È entrato in vigore dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di pubblicità e trasparenza per alcuni soggetti – tra cui specifiche categorie di enti di terzo settore – che ricevono finanziamenti dalla pubblica amministrazione. Un provvedimento che qualche anno fa aveva sollevato un gran polverone. Tanti i dubbi, alcuni dei quali poi chiariti prima dal parere del Consiglio di Stato poi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con una apposita  circolare .

Tipologia di erogazioni
Come già specificato nel parere del Consiglio di Stato, l’oggetto di interesse è l’erogazione delle risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale superiori a 10.000 euro. Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione.

Categorie coinvolte
L’obbligo in questione si applica anzitutto alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:

Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Pur non menzionando nello specifico gli enti del Terzo settore, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del terzo settore (e quindi, ad oggi, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale), nonostante il Codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.

Arco temporale
L’obbligo è relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute nell’anno solare precedente indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono.

Il contenuto dell’obbligo e il termine per la pubblicazione
Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dagli enti pubblici rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione. Il fatto che siano esclusi anche i contributi “di carattere generale” porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano ricomprese nel computo totale.

La Circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Le informazioni da pubblicare
La Circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:

  1. la denominazione e il codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
  2. la denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
  3. la somma incassata (per ogni singolo rapporto);
  4. la data di incasso;
  5. la causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come liberalità oppure come contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente).

Le sanzioni previste
Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista (anche per le associazioni, le fondazioni e le Onlus) in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute. Il soggetto competente a disporre tali sanzioni sarà la pubblica amministrazione che ha erogato il beneficio.

Le modalità e i termini di pubblicazione
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) pubblicano entro il 30 giugno 2020 i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La Circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la Circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.

CSV Napoli offre alle Associazioni dell’Area Metropolitana di Napoli iscritte al nostro ROA o al Registro Regionale del Volontariato, che non abbiano né sito internet né pagina facebook, la possibilità di pubblicare sul sito www.csvnapoli.it la documentazione relativa ai contributi pubblici ricevuti nell’anno 2019. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo email progettazione@csvnapoli.it per provvedere alla relativa pubblicazione.

Inoltre, ricordiamo che è sempre a disposizione delle ODV il servizio logistico di progettazione e creazione di siti internet e che è possibile farne richiesta dall’area riservata del sito (http://gestionale.csvnapoli.it)

Per maggiori informazioni sulla normativa, gli adempimenti e le scadenze è possibile rivolgersi all’Area Consulenza del Centro:
Maurizio Grosso
consulenza@csvnapoli.it
081/5628474 int. 0