01 Lug, 2024 | Bandi e opportunità, In evidenza, Senza categoria
La Commissione Europea ha presentato l’edizione 2025 del Premio dell’UE per le donne innovatrici, un’iniziativa congiunta sostenuta dal Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) che celebra gli straordinari successi delle imprenditrici alla base delle innovazioni più rivoluzionarie in Europa.
Il premio riconosce il lavoro di donne provenienti da tutta l’Unione e dai paesi associati al programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione Orizzonte Europa, le cui innovazioni dirompenti favoriscono cambiamenti positivi per le persone e il pianeta.
Categorie di premi:
–EIC Donne Innovatrici: aperto alle donne fondatrici e co-fondatrici dell’UE e dei Paesi associati. Tre premi di 100.000, 70.000 e 50.000 euro sono assegnati alle tre candidature più votate.
– EIC Rising Innovators: rivolta a promettenti innovatrici di età inferiore ai 35 anni. Tre premi di 50 000, 30 000 e 20 000 euro sono assegnati alle tre candidature più votate.
–EIT Women Leadership: focalizzata sulle donne con un legame diretto con la comunità EIT. Tre premi di 50.000, 30.000 e 20.000 euro sono assegnati alle tre candidature più votate.
È prevista una sessione informativa online il 5 luglio 2024 (dalle 11:00 alle 12:00 CEST) – Registrazione qui.
Per partecipare c’è tempo fino al 25 settembre.
Per saperne di più…clicca qui
06 Giu, 2024 | In evidenza, Senza categoria
Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo al chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in risposta a un quesito sottoposto dal Sottogruppo Terzo settore della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e province autonome
Con la nota n. 6710 del 30 aprile 2024 il Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito l’impossibilità per un ente del Terzo settore (Ets) di destinare il proprio patrimonio residuo ad una Onlus.
Il quesito
Il quesito, sottoposto al Ministero da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e province autonome, aveva ad oggetto per l’appunto la possibilità per una Onlus (iscritta alla relativa Anagrafe unica) di risultare beneficiaria della devoluzione patrimoniale di un Ets.
Il codice del Terzo settore prevede che un ente del Terzo settore sia tenuto a devolvere il proprio patrimonio in caso di estinzione o scioglimento, così come in caso di cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) qualora abbia intenzione di continuare ad operare ai sensi del codice civile: in quest’ultimo caso la devoluzione è limitata all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto al Runts. Lo stesso codice prevede inoltre che tale patrimonio sia devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Runts competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Ets secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9).
Il vincolo appena descritto ha come finalità quella di vincolare il patrimonio dell’ente che si è estinto o che ha perso la qualifica di Ets, e di farlo rimanere all’interno del “circuito” degli enti del Terzo settore, i quali godono di un regime (fiscale e contributivo) di vantaggio perché perseguono finalità di tipo civico, solidaristico e di utilità sociale tramite lo svolgimento di attività di interesse generale. L’importanza di tale previsione si comprende anche dal fatto che essa deve essere prevista obbligatoriamente negli statuti degli Ets.
Con il quesito si richiede appunto se, oltre agli Ets iscritti al Runts, anche le Onlus possano essere destinatarie del patrimonio residuo, in quanto considerate anch’esse dallo stesso codice del Terzo settore (art. 101, commi 2 e 3) come enti del Terzo settore in via transitoria.
Si ricorda che la disciplina delle Onlus (nello specifico il decreto legislativo 460 del 1997) è tuttora vigente, e sarà abrogata solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea in merito alle disposizioni di carattere fiscale di cui al titolo X del codice del Terzo settore. A partire dallo stesso momento l’Anagrafe unica delle Onlus sarà soppressa.
Oltre a ciò, è opportuno ricordare come lo stesso decreto legislativo 460 del 1997 preveda (art. 10) per le Onlus l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, anche qui sotto il controllo di una pubblica amministrazione (rappresentata sempre dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).
La risposta del Ministero
Nonostante le due normative richiamate (il codice del Terzo settore e il decreto legislativo 460 del 1997) presentino indubbiamente dei profili in comune circa la devoluzione del patrimonio, e nonostante l’art. 101 del codice consideri le Onlus come Ets in via transitoria, secondo il Ministero tali elementi non sono rilevanti per la risoluzione del caso in esame, il quale deve essere letto su presupposti diversi.
Il ragionamento del Ministero si incentra sulla differente natura delle due qualifiche di Ets e di Onlus, la prima di tipo civilistico, la seconda di carattere prettamente fiscale. Tale distinzione ha dei riflessi fondamentali anche in relazione alla disciplina dell’obbligo di devoluzione del patrimonio, che per gli enti del Terzo settore si caratterizza per un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullità (per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418, comma 1 del codice civile) degli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere obbligatorio del competente ufficio del Runts.
Una simile previsione non vi è invece per le Onlus, e questo costituisce l’elemento determinante su cui fa perno la nota ministeriale. Qualora, infatti, un Ets devolvesse il proprio patrimonio residuo ad una Onlus, si potrebbe verificare la situazione in cui essa sia chiamata a propria volta a disporre del patrimonio residuo, senza però aver conseguito nel frattempo l’iscrizione al Runts. Ci si troverebbe, di fatto, nella situazione in cui tale patrimonio, che si è formato anche grazie al regime agevolativo concesso dalla normativa del Terzo settore, risulterebbe sprovvisto della tutela rafforzata costituita dalla sanzione della nullità dell’atto devolutivo.
La mancanza di una simile garanzia conduce il Ministero, sentita anche l’Agenzia delle entrate, a ritenere che un Ets possa devolvere il proprio patrimonio solo nei confronti di altri Ets, iscritti nel Runts (e come tali accomunati da un pieno assoggettamento alla disciplina codicistica in tutte le sue parti), e non anche ad Onlus iscritte ad oggi alla relativa Anagrafe unica.
© Foto in copertina di Mario Orlandi, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”
27 Mag, 2024 | Senza categoria
Informiamo i nostri utenti che nei giorni 30 e 31 maggio 2024 gli uffici della sede centrale e gli sportelli territoriali resteranno chiusi.
Tutti gli operatori saranno impegnati nell’evento “VOLONTARIATO, SCUOLA E BENI COMUNI” che si terrà all’Università Federico II, nel Complesso di Monte Sant’Angelo a Napoli.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 3 giugno.
07 Mag, 2024 | Senza categoria
Informiamo i nostri utenti che lunedì 13 maggio 2024, in occasione delle celebrazioni per i 20 anni di CSV Napoli, gli uffici resteranno chiusi.
Tutti gli operatori saranno impegnati nell’evento ““CSV Napoli, 20 anni di impegno per il Volontariato. Sinergie, responsabilità condivisa e sviluppo per generare benessere“.
Le attività riprenderanno regolarmente martedì 14 maggio.
06 Mag, 2024 | Senza categoria, Terza di Copertina
Le celebrazioni per il ventennale di CSV Napoli proseguiranno nei giorni 30 e 31 maggio con l’iniziativa “Volontariato, Scuola e Beni comuni” che si terrà dalle 9.00 alle 18.00 al Campus Universitario della Federico II – Complesso di Monte Sant’Angelo a Napoli.
La 2 giorni intende incoraggiare e promuovere l’agire volontario e l’interazione per il bene comune, sensibilizzando alla sostenibilità, solidarietà e responsabilità condivisa, con l’obiettivo di promuovere la crescita e la coesione sociale nelle comunità.
Questo grande evento accoglierà un’Agorà espositiva degli Enti di Terzo settore che potranno promuovere le loro attività con stand espositivi, proporrà convegni, workshop, seminari e laboratori e ospiterà la partecipazione di circa 1000 giovani e delle scuole dell’area metropolitana che nell’annualità corrente hanno partecipato ai progetti di CSV Napoli. L’evento generale diventa, quindi, un momento di restituzione del lavoro di un intero anno e di coinvolgimento di tutti gli attori che hanno contribuito allo sviluppo di queste azioni che valorizzano il volontariato come agenzia educativa e comunità educante, offrendo competenze trasversali e promuovendo la crescita civile e responsabile delle nostre comunità.
Gli Enti del Terzo settore dell’area metropolitana di Napoli possono richiedere uno spazio nell’Agorà espositiva entro le ore 12.00 di lunedì 27 maggio 2024 compilando l’apposito form online disponibile nell’area riservata del sito csvnapoli.it
03 Mag, 2024 | In evidenza, Senza categoria
Riproponiamo l’articolo di Lara Esposito per Cantiere Terzo Settore relativo alla pubblicazione redatta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che si concentra sulle modalità di compilazione del rendiconto per cassa, che può essere utilizzato dagli enti di più piccola dimensione, e contiene diverse esemplificazioni e un esempio pratico finale
Il codice del Terzo settore prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro possano redigere il proprio bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Per facilitare questo passaggio, in un periodo dell’anno “caldo” per molte organizzazioni da questo punto di vista, la commissione di studio “Ets – enti del Terzo settore” del Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile un nuovo documento di ricerca proprio su “Il rendiconto per cassa degli enti del terzo settore”. In linea con gli schemi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del marzo 2020, la pubblicazione analizza tutti gli aspetti legati a questo tipo di rendicontazione e propone diverse esemplificazioni, frutto dell’analisi dei casi emersi in questi primi tempi di applicazione della norma, e un esempio pratico di rendiconto.
Dopo un’analisi dei riferimenti normativi e un focus sulla classificazione delle entrate e delle uscite, il documento approfondisce il corretto inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e Banca” e le informazioni obbligatorie. Gli altri temi trattati sono, poi, secondarietà e strumentalità delle attività diverse (art. 6 del codice del Terzo settore), rendicontazione delle raccolte fondi occasionali, informazioni facoltative, collocazione all’interno del rendiconto per Cassa dei costi e proventi figurativi.
Si ricorda che la principale differenza con il classico rendiconto gestionale, che rileva oneri e proventi della gestione economica di periodo, è che il rendiconto per cassa evidenzia l’andamento dei flussi monetari dell’esercizio. Come si legge nella presentazione pubblicata sul sito dello stesso Consiglio, i due prospetti si distinguono per il sistema di rilevazione usato: nel primo caso, è basato sulla competenza economica, mentre nel secondo si esaminano le sole movimentazioni monetarie (entrate ed uscite). Il rendiconto per cassa, quindi, evidenzia tutti i movimenti monetari avvenuti nel corso dell’esercizio, identificando la modalità con cui le disponibilità liquide sono state generate o assorbite nel corso del periodo amministrativo.
Per maggiori chiarimenti si rimanda a: