Bilanci e rendiconti: in Gazzetta Ufficiale gli schemi obbligatori per gli enti del Terzo settore

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 102 del 18 aprile 2020) , il decreto sugli schemi di bilancio per gli enti del Terzo settore, sulla base del testo deliberato dal Comitato nazionale del terzo settore.

Per la prima volta, il terzo settore italiano avrà un modello unificato di rendicontazione. Così come per le società e gli altri soggetti non profit, infatti, anche gli enti del terzo settore (Ets) avranno l’obbligo di redigere il proprio bilancio consuntivo utilizzando schemi uniformi a partire dall’esercizio 2021. Il provvedimento emanato ai sensi dell’art. 13 del codice del terzo settore, pone le basi per una maggiore uniformità delle modalità  di rendicontazione delle risorse economiche e finanziare che a vario titolo pervengono agli enti di terzo settore.

In sostanza gli enti del non profit con ricavi annui inferiori a 220.000 euro potranno adottare lo schema semplificato del rendiconto di cassa, mentre per gli enti di maggiori dimensioni sono previsti lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, la relazione di missione e la relazione del revisore.

La modulistica, di prossima approvazione ministeriale, sarà applicabile ai bilanci del 2021.

Terzo Settore: Avviso “Obblighi in materia di adempimenti annuali o biennali”

La Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, visto il terzo comma dell’articolo 35 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, comunica che le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Cooperative sociali, iscritte nei rispettivi registri e albo regionali, possono trasmettere la documentazione prevista ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di adempimenti annuali o biennali entro il 30 novembre 2020, salvo eventuali e ulteriori disposizioni normative.

Resta ferma la facoltà per gli enti interessati di presentare la documentazione sopra ricordata nei normali termini di scadenza, ovvero in data anteriore al 30 novembre 2020. In tali casi e in assenza di nuove comunicazioni, l’invio della stessa dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo mail/pec ad uno degli indirizzi indicati sul sito dedicato al Terzo Settore dell’home page della Regione Campania.

Nello specifico:

  • per le associazioni di volontariato gli indirizzi sono disponibili cliccando qui
  • per le associazioni di promozione sociale gli indirizzi sono disponibili cliccando qui

Agenzia delle entrate: online l’elenco dei beneficiari del 5×1000 anno 2018

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco completo degli enti destinatari del contributo ammessi in una o più categorie di beneficiari per l’anno finanziario 2018:

  • Onlus e volontariato
  • Ricerca scientifica
  • Ricerca sanitaria
  • Attività svolte dai Comuni
  • Associazioni sportive dilettantistiche
  • Attività tutela, promozione e valorizzazione beni culturali e paesaggistici
  • Enti gestori delle aree protette

Per consultare l’elenco…clicca qui

Coronavirus: quali scadenze e adempimenti per il no profit con il decreto #CuraItalia

Si chiama #CuraItalia il decreto recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia.

Pubblicato ieri, 17 marzo, il provvedimento interviene anche a supporto del mondo associativo prorogando scadenze amministrative e normative riconoscendo le conseguenti difficoltà derivanti dall’applicazione delle restrizioni determinate dall’applicazione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dei DPCM emanati successivamente. 

Nello specifico, all’art. 35 del Decreto, viene sancita la proroga per ODV, APS e ONLUS per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale: possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020 (dall’originario 30 giugno 2020) , anche in deroga a previsioni di legge, regolamento o statuto. Il provvedimento era nell’aria, dopo che uno degli ultimi DPCM si è stabilità l’impossibilità di riunirsi quanto meno fino ai primi di aprile.

Le assemblee annuali di Onlus, ODV e APS previste per l’approvazione dei bilanci – se previste entro il 31 luglio 2020 – possono essere svolte entro il 31 ottobre 2020.

Nello stesso articolo, si proroga il termine previsto dall’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri pubblici, potranno adeguare con le modalità semplificate previste dal Codice del Terzo settore entro la medesima data (31 ottobre 2020).

Scarica il testo del Decreto

Polizza Unica del Volontariato: incontri informativi agli sportelli del CSV Napoli

Si terranno presso gli sportelli territoriali del CSV Napoli gli incontri informativi sulla Polizza Unica del Volontariato, ad oggi la migliore offerta assicurativa presente sul mercato italiano, sia per le prestazioni assuntive che per massimali e costi.

Le trasformazioni e la crescita del così detto Terzo settore hanno imposto al Legislatore interventi urgenti. La legge 106 del 2016 e il successivo decreto legislativo 117 del 2017, con il “Codice del Terzo settore” hanno dettato nuove norme e nuove indicazioni per questo mondo, sempre più strategico per il welfare nazionale. L’obbligo assicurativo è diventato uno dei requisiti necessari per poter iscrivere gli ETS al Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed è stato esteso a tutti gli ETS includendo anche i volontari occasionali.

Per questo motivo CSV Napoli, da sempre attento alla crescita e alla tutela delle realtà volontaristiche del territorio, organizza presso gli sportelli territoriali dislocati nella provincia degli incontri informativi durante i quali sarà illustrata la Polizza e gli altri prodotti assicurativi che garantiscono sicurezza e certezza nell’operare quotidiano dei volontari.

Ecco il calendario degli incontri:

Martedì 10 marzo ore 15.00 – Sportello Costiera. Iscriviti a questo seminario.
Mercoledì 11 marzo ore 15.00 – Sportello Area Nord. Iscriviti a questo seminario.
Giovedì 12 marzo ore15.00 – Sportello Area Nolana. Iscriviti a questo seminario.

 Scarica la locandina degli incontri formativi PolizzaVolontariato

 

Donazioni in natura, ecco come accedere ai benefici fiscali

Ora anche donare in natura conviene grazie ai benefici fiscali previsti dalla nuova normativa sul terzo settore. Le modalità sono state definite finalmente col decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020.

È possibile accedere alle agevolazioni se si effettua un’erogazione liberale in natura destinata agli enti del terzo settore comprese le cooperative sociali ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L’obbligo è che le erogazioni siano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In questo periodo di transizione, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea sulle agevolazioni fiscali e dell’attivazione del registro unico nazionale del terzo settore, possono accedere a questi stessi benefici anche le Onlus, le Odv e le Aps iscritte negli appositi registri, a patto che li utilizzino in conformità alle proprie finalità statutarie.

Come quantificare il valore della detrazione o deduzione?
Il decreto specifica che nel caso delle erogazioni liberali in natura l’ammontare è definito sulla base del valore normale del bene donato (art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Previsti anche dei casi specifici: nel caso di beni strumentali, si fa riferimento al residuo valore fiscale dell’atto di trasferimento; nel caso di beni o servizi (art 85 comma 1 lettera a) e b) del TUIR), si fa riferimento al minor valore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze (art. 92 del Tuir).

Se il valore della cessione supera i 30.000 euro e nel caso in cui non sia possibile definirne il valore con criteri oggettivi, il donatore dovrà dotarsi di una perizia giurata che ne attesti il valore riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene stesso.

Come documentarla?
Per essere legittima, la donazione deve essere accompagnata da una documentazione scritta da parte del donatore contenente la descrizione analitica dei beni e l’indicazione dei relativi valori. Nel caso di donazioni superiori a 30.000 euro, il donatore deve consegnare al beneficiario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.

A sua volta, il ricevente deve predisporre una dichiarazione con l’impegno ad utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell’attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.