30 Dic, 2021 | Bandi e opportunità, In evidenza, News dal Csv
Grazie a 40 milioni di euro messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3), aumentano le azioni per combattere la povertà educativa nelle regioni meridionali. L’obiettivo è di raggiungere almeno 20.000 minori in situazione di disagio o a rischio devianza entro giugno 2023 e almeno 44.000 entro giugno 2026. Oltre all’attuale investimento, il PNRR prevede risorse per ulteriori 180 milioni di euro, che saranno impiegate nei prossimi anni.
Sono due gli interventi messi in campo in questa fase: da una parte, si riservano 30 milioni di euro per nuovi progetti proposti dagli enti del Terzo Settore che parteciperanno all’apposito bando, pubblicato dall’Agenzia per la Coesione territoriale; dall’altra, 10 milioni di euro sono finalizzati a scorrere la graduatoria dell’analogo intervento già in essere (esteso, oltre alle regioni del Sud, anche a Lombardia e Veneto), consentendo il finanziamento di ulteriori progetti che a loro tempo non avevano ottenuto i fondi, esclusivamente a causa dell’esaurimento delle risorse a disposizione.
Relativamente a quest’ultimo caso, sono state pubblicate le graduatorie con l’individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, quelli idonei e quelli esclusi.
Gli interventi previsti nel nuovo bando si differenziano nei loro obiettivi per tre diverse fasce d’età.
- Bambini di età compresa tra 0-6 anni e relative famiglie: ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti; rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie.
- Fascia 5-10 anni: promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori, garantendo efficaci opportunità educative e prevenendo precocemente varie forme di disagio sociale e di povertà educativa, dalla dispersione e abbandono scolastico al bullismo e altri fenomeni di disagio psicologico, legati anche all’appartenenza del minore a comunità a rischio di emarginazione sociale; in questa direzione, si punterà sulla scoperta dei talenti o lo sviluppo di interessi da parte dei minori, intervenendo anche con azioni di accompagnamento e di orientamento psicoattitudinale precoce.
- Fascia 11-17 anni: contrastare l’abbandono scolastico e il fenomeno dei NEET (Not in education employment and training), promuovendo, da un lato, il miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati, complementari a quelli tradizionali, utili a conseguire capacità necessarie ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro; dall’altro, prevedendo azioni congiunte ‘dentro e fuori la scuola’ che favoriscano il riavvicinamento dei ragazzi che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione scolastica e formativa legati anche all’appartenenza del minore a comunità a rischio di emarginazione sociale.
Chi può partecipare al bando?
I progetti devono essere presentati da partnership costituite da un minimo di tre soggetti con un ruolo attivo nell’ideazione e realizzazione delle operazioni. Ogni partnership è costituita da un soggetto che coordinerà i rapporti (‘Soggetto proponente’) e da un minimo di altri due soggetti che partecipano in qualità di ‘partner’. Il Soggetto proponente deve essere necessariamente un Ente del Terzo Settore (ETS) che opera nel settore di riferimento dell’avviso e risulti costituito da almeno due anni. Anche almeno uno dei ‘partner’ deve essere un ETS, mentre altri possono essere soggetti del mondo della scuola, delle istituzioni, degli enti locali, dei sistemi regionali di istruzione e formazione, dell’università e della ricerca. Per quanto riguarda gli interventi riservati alla fascia 11-17 anni, deve essere obbligatoriamente presente tra i partner almeno un soggetto appartenente al sistema regionale dell’istruzione e della formazione tecnico-professionale in possesso dei requisiti per l’accreditamento e/o Istituti Tecnico Superiori.
Quante proposte possono essere presentate?
Il Soggetto proponente può presentare una sola domanda e non può partecipare ad altre proposte in qualità di partner. Solo gli enti pubblici possono partecipare a più progetti in qualità di partner.
Quali devono essere gli elementi principali che caratterizzano i progetti?
Le singole proposte progettuali devono rientrare in uno solo dei tre ambiti qui elencati.
A) 0-6 ANNI: potenziamento delle condizioni di accesso ad asili nido e scuole dell’infanzia; integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia; azioni a sostegno di genitorialità, maternità e conciliazione famiglia/lavoro/partecipazione sociale; meccanismi di potenziamento/protagonismo/coinvolgimento attivo dei genitori e delle famiglie; rafforzamento del ruolo degli attori del processo educativo (genitori, insegnanti, educatori e operatori sociali).
B) 5-10 ANNI: percorsi formativi individualizzati, complementari a quelli tradizionali; promozione di una scuola aperta alla comunità nel sostegno alla crescita dei minori e delle famiglie, in integrazione con Terzo Settore e forme di auto-organizzazione di cittadini e famiglie; rafforzamento del ruolo degli attori del processo educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali); maggior responsabilizzazione delle famiglie.
C) 11-17 ANNI: accesso e fruibilità di offerte e di opportunità educative in orario extrascolastico e/o nei periodi estivi; riconoscimento precoce di difficoltà di apprendimento e di bisogni educativi speciali; azioni di orientamento congiunte ‘dentro e fuori la scuola’ per la formazione dei ragazzi negli ambiti di riferimento dei sistemi produttivi territoriali e delle imprese locali e interventi di accompagnamento per lo sviluppo delle capacità e delle conoscenze inerenti il lavoro autonomo e l’auto impiego; rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnologiche STEM; integrazione e sviluppo sociale per incentivare una maggiore responsabilizzazione delle famiglie; rafforzamento del ruolo degli attori del processo educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali).
A quanto può ammontare il contributo?
Il contributo che può essere richiesto per ciascuna proposta dovrà essere compreso tra i 125.000 e i 250.000 euro e non potrà essere superiore al 95% del costo complessivo ammissibile del progetto. Il restante 5%, infatti, dovrà essere a carico dei soggetti della partnership. Il costo totale del progetto rispetto ai minori da coinvolgere negli interventi non può essere superiore alla quota di 2.000 euro a destinatario.
Qual è la durata prevista per i progetti?
I progetti devono avere una durata di almeno un anno e fino a un massimo di due.
Come ed entro quando si può presentare la domanda?
I progetti vanno presentati esclusivamente attraverso il sito indicato dall’Agenzia per la Coesione territoriale all’indirizzo https://bandi.agenziacoesione.gov.it dalle ore 12.00 del 30 dicembre 2021 e fino alle ore 12.00 dell’1 marzo 2022. Effettuata la registrazione al sito indicato (qui le istruzioni), si ottengono le credenziali per accedere all’area riservata, all’interno della quale compilare e poi caricare i documenti scaricabili dalla piattaforma: domanda di partecipazione, atti di delega, autodichiarazione rispetto ai principi del PNRR. Occorre quindi compilare on line il format relativo alla proposta progettuale, comprensiva del cronoprogramma delle attività previste. Alla domanda vanno allegati anche l’atto costitutivo e lo statuto autenticato del Soggetto proponente, i suoi ultimi due bilanci d’esercizio o rendiconti finanziari, i documenti di identità del Soggetto proponente e dei deleganti.
Quali sono i criteri di valutazione delle proposte?
Per essere giudicato idoneo al finanziamento, ciascun progetto deve ottenere un punteggio minimo di 60 punti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, che saranno utilizzati per definire la graduatoria:
- qualità della proposta progettuale (conoscenza del contesto, previsione degli interventi, corrispondenza tra fabbisogni individuati e proposta progettuale; definizione degli obiettivi, quantità di minori coinvolti, adeguatezza della metodologia di intervento, attività proposte; sostenibilità finanziaria e modalità di comunicazione per divulgare le iniziative);
- esperienza del soggetto proponente nell’ambito di intervento scelto e nelle attività proposte;
- partnership (articolazione, integrazione e competenza; complementarietà dei soggetti pubblici e privati coinvolti e dei partner istituzionali; coinvolgimento degli enti responsabili dei servizi competenti; attivazione della ‘comunità educante’).
Come viene erogato il finanziamento?
Su richiesta del Soggetto proponente, l’Agenzia per la Coesione territoriale eroga il 10% del finanziamento a titolo di anticipo. Le erogazioni successive sono pari almeno al 10% del contributo concesso, in uno o più stati di avanzamento del progetto, fino all’80% del totale. Il saldo finale (pari al 10%) è concesso a conclusione del progetto, dopo le necessarie verifiche e la valutazione degli obiettivi raggiunti. Nessun soggetto della partnership può ottenere una quota di finanziamento superiore al 50% del costo totale del progetto. Sono previste sanzioni, con la revoca parziale o totale del contributo, nel caso in cui non si rispettino il cronoprogramma o il numero di destinatari previsti.
Come fare per richiedere chiarimenti?
Si possono inviare richieste di chiarimento all’indirizzo e-mail povertaeducativa.pnrr@agenziacoesione.gov.it entro dieci giorni prima dalla data di chiusura del bando. Le FAQ saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia per la Coesione territoriale.
29 Dic, 2021 | Bandi e opportunità, In evidenza, News dal Csv
L’impresa sociale Con i Bambini, ente attuatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, intende selezionare alcuni collaboratori per integrare l’organico dell’area ‘attività istituzionali’.
Le persone selezionate entreranno a far parte del team delle attività istituzionali che sovrintende a:
- la gestione tecnico-operativa dei bandi pubblicati,
- l’istruttoria delle proposte progettuali, in termini di ammissibilità (rispetto dei requisiti previsti dai bandi) e di valutazione del merito (coerenza con gli obiettivi dei bandi),
- la definizione delle procedure interne di controllo e di compliance,
- la predisposizione di materiali e report per gli organi direzionali e deliberanti,
- i processi di monitoraggio delle iniziative sostenute (analisi stato avanzamento delle progettualità; sopralluoghi tecnici; assistenza tecnica ai partenariati di progetto; redazione delle relazioni tecniche di accompagnamento; rapporti del partenariato con l’ente incaricato della valutazione di impatto),
- la verifica tecnica della rendicontazione di spesa,
- l’attività di assistenza tecnica e di help desk per i richiedenti.
Il presente annuncio è finalizzato ad integrare in particolare le funzioni di monitoraggio, di verifica tecnica delle rendicontazioni di spesa, di assistenza tecnica.
Ai fini della selezione delle candidature saranno valutati i seguenti requisiti:
- titolo di studio e formazione specialistica, preferibilmente nelle aree delle scienze sociali ed economiche; saranno valutati con interesse anche profili di specializzazione nell’area giuridica;
- competenze professionali ed esperienze pregresse nell’ambito della valutazione di iniziative sociali;
- competenze ed esperienze pregresse in attività di monitoraggio tecnico e finanziario (verifica della rendicontazione contabile nell’ambito di programmi pubblici di finanziamento);
- competenze tecniche nell’ambito del trattamento dei dati personali;
- conoscenza del ‘terzo settore’ e dell’economia sociale;
- competenze ed esperienze pregresse nell’ambito della progettazione sociale.
Saranno inoltre valutati positivamente:
- l’attitudine al problem solving e la capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi;
- pregresse esperienze in enti di erogazione, di valutazione o di monitoraggio;
- la disponibilità ad una frequente mobilità in ambito nazionale (per sopralluoghi periodici);
- una buona conoscenza della lingua inglese.
Ai candidati potrà essere richiesto di intervenire a diversi colloqui conoscitivi ed eventualmente di sottoporsi a test scritti per una verifica preliminare delle conoscenze tecniche.
L’inquadramento, la retribuzione e la tipologia contrattuale saranno proposti, per ogni profilo selezionato, in relazione all’esperienza e alle competenze maturate dai candidati.
La sede di lavoro è Roma.
Gli interessati a candidarsi alle posizioni aperte dovranno inviare entro e non oltre il 18 febbraio 2022, il proprio curriculum vitae (non superiore a 3 pagine e comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali) al seguente indirizzo e-mail: affarigenerali@conibambini.org, inserendo nell’oggetto il codice posizione di riferimento “Selezione 2022”.
Sarà facoltà del candidato allegare anche una lettera di accompagnamento del proprio curriculum vitae (con la descrizione delle esperienze pregresse, non superiore ad una pagina) ed una lettera di presentazione motivazionale (non superiore ad una pagina).
Si precisa che saranno contattati solo i candidati ritenuti in linea con i profili ricercati.
I curriculum vitae pervenuti non saranno trattenuti dagli uffici di Con i Bambini oltre la data di chiusura del processo di selezione in oggetto, che sarà resa nota con apposito annuncio pubblicato sul sito internet di Con i Bambini.
29 Dic, 2021 | News dalle odv
Nell’ambito del Bando ordinario per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale e 1007 operatori da impiegare nel “Servizio civile digitale”, Asso.gio.ca. seleziona 94 operatori volontari da impiegare nei progetti e sulle sedi di attuazione indicati nelle tabelle seguenti:
I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni. Alcune sedi di progetto hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità (in particolare bassa scolarizzazione o difficoltà economiche), e prevedono un periodo di tutoraggio. Scarica qui il modulo.
Le informazioni specifiche su tali progetti sono disponibili sia nelle schede di sintesi dei progetti allegate di seguito, sia nella piattaforma DOL per la presentazione delle candidature.
Requisiti di Ammissione
Per partecipare alla selezione, come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata
Pertanto ai giovani è richiesto di leggere attentamente i progetti e le schede di sintesi richiamate nell’articolo 5, per verificare l’eventuale richiesta di requisiti aggiuntivi. È il caso dei progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (disabilità, bassa scolarizzazione, difficoltà economiche, care leavers e giovani con temporanea fragilità personale e sociale): per candidarsi ai posti riservati il giovane dovrà necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.
Il giovane che intenda partecipare agli specifici progetti afferenti al programma quadro di sperimentazione del “Servizio civile digitale”, non deve possedere altri specifici requisiti, oltre ai tre requisiti sopra elencati.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio, a pena di esclusione dalla procedura.
La perdita dei requisiti di partecipazione, nel corso dell’espletamento del progetto, costituisce causa di esclusione dal proseguimento del servizio.
Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3:
- nel corso del 2020/2021, a causa degli effetti delle situazioni di rischio legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o legate alla sicurezza di alcuni Paesi esteri di destinazione, abbiano interrotto il servizio volontariamente o perché il progetto in cui erano impegnati è stato definitivamente interrotto dall’ente;
- abbiano interrotto il Servizio civile a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i casi, il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di malattia previsti, a condizione che il periodo del servizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
- abbiano già prestato servizio in passato in un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” ed intendano presentare la propria candidatura per gli altri progetti di servizio civile universale e servizio civile digitale;
- abbiano già prestato servizio in un progetto di servizio civile nazionale ed universale ed intendano presentare la propria candidatura per un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”;
- abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace;
- abbiano già svolto il “servizio civile regionale” ossia un servizio istituito con una legge regionale o di una provincia autonoma;
- nel corso del 2021 siano stati avviati in servizio per la partecipazione ad un progetto finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani” e successivamente, a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento, esclusi per mancanza del possesso dei requisiti aggiuntivi di cui all’articolo 3;
Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che non hanno completato i sei mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli.
Non possono presentare domanda i giovani che:
- abbiano già prestato servizio civile nazionale o universale
- appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
- abbiano interrotto il servizio civile nazionale o universale o finanziato dal PON-IOG “Garanzia Giovani”prima della scadenza prevista;
- intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.
Presentazione delle domande
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
I cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia al momento della presentazione della domanda On-Line devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 26 gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa. In caso di errata compilazione, è consentito annullare la propria domanda e presentarne una nuova fino alle ore 14:00 del giorno 25 gennaio 2022, giorno precedente a quello di scadenza del presente bando.
È possibile, comunque, presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL. Laddove i progetti sono finanziati dal PON-IOG “Garanzia Giovani”, in corso di compilazione della domanda sulla piattaforma DOL, viene chiesto il possesso degli ulteriori specifici requisiti richiamati all’art. 3 del presente bando.
Si rammenta ai giovani candidati che per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet del Dipartimento, possono fare riferimento agli enti di servizio civile sui territori.
È importante evidenziare che in considerazione degli scenari assai incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando ad esempio le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato.
Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.
Selezioni
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio.
Le procedure di selezione devono rispettare, tra gli altri, i principi di trasparenza e pubblicità, con l’obbligo, tra l’altro, di verbalizzazione delle attività di valutazione. I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente, mentre le modalità di conduzione del colloquio, se non già previste dal suddetto sistema, devono essere predeterminate dalle Commissioni.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive, che in ogni caso sono effettuate in lingua italiana.
A fronte di un numero particolarmente elevato di candidati, in via eccezionale, l’ente potrà procedere alla valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari dopo lo svolgimento della prova orale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di selezione e consentire un avvio in servizio più tempestivo degli operatori volontari, in analogia a quanto previsto per i concorsi dei dipendenti pubblici ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), n. 6, della legge n. 56 del 2019.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, laddove poi non ci fossero le condizioni di svolgere le prove in presenza, i colloqui potranno essere realizzati dalle Commissioni anche in modalità on-line, in deroga a quanto stabilito dai sistemi accreditati. Nel caso in cui la modalità on-line, a causa dell’impossibilità di realizzare determinati tipi di prove nel corso del colloquio, non consentisse di attribuire i punteggi secondo il sistema accreditato, l’ente potrà procedere in deroga a quanto previsto, informando preventivamente i candidati sulle eventuali modifiche nell’attribuzione dei punteggi.
È cura dell’ente assicurare, anche nel caso di utilizzo di modalità on-line, il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, garantendo la possibilità a chi lo desideri, e in misura sostenibile rispetto ai sistemi informatici utilizzati, di assistere ai colloqui. La presenza del candidato al colloquio on-line deve essere verificata attraverso l’esibizione di valido documento di identità e deve essere registrata a sistema. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on-line, l’ente dovrà adottare ogni possibile soluzione alternativa per consentire comunque lo svolgimento della prova.
L’ente pubblica sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “Servizio civile” sulla home page, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio, a pena di annullamento delle selezioni. Si ricorda che l’eventuale esclusione di un candidato dal colloquio deve essere tempestivamente comunicata all’interessato, specificandone la motivazione. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
L’ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati, a meno dei casi eccezionali sopra richiamati dei quali verrà data comunque comunicazione ai candidati. Per i titoli di studio conseguiti all’estero sarà cura del candidato ottenerne l’equipollenza. Successivamente sottopone a colloquio i candidati e compila per ognuno, a seguito del colloquio, una scheda che dia conto dei punteggi attribuiti.
L’ente non dovrà indicare il punteggio dei titoli per i candidati assenti al colloquio.
I candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore alla soglia eventualmente prevista dal sistema di selezione adottato sono dichiarati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.
L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle singole sedi di progetto, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. Le graduatorie devono tenere conto della sede indicata dal candidato nella domanda.
Considerato che per l’ammissione a svolgere il servizio civile universale è previsto il limite di ventotto anni di età, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di consentire la massima partecipazione ai soggetti aventi i requisiti, a parità di punteggio è preferito il candidato maggiore di età.
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.
Alla graduatoria deve essere assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità sul proprio sito internet; in aggiunta l’ente può utilizzare ogni altra idonea modalità. Contestualmente alla graduatoria l’ente pubblica sul proprio sito internet la data presunta di avvio in servizio degli operatori volontari, che dovrà essere confermata dal Dipartimento in funzione della corretta esecuzione da parte dell’ente di tutte le operazioni necessarie.
Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nei giorni stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
Informazioni
Per qualsiasi informazione inerente al Servizio Civile Universale, si prega di consultare i seguenti siti: www.politichegiovanili.gov.it – www.scelgoilserviziocivile.gov.it
Per Informazioni di carattere specifico relative ai progetti attivati dall’Associazione Gioventù Cattolica (Asso. Gio. Ca.) potranno essere richieste SOLO a mezzo mail al seguente indirizzo: serviziocivile@assogioca.org oppure Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 – Tel – 081 19254713
28 Dic, 2021 | In evidenza, News dal Csv
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha invitato l’UE e gli Stati membri a sostenere in modo sistematico e ponderato il volontariato. In questo modo si riconoscerebbe il suo immenso impatto sullo sviluppo sociale dell’Europa e il suo ruolo cruciale nell’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e nella promozione dell’inclusione sociale.
Nel suo parere d’iniziativa sul volontariato, adottato alla sessione plenaria di dicembre, il CESE ha proposto che l’UE dichiari il 2025 Anno europeo del volontariato, estenda i programmi e i finanziamenti dell’UE per il volontariato agli anziani e stabilisca un metodo a livello europeo per raccogliere dati sul volontariato che i paesi e le organizzazioni possano condividere.
In Europa, una persona su cinque fa volontariato ogni anno. Un recente sondaggio ha mostrato che il 25% dei giovani europei è coinvolto ogni anno in un’attività di volontariato organizzato ma tale percentuale varia notevolmente (tra il 10 % e il 42 %) da uno Stato membro all’altro. Ogni giorno, volontari di ogni età e provenienza donano il loro tempo ad attività per altre persone o per l’ambiente, rafforzando la società e un futuro sostenibile.
Secondo i dati disponibili, l’attività dei volontari ha un valore economico reale, pari in molti paesi a più del 2% del PIL.
Dall’ultimo Anno europeo del volontariato nel 2011, il volontariato ha cominciato a scomparire gradualmente dall’agenda europea. Nei documenti ufficiali esso è stato menzionato solo sporadicamente, in occasione dell’istituzione dei Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e del Corpo europeo di solidarietà, e come tema prioritario del programma Europa per i cittadini. Il 5 dicembre, la Giornata internazionale del volontariato celebra questo lavoro socialmente importante in tutto il mondo.
Secondo il CESE, il contributo dei volontari, e il benessere e il senso di connessione che essi provano in cambio, meritano un riconoscimento più ampio. Un Anno europeo del volontariato nel 2025, come proposto dal CESE, aumenterebbe la consapevolezza del volontariato e dei suoi benefici in un momento in cui le comunità post-pandemiche avranno ancora bisogno di sostegno per riprendersi e riconnettersi. Soprattutto, questo evento renderebbe omaggio ai milioni di volontari europei e ne incoraggerebbe altri a unirsi a loro. Allo stesso tempo, sarebbe un’opportunità per i paesi di condividere il know-how e per l’UE di espandere, creare e informare i cittadini sui programmi per i volontari.
23 Dic, 2021 | Attivi e informati, In evidenza, News dal Csv
Riproponiamo l’articolo di Enrico Savio per Catniere Terzo Settore relativo al rinvio di due anni dell’entrata in vigore della norma che supera l’”esclusione” dell’imposta per le organizzazioni non profit
Il mondo associativo è stato interessato nelle ultime settimane da un vero e proprio tsunami in materia di applicazione dell’Iva. Infatti, al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/2010), l’art. 4 del Dpr 633/72 è stato oggetto di un recente aggiornamento che ha comportato il “passaggio” di una serie di attività già svolte dagli enti associativi in regime di “esclusione” a quello di “esenzione” dall’Iva: la modifica, seppur mantenendo invariata la neutralità delle operazioni sotto il profilo di applicazione dell’imposta (essendo l’utente finale non inciso dall’Iva), prevede una serie di nuovi adempimenti di carattere contabile e fiscale (in primis l’apertura della partita Iva) .
Tuttavia, la novità introdotta con il dl 146/2021, che dovrebbe entrate in vigore dal 1° gennaio 2022, è già oggetto, a stretto giro, di un’ulteriore modifica atta a neutralizzare di fatto le nuove regole con posticipo delle stesse al 2024.
Cosa prevede l’esclusione Iva? Cosa cambierebbe con il nuovo regime? Ecco alcune risposte.
L’agevolazione prevista dall’esclusione Iva, ora a rischio
Tra le agevolazioni concesse al mondo non profit quella rappresentata dalla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici (artt. 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/72) rappresenta, insieme al regime forfettario disciplinato dalla legge 398/91, quella con maggior peso in termini di “risparmio” fiscale e di esclusione da adempimenti, garantendo anche agli enti associativi dotati del solo codice fiscale la possibilità di incassare, alle condizioni di seguito specificate, delle somme a titolo di corrispettivo per le attività svolte.
Tenuto conto di una presunzione assoluta di commercialità per le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte, anche da parte di associazioni, a titolo corrispettivo a favore dei propri associati o partecipanti, è previsto sino ad oggi per tali enti l’esclusione dall’applicazione dell’Iva (e dal dover effettuare i relativi adempimenti) su operazioni in tutto e per tutto di natura commerciale, in quanto caratterizzate dalla presenza di un rapporto corrispettivo.
L’articolo 4, comma 4, parallelamente a quanto previsto dall’articolo 148 del Tuir in tema di imposte dirette, aveva infatti previsto la de-commercializzazione ai fini dell’Iva dei proventi (cosiddetti corrispettivi specifici) corrisposti ad un’associazione per la partecipazione di associati e tesserati alle attività istituzionali praticate in conformità al proprio statuto.
Quali sono i presupposti soggettivi
L’agevolazione in commento non è rivolta all’intero mondo non profit bensì agli enti associativi che presentano una particolare qualifica (“associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona”) e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 90 comma 1, legge 289/02).
Quali sono i presupposti oggettivi
Sotto il profilo formale l’associazione, per poter applicare l’agevolazione in questione, avrebbe dovuto:
- redigere il proprio atto costitutivo, e quindi dotarsi di uno statuto nelle forme dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata (presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate) contenente una serie di clausole contenute all’articolo 148 comma 8 del Tuir.
- aver presentato telematicamente entro 60 giorni dalla data di costituzione o, comunque, prima dell’inizio delle attività agevolate il modello Eas, correttamente compilato.
Clausole queste che devono essere rispettate anche in concreto e la cui applicazione risultava spesso oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione finanziaria in caso di controllo fiscale.
Le attività agevolate
Ad essere escluse dall’applicazione dell’Iva non risulta sinora l’intera platea delle attività svolte dell’ente associativo non lucrativo in quanto tale, bensì solo quelle svolte “in conformità alle finalità istituzionali” e limitatamente alla parte di queste fruite da:
- propri associati;
- associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
- associati di altre associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale;
- tesserati (anche non associati) delle organizzazioni nazionali di affiliazione dell’ente che svolge l’attività partecipata.
Nell’agevolazione rientrano anche le cessioni di pubblicazioni a terzi qualora destinate ad essere in prevalenza cedute ai propri associati.
Tra le altre attività de-commercializzate una particolare attenzione è dedicata alle associazioni di promozionale sociale (Aps), le quali possono gestire anche l’attività di gestione di bar del proprio circolo de-commercializzando i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande qualora la stessa:
- sia esercitata presso i luoghi di svolgimento delle attività istituzionali;
- risulti “strettamente complementare” alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari;
- sia riservata ad associati (propri o di associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale) e/o tesserati delle organizzazioni nazionali di propria affiliazione.
Risultano, invece, debitamente elencate (comma 5) una serie di attività (es. cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio, pubblicità commerciale, ecc.) considerate sempre e comunque di natura commerciale a prescindere dal beneficiario (associato, tesserato, terzo).
Il rapporto con il Terzo settore
Nell’ambito degli enti del Terzo settore (Ets) occorre prestare particolare attenzione alla corretta gestione dell’agevolazione in commento, soprattutto in questo periodo transitorio. Infatti, in attesa della piena operatività della disciplina fiscale di cui al Titolo X del Codice del Terzo settore (Cts) anche gli Ets costituiti in forma associativa (ad esempio le Aps) hanno potuto e potranno fruire in tema di corrispettivi specifici della disciplina riguardante la de-commercializzazione, qualora venga soddisfatto l’arduo compito di includere nei propri statuti anche le clausole riportate negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del Dpr 633/72, cercando quanto più possibile una pacifica convivenza con le disposizioni proprie del Cts.
La procedura di infrazione Ue e le novità previste dal dl 146/2021: il passaggio alla esenzione Iva
In merito all’agevolazione in commento la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/2010) avente ad oggetto il “Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)” fondata sul presupposto che alcune norme del Dpr 633/72 (tra le quali l’art. 4) risultino in contrasto con la disciplina comunitaria, avendo queste escluso dall’Iva alcune operazioni che dovrebbero esserne “assoggettate” o, quantomeno, “esentate”.
Nell’intento di dirimere la questione, l’art. 5, comma 15 quater del dl 146/2021 ha quindi modificato l’art. 4 del Dpr 633/72 sostanzialmente eliminando le fattispecie di esclusione sopra esposte e prevedendo, a compensazione, una serie di nuovi casi di “esenzione” all’interno dell’art. 10 dello stesso decreto Iva.
In dettaglio, a partire dal 21 dicembre 2021 si dovrebbero considerare “esenti” dall’Iva:
- a) per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona:
– le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali svolte a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, organizzate a loro esclusivo profitto;
- b) per le associazioni sportive dilettantistiche le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica a favore di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
A queste si dovranno sommare anche le esenzioni dall’Iva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle Aps ricomprese tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (ovvero affiliate alle stesse), qualora l’attività del bar/punto ristoro risulti strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta la propria attività statutaria.
L‘esenzione, ammessa esclusivamente in assenza di distorsioni in materia di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva (principio enunciato ma quantomai privo di senso non essendo declinato nello spazio e nel tempo), potrà essere fruita esclusivamente previo adeguamento della propria carta statutaria ad una serie di clausole aventi ad oggetto:
– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
– la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
– l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
– l’eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
– l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le criticità
Giusta la premessa, dalla lettura della nuova norma emergono una serie di perplessità che, fortunatamente, con molta probabilità non dovranno essere ora affrontate per l’imminente approvazione di un emendamento contenuto nella Manovra 2022 atto a posticiparne l’effetto al 2024.
In attesa della menzionata modifica, si intende qui sottolineare come con l’attuale formulazione dell’art. 10 del Dpr 633/72 tutte le associazioni che finora avevano fruito della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ai sensi dell’art. 4 del Dpr 633/72 potranno continuare a non applicare l’Iva, ad esempio, sulle quote di frequenza alle proprie attività istituzionali versate da associati e tesserati. Tuttavia, le associazioni dovranno attrezzarsi adeguatamente per l’apertura della partita Iva e per attuare gli adempimenti contabili e fiscali richiesti dalla nuova qualificazione delle operazioni svolte (da “escluse” ad “esenti”).
Rispetto alla previgente situazione (nel caso in cui per l’ente era sufficiente emettere – più per ragioni di opportunità e di controllo di gestione interno che per obbligo di legge – una ricevuta non fiscale per le quote ricevute), il passaggio nell’alveo delle operazione esenti ha la conseguenza di assoggettare i circoli che intendono applicare la de-commercializzazione in commento a tutti gli adempimenti previsti dal Dpr 633/72 (emissione di scontrino o fattura, tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata), salvo l’esercizio dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva ex art. 36-bis (esclusiva presenza di operazione esenti).
Dispensa non ammissibile qualora nel corso dell’esercizio siano state poste in essere operazioni che abbiano determinato un debito d’imposta e, di conseguenza, l’onere di dover effettuare le liquidazioni periodiche (es. acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge).
Alle difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che sembrano non previste nella nuova norma. In dettaglio:
- l’esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l’assenza di “distorsioni della concorrenza” a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva (valutazione questa alquanto aleatoria mancando dei parametri oggettivi);
- per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell’educazione fisica, l’esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), mentre sotto il profilo delle imposte dirette la neutralità fiscale opera solo a favore di associati e tesserati. Inoltre, nell’art. 10, comma 4, punto n. 2 del Dpr 633/72 si parla solo di “Associazioni sportive dilettantistiche” e non anche di “società”, lasciando un forte dubbio di dover applicare l’Iva (ma non le imposte dirette) per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria FSN/EPS/DSA di affiliazione;
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene, in continuità con la previgente normativa, mantenuta in capo alle Aps anche se riservata alle consumazioni fruite da soggetti “indigenti” (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell’identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori).