Incontro informativo e presentazione della Polizza Unica del Volontariato

Il Codice del Terzo settore (art. 18, c.1) ha previsto l’obbligo per gli ETS che si avvalgono di volontari di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività stessa. Mentre con la legge 266/91 l’obbligo assicurativo era rivolto alle sole organizzazioni di volontariato, oggi tale adempimento, ulteriormente dettagliato con il decreto ministeriale del 6 ottobre 2021, è esteso a tutti gli ETS che si avvalgano dell’azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro (art. 17, c. 1).

CSV Napoli promuove, pertanto, un incontro informativo sui nuovi obblighi assicurativi previsti dalla riforma del Terzo settore nell’ambito del quale verrà presentata anche la Polizza Unica del Volontariato, ad oggi la migliore offerta assicurativa privata al Terzo settore sul mercato, che permette agli aderenti di partecipare alla divisione degli utili in proporzione ai premi assicurativi versati.

L’appuntamento è per lunedì 6 giugno alle ore 16.00 presso la sede centrale di CSV Napoli al Centro Direzionale, isola E1 – primo piano – interno 2.

Al termine dell’ incontro, si procederà alla distribuzione degli assegni per ogni organizzazione di volontariato assicurata nel triennio precedente.

Interverranno:
Nicola Caprio – presidente CSV Napoli
Giovanna De Rosa – direttore CSV Napoli
Gaetano Cavarretta – fondatore Cavarretta Assicurazioni Srl

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso l’apposito form disponibile nell’area riservata del sito csvnapoli.it

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ROA – Registro delle organizzazioni accreditate: pubblicato l’elenco aggiornato al 9 novembre 2021

CSV Napoli rende noto l’elenco aggiornato al 9 novembre 2021 degli iscritti al ROA, il Registro delle Organizzazioni di volontariato Accreditate, istituito da CSV Napoli allo scopo di favorire e facilitare la fruizione dei servizi offerti dal Centro, riducendo al minimo le procedure burocratiche.

Tutte le organizzazioni di volontariato che hanno fatto richiesta di iscrizione ma non figurano nell’elenco possono richiedere chiarimenti scrivendo all’indirizzo e-mail consulenza@csvnapoli.it.

PUBBLICAZIONE_ROA_9.11.2021

Volontariato e green pass: un focus online per orientarsi

In prima linea fin dalla fase iniziale di emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 nel marzo 2020, i volontari hanno svolto un ruolo cruciale in questo lungo anno e mezzo di pandemia. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 il green pass diventa obbligatorio in specifiche situazioni anche per loro. Il decreto legge 127/2021, infatti, lo rende imprescindibile per tutti coloro, anche esterni, che svolgono la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato in luoghi di lavoro pubblici e privati. E se l’utilizzo della certificazione verde è sempre auspicabile, rimangono tanti i dubbi sull’applicazione dell’obbligo, in particolare su quali sono i “luoghi di lavoro” citati nel decreto.

Per fare il punto sull’applicazione della legge per i volontari, il progetto di comunicazione sulla normativa per il non profit Cantiere terzo settore organizza “Volontariato e green pass. Come orientarsi?”, un focus online in programma per mercoledì 13 ottobre dalle ore 17 alle 18, in diretta su youtube e facebook.

Sarà un’occasione per approfondire l’obbligo di green pass e la sua applicazione a partire da casi concreti e offrire alle organizzazioni non profit istruzioni d’uso per la tutela della privacy nella fase di verifica del certificato verde. Dopo l’introduzione di Chiara Meoli di Cantiere terzo settore, l’avvocato Raffaele Mozzanica dello Studio legale Degani di Milano interverrà su “Come si applica l’obbligo di certificazione verde per i volontari. Indicazioni ed esempi”. A seguire, Beppe Livio, consulente privacy del Consorzio Abc farà il punto su “Privacy e green pass: come effettuare le verifiche”. Concluderà l’evento informativo, Lara Esposito di Cantiere terzo settore.  

 
Info:

Rapporto con la Pa: entro il 30 giugno da pubblicare l’attestazione di trasparenza

Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo settore relativo alle indicazioni per la pubblicazione dei dati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Anche alcuni enti non profit dovranno assolvere ai doveri di pubblicazione previsti dalle indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) relativi ad alcune attività svolte con la pubblica amministrazione.

Entro il 31 maggio 2021 tutti gli enti pubblici ed alcuni enti di diritto privato dovevano rendere pubblici alcuni dati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il 30 giugno 2021 scade il termine entro il quale gli organi preposti ai controlli sono tenuti ad attestare l’assolvimento della loro pubblicazione così come previsto dall’art. 14, comma 4, lett. g) d. lgs n. 150/2009 e dalla delibera n. 294 del 13 aprile 2021 dell’Anac – da leggersi unitamente alla delibera n. 1134 del 20 novembre 2017 (cosiddette Linee guida sulla trasparenza).

Chi è tenuto alla pubblicazione e alla comunicazione

Oltre agli enti pubblici, sono però anche tenuti all’obbligo di pubblicazione gli enti di diritto privato individuati all’art. 2-bis, comma 3 dlgs n. 33/2013 ossia:

  • associazioni
  • fondazioni
  • altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica

che rechino due requisiti cumulativamente necessari:

  1. un bilancio superiore a cinquecentomila euro, requisito da considerarsi integrato “laddove uno dei due valori tra il totale attivo dello stato patrimoniale e il totale del valore della produzione ove presente si rivelino superiore a detto importo. Ciò consente di considerare incluse nella disciplina tutte le associazioni e le fondazioni o altre tipologie di enti di diritto privato diverse dalle società che, pur non disponendo di un attivo patrimoniale rilevante, perseguano le proprie finalità attraverso l’utilizzo di contributi in conto di esercizio o di altre forme di proventi” (pp. 14-15 Linee guida);
  2. indipendentemente dalla partecipazione delle pubbliche amministrazioni nell’ente di diritto privato, svolgano attività di pubblico interesse, ossia:
  • esercitino funzioni amministrative (es. rilascio di autorizzazioni o concessioni, espropriazioni etc.);
  • svolgano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (es. raccolta dati o servizi editoriali di interesse per la pubblica amministrazione affidante);
  • svolgano attività di erogazione di servizi pubblici, sulla base di un affidamento diretto (es. affidamenti in house) o previa gara concorrenziale (secondo la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici) da parte dell’amministrazione; da queste sono escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (autorizzazione) o di un finanziamento parziale.

Per la corretta individuazione delle attività, e quindi comprendere se si rientra o meno nell’obbligo, le linee guida sottolineano che l’onere ricade sui singoli enti diritto privato d’intesa con la pubblica amministrazione.

Quale è l’organo di controllo che rilascia l’attestazione

Negli enti di diritti privato è l’organo di controllo (laddove in concreto abbiano svolto attività di vigilanza in tema di trasparenza), o in mancanza il rappresentante legale.

Quali dati attestare

La normativa individua specifiche categorie di dati di cui gli organi preposti sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021.

Sul sito dell’Anas sono disponibili una griglia di rilevazione dei dati per gli enti di diritto privato e il facsimile di attestazione.

Nel caso di associazioni, fondazioni e enti di diritto privato trattasi di:

  • Bilanci (art. 29 dlgs 33/13);
  • Servizi erogati (art. 32 dlgs 33/13 e solo per il Ssn anche art. 41, co. 6 d. lgs. 33/13): in particolare, devono essere caricate le carte dei servizi o documenti assimilabili contenenti gli standard di qualità dei servizi erogati, class action (eventuali notizie di ricorsi in giudizio, sentenze, misure adottate in ottemperanza alle sentenze); costi contabilizzati; liste di attesa (criteri formazione, tempi attesa previsti e tempi di attesa medi per i diversi servizi);
  • Bandi di gara e contratti (art. 37 dlgs 33/13): le informazioni richieste devono essere pubblicate soltanto nel caso in cui l’ente abbia la qualifica di stazione appaltante;
  • Accesso civico (art. 5, 5 bis e 5 ter dlgs 33/13): le modalità di accesso civico sono in forma “semplice” (accesso a informazioni che dovrebbero già essere note in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza) o generalizzata (eventuali informazioni ulteriori, che, però, potranno essere motivatamente negate). Occorrerà tenere un file excel con la data, tipologia richiesta e esito.

Verifica successiva da parte dell’Anac

È anche prevista l’effettuazione di verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all’applicazione delle disposizioni previste dal dlgs n. 33/2013, esaminandone i contenuti e confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del dlgs 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L’autorità terrà conto dei valori esposti nelle griglie di rilevazione, acquisite tramite posta elettronica, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

L’autorità può inoltre segnalare agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall’Anac rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente».

All’attività di vigilanza potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza – effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione – diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati.

Al via il nuovo percorso di assistenza legale in materia di privacy e trasparenza

Prende il via il nuovo percorso di consulenza e assistenza legale in materia di privacy e trasparenza promosso dal CSV Napoli e destinato agli ETS dell’area metropolitana di Napoli.

5 moduli che si svolgeranno online tra aprile e giugno 2021 e che sono finalizzati a guidare i volontari relativamente agli adempimenti da attuare e alle eventuali sanzioni in cui possono incorrere, nonché a
supportarli relativamente agli obblighi di trasparenza, pubblicità e protezione dati sensibili come previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Agli incontri sarà presente l’avvocato Claudio Terracciano che affronterà, tra le varie cose, anche gli argomenti del diritto all’oblio, della profilazione on line e della portabilità dei dati.

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Dl Sostegni, altri due mesi per adeguare gli statuti del Terzo settore

Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo alle misure previste dal Decreto Sostegni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 22 marzo 2021 il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto Sostegni”) con il quale il Governo ha approvato nuovi aiuti a sostegno delle imprese e degli operatori economici, del lavoro, della salute e dei servizi territoriali, connesse all’emergenza sanitaria.

In generale, il dl n. 41/2021 interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto in considerazione richiede.

Gli interventi previsti (individuati in 43 articoli) si articolano in 5 ambiti principali:

  • sostegno alle imprese e agli operatori del Terzo settore;
  • lavoro e contrasto alla povertà;
  • salute e sicurezza;
  • sostegno agli enti territoriali;
  • ulteriori interventi settoriali.

Le misure a sostegno del Terzo settore

I provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del Terzo settore (Ets).

Già il dl n. 137/2020 ha istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” rivolto alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus, dotato di 70 milioni di euro per il 2021. Al fine di recare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà, l’art. 14 prevede un incremento di tale Fondo di 100 milioni di euro.

La stessa disposizione, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede anche la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017) possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore.

Tuttavia nel provvedimento non sono presenti altre importanti misure – pensiamo alla proroga dell’accesso al credito garantito dal fondo di garanzia PMI per gli enti non commerciali e alla proroga del termine di convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci (a questo proposito maggiori informazioni “Bilanci e riunioni nel Terzo settore: cosa prevede il Milleproroghe”) – su cui è invece fortemente auspicabile il più celere intervento normativo.

Si segnala, inoltre, un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici titolari di partita Iva (art. 1) che svolgono attività d’impresa, arte o professione, senza alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Tra i soggetti destinatari rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

In particolare, i soggetti che possono presentare la richiesta devono avere subito perdite di fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.

Per i soggetti che rientrano in tale situazione, l’importo del contributo a fondo perduto è determinato in base a una percentuale prefissata.

  • 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo può essere ricevuto tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente, presentando domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate (secondo le modalità descritte all’art. 1, comma 8), o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

L’articolo 5, comma 20 ha prorogato al 31 marzo prossimo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (Cu) 2021 (vedi l’articolo “In scadenza la certificazione unica, anche per il non profit”).

Le altre misure rilevanti su temi come lavoro, povertà, disabilità

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare tra il primo aprile e il 30 giugno 2021 (art. 8). La stessa disposizione prevede inoltre la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021.

In entrambi i casi, i datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Rifinanziato il “Fondo sociale per occupazione e formazione”, già istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro per l’anno 2022 (art. 9).

Rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 euro (art. 10).
Destinatari di tale indennità sono, in particolare, i lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del dl Sostegni (23 marzo 2021), che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi al 23 marzo 2021.

Dalla stessa disposizione è anche prevista l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Coni.

Novità anche sul reddito di cittadinanza per il quale è previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa pari a 1 miliardo di euro (art. 11).

Per l’anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano inoltre stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi, il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore; il beneficio riprende a decorrere al termine di ciascun contratto.

Rifinanziato il reddito di emergenza per tre ulteriori mensilità da marzo a maggio 2021, ferma restando l’incompatibilità con la percezione del reddito di cittadinanza e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con Isee in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a euro 30.000, che hanno terminato tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di Naspi e Dis-coll (art. 12).

I soggetti beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta.

L’indennità risulta cumulabile solo con l’assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021.

Ancora, l’art. 34 concerne misure a tutela delle persone con disabilità e istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Si rileva che a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i ministri dell’Economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sono delegate l’individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo volte a finanziare specifici progetti.

Da ultimo, l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1 dl n. 18/2020 (art. 36).