Terzo settore

I provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del Terzo settore (Ets).

Già il dl n. 137/2020 ha istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus, dotato di 70 milioni di euro per il 2021. Al fine di recare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà, l’art. 14 prevede un incremento di tale Fondo di 100 milioni di euro.

La stessa disposizione, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede anche la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017) possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore.

Tuttavia nel provvedimento non sono presenti altre importanti misure – pensiamo alla proroga dell’accesso al credito garantito dal fondo di garanzia PMI per gli enti non commerciali e alla proroga del termine di convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci (a questo proposito maggiori informazioni “Bilanci e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il Milleproroghe”) – su cui è invece fortemente auspicabile il più celere intervento normativo.

Si segnala, inoltre, un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici titolari di partita Iva (art. 1) che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Tra i soggetti destinatari rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

In particolare, i soggetti che possono presentare la richiesta devono avere subito perdite di fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.

Per i soggetti che rientrano in tale situazione, l’importo del contributo a fondo perduto è determinato in base a una percentuale prefissata.

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo può essere ricevuto tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente, presentando domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate (secondo le modalità descritte all’art. 1, comma 8), o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

L’articolo 5, comma 20 ha prorogato al 31 marzo prossimo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (Cu) 2021 (vedi l’articolo “In scadenza la certificazione unica, anche per il non profit”).

Le altre misure rilevanti su temi come lavoro, povertà, disabilità

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare tra il primo aprile e il 30 giugno 2021 (art. 8). La stessa disposizione prevede inoltre la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi, i datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Rifinanziato il “Fondo sociale per occupazione e formazione”, già istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).

Rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 euro (art. 10).
Destinatari di tale indennità sono, in particolare, i lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del dl Sostegni (23 marzo 2021), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi al 23 marzo 2021.

Dalla stessa disposizione è anche prevista l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Coni.

Novità anche sul reddito di cittadinanza per il quale è previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa pari a 1 miliardo di euro (art. 11).

Per l’anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano inoltre stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore; il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

Rifinanziato il reddito di emergenza per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021, ferma restando l’incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a euro 30.000, che hanno terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di Naspi e Dis-coll (art. 12).

I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.

L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021.

Ancora, l’art. 34 concerne misure a tutela delle persone con disabilità e istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Si rileva che a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sono delegate l’individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti.

Da ultimo, l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1 dl n. 18/2020 (art. 36).

Erogazioni liberali al Terzo settore nella dichiarazione dei redditi

Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli pubblicato su csvnet.it relativo ai dati da trasmettere sulle erogazioni liberali nella dichiarazione dei redditi

Per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico oppure lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati sulle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibiliricevute nell’anno precedente da persone fisichecon l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Questa novità – del tutto facoltativa per i dati relativi all’anno 2020, ma obbligatoria il prossimo anno per i dati fiscali 2021 – è prevista dal decreto 3 febbraio 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021.

Il decreto fissa alcuni importanti principi relativi alla comunicazione delle informazioni, individuando i soggetti interessati, i contenuti, le modalità e i tempi dell’invio (dapprima facoltativo, poi obbligatorio) dei dati.

I soggetti interessati

A partire dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali interesserà:

 

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 dlgs n. 460/1997);
  • le associazioni di promozione sociale (art. 7 l. n. 383/2000);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (dlgs. n. 42/2004);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Cosa deve contenere la comunicazione

La comunicazione delle erogazioni liberali dovrà contenere:

  • i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche;
  • l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Tra i dati da comunicare, il decreto prevede anche l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsate.

Al riguardo, deve rammentarsi che la comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti del Terzo settore (Ets) deve contenere esclusivamente i dati relativi a oneri sostenuti tramite banca, ufficio postale o altri strumenti di pagamento tracciabili.

Inoltre, a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10 dlgs. n. 117/2017) e quindi dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Runts, se successivo all’autorizzazione, le disposizioni contenute nel decreto in questione si applicano agli Ets destinatari delle erogazioni liberali (art. 83 d.lgs. n. 117/2017).

In merito alle istruzioni operative per la trasmissione delle comunicazioni, un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le disciplinerà.

Possibili sanzioni

Per i dati relativi al 2020 il decreto dispone un invio facoltativo prevedendo che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione.

Sarà invece sanzionato l’errore nella comunicazione che comporti un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

I tempi

La scadenza per la trasmissione dei dati è fissata al 16 marzo 2021, termine unico per i soggetti tenuti a inviare i dati necessari per il modello 730 precompilato.

Accompagnamento e consulenza sul fundraising. Nuovi webinar del CSV Napoli

CSV Napoli, nell’ambito delle attività di consulenza specialistica, promuove un percorso di accompagnamento sul tema del fundraising per gli Enti di Terzo settore dell’area metropolitana di Napoli.
4 moduli che si svolgeranno in modalità online per rendere i partecipanti autonomi e competenti dal punto di vista economico.

I webinar durano 90 minuti e si svolgeranno nel mese di marzo, di martedì, alle ore 15.30.

Ogni partecipante potrà scegliere se seguire uno o più moduli.

Di seguito il dettaglio del percorso:

MODULO 1: martedì 9 MARZO
Fundraising: i fondamenti
– Concetti preliminari
– Il documento di Buona Causa
– Il ciclo del fundraising
– Obiettivi strategici a supporto del fundraising

Per iscriverti al modulo 1…clicca qui

MODULO 2: martedì 16 MARZO
La pianificazione strategica
– Come costruire un progetto sostenibile
– Strumenti e tecniche del fundraising
– La comunicazione interna
– La piramide dei donatori

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MODULO 3: martedì 23 MARZO
Crowdfunding
– Cos’ è il crowdfunding
– Principali modelli di crowdfunding
– Funzionamento e importanza delle piattaforme
– Quando avviare una campagna di crowdfunding

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MODULO 4: martedì 30 MARZO
I social network e l’offline
– Lo storytelling
– Raccolta online ed offline
– Organizzazione eventi
– Piano di comunicazione

Per iscriverti al modulo 4…clicca qui

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Legge di bilancio 2021, ecco cosa interessa al non profit

Pubblichiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere terzo settore relativo alla Legge di Bilancio 2021.

Il 30 dicembre 2020 è stata approvata la legge n. 178/2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” contenente interventi riguardanti fisco, famiglie, lavoro, imprese e innovazione.

Rispetto a quello inizialmente presentato al Parlamento per la discussione e l’approvazione, il testo definitivamente approvato dalle Camere contiene diverse e importanti modifiche, integrazioni e soppressioni normative. Tra le più rilevanti per il Terzo settore sicuramente l’eliminazione dell’art. 108 che, nel disegno di legge governativo, assoggettava al regime Iva le prestazioni e i servizi rivolti dagli enti associativi ai propri associati, passando dal regime di “esclusione” al ben più problematico regime di “esenzione” dall’imposta sul valore aggiunto.

Gli interventi fiscali contenuti nella legge di bilancio 2021 sono molteplici e regolati nei commi 1-1150 dell’art. 1.

Previsti anche alcuni significativi incrementi per fondi di interesse per il Terzo settore, riportati nelle Tabelle allegate al provvedimento e relative ai singoli stati di previsione dei Ministeri di riferimento. In particolare, al fondo politiche sociali sono confermati circa 400 milioni, mentre al servizio civile nazionale è previsto un incremento pari a circa 300 milioni per il 2021 e il 2022 e a sostegno degli invalidi civili, di soggetti non autosufficienti e persone con disabilità è calcolato un incremento pari a 768 milioni per il 2021 e a 967 milioni per il 2022.

Alcuni interventi riguardano in modo diretto e indiretto gli ambiti di interesse del Terzo settore e del non profit in generale, soprattutto a sostegno delle attività sportive, con esoneri per la contribuzione, sospensione di versamenti per federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.

Detassati anche gli utili degli enti non commerciali, oltre a interventi per l’efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, recupero e restauro facciata esterna degli edifici e modifiche al superbonus per interventi di efficienza energetica e antisismici e credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

La legge di bilancio 2021 prevede anche interventi a sostegno delle imprese femminili, di quelle creative e maggiori garanzie per le Pmi in generale. Sono previsti anche fondi per festival, cori, bande musicali e musica jazz.

Interventi fiscali anche per la famiglia, con particolare riferimento al bonus bebè, al congedo paternità e ai contributi per mamme disoccupate o monoreddito con figli disabili.

Misure di sostegno sono previste anche a favore di bambini affetti da malattie oncologiche, Alzheimer e demenze e caregiver.

Altre previsioni della l. n. 178/2020 riguardano il lavoro, e le politiche attive e l’integrazione salariale, il contrasto alla povertà, il reddito di cittadinanza, le derrate alimentari per persone indigenti e la morosità incolpevole; altri interventi sono volti alla prevenzione dell’usura, a favore di aziende confiscate alla criminalità organizzata, per il contrasto alla povertà educativa, a sostegno dei servizi sociali comunali, i patronati e per l’assistenza sociale.

Più fondi sono previsti anche per i parchi nazionali e per progetti di educazione ambientale, per lo sviluppo e la coesione.

Sono poi presenti interventi per strutture private accreditate, a sostegno della filiera di stampa e un fondo contro la violenza di genere.

Ecco una sintesi delle principali misure che possono interessare il non profit.

Adeguamento statuti terzo settore, definitiva la proroga

Con l’approvazione definitiva della conversione del decreto legge sullo stato di emergenza dello scorso 7 ottobre (dl 125), passa l’ulteriore proroga alla scadenza per l’adeguamento degli statuti con maggioranze semplificate per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, in base alle indicazioni della riforma del Terzo settore. Slitta tutto al 31 marzo 2021, bypassando la precedente deadline fissata al 31 ottobre 2020. Lo stesso differimento è disposto anche per le imprese sociali. L’intento è quello di allineare sempre di più la scadenza alla data di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, fissata per la prossima primavera.

Per tutti gli enti non profit quindi, comprese le Odv, le Aps e le Onlus, rimane comunque la possibilità di adeguare lo statuto alle indicazioni previste dal Codice del Terzo settore, con le maggioranze previste dall’assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).

Terzo Settore: avviso scadenza al 31/1/2021 obblighi in materia di adempimenti annuali o biennali

La Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, in considerazione del perdurare della situazione di criticità determinata dalla diffusione del Covid-19, tenuto conto che in sede di conversione del D.L. 125 del 7/10/2020 si prevede la proroga dello stato di emergenza dal 15 ottobre al 31 gennaio 2021, nonché un ulteriore slittamento del termine per l’adeguamento degli statuti al 31 marzo 2021, comunica che le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Cooperative sociali, iscritte nei rispettivi registri e albo regionali, possono trasmettere la documentazione prevista ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di adempimenti annuali o biennali entro il 31 gennaio 2021, salvo eventuali e ulteriori disposizioni normative.

Resta ferma la facoltà per gli enti interessati di presentare la documentazione sopra ricordata in data anteriore al 31 gennaio 2021. In tali casi e in assenza di nuove comunicazioni, l’invio della stessa dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo mail/pec ad uno degli indirizzi indicati sul sito dedicato al Terzo Settore dell’home page della Regione Campania.