Progetti art. 72 e contributi ambulanze, novità dal ministero

Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali arrivano proroghe e nuove scadenze per gli enti del terzo settore. Il periodo di emergenza da contagio per coronavirus ha condizionato le attività di enti del terzo settore e ridefinito priorità e obblighi. Ecco alcune novità comunicate sul sito ministeriale.

Fine della sospensione per i progetti finanziati

Con l’entrata ufficiale nella fase 2 per la gestione dell’emergenza coronavirus, finisce il 18 maggio 2020 il regime di sospensione dei termini di esecuzione delle attività progettuali riferite agli avvisi nn. 1/2017 e 1/2018 dell’articolo 72, comma 1 del d.lgs n.117/2017.

Come si legge in una nota inviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2020, si stabilisce che allo scadere dei 12 o 18 mesi di durata del progetto, si aggiungono 85 giorni di sospensione dovuti all’emergenza coronavirus ricompresi tra il 23 febbraio e il 17 maggio 2020.

Rimane comunque possibile richiedere ulteriori proroghe.

Ambulanze, beni strumentali e donati a strutture sanitarie pubbliche: ok ai contributi 2018 e nuove scadenze

È stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 174 del 5 maggio 2020 che ripartisce le quote dei contributi per l’annualità 2018 previsti per i contributi per ambulanze, beni strumentali e per beni donati a strutture sanitarie pubbliche. Ad organizzazioni di volontariato (Odv) e Onlus sono destinati 4.986.308 euro per acquisto o acquisizioni di di ambulanze, 2.312.618,37 euro per beni strumentali e 387.500 euro per beni donati a strutture sanitarie pubbliche. e quote risultano già scorporate dalle quote già assegnate ad alcune organizzazioni per riconoscimento di debito o per pareri del Consiglio di Stato.

Gli importi dei contributi, ripartiti alle associazioni beneficiarie e alle tre reti associative, Anpas, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia e Croce Rossa Italiana sono riportati in tre distinti elenchi. Tutta la documentazione con gli allegati e gli importi è consultabile sul sito del Ministero a questo link.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che c’è una ulteriore proroga al 23 giugno 2020 per la presentazione dei documenti integrativi delle domande di contributo presentate dalle organizzazioni di volontariato e dalle fondazioni. La prima scadenza prevista al entro il 31 gennaio 2020, infatti, era stata già spostata al 23 maggio 2020. allo stesso modo, si posta dal 23 luglio 2020 al 23 agosto il termine entro il quale le reti associative avrebbero dovuto trasmettere un’unica richiesta con l’importo complessivo del contributo ammissibile per ciascuna organizzazione aderente.

Terzo Settore ed emergenza COVID-19, al via il questionario per indagare gli effetti dell’epidemia

Quali sono gli effetti dell’epidemia COVID-19 sul Terzo settore? A cercare una risposta per questa domanda è  l’Università di Napoli “Federico II” che in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata” ha avviato una ricerca per monitorare la situazione degli ETS alla luce dell’emergenza sanitaria e sociale che ha colpito il nostro Paese.

Si tratta di un breve questionario dove viene chiesto se l’ente ha dovuto ridurre o bloccare le attività, il numero di dipendenti o volontari sospesi, le ricadute sulle entrate, eventuali riprogrammazioni di attività e/o nuove iniziative avviate per contrastare gli effetti della epidemia sulla popolazione, etc. etc.

I dati raccolti permetteranno di approfondire il punto di vista di queste organizzazioni, in modo da contribuire agli studi sull’impatto dell’epidemia e alla costruzione di nuovi strumenti e indicazioni per i policy maker.

Il questionario è disponibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOfwQcHfqHwUtyXzGnOh_cPGh1aOxC-mEBJBHps6FmjCW7NQ/viewform

Decreto Rilancio: le misure per il Terzo settore

Nei 256 articoli che scorrono lungo le 464 pagine del decreto Rilancio, la dicitura “Terzo settore” compare nei seguenti articoli:

  • Art 31 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito), comma 4: “Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”.
  • Art 80 (Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del Terzo settore). Viene modificato l’articolo 43 del Cura Italia in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di enti del terzo settore.
  • Art 106 (Disposizioni in materia di Terzo settore): come richiesto a gran voce da Vita e da tutto ol non profit italiano vengono finalmente estese in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d’impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’articolo 1, del decreto- legge Liquidità, n. 23 (8 aprile del 2020).
  • Art 107 (Incremento Fondo Terzo settore). Previsto un incremento di 100 milioni di euro della prima sezione del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID -19.
  • Art 128 bis (Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro). Comma 1: “Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico [indicati nell’allegato], [alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore,] è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19”.
  • Art 130 ter (Modifiche all’articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore). Reca modifiche all’art 64 del Cura Italia estendendo il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore.
  • Art 130 quater (Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro): “Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020”.
  • Art 167 (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019). Viene recepita la campagna di Vita a favore dell’anticipo della liquidazione del 5 per mille 2019. Dice la relazione illustrativa: “Al fine di far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all’imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la norma proposta anticipa al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019. A tal fine la disposizione accelera le procedure di erogazione del contributo, stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998. Conseguentemente l’Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) procedono alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre”.
  • Art 236 (Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno). La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. La norma individua quale soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L’Agenzia per la Coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

Fonte: Vita

http://www.vita.it/it/

“Il mondo che verrà”, parte la nuova campagna del WWF. Partecipa alla consultazione!

Costruiamo insieme il Mondo che Verrà. È questo il titolo della grande consultazione lanciata dal WWF Italia che attraverso il proprio sito web e canali social chiede a tutti i cittadini di esprimere la propria opinione sul mondo da costruire una volta che l’emergenza sanitaria legata al contagio da COVID-19 sarà superata.

La pandemia contro cui tutto il Pianeta sta lottando ha messo in evidenza le nostre fragilità, cambiando le nostre certezze, le nostre relazioni sociali e il nostro modo di lavorare. Ha stravolto la nostra economia e la nostra società. La strada che sceglieremo per affrontare la crisi conseguente a questa emergenza sarà fondamentale non solo per costruire un futuro di benessere sostenibile, ma anche per prevenire ulteriori futuri drammi sanitari .
La scienza ci dice che malattie come il COVID-19, che mettono in pericolo la nostra salute e le nostre società, sono collegate al traffico di specie, alla distruzione degli ecosistemi e al nostro impatto sulla biosfera. Questo aspetto è stato approfondito nel report Pandemie, l’Effetto boomerang della distruzione degli ecosistemi da cui emerge un legame molto stretto tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta (non solo il COVID-19) e le dimensioni epocali di consumo di natura che la Terra sta subendo e che ogni anno cresce a ritmo forsennato.

Ecco perché, oggi, è necessario scegliere la strada da percorrere per un benessere davvero sostenibile, equo e in armonia con la natura. Per questo la campagna “Il mondo che verrà” chiede a tutte le persone di esprimere la propria opinione, la propria visione, le proprie speranza con un messaggio, una proposta da postare su wwf.it/ilmondocheverra

“Così come tutti insieme abbiamo affrontato la crisi sanitaria che ha provocato tanti lutti e tante difficoltà all’Italia ora tutti insieme abbiamo la necessità di costruire il Mondo che Verrà, ossia il mondo dopo il COVID-19”. Ha dichiarato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi che chiede a tutti i cittadini di far sentire la propria voce: “Abbiamo dimostrato grande coraggio e altruismo in questa prova che ci ha impegnato in una lunga serie di sacrifici per tutelare la nostra salute. Ora è il momento di dimostrare altrettanto coraggio e determinazione nel costruire il nostro futuro e quello dei nostri figli. Sia per quanto riguarda l’economia che per i nostri modelli di produzione e consumo dobbiamo ascoltare la scienza. Quella stessa scienza a cui ci affidiamo per superare il Coronavirus e che ci dice, da tempo, che scelte concrete e sostenibili per mettere al sicuro il nostro capitale naturale non sono rimandabili. Il mondo che verrà dipende da noi, perché noi siamo le scelte che facciamo!”.

Coronavirus, gli effetti sulla psiche: al via il sondaggio per pianificare gli interventi post-emergenza

L’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, in collaborazione con altre 10 Università italiane e insieme con l’Istituto Superiore di Sanità sta conducendo uno studio volto a capire che tipo di impatto la pandemia, la quarantena e il distanziamento sociale stanno avendo sulla salute mentale della popolazione italiana.

I dati raccolti attraverso questa indagine permetteranno di sviluppare interventi di supporto e di sostegno per la popolazione da fornire nella fase “post-critica”.

Il questionario è aperto a tutti, è completamente anonimo e la sua compilazione richiede circa 15 minuti.

Per collaborare alla ricerca e procedere alla compilazione, clicca qui

Riunioni non profit: cosa cambia dopo la conversione del “Cura Italia”

Il nuovo testo del Decreto legge 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) ha, da un lato, uniformato la data del 31 ottobre 2020 come termine entro il quale tutti gli enti non profit (e quindi non solo organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus, come previsto nel testo originario) possono approvare il bilancio; dall’altro, ha esteso le disposizioni previste dall’art.106 per le società alle associazioni e fondazioni.

Riproponiamo un articolo del Cantiere terzo settore, ripreso e approfondito da CSVnet, che prova a fare chiarezza anzitutto sulla possibilità di convocare gli organi sociali in questo periodo, oltre che analizzare più nello specifico la situazione per Odv, Aps ed Onlus da una parte, e per tutti gli altri enti non profit dall’altra.

Il (perdurante) divieto di riunire in presenza gli organi sociali
Va subito ribadito che il nuovo DPCM 26 aprile 2020, in continuità con i precedenti, ha anzitutto confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati (art.1, c.1, lett. d), così come la sospensione delle manifestazioni organizzate, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, svolti in luogo pubblico o privato (art.1, c.1, lett. i). È stata inoltre differita almeno fino al 17 maggio (termine di efficacia del Decreto) ogni altra attività convegnistica o congressuale (art.1, c.1, lett. s).

Da tali disposizioni è evidente come ad oggi gli enti non profit non possano riunire gli organi sociali (assemblea, consiglio direttivo o di amministrazione, organo di controllo, altri organi) nella modalità consueta, quella cioè che prevede la partecipazione fisica degli individui.

Tale divieto, che ha come base una causa di forza maggiore, vale quantomeno sino al 17 maggio, termine di efficacia del DPCM 26 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, le quali sembrano comunque più che probabili.

La possibilità di riunire gli organi sociali in videoconferenza
Il Decreto “Cura Italia” ha previsto (all’art.73, c.4) per le associazioni (sia riconosciute che non riconosciute) e le fondazioni la facoltà di riunire gli organi sociali in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto: e ciò è possibile fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato dal Governo, salvo ulteriori proroghe). Gli enti che invece hanno disciplinato nel proprio statuto tale modalità di riunione la potranno ovviamente utilizzare anche dopo il termine del 31 luglio.

Tale disposizione si applica quindi a tutti gli enti non profit, indipendentemente dal fatto che essi siano anche enti del Terzo settore (e quindi, ad oggi, Odv, Aps ed Onlus); anche se letteralmente si fa riferimento solo ad associazioni e fondazioni, sembra che la disposizione si possa estendere per interpretazione analogica anche ai comitati.

Affinché una riunione in videoconferenza sia valida, devono essere fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

  • rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
  • permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
  • permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
  • informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

Tutte queste informazioni devono essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell’organo, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti. Una volta riunito l’organo, dovranno ovviamente essere rispettati gli ordinari quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

La riunione in videoconferenza è sicuramente una possibilità importante che il legislatore ha ammesso per gli enti non profit che ad oggi non la contemplano nel loro statuto (e la cui previsione appare più che opportuno inserire in occasione del prossimo adeguamento o modifica statutaria), ma è necessario che tali riunioni avvengano nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla legge. Qualora ciò non sia possibile gli enti non profit sono legittimati, a nostro giudizio per una causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi), a rinviare la riunione in presenza a data da destinarsi, aspettando la fine della situazione emergenziale: ciò al fine di tutelare il fondamentale diritto ad un’effettiva ed informata partecipazione dei consociati.

Qualora un ente non profit opti per il rinvio della riunione di un organo sociale (ad esempio dell’assemblea), dovrà ovviamente informarne tutti componenti, giustificando il mancato utilizzo della videoconferenza con ragioni di difficoltà (tecniche o di altro tipo), tali da non poter garantire una piena partecipazione degli intervenuti.

Le modifiche apportate dalla Legge di conversione del “Cura Italia”
Il testo definitivo del “Cura Italia” ha esteso il termine di approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020 per tutti gli enti non profit (associazioni, fondazioni e comitati) e in generale a tutti gli enti non commerciali; il testo precedente prevedeva tale proroga solo per le Odv, le Aps e le Onlus.

Qualora tali soggetti siano tenuti, per legge o per statuto, ad approvare il bilancio di esercizio (ed, eventualmente, anche il bilancio sociale) entro il periodo che va dal 1° febbraio al 31 luglio 2020, possono derogare a tali disposizioni, posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020.

A tale positiva estensione se ne è aggiunta un’altra, di segno opposto: il nuovo comma 8-bis dell’art.106 del Decreto ha disposto l’applicazione delle disposizioni in esso contenute, relative allo svolgimento delle assemblee delle società, ad associazioni e fondazioni con l’espressa eccezione di Odv, Aps ed Onlus. Anche qui, come in precedenza, la disposizione sembra potersi applicare per analogia anche ai comitati.

Fra tali disposizioni vi è la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell’esercizio sociale (cioè il 29 giugno, per i molti enti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare) per deliberare in merito all’approvazione del bilancio: a nostro avviso, il richiamo che l’art.106, c.1 del “Cura Italia” opera agli articoli 2364, c.2 e 2478-bis del Codice civile riguarda infatti solo l’approvazione del bilancio e non anche altre delibere dell’assemblea ordinaria. Se questo è vero, tale disposizione appare avere un significato pratico pressoché nullo visto che, come detto in precedenza, l’art.35, c.3-ter del nuovo “Cura Italia” ha disposto la proroga per l’approvazione del bilancio per tutti gli enti non profit al 31 ottobre 2020, quindi ben più in là del 29 giugno.

Per effetto dell’estensione prevista dall’art.106, c.8-bis alla normativa sulle società, gli enti non profit (diversi da Odv, Aps ed Onlus) hanno comunque la facoltà di utilizzare nelle assemblee (sia ordinarie che straordinarie) tenute in forma telematica (possibili anche qualora non siano previste nello statuto e, in tal caso, convocabili entro il 31 luglio 2020) strumenti più ampi rispetto a quelli previsti dall’art.73, c.4 del Decreto (che si applica anche ad Odv, Aps ed Onlus), quali il voto elettronico o per corrispondenza, oppure il voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

L’aggiunta del comma 8-bis all’art.106 rappresenta probabilmente una svista del legislatore dovuta alla difficoltà di coordinare i moltissimi emendamenti presentati al testo del Decreto; nondimeno, la differenza di trattamento che comunque ne risulta fra gli enti non profit in generale, da un lato, e Odv, Aps ed Onlus dall’altro, appare senz’altro ingiustificata e priva di fondamento. Sarebbe quindi opportuno, qualora possibile, sopprimere tale disposizione oppure estenderne la portata anche ad Odv, Aps ed Onlus.

La situazione per Odv, Aps ed Onlus
Proviamo a delineare il quadro che risulta dalla nuova normativa, partendo dalle Odv, Aps ed Onlus, e chiarendo su quali basi normative sia possibile rinviare le riunioni in presenza degli organi sociali (in particolare dell’assemblea), in relazione ai diversi adempimenti in scadenza in questo periodo.

Per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci (di esercizio e/o sociale), il cui termine per legge o per statuto cade nel periodo 1° febbraio-31 luglio 2020, l’assemblea in presenza può come detto essere rinviata a data da destinarsi per causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi) e contando sul fatto che l’art.35, c.3 del Decreto “Cura Italia” ne sposta comunque il termine per l’approvazione fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto riguarda le altre delibere di competenza dell’organo assembleare in scadenza in questo periodo (quale potrebbe essere, ad esempio, l’elezione degli organi sociali), le riunioni in presenza sono rinviate sempre per causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi) a data da destinarsi, fino alla fine della situazione emergenziale. Per tali adempimenti non è stato però posto un termine “finale”, come è stato fatto invece per i bilanci: sembra quindi che l’ente dovrà convocare l’assemblea senza ritardo una volta conclusa la situazione di emergenza.

Si ricorda che Odv, Aps ed Onlus sono chiamate a modificare i loro statuti per adeguarsi alla Riforma del Terzo settore: in tal senso, il “Cura Italia” ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per effettuare tale modifica con la procedura semplificata (utilizzando cioè le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria).

Le Odv, le Aps e le Onlus hanno come visto la facoltà (ex art.73, c.4 del Decreto “Cura Italia”) di riunirsi in videoconferenza (anche qualora lo statuto non preveda tale modalità e, in tal caso, fino al 31 luglio 2020), nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità analizzati in precedenza.

La situazione per gli altri enti non profit
Agli altri enti non profit si applicano disposizioni in parte uguali e in parte diverse rispetto ad Odv, Aps ed Onlus.

Per l’approvazione dei bilanci in scadenza al 31 luglio 2020, il termine del 31 ottobre 2020 è stato esteso a tutti gli enti non profit (associazioni, fondazioni, comitati) e in generale a tutti gli enti non commerciali: tutti questi possono quindi rinviare l’assemblea in presenza per causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi), avendo l’ulteriore base normativa del nuovo art.35, c.3-ter del Decreto “Cura Italia”.

Per quanto riguarda le altre delibere assembleari in scadenza in questo periodo (quali, ad esempio, l’elezione degli organi sociali), le riunioni in presenza sono rinviate sempre per causa di forza maggiore sulla base del DPCM 26 aprile 2020 (e di quelli, eventualmente, successivi) a data da destinarsi. Non è stato posto un termine “finale” per l’assunzione di tali delibere: se ne ricava che l’ente dovrà convocare l’assemblea senza ritardo una volta conclusa la situazione di emergenza.

Gli enti non profit hanno anch’essi come visto la possibilità (ex art.73, c.4 del Decreto “Cura Italia”) di riunirsi in videoconferenza (anche qualora lo statuto non preveda tale modalità e, in tal caso, fino al 31 luglio 2020), nel rispetto dei criteri di trasparenza ed accessibilità; hanno inoltre la facoltà di utilizzare nelle riunioni telematiche strumenti più ampi rispetto a quelli previsti per le Odv, le Aps e le Onlus, quali il voto elettronico o per corrispondenza, oppure il voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (art.106, c.8-bis).