Riforma del Terzo settore: ripartono, online, le consulenze di gruppo per gli adeguamenti statutari

Ripartono le consulenze di gruppo rivolte ad organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che entro il 31 ottobre 2020 dovranno adeguare i propri statuti per godere delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore e confluire nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

QUESTO INCONTRO E’ ADATTO A TE SE:

Fai parte di un’associazione iscritta al registro del volontariato, a quello della promozione sociale oppure all’Anagrafe unica delle ONLUS e devi adeguare lo statuto alle nuove disposizioni del codice del Terzo settore.

Gli incontri si terranno online attraverso la piattaforma GoToMeeting.

Ogni appuntamento è rivolto ad un massimo di 15 associazioni.
E’ consentita la partecipazione a soli due associati (previa iscrizione di entrambi) per ente.

Ecco le possibili date tra cui scegliere:

Martedì 23 giugno 2020 – ore 15.00/17.00

Martedì 14 luglio 2020 – ore 15.00/17.00

Per partecipare ad uno degli appuntamenti sù indicati…clicca qui

Start up e orientamento: CSV Napoli avvia le consulenze di gruppo online

Orientarsi per costituire un ente del Terzo settore (ETS), comprenderne gli aspetti gestionali e fiscali che caratterizzano la vita di un’associazione. Con questi obiettivi CSV Napoli avvia le consulenze di gruppo, si tratta di incontri gratuiti che permettono di chiarire dubbi e perplessità circa la tipologia di ente più adatto a raggiungere gli obiettivi prefissati per operare nel mondo del Terzo settore, soprattutto alla luce del nuovo quadro normativo.

QUESTO INCONTRO E’ ADATTO A TE SE:

  • Vuoi costituire un ente del Terzo settore ma non sei certo della scelta;
  • Fai parte di un ente non iscritto a nessun registro e stai decidendo quale forma assumere per diventare ente del Terzo settore.

Gli incontri si terranno on line sulla piattaforma GoToMeeting.

Ogni appuntamento è rivolto ad un massimo di 25 volontari/aspiranti volontari.

Il prossimo incontro si terrà il giorno 7 luglio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Per iscriverti…clicca qui

 

Statuti, bilanci, 5 per mille, donazioni: il “Cura Italia” è legge

La Legge 27/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile, ha reso definitive le misure disposte dal Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”). Un primo approfondimento del Decreto era stato proposto nell’articolo “Decreto Cura Italia: ecco le novità per il terzo settore”.

Di seguito l’analisi delle disposizioni modificate riportate in un articolo del Cantiere terzo settore ripreso da CSVnet.

Approvazione del bilancio, esteso il termine per tutti gli enti non profit (art.35, c.3-ter)

La modifica più rilevante riguarda l’estensione del termine di approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020 per tutti gli enti non profit, e non solo per le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus, come previsto nel testo originario.

Con l’aggiunta del comma 3-ter all’art.35, la proroga si applica di fatto a tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, alle fondazioni e a i comitati disciplinati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché a tutti gli enti non commerciali (art.73, c.1, lett. c) del DPR 917/1986).

Qualora tali soggetti siano tenuti, per legge o per statuto, ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio al 31 luglio 2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo), possono derogare a tali disposizioni, posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020. La proroga in questione sembra legittimare tutti gli enti non profit a posticipare fino al termine indicato la convocazione in presenza degli organi sociali deputati all’approvazione del bilancio (qualora la sua approvazione cada nel periodo 1° febbraio-31 luglio 2020), e ciò al fine di tutelare il diritto ad un’effettiva ed informata partecipazione dei consociati.

In relazione alla possibilità di riunire gli organi sociali in questo periodo, si ricorda che sempre il Decreto “Cura Italia” ha previsto (all’art.73, c.4, che non è stato sostanzialmente modificato dalla Legge di conversione) che le associazioni e le fondazioni possano svolgere tali riunioni in videoconferenza fino al 31 luglio 2020, e ciò anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata negli statuti e nei regolamenti delle organizzazioni. Sul tema, si rinvia all’articolo “Non profit: le riunioni degli organi sociali ai tempi del coronavirus”.

Nel termine “bilanci” sembra potersi ricomprendere non solo il bilancio di esercizio ma anche il bilancio sociale, qualora la sua adozione sia prevista come obbligatoria dallo statuto degli enti.

Confermato il termine per l’approvazione delle modifiche statutarie per Odv, Aps ed Onlus in assemblea ordinaria (art.35, commi 1 e 2)

Sono rimasti immutati i primi due commi del Decreto “Cura Italia”, e quindi è stata confermata la data del 31 ottobre 2020 per effettuare le modifiche statutarie per Odv, Aps ed Onlus (costituitesi prima del 3 agosto 2017) con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

La proroga al 31 ottobre 2020 vale anche per le imprese sociali: qualora esse si siano costituite prima del 20 luglio 2017, potranno procedere alla modifica in assemblea ordinaria.

Rendicontazione del 5 per mille e di altri progetti (art.35, c.3 e 3-bis)

Alcune importanti modifiche hanno riguardato gli obblighi relativi al 5 per mille.

In particolare, le Odv, le Aps e le Onlus sono state autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del 5 per mille 2017 entro la data del 31 ottobre 2020.

Per il solo 2020, inoltre, è stato modificato il termine (disposto dall’art.8, c.1 del Decreto legislativo 111/2017) per la redazione del rendiconto sull’utilizzo delle somme percepite (che è stato portato a 18 mesi dalla data di ricezione delle somme, invece di un anno), dando così più tempo ai beneficiari del contributo.

Si ricorda che, in assenza del DPCM attuativo del Decreto legislativo 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo sono ancora disciplinati dal DPCM 23 aprile 2010 (modificato e integrato dal DPCM 7 luglio 2016): in relazione a ciò, nel corso dell’esame al Senato del Decreto “Cura Italia”, è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo ad emanare il menzionato DPCM entro 2 settimane dall’entrata in vigore della Legge di conversione, oltre che ad erogare ai beneficiari le risorse del 5 per mille 2018 entro giugno 2020 e quelle del 2019 entro dicembre 2020.

Sono stati infine prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per la rendicontazione di progetti assegnati ad Odv, Aps ed Onlus sulla base di leggi nazionali e regionali.

Aderendo ad un’interpretazione letterale del testo di legge, le misure descritte in questo paragrafo sembrano applicarsi solo ad Odv, Aps ed Onlus. Sembra però che, quantomeno le disposizioni agevolative in tema di 5 per mille, debbano essere estese anche agli enti non profit ed enti non commerciali (menzionati al comma 3-ter), qualora fossero beneficiari del 5 per mille, di modo da evitare delle irragionevoli e ingiustificate disparità di trattamento. Di ciò è possibile trovare riscontro anche nel dossier parlamentare relativo al Decreto “Cura Italia”.

Per un riepilogo degli enti che possono essere beneficiari del contributo del 5 per mille, si veda l’articolo “5 per mille 2020, ecco come iscriversi”.

Misure di sostegno per i volontari della protezione civile (art.35-bis)

La disposizione riguarda i volontari impegnati nelle attività di protezione civile nell’emergenza dettata dal Covid-19.

Il Decreto legislativo 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone (art.39) strumenti per consentire l’effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, garantendo ai volontari (di enti iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile) impiegati in attività di soccorso ed assistenza per eventi emergenziali di protezione civile:

  1. a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
  2. b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
  3. c) la copertura assicurativa.

I volontari in questione devono comunque essere autorizzati tramite apposita comunicazione del Dipartimento della protezione civile.

Tali garanzie sono assicurate (art.39, c.1, del Codice della protezione civile) per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno; tale periodo può essere aumentato, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno, sempre su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati (art.39, c.2, del Codice della protezione civile).

La deroga di cui all’art.35-bis del Decreto “Cura Italia” eleva, per l’emergenza Covid-19, il periodo continuativo di 60 giorni portandolo a 180, mentre rimane invariato il numero massimo di giorni nell’anno (sempre di 180). Appare comunque sempre necessaria l’autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile.

Modifica alla Legge sulla cooperazione internazionale (art.35, c.3-quater)

La disposizione va a modificare l’art.26, c.3 della Legge 125/2014 sulla cooperazione internazionale, prorogando di un anno la cadenza (da “almeno biennale” ad “almeno triennale”) della verifica periodica a cui sono sottoposte le organizzazioni che operano nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

Ad effettuare la verifica è il Comitato congiunto per la cooperazione e lo sviluppo, e al termine di essa i soggetti della cooperazione sono iscritti in apposito elenco, pubblicato e aggiornato periodicamente dall’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (AICS).

Donazioni a sostegno dell’emergenza: aggiunti gli enti religiosi (art.66)

Con una modifica all’art.66 del Decreto, sono stati aggiunti gli enti religiosi civilmente riconosciuti al novero dei soggetti ai quali è possibile effettuare erogazioni in denaro o in natura finalizzate a finanziare interventi in materia di contrasto all’emergenza da Covid-19, e che danno diritto alla detrazione o alla deduzione per i donatori. Come già specificato in un articolo dedicato alla prima versione del testo di legge, il Cura Italia stabilisce anche nuove indicazioni sulle donazioni.

5 per mille 2020: iscrizioni aperte per gli enti non ancora presenti nell’elenco permanente

L’Agenzia delle Entrate rende noto l’elenco permanente degli Enti iscritti al contributo per l’anno finanziario 2020, che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione (domanda telematica e dichiarazione sostitutiva). L’elenco permanente degli enti iscritti 2020 aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2019. Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2020 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Per consultare l’elenco permanente degli iscritti suddiviso per categoria…clicca qui

ENTI DEL VOLONTARIATO: nuove iscrizioni

Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 1 aprile 2020, utilizzando modello – pdf e software specifici. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2020.

Il CSV Napoli, come ogni anno, per facilitare l’invio telematico, provvederà, per conto delle associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato, ad inoltrare la domanda di iscrizione negli Elenchi dell’Agenzia. Le associazioni interessare entro il 4 maggio 2020, dovranno compilare l’apposito modello e caricarlo, unitamente al documento di identità del legale rappresentante nell’area riservata del gestionale CSV Napoli al seguente link: http://gestionale.csvnapoli.it/frontend/Servizio.aspx?IDServizio=59

Si raccomanda di compilare il modulo in stampatello, di indicare un recapito telefonico e di scrivere in modo chiaro tutti i dati, con particolare attenzione al codice fiscale dell’organizzazione e del legale rappresentante. I codici che risulteranno inesatti non saranno riconosciuti dal software di gestione e pertanto le domande non potranno essere inoltrate.

ENTI DEL VOLONTARIATO: adempimenti successivi all’iscrizione – presentazione della dichiarazione sostitutiva

I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.

Questo è il modello di dichiarazione sostitutiva – pdf .

OGNI ANNO, TANTE ORGANIZZAZIONI NON CONCLUDONO LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEL 5X1000 PERCHE’ DIMENTICANO DI INVIARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO IL 30 GIUGNO. VI RICORDIAMO CHE TALE ONERE E’ A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI ED E’ INDISPENSABILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE.

IMPORTANTE

Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, rispetto all’ultimo invio, quest’ultimo è tenuto entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva – pdf, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.