RUNTS: in GU le regole per l’iscrizione, il deposito e la gestione degli atti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Nello specifico il decreto disciplina:
– le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
– le modalità di deposito degli atti previsti;
– le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
– le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Terzo settore, come affrontare le prossime scadenze

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per CSVnet relativamente alle scadenze, adempimenti ed impegni per per Odv, Aps e Onlus

Il prossimo 31 ottobre è il termine ultimo che il Decreto legge 18 del 2020 (“Cura Italia”) ha disposto per una serie di importanti scadenze, fra cui:

  • l’approvazione del bilancio di esercizio;
  • l’adeguamento dello statuto per Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, qualora si vogliano utilizzare le procedure semplificate dell’assemblea ordinaria;
  • la possibilità di impiegare le risorse del 5 per mille 2017.

Come è noto, ciò è stato fatto per far fronte al periodo emergenziale in cui ancora oggi ci troviamo, e alla chiusura di moltissime attività (fra cui anche le riunioni in presenza degli organi degli enti non profit) negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio, periodo in cui tradizionalmente si tengono le assemblee per l’approvazione del bilancio.

L’approvazione del bilancio di esercizio

Il Decreto “Cura Italia” ha come detto posticipato la possibilità di approvare il bilancio di esercizio da parte di tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e i comitati disciplinati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché per tutti gli enti non commerciali (di cui all’art.73, c.1, lett. c) del dpr 917/1986): qualora tali soggetti avessero dovuto, per legge o per statuto, approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo 1° febbraio-31 luglio 2020, è stata concessa la possibilità di posticiparne l’approvazione fino al 31 ottobre 2020.

Ad oggi il termine del 31 ottobre non è stato ulteriormente prorogato dagli ultimi decreti del Governo, e quindi rimane il termine ultimo entro cui approvare il bilancio.

Si ricorda che il Codice del Terzo settore ha previsto per gli enti del Terzo settore (Ets) che hanno avuto nel 2019 entrate pari o superiori a 220.000 euro l’obbligo di redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Gli enti invece che nel 2019 hanno avuto entrate inferiori a 220.000 euro possono limitarsi alla redazione di un rendiconto per cassa. Anche se il Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non è ancora oggi operativo, le previsioni appena menzionate si applicano comunque alle organizzazioni di volontariato (Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus iscritte nei rispettivi registri, dato che tali enti sono già oggi considerati Ets (art.101, c.3 del Codice del Terzo settore).

Nonostante il Decreto ministeriale 5 marzo 2020 abbia predisposto gli schemi di bilancio per gli Ets, tali modelli saranno obbligatori solo a partire dalla redazione del bilancio del 2021.

Non essendo ancora operativo il Registro unico, il bilancio approvato non deve ad oggi essere depositato presso alcun ente o istituzione ma deve rimanere agli atti dell’associazione: l’obbligo di inviare il bilancio al Runts scatterà solo nel momento in cui quest’ultimo sarà istituito e reso operativo.

L’adeguamento dello statuto per Odv, Aps ed Onlus, cosa cambia davvero al 31 ottobre

Il termine del 31 ottobre è anche il termine entro cui le Odv, le Aps e le Onlus devono adeguare i loro statuti qualora vogliano utilizzare le procedure semplificate dell’assemblea ordinaria.

Tale termine, che riguarda solo le Odv, le Aps e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e non quindi tutte le altre associazioni non in possesso di tali qualifiche), non è tassativo (lo hanno ribadito la Circolare del Ministero del lavoro n.13 del 31 maggio 2019 e la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.89/E del 25 ottobre 2019) ma è il termine entro cui poter modificare lo statuto utilizzando le procedure dell’assemblea ordinaria; il mancato rispetto di esso non ha conseguenze circa l’accesso a misure promozionali o aspetti fiscali.

Sarà quindi possibile, per le Odv, le Aps e le Onlus, così come per tutte le altre associazioni, adeguare lo statuto anche dopo il 31 ottobre, andando in assemblea straordinaria (la quale prevede solitamente quorum costitutivi aggravati rispetto a quella ordinaria).

Visto che a giorni dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto che istituisce il Runts (già oggi pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il quale dovrebbe essere reso operativo nella prossima primavera, in particolare le Odv e le Aps iscritte ad oggi nei rispettivi registri regionali e provinciali dovranno, se già non l’hanno fatto, nei prossimi mesi completare il procedimento di modifica dello statuto per adeguarsi alla Riforma del Terzo settore e prepararsi alla “trasmigrazione” nel registro unico.

La rendicontazione del 5 per mille 2017, il problema delle scadenze

Il termine del 31 ottobre rileva anche ai fini della rendicontazione del 5 per mille 2017.

Il decreto “Cura Italia” (art.35, c.3) ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 la possibilità di utilizzare le risorse del 5 per mille 2017 (che è stato incassato dagli enti nel 2019 e che deve essere rendicontato nel 2020); il successivo comma 3-bis ha invece esteso da un anno a diciotto mesi il termine entro il quale redigere il rendiconto relativo all’utilizzo delle somme del 5 per mille 2017.

La Nota ministeriale n.4344 del 19 maggio scorso ha cercato di chiarire i nuovi termini partendo dal momento in cui è stato incassato il contributo del 5 per mille 2017: gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 500.000 euro hanno incassato il contributo in data 11 luglio 2019 mentre gli enti che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro hanno incassato il contributo in data 7 agosto 2019.

Il termine entro il quale utilizzare le risorse del 5 per mille, originariamente in scadenza rispettivamente il 10 luglio 2020 e il 6 agosto 2020, viene quindi prorogato al 31 ottobre 2020. Per quanto riguarda invece la redazione del rendiconto, il nuovo termine è quello di diciotto mesi a partire dalla data di ricezione delle somme: quindi il 10 gennaio 2021 per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 500.000,00 euro, e il 6 febbraio 2021 per gli enti che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000,00 euro.

Non è di facile comprensione il motivo per cui sia stato posto un termine diverso per l’impiego delle somme e per la redazione del rendiconto: si consiglia comunque di tenere la data del 31 ottobre come termine ultimo sia per l’impiego delle somme che per la redazione del rendiconto relativo al 5 per mille 2017.

Si ricorda infine che per gli enti che hanno ricevuto un importo pari o superiore a 20.000 euro vi è l’obbligo di inviare il rendiconto, entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione dello stesso, all’amministrazione competente all’erogazione delle somme.

Sul sito del Ministero del lavoro è possibile scaricare il modello e le linee guida per la rendicontazione del 5 per mille.

La possibilità di svolgere le riunioni in presenza

Il Dpcm 18 ottobre 2020, visto il progressivo aumentare dei contagi, ha disposto limitazioni ancora più stringenti rispetto a quelle già disposte dal Dpcm del 13 ottobre 2020 (vedi l’articolo “Dallo sport alla ristorazione, le nuove restrizioni anche per il non profit”), ma non ha espressamente vietato di svolgere le riunioni degli organi sociali degli enti non profit in presenza.

Ciò è confermato dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2020, nella quale si precisa che per “attività convegnistiche e congressuali” (sospese entrambe dal Dpcm 18 ottobre 2020) si devono intendere eventi di “carattere ufficiale”, aperti alla stampa e al pubblico, tenuti in locali pubblici o aperti al pubblico. Tali elementi di ufficialità e di apertura al pubblico sono invece assenti nelle “riunioni private”, come ad esempio le assemblee societarie o di condominio, ma in cui possono rientrare anche le riunioni degli organi sociali delle associazioni e degli altri enti non profit.

Quello che è fortemente raccomandato è che le riunioni private, e quindi anche le assemblee per approvare il bilancio e/o per modificare lo statuto si tengano in videoconferenza, e quindi a distanza. Laddove ciò non sia possibile, la riunione potrà svolgersi in presenza, rispettando però al massimo grado tutte le indicazioni normative in tema di prevenzione del contagio da Covid-19.

In particolare, l’assemblea si dovrà tenere nel rigoroso rispetto di alcune regole fondamentali, fra cui:

  • il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti;
  • l’utilizzo obbligatorio ed in ogni momento della mascherina;
  • il tenere traccia degli associati partecipanti alla riunione, a cui occorrerà misurare la temperatura prima dell’ingresso e farsi comunque rilasciare una dichiarazione attestante il loro stato di salute. Qualora la persona avesse febbre superiore a 37,5 gradi oppure altri sintomi riconducibili a Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie e simili) non potrà essere lasciato entrare nel luogo ove si svolge la riunione.

Occorrerà poi, specie con riguardo alle assemblee delle associazioni, valutare bene il numero di associati presenti nella base associativa e selezionare di conseguenza uno spazio che sia adatto a contenerli, nel rispetto delle indicazioni menzionate in precedenza.

L’obiettivo prioritario deve essere ovviamente quello di tutelare al massimo grado la salute dei partecipanti e, a cascata, della generalità degli individui.

Le riunioni in videoconferenza

Come già detto, la modalità più opportuna e consigliata per la riunione degli organi sociali è quella a distanza.

Il decreto legge 125 del 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 (non fino al 31 gennaio 2021, termine attuale dello stato di emergenza) la possibilità, disposta dall’art.73, c.4 del Decreto “Cura Italia”, di tenere le riunioni degli organi sociali degli enti non profit in videoconferenza, anche qualora tale modalità non sia espressamente contemplata nello statuto

Un’associazione può quindi, fino al 31 dicembre 2020, svolgere le riunioni in videoconferenza, nel rispetto però di criteri di trasparenza e tracciabilità, che si concretizzano nel:

  • rendere noti a tutti i partecipanti i diversi punti all’ordine del giorno della riunione, mettendo a disposizione la relativa documentazione;
  • permettere al presidente dell’organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
  • permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione (principio di simultaneità);
  • informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza (ad esempio skype, hangout, zoom, ecc.), e delle modalità con cui potervi accedere.

Tutte queste informazioni devono essere rese note in modo dettagliato nella convocazione dell’organo, al fine di consentire la partecipazione effettiva di tutti i componenti.

Una volta riunito l’organo, dovranno ovviamente essere rispettati gli ordinari quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Riforma del Terzo settore: mancato adeguamento dello statuto entro il 31 Ottobre. Cosa accade?

Il 31 ottobre 2020 per ODV, APS e ONLUS scade il termine per adeguare gli statuti al Codice del Terzo Settore.

La prossima primavera, a quasi quattro anni dall’entrata in vigore del Codice del Terzo settore, dovrebbe raggiungere la piena operatività il Registro Unico (RUNTS) a seguito della raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni.

L’art. 101 del Codice prevede che Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale adeguino i loro statuti alle nuove disposizioni prima ancora dell’operatività del nuovo Registro. Il termine, originariamente fissato il 3 agosto 2019, è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell’art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2020 dall’art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia).

A seguito dei tanti quesiti ricevuti sul tema, è bene ricordare che:

fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 ottobre 2020. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.

MA COSA SUCCEDE A ODV, APS E ONLUS CHE NON ADEGUANO IL LORO STATUTO NEL TERMINE DEL 31 OTTOBRE?

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019, è intervenuta a chiarire la questione:

“ODV, APS e ONLUS iscritte ai relativi registri regionali possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali discendenti dalle vecchie norme di riferimento, fino all’operatività della nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore, anche nel caso in cui non proceda ad adeguare lo statuto entro il 31 ottobre 2020 alle disposizioni inderogabili del Codice.

Gli enti avrebbero, perciò, a disposizione ulteriore tempo per adeguare i propri statuti. Tuttavia, si ricorda, che dopo il 31 ottobre, non sarà possibile per le associazioni deliberare le modifiche degli statuti avvalendosi dei quorum previsti per le assemblee ordinarie, anche nel caso in cui le modifiche siano limitate a quelle minime necessarie.

L’area consulenza del CSV Napoli, da gennaio 2019 ad oggi ha supportato 707 ETS (ODV, APS e ONLUS) negli adeguamenti statutari. Per far fronte alla crescente richiesta di accompagnamento nelle modifiche statutarie, il CSV Napoli ha adottato la metodologia degli incontri di gruppo in modalità webinar per soddisfare tutte le esigenze. CSV Napoli a breve pubblicherà le nuove date per gli incontri di gruppo in modalità webinar previste per i mesi di novembre e dicembre.

Ricordiamo che sono disponibili ancora posti liberi per gli incontri di ottobre. Per iscriversi: https://www.csvnapoli.it/start-up-e-adeguamenti-statutari-nuove-date-per-le-consulenze-di-gruppo-online/

Terzo settore: pubblicato in Gazzetta il decreto del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Lo scorso 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B e C, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.

Il Decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli allegati B e C sono comprensivi di 2 appendici ciascuno, rese disponibili in formato excel.

Allegato B Appendice 1

Allegato B Appendice 2

Allegato C Appendice 1

Allegato C Appendice 2

Le appendici rappresentano esclusivamente il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. e non sono di immediato utilizzo da parte degli enti.

Cinque per mille, online i contributi inferiori a 500mila euro

È online sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il primo elenco dei beneficiari dei 5 per mille relativo all’anno finanziario 2019 per gli enti che hanno diritto a un contributo inferiore a 500mila euro. L’erogazione interessa 40.852 beneficiari per un totale di 226.821.138,67 euro. L’elenco è pubblicato alla sezione B) della pagina “Anno 2019 – elenco dei pagamenti effettuati” e sarà aggiornato, con indicazione dello stato del pagamento, alla ricezione degli esiti.

La pubblicazione rientra nella stretta indicata dal Decreto Rilancio dello scorso 19 maggio per dare respiro alle realtà non profit che, a causa dell’emergenza Covid-19, hanno visto aumentare il proprio impegno. Già a fine luglio erano stati pubblicati quelli relativi agli enti beneficiari di importi superiori e liquidate quelle relative all’anno finanziario 2018.

Anno 2019: come funziona il pagamento degli enti con contributo inferiore a 500mila euro
Come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia delle Entrate trasmette vari elenchi – di norma due – con le coordinate bancarie dei soggetti con contributo inferiore a 500mila euro.

Il Ministero trasmette l’autorizzazione al pagamento apportando eventuali aggiornamenti delle coordinate bancarie in attuazione di mandati irrevocabili di pagamento. L’Agenzia delle Entrate predispone quindi l’ordinativo di pagamento telematico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emana il decreto cumulativo di pagamento.

L’elenco rappresenta i beneficiari per i quali l’Agenzia delle Entrate ha nella propria banca dati le coordinate iban. Il Ministero del Lavoro ha autorizzato l’11 settembre 2020 la predisposizione dell’ordinativo di pagamento fornendo le coordinate dei mandati irrevocabili all’incasso recepiti. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto l’ordinativo il 17 settembre 2020, comunicandolo il 22 settembre 2020 al Ministero del Lavoro.

Non è ancora disponibile il rendiconto con l’esito del buon fine dell’accredito. Non possono più essere accettati mandati irrevocabili all’incasso dei crediti per gli enti in elenco.

Emergenza Covid-19 e non profit: ecco tutte le misure attive

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler pubblicato sul portale di CSVnet in cui si riepilogano le più importanti misure di sostegno fiscale e contributivo ad oggi ancora vigenti per il non profit.

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “Decreto Agosto”), rappresenta l’ultima misura in ordine di tempo che ha disposto ulteriori misure per il rilancio dell’economia al fine di contrastare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Tali misure hanno interessato anche gli enti non profit in generale, e gli enti del Terzo settore in particolare.

Sembra opportuno provare a riepilogare le più importanti misure di sostegno fiscale e contributivo ad oggi ancora vigenti, previste dai Decreti Legge 18/2020 (“Cura Italia”), 23/2020 (“Liquidità”), 34/2020 (“Rilancio”) e 104/2020 (“Agosto”), concentrando l’attenzione su quelle di cui possono usufruire anche gli enti non profit in generale (sia che svolgano attività commerciale in maniera non prevalente sia che la svolgano in maniera prevalente o esclusiva), gli enti del Terzo settore. In mancanza del registro unico nazionale del terzo settore (Runts), sono oggi considerati tali le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), le Onlus e le imprese sociali.

MISURA DI SOSTEGNO DESCRIZIONE SI APPLICA ANCHE A PER APPROFONDIRE
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
(Art.13 
DL n.23/2020 e art.64 DL 104/2020)
– Possibilità di accedere alle risorse del Fondi di garanzia per le Pmi, richiedendo un prestito alla banca o altro soggetto abilitato alla concessione del credito, che viene garantito dallo Stato al 100%

– Per usufruire dell’agevolazione il richiedente deve autocertificare che l’attività svolta è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19

– Enti del Terzo settore (ODV, APS, Onlus, imprese sociali)

– Enti non profit non commerciali

– Enti religiosi civilmente riconosciuti

– Enti non profit commerciali

News Cantiere Terzo settore
Rateizzazione dei versamenti sospesi
(art.97 
DL 104/2020)
– I versamenti previsti dagli articoli 126 e 127 del DL Rilancio vengono ulteriormente rateizzati

– È possibile pagare il 50% delle somme dovute entro il 16 settembre 2020, mentre il restante 50% può essere suddiviso fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021

– Enti del Terzo settore (ODV, APS, Onlus)

– Enti non profit non commerciali

– Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, ASD e SSD

– Enti non profit commerciali

– Imprese sociali

Circolare AdE 9/E del 13 aprile 2020

Circolare AdE 25/E del 20 agosto 2020

IRAP
(art.24 
DL 34/2020)
– Il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto, e non è dovuto nemmeno il 1° acconto relativo al periodo d’imposta 2020 – Enti del Terzo settore (ODV, APS, Onlus, imprese sociali)

– Enti non profit non commerciali

– Enti non profit commerciali

Risoluzione AdE 28/E del 29 maggio 2020
Superbonus
(art.119, 
DL 34/2020)
– Agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

– La Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (per le spese sostenute nel 2020 può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020

– ODV, APS ed Onlus

– ASD e SSD, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

– Imprese sociali che gestiscono immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica

Area tematica Agenzia delle Entrate

News Cantiere Terzo settore

Credito di imposta per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro
(art.120, 
DL 34/2020)
– Le spese ammissibili non possono superare il limite di 80.000 euro e il credito di imposta fruibile è pari al 60% di tali spese (quindi al massimo 48.000 euro)

– La comunicazione delle spese ammissibili può essere inviata dal 20 luglio 2020 fino al 30 novembre 2021

– Possibilità di cedere il credito entro il 31 dicembre 2021

– Enti del Terzo settore (ODV, APS, Onlus)

– Enti non profit non commerciali

– Enti non profit commerciali e imprese sociali (svolgenti le attività indicate nell’Allegato 1 al Decreto 34/2020)

Area tematica Agenzia delle Entrate

News Cantiere Terzo settore

Credito di imposta per i canoni di locazione
(art.28, 
DL 34/2020)
– Credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività istituzionale pagati per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno

– La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

– Possibilità di cedere il credito entro il 31 dicembre 2021

– Enti del Terzo settore (ODV, APS, Onlus, imprese sociali)

– Enti non profit non commerciali

– Enti religiosi civilmente riconosciuti

– Enti non profit commerciali

Area tematica Agenzia delle Entrate

News Cantiere Terzo settore

Agevolazioni sull’acquisto di DPI
(art.124 
DL 34/2020)
– Esenzione IVA dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 su tutta una serie di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 (fra cui mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3)

– Vi è il diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte

– Enti del Terzo settore (ODV, APS, Onlus, imprese sociali)

– Enti non profit non commerciali

– Enti non profit commerciali

News Cantiere Terzo settore
Incremento del fondo per il finanziamento di progetti
e attività di interesse generale del Terzo settore (art.67, 
DL 34/2020)
– Incremento del Fondo di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020

– Le risorse andranno a finanziare attività volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di Covid-19

– ODV, APS e Fondazioni Onlus News Cantiere Terzo settore
Sostegno economico alle associazioni sportive dilettantistiche
(art.218-bis 
DL 34/2020)
 – Stanziati 30 milioni di euro per sostenere la ripresa e l’incremento delle attività delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

– I fondi dovranno essere ripartiti da un futuro DPCM

– ASD News Cantiere Terzo settore
Disposizioni in tema di impianti sportivi
(art.95 
DL 18/2020 e art.216 DL 34/2020)
– Sono sospesi fino al 30 settembre i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali

– I versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020

– Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, ASD e SSD che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

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