Il Terzo settore ha un nuovo impianto fiscale

Riproponiamo l’articolo di  Francesca Colecchia per Cantiere Terzo Settore relativo agli emendamenti del decreto Semplificazioni che cambiano le regole per gli enti del terzo settore, rispondendo ad alcune esigenze di chiarezza e semplificazione

Cambia l’impianto fiscale previsto dalla riforma del terzo settore. In sede di conversione in legge del decreto Semplificazioni n. 73 del 2022, infatti, sono stati approvati diversi emendamenti che incidono in modo significativo sulla fiscalità e sugli adempimenti degli enti del terzo settore (Ets).

L’impianto normativo non è stato riformato e il testo presenta ancora alcune criticità ma sicuramente gli emendamenti rispondono ad alcune esigenze di chiarezza e semplificazione per gli enti e possono portare al passo successivo, ossia alla richiesta di autorizzazione alla Commissione europea. Si ricorda che l’operatività delle disposizioni fiscali è infatti prevista dall’esercizio successivo a quello di acquisizione di detta autorizzazione fatte salve alcune disposizioni già operative.

La nuova fiscalità degli enti del Terzo settore

L’articolo 79 del codice del Terzo settore definisce i tratti comuni della fiscalità diretta degli enti del Terzo settore.

La disposizione prevede che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici eventualmente erogati da pubbliche amministrazioni e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento (es: ticket sanitari).

Mancava una definizione di “costi effettivi” e per poter garantire l’effettività del beneficio era necessario riconoscere la copertura non solo dei costi di diretta imputazione ma anche di una quota parte dei costi generali ascrivibili alle attività di interesse generale. È stato così introdotto il criterio secondo cui I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.

La formulazione non appare di chiarissima interpretazione ma si immagina possibile applicare il criterio di imputazione dei costi promiscui di cui all’articolo 144, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Il principio di carattere generale per cui è non commerciale l’attività a pareggio o in perdita, è derogabile in presenza di una piccola percentuale di utile: con il correttivo è stata modificata l’aliquota (dal 5 al 6%) e viene presa in considerazione per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi (originariamente erano due).

Peggiorative appaiono le condizioni per gli Ets che assumono la qualifica di ente commerciale.

Si concretizza tale circostanza quando la somma dei proventi derivanti dall’esercizio di:

  • attività di interesse generale svolte in forma d’impresa/con modalità commerciali,
  • attività diverse da quelle di interesse generale, fatta eccezione per le sponsorizzazioni

supera, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Per attività non commerciali si intendono:

  • i contributi, le sovvenzioni, le liberalità;
  • le quote associative dell’ente;
  • i proventi e le entrate da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali;
  • i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85: novità introdotta dal correttivo per chiarire che le entrate fiscalmente agevolate per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere calcolate come attività non commerciali;
  • ogni altra entrata assimilabile alle precedenti;

tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività svolte con modalità non commerciali (con imputazione quindi dei proventi figurativi).

Conformemente a quanto previsto per gli enti commerciali dal Testo unico delle imposte sui redditi, nel correttivo viene previsto che anche gli enti del Terzo settore quando assumono la qualifica di enti commerciali perdono le agevolazioni in materia di imposte dirette rispetto alle seguenti entrate:

  1. a) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  2. b) contributi e apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento delle attività di interesse generale.

Il vero problema è che l’ente perde la qualifica dall’esercizio stesso in cui si configura la prevalenza, circostanza che trova una deroga solo nei primi anni di applicazione del Codice. Il correttivo ha infatti previsto che per i due periodi di imposta successivi al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, il mutamento di qualifica, da ente non commerciale a ente commerciale, opera a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.

Per quanto possa essere salutata con favore, la norma non risolve a sistema i significativi problemi del cambiamento di qualifica dell’Ets che non solo deve effettuare la  ricostruzione contabile retroattiva a far tempo dal 1° gennaio dell’anno in cui avviene il mutamento, ma deve liquidare le imposte dirette calcolando l’imponibile su tutte le entrate percepite dall’inizio dell’esercizio in cui muta la qualifica e deve liquidare l’iva, nonostante non l’abbia introitata, su tutte le prestazioni in relazione alle quali beneficiava dell’esenzione in qualità di Ets ente non commerciale.

Vengono infine apportate due modifiche al comma 6 dell’art. 79: le attività sono agevolate quando dirette non solo ai soci ma anche ai relativi famigliari. La formulazione precedente contemplava famigliari e conviventi, con il correttivo si parla invece di famigliari che siano conviventi, come previsto dalla legge 383/2000 disciplinante le associazioni di promozione sociale.

Viene inoltre corretto il comma 6 per cui viene chiarito che i corrispettivi a copertura costi rendono l’attività non commerciale anche quando erogati dai soci, circostanza negata nella precedente formulazione. Resta ovviamente invariata l’agevolazione prevista per le associazioni di promozione sociale dove il corrispettivo versato da associati può essere superiore ai costi effettivi per beneficiare della non imponibilità ai fini delle imposte.

Novità in materia di imposte indirette

L’articolo 82 del codice del Terzo settore è dedicato alle imposte indirette “minori”. Le disposizioni si applicano agli Ets comprese le cooperative sociali e le imprese sociali purché non siano costituite in forma societaria, fatte salve le eccezioni previste ai commi 3, 4 e 6.

Si tratta (comma 3) dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ad imposta) in luogo della relativa quantificazione in base percentuale sul valore dell’atto, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione.

Viene inoltre prevista:

  • l’esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie necessarie per adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
  • l’esenzione dall’imposta assoluta per le organizzazioni di volontariato;
  • l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa – in questo caso la disposizione del correttivo include le imprese sociali senza escludere quelle costituite in forma societaria – agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

Viene infine introdotta l’esenzione dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (ex comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011) sui prodotti finanziari, conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli enti del terzo settore, incluse cooperative sociali e imprese sociali costituite non in forma societaria.

Gli incentivi alle erogazioni liberali dirette agli enti del Terzo settore

Gli interventi sull’articolo 83 del codice del Terzo settore si erano resi necessari con l’estensione delle agevolazioni fiscali a chi effettua erogazioni liberali agli Ets commerciali. Con essi viene in particolare abrogata la disposizione che subordinava l’accesso al beneficio alla circostanza che l’Ets dichiarasse la propria natura non commerciale al momento dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) così come la comunicazione di eventuali variazioni di qualificazione, con connesso regime sanzionatorio.

Agevolazioni alle organizzazioni di volontariato e agli enti filantropici

Il correttivo garantisce agli enti filantropici – a prescindere dalla circostanza che fossero prima organizzazioni di volontariato – l’esenzione dall’Ires dei redditi degli immobili (art. 84 del codice del Terzo settore).

Agevolazioni alle associazioni di promozione sociale e alle società di mutuo soccorso

Il correttivo interviene modificando l’articolo 85 del codice del Terzo settore, nello specifico

  • estende alle società di mutuo soccorso le agevolazioni contemplate per le associazioni di promozione sociale con riferimento ai corrispettivi specifici versati dai soci;
  • estende la platea dei soggetti a cui l’associazione di promozione sociale può indirizzare le proprie attività accedendo ad agevolazioni fiscali sui relativi corrispettivi percepiti. Mutuando quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, articolo 148, sono equiparati agli associati – ai fini fiscali – i familiari conviventi degli associati, altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. A titolo esemplificativo una associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale potrà equiparare al socio la persona tesserata da una società sportiva dilettantistica quando affiliate al medesimo organismo sportivo.

La tenuta della contabilità

Il correttivo modifica l’articolo 87 del codice del Terzo settore e prevede che la tenuta delle scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del dpr 600/1973 è prevista quando si svolgono attività con modalità commerciali non solo se attività di interesse generale e diverse ma anche – novità – se si tratta di attività di raccolta fondi di natura non erogativa.

Viene inoltre introdotta una semplificazione: gli Ets non commerciali che non applicano il regime forfettario di cui all’art. 86 del codice del Terzo settore, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6 non sono soggetti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né – novità – agli obblighi in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Il de minimis

Alcune agevolazioni fiscali vengono definite come aiuti di Stato per cui sono fruibili nei limiti indicati da un plafond che con il correttivo è stato individuato in quello pensato per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Sieg), sensibilmente superiore rispetto al parametro precedente in quanto tali aiuti non devono essere notificati se l’importo totale non supera i 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e nel caso in cui siano rispettate le condizioni relative al cumulo.

Le agevolazioni che è necessario monitorare sono:

  • imposta di registro fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale quando l’atto riguarda tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali;
  • riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi di pertinenza di Comuni, province, città metropolitane e regioni e dai connessi adempimenti, con riferimento a tributi diversi dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili;
  • riduzione o esenzione dall’Irap deliberata da regioni e Provincie autonome nei confronti degli Ets diversi dalle imprese sociali costituite in forma societaria, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea;

oltre alle agevolazioni previste per le associazioni di promozione sociale dall’art. 85 commi 2 (agevolazioni sulle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi) e 4 (agevolazioni per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno inerenti alla somministrazione di alimenti o bevande nonché all’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici).

Le agevolazioni del de minimis sono contenute nell’art. 88 del codice del Terzo settore.

Le agevolazioni fiscali già operative

Viene confermato quanto già introdotto nel decreto Semplificazione: chi si iscrive al Runts accede da subito – quindi senza attendere l’autorizzazione della Commissione europea – alle agevolazioni previste dagli articoli 77 (Titoli di solidarietà), 78 (social lending), 81 (social bonus), 82 (imposte indirette minori), 83 (incentivi fiscali alle erogazioni liberali) con la conseguente abrogazione delle agevolazioni fiscali indicate all’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), 84, comma 2 (esenzione dall’imposta del reddito fondiario per organizzazioni di volontariato ed enti filantropici), 85 comma 7 (esenzione dall’imposta del reddito fondiario per associazioni di promozione sociale) del codice del Terzo settore (art. 104 del codice del Terzo settore).

Nuove regole sul social bonus al Terzo settore

Pubblichiamo l’articolo di Lara Esposito per Cantiere Terzo Settore relativo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto sul credito di imposta previsto dalla riforma del Terzo settore.

Arrivano le regole per l’attuazione del social bonus, una delle novità previste dalla riforma del Terzo settore e tra i decreti attesi per il suo completamento. Il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 relativo al “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus” è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022.

Il “social bonus” è un credito di imposta in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore (Ets) che hanno presentato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Il decreto, inoltre, entra nel merito degli ambiti di applicazione, la misura del credito e la sua fruizione, le modalità di individuazione dei progetti di recupero, i requisiti di partecipazione, l’avvio del procedimento e le modalità di esame dei progetti, gli adempimenti previsti, le spese, i controlli e il monitoraggio.

Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro

Dal 21 dicembre 2021, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione al Decreto Legge 146/2021 (dalla Legge 215/2021), è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia di contratto.

L’omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell’Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta); dovrebbe però applicarsi l’art. 16 della legge 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all’importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo.

La legge prevede inoltre l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del conteggio risultano compresi i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni introdotte dal Legislatore).

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva decorre dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro sorti successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.

La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro…).

Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).

Scarica la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si forniscono le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

 

Cosa rischiano le associazioni con l’introduzione dell’esenzione Iva

Riproponiamo l’articolo di Enrico Savio per Catniere Terzo Settore relativo al rinvio di due anni dell’entrata in vigore della norma che supera l’”esclusione” dell’imposta per le organizzazioni non profit

Il mondo associativo è stato interessato nelle ultime settimane da un vero e proprio tsunami in materia di applicazione dell’Iva. Infatti, al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/2010), l’art. 4 del Dpr 633/72 è stato oggetto di un recente aggiornamento che ha comportato il “passaggio” di una serie di attività già svolte dagli enti associativi in regime di “esclusione” a quello di “esenzione” dall’Iva: la modifica, seppur mantenendo invariata la neutralità delle operazioni sotto il profilo di applicazione dell’imposta (essendo l’utente finale non inciso dall’Iva), prevede una serie di nuovi adempimenti di carattere contabile e fiscale (in primis l’apertura della partita Iva) .

Tuttavia, la novità introdotta con il dl 146/2021, che dovrebbe entrate in vigore dal 1° gennaio 2022, è già oggetto, a stretto giro, di un’ulteriore modifica atta a neutralizzare di fatto le nuove regole con posticipo delle stesse al 2024.

Cosa prevede l’esclusione Iva? Cosa cambierebbe con il nuovo regime? Ecco alcune risposte.

L’agevolazione prevista dall’esclusione Iva, ora a rischio

Tra le agevolazioni concesse al mondo non profit quella rappresentata dalla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici (artt. 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/72) rappresenta, insieme al regime forfettario disciplinato dalla legge 398/91quella con maggior peso in termini di “risparmio” fiscale e di esclusione da adempimenti, garantendo anche agli enti associativi dotati del solo codice fiscale la possibilità di incassare, alle condizioni di seguito specificate, delle somme a titolo di corrispettivo per le attività svolte.

Tenuto conto di una presunzione assoluta di commercialità per le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte, anche da parte di associazioni, a titolo corrispettivo a favore dei propri associati o partecipanti, è previsto sino ad oggi per tali enti l’esclusione dall’applicazione dell’Iva (e dal dover effettuare i relativi adempimenti) su operazioni in tutto e per tutto di natura commerciale, in quanto caratterizzate dalla presenza di un rapporto corrispettivo.

L’articolo 4, comma 4, parallelamente a quanto previsto dall’articolo 148 del Tuir in tema di imposte dirette, aveva infatti previsto la de-commercializzazione ai fini dell’Iva dei proventi (cosiddetti corrispettivi specifici) corrisposti ad un’associazione per la partecipazione di associati e tesserati alle attività istituzionali praticate in conformità al proprio statuto.

Quali sono i presupposti soggettivi

L’agevolazione in commento non è rivolta all’intero mondo non profit bensì agli enti associativi che presentano una particolare qualifica (“associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona”) e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 90 comma 1, legge 289/02).

Quali sono i presupposti oggettivi

Sotto il profilo formale l’associazione, per poter applicare l’agevolazione in questione, avrebbe dovuto:

  1. redigere il proprio atto costitutivo, e quindi dotarsi di uno statuto nelle forme dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata (presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate) contenente una serie di clausole contenute all’articolo 148 comma 8 del Tuir.
  2. aver presentato telematicamente entro 60 giorni dalla data di costituzione o, comunque, prima dell’inizio delle attività agevolate il modello Eas, correttamente compilato.

Clausole queste che devono essere rispettate anche in concreto e la cui applicazione risultava spesso oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione finanziaria in caso di controllo fiscale.

Le attività agevolate

Ad essere escluse dall’applicazione dell’Iva non risulta sinora l’intera platea delle attività svolte dell’ente associativo non lucrativo in quanto tale, bensì solo quelle svolte “in conformità alle finalità istituzionali” e limitatamente alla parte di queste fruite da:

  • propri associati;
  • associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
  • associati di altre associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale;
  • tesserati (anche non associati) delle organizzazioni nazionali di affiliazione dell’ente che svolge l’attività partecipata.

Nell’agevolazione rientrano anche le cessioni di pubblicazioni a terzi qualora destinate ad essere in prevalenza cedute ai propri associati.

Tra le altre attività de-commercializzate una particolare attenzione è dedicata alle associazioni di promozionale sociale (Aps), le quali possono gestire anche l’attività di gestione di bar del proprio circolo de-commercializzando i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande qualora la stessa:

  • sia esercitata presso i luoghi di svolgimento delle attività istituzionali;
  • risulti “strettamente complementare” alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari;
  • sia riservata ad associati (propri o di associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale) e/o tesserati delle organizzazioni nazionali di propria affiliazione.

Risultano, invece, debitamente elencate (comma 5) una serie di attività (es. cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio, pubblicità commerciale, ecc.) considerate sempre e comunque di natura commerciale a prescindere dal beneficiario (associato, tesserato, terzo).

Il rapporto con il Terzo settore

Nell’ambito degli enti del Terzo settore (Ets) occorre prestare particolare attenzione alla corretta gestione dell’agevolazione in commento, soprattutto in questo periodo transitorio. Infatti, in attesa della piena operatività della disciplina fiscale di cui al Titolo X del Codice del Terzo settore (Cts) anche gli Ets costituiti in forma associativa (ad esempio le Aps) hanno potuto e potranno fruire in tema di corrispettivi specifici della disciplina riguardante la de-commercializzazione, qualora venga soddisfatto l’arduo compito di includere nei propri statuti anche le clausole riportate negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del Dpr 633/72, cercando quanto più possibile una pacifica convivenza con le disposizioni proprie del Cts.

La procedura di infrazione Ue e le novità previste dal dl 146/2021: il passaggio alla esenzione Iva

In merito all’agevolazione in commento la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/2010) avente ad oggetto il “Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)” fondata sul presupposto che alcune norme del Dpr 633/72 (tra le quali l’art. 4) risultino in contrasto con la disciplina comunitaria, avendo queste escluso dall’Iva alcune operazioni che dovrebbero esserne “assoggettate” o, quantomeno, “esentate”.

Nell’intento di dirimere la questione, l’art. 5, comma 15 quater del dl 146/2021 ha quindi modificato l’art. 4 del Dpr 633/72 sostanzialmente eliminando le fattispecie di esclusione sopra esposte e prevedendo, a compensazione, una serie di nuovi casi di “esenzione” all’interno dell’art. 10 dello stesso decreto Iva.

In dettaglio, a partire dal 21 dicembre 2021 si dovrebbero considerare “esenti” dall’Iva:

  1. a) per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona:

– le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali svolte a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, organizzate a loro esclusivo profitto;

  1. b) per le associazioni sportive dilettantistiche le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica a favore di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

A queste si dovranno sommare anche le esenzioni dall’Iva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle Aps ricomprese tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (ovvero affiliate alle stesse), qualora l’attività del bar/punto ristoro risulti strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta la propria attività statutaria.

L‘esenzione, ammessa esclusivamente in assenza di distorsioni in materia di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva (principio enunciato ma quantomai privo di senso non essendo declinato nello spazio e nel tempo), potrà essere fruita esclusivamente previo adeguamento della propria carta statutaria ad una serie di clausole aventi ad oggetto:

– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

– la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

– l’eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

– l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le criticità

Giusta la premessa, dalla lettura della nuova norma emergono una serie di perplessità che, fortunatamente, con molta probabilità non dovranno essere ora affrontate per l’imminente approvazione di un emendamento contenuto nella Manovra 2022 atto a posticiparne l’effetto al 2024.

In attesa della menzionata modifica, si intende qui sottolineare come con l’attuale formulazione dell’art. 10 del Dpr 633/72 tutte le associazioni che finora avevano fruito della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ai sensi dell’art. 4 del Dpr 633/72 potranno continuare a non applicare l’Iva, ad esempio, sulle quote di frequenza alle proprie attività istituzionali versate da associati e tesserati. Tuttavia, le associazioni dovranno attrezzarsi adeguatamente per l’apertura della partita Iva e per attuare gli adempimenti contabili e fiscali richiesti dalla nuova qualificazione delle operazioni svolte (da “escluse” ad “esenti”).

Rispetto alla previgente situazione (nel caso in cui per l’ente era sufficiente emettere – più per ragioni di opportunità e di controllo di gestione interno che per obbligo di legge – una ricevuta non fiscale per le quote ricevute), il passaggio nell’alveo delle operazione esenti ha la conseguenza di assoggettare i circoli che intendono applicare la de-commercializzazione in commento a tutti gli adempimenti previsti dal Dpr 633/72 (emissione di scontrino o fattura, tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata), salvo l’esercizio dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva ex art. 36-bis (esclusiva presenza di operazione esenti).

Dispensa non ammissibile qualora nel corso dell’esercizio siano state poste in essere operazioni che abbiano determinato un debito d’imposta e, di conseguenza, l’onere di dover effettuare le liquidazioni periodiche (es. acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge).

Alle difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che sembrano non previste nella nuova norma. In dettaglio:

  1. l’esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l’assenza di “distorsioni della concorrenza” a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva (valutazione questa alquanto aleatoria mancando dei parametri oggettivi);
  2. per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell’educazione fisica, l’esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), mentre sotto il profilo delle imposte dirette la neutralità fiscale opera solo a favore di associati e tesserati. Inoltre, nell’art. 10, comma 4, punto n. 2 del Dpr 633/72 si parla solo di “Associazioni sportive dilettantistiche” e non anche di “società”, lasciando un forte dubbio di dover applicare l’Iva (ma non le imposte dirette) per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria FSN/EPS/DSA di affiliazione;
  3. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene, in continuità con la previgente normativa, mantenuta in capo alle Aps anche se riservata alle consumazioni fruite da soggetti “indigenti” (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell’identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori).

IVA AL TERZO SETTORE, PERICOLO SCAMPATO (PER ORA)

Questa notte la maggioranza al Senato ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio che rinvia l’entrata in vigore della norma che assoggetta tutto il terzo settore al regime Iva.

“È una buona notizia – dichiara Chiara Tommasini, presidente di CSVnet perché è stato scongiurato, per il momento, un provvedimento che avrebbe messo in difficoltà tutto l’associazionismo, con aggravio di costi e adempimenti burocratici. Senza peraltro giovare alla casse dello Stato perché la novità avrebbe riguardato gli enti che non svolgono attività commerciali.
Come espresso più volte in questi giorni, ribadiamo la necessità di coinvolgere le rappresentanze del terzo settore nelle decisioni che lo riguardano: siamo disponibili e pronti ad ogni dialogo.

La decisione è frutto della larga mobilitazione portata avanti in questi giorni in modo corale dal mondo del volontariato e del terzo settore. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che a tutti i livelli si sono attivati per chiedere il ritiro del provvedimento inserito nel decreto fiscale.

Si tratta però di un rinvio e non di una abrogazione. È quindi urgente aprire un tavolo di confronto con il Governo e le forze parlamentari per lavorare insieme a soluzioni definitive le quali, in linea con la disciplina comunitaria, possano salvaguardare l’operatività delle associazioni senza costringerle ad ulteriori e costosi adempimenti burocratici.

Discutere insieme i provvedimenti riguardanti l’azione delle associazioni è un segno di riconoscimento dovuto per coloro che ogni giorno rimangono in prima fila a sostenere chi è in difficoltà e operano per il benessere delle comunità”, conclude la presidente dell’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato.

Ristori al Terzo settore, nuove Faq su codici Ateco e iscrizione ai registri

Riproponiamo l’articolo di Lara Esposito per Cantiere Terzo settore relativo ai chiarimenti pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulle modalità di accesso al Fondo straordinario di 210 milioni di euro a sostegno degli enti vista l’emergenza sociale ed economica. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha aggiornato le Faq sull’accesso ai “Ristori Enti Terzo Settore” previsti dal Fondo straordinario per il sostegno al Terzo settore per supportare le organizzazioni in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica in corso e della conseguente crisi sociale ed economica. Si ricorda che sono a disposizione risorse fino a 210 milioni di euro già individuate con il dl 137 del 2020 (cosiddetto “Ristori”) e finalmente accessibili grazie al decreto direttoriale n. 614 che ha adottato l’Avviso 2/2021. Gli enti hanno tempo fino all’intera di giornata di sabato 11 dicembre 2021 per presentare la domanda.

Le Faq sono state aggiornate con due risposte relative a quale codice Ateco inserire nell’istanza e alla data entro cui gli enti che vogliono accedere al beneficio debbano risultare iscritti ai relativi registri.

I chiarimenti sono complessivamente 8 e riguardano diversi casi.

Tra questi, ad esempio, quello in cui a richiedere il contributo sia un’associazione di promozione sociale (Aps) iscritta al registro nazionale delle Aps come articolazione territoriale/circolo affiliato di un’Aps nazionale e contemporaneamente iscritta ad un registro regionale/provinciale, e il caso in cui sia iscritta solamente al registro nazionale delle Aps.

Il Ministero si esprime anche sulla possibilità che a presentare l’istanza non sia il legale rappresentante, sulle voci di bilancio da considerare come “entrate comunque denominate”, sulla possibilità che una cooperativa sociale possa accedere al fondo ma anche chiarimenti più tecnici sulla compilazione, tra cui cosa inserire nella dicitura “provvedimento di iscrizione”.

Si ricorda che possono accedere ai fondi del Decreto Ristori le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri alla data di presentazione dell’istanza di contributo e la cui iscrizione in essi risulti antecedente al 25 dicembre 2020. Tali enti devono aver cessato o ridotto, nel corso del 2020, l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ulteriore requisito è quello di non aver percepito altri contributi previsti dal Decreto Ristori, e nello specifico il contributo a fondo perduto (art. 1) e il fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3).

Maggiori informazioni a questo link.