Gluo: tutti gli appuntamenti di marzo per la formazione dei volontari

Ricerca e accoglienza di nuovi volontari, digitalizzazione e aspetti normativi che coinvolgono anche il non profit.

Sono alcune delle proposte raccolte nell’Alveare Csv Formazione di GLUO, un catalogo di iniziative nazionali, gratuite e on line, provenienti da tutti i Csv e rivolte a volontari e volontarie di tutta Italia.

1-6-15-20 febbraio – 5 marzo. Il rendiconto per cassa. Il Csv di Genova propone un webinar per supportate nella redazione del rendiconto per cassa gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.00. Nel corso dell’incontro verranno analizzate le sezioni del rendiconto di cassa.

9 marzo – La cassetta degli attrezzi. Ricerca, accoglienza e valorizzazione dei volontari L’incontro di Csv Toscana propone strumenti ed approcci efficaci, per individuare il bisogno interno ed analizzarne le componenti, definire la tipologia di volontario che si sta cercando, valutare le eventuali opportunità e criticità legate al suo ingresso, conoscere e mettere in priorità le motivazioni specifiche dell’agire, puntando al benessere dell’intera organizzazione.

15 marzo – Visual social design. La brand identity sui social network Con #VolontariDigitali del Csv Palermo si continua a parlare di Brand Identity, questa volta declinata attraverso i social media: dal tono di voce alla scelta dei contenuti, dei trend e delle call to action.

20 marzo – Privacy: immagini e foto Durante il webinar del Csv Genova si ripercorreranno le abitudini quotidiane di ciascuno nell’utilizzo di immagini prese dal web o foto scattate in pubblico, per imparare a riconoscere i pericoli e adottare le tecniche opportune per una corretta gestione delle immagini alla luce della normativa privacy in vigore.

L’Alveare è disponibile su Gluo, la piattaforma collaborativa per volontari, cittadini, enti profit e non profit, per proporre o usufruire di occasioni formative, scambiare o condividere strumenti, spazi e consigli.

 

Erogazioni liberali: come procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate

Per alcuni enti del Terzo settore (Ets), vale a dire le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) trasmigrate nelle sezioni a) e b) del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) in quanto precedentemente iscritte rispettivamente ai registri di cui alle legge 266 del 1991 e alle legge 383 del 2000, oltre che le Onlus ancora iscritte alla relativa anagrafe unica (in quanto Ets transitori), la comunicazione relativa alle erogazioni liberali effettuate nel 2023 da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante, è obbligatoriamente da trasmettere entro il 16 marzo 2024 (che, cadendo di sabato, slitta per quest’anno al 18 marzo), qualora tali enti abbiano fatto registrare nel bilancio dell’annualità 2023 entrate superiori a 220.000 euro.

Nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore (il che avverrà a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea), saranno obbligati alla trasmissione in parola tutti gli enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art.83 del codice del Terzo settore, a prescindere dal volume di entrate.

Le modalità di invio della comunicazione

I versamenti oggetto della comunicazione devono risultare effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento, come le carte di debito o di credito e prepagate, previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa (cioè quelle effettuate dai soggetti non obbligati) non è prevista l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata della persona fisica che ha effettuato la donazione.

Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).

Bando per il Volontariato al Sud: incontro di presentazione giovedì 7 marzo

La Fondazione CON IL SUD organizza un incontro di presentazione tecnica del Bando, riservata alle OdV e Aps interessate a partecipare e previste dal Bando. L’incontro si svolgerà esclusivamente online giovedì 7 marzo dalle ore 11:30 alle ore 12:30.

Per partecipare, è necessario iscriversi compilando il seguente modulo entro martedì 5 marzo:
modulo di iscrizione >> https://forms.gle/FCkbbrg4anSxgHja7

Il link per partecipare all’incontro sarà inviato a tutti gli iscritti il giorno prima dell’incontro. Successivamente all’incontro, saranno disponibili sul sito le FAQ per la partecipazione al Bando.

Per maggiori informazioni sul bando…clicca qui

Convegno sul Volontariato Italiano in Africa. Associazioni protagoniste con video e testimonianze

Anche quest’anno il Consorzio SPeRA (Solidarietà Progetti e Risorse Africa) organizzerà il convegno “Italia & Africa”, che giunge alla XIVma edizione. Dal 2021, dopo la sospensione per l’epidemia Covid, il convegno ha aperto la partecipazione ad altri settori italiani operanti in Africa, quali le Università Italiane, la Chiesa Cattolica, le Imprese e le Ambasciate.

Sarà una grande occasione per raccontare a 360 gradi il continente africano dal punto di vista del prezioso operato delle associazioni umanitarie italiane che vi operano, del consorzio SPeRA e non solo.
L’obiettivo è quello di dar voce a tutti i programmi di aiuto per l’Africa, favorire collaborazioni e sinergie tra gli operatori e le diverse realtà associative laiche e religiose, agevolare il reclutamento di nuove forze umane, economiche e far conoscere il mondo della solidarietà.

L’evento, promosso anche da CSVnet, coinvolgerà le città di Genova, Roma e Milano nei giorni 23-24-25 maggio e sarà trasmesso in streaming per garantire il collegamento con altri operatori del resto d’Italia e in Africa.

La prima sessione, giovedì mattina 23 maggio fino alle 12,30, sarà quella che vedrà protagonista il volontariato.
Al termine della sessione, infatti, verrà dato spazio alle associazioni non profit operanti in Africa e sarà possibile la trasmissione di video, della durata di circa 3 minuti, delle associazioni stesse, che potranno quindi ottenere una notevole visibilità in una manifestazione che ha acquisito una notevole importanza a livello nazionale.

Tutte le realtà del terzo settore interessate a partecipare con i propri contributi video (la partecipazione è del tutto gratuita) potranno prendere contatto per prenotare la propria presenza, con la segreteria del Consorzio SPeRA.

Tutti i filmati dovranno essere inviati entro venerdì 10 maggio 2024 e saranno valutati da un’apposita commissione.

Sia per le informazioni che per la raccolta dei contributi video, il Consorzio SPeRA è disponibile all’indirizzo mail segreteria@consorziospera.org

Modello 231: anche gli enti del Terzo settore possono adottarlo

Riproponiamo l’articolo di Carlo Longari e Alessandra Tamilia – Studio Longari scritto per Cantiere Terzo Settore, relativo all’applicazione, anche per gli ETS, di uno schema di organizzazione e di gestione per contenere il rischio di commissione di reati.

Per lungo tempo ignorati dal legislatore, gli enti del Terzo Settore (Ets) hanno subito una costante crescita numerica ed economica tanto da richiedere un intervento organico di riordino del settore, realizzatosi solo con il decreto legislativo n. 117/2017 (codice del Terzo Settore). La rilevanza del fenomeno degli enti non profit ha condotto, diversi anni dopo l’introduzione del decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ad interrogarsi circa l’applicabilità della “Disciplina 231” alle organizzazioni prive di finalità di lucro ed in particolare agli enti del Terzo settore.

Il decreto legislativo 231 del 2001

Il decreto legislativo 231/2001, superando l’oramai anacronistico brocardo latino “societas delinquere non potest”, ha introdotto nel nostro ordinamento la “responsabilità amministrativa delle società e degli enti”.

L’art. 1 indica con sufficiente precisione i destinatari della disciplina del decreto. Recita infatti il comma 2 dell’articolo citato che le disposizioni in esame “si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Da ciò si evince che il criterio adottato dal legislatore non si fonda sul classico paradigma di esistenza o meno di una formale autonomia patrimoniale dell’ente: in tal caso, infatti, le società e associazioni prive di personalità giuridica non sarebbero dovute rientrare nell’ambito applicativo del decreto. La caratteristica fondamentale sembra essere l’esistenza di un’organizzazione, cioè di un soggetto di diritto caratterizzato da un certo grado di complessità organizzativa che, in quanto tale, si distingue dai singoli soggetti che lo compongono.

Il comma 3 aggiunge poi che sono esclusi dall’ambito applicativo della disciplina “lo stato, enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo”. L’esclusione, con riferimento a enti di tale sorta, si spiega soltanto in considerazione del fatto che, per la loro natura pubblicistica, l’estensione della responsabilità avrebbe comportato “un costo probabilmente non compensato da adeguati benefici”. In altri termini, l’eventuale applicazione a tali soggetti delle sanzioni, interdittive e pecuniarie, previste dal decreto avrebbe corso il rischio di provocare un pregiudizio per la collettività.

Tutti gli enti destinatari del decreto 231, al fine di contenere il rischio di commissione di reati, sono tenuti, seppur non coattivamente, ad adottare un “modello di organizzazione e gestione” (Mog). Quest’ultimo può assolvere sia ad una funzione preventiva ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto, che non a caso parla di “idoneità a prevenire reati”; oppure rispondere a una logica special-preventiva, ossia dimostrare attraverso l’adozione di un modello idoneo il “ravvedimento” dell’ente. Si delineano così due tipologie diverse di modello, uno adottato ex ante, prima della commissione del reato presupposto, e uno ex post, dopo la realizzazione del fatto illecito, nell’ottica di prevenire in futuro reati della stessa specie di quello verificatosi.

L’applicabilità del modello 231 agli enti del Terzo settore

Ampia attenzione è stata dedicata al tema dell’assoggettabilità della disciplina in esame agli enti del Terzo settore.

Gli enti non profit di carattere privato (comitati, fondazioni, associazioni o altre organizzazioni collettive che perseguono fini ideali e/o solidaristici) non rientrano certamente nella categoria pubblicistica degli enti espressamente esclusi, ma non rientrerebbero comunque nella sfera applicativa del decreto legislativo n. 231/2001 in quanto carenti del necessario “carattere imprenditoriale” dell’attività svolta, requisito attorno al quale appare essere costruito il complessivo sistema punitivo del decreto legislativo.

Tutti i dubbi interpretativi sono stati unanimemente fugati prendendo in analisi sia il dato testuale della normativa, sia l’attività svolta in concreto dall’ente. In primo luogo, il legislatore non ha esplicitamente escluso l’applicabilità della disciplina agli Ets né è possibile giungere a tale conclusione in via interpretativa, posto che all’interno dell’elenco dei reati presupposto rientrano anche fattispecie che non postulano l’esercizio di attività di impresa. In secondo luogo, il movente economico-finanziario alla base della commissione di molti degli illeciti rientranti nel campo di applicazione del decreto 231 appare perfettamente compatibile anche con enti di scopo non lucrativo, che comunque concorrono a creare utilità a soggetti che operano nell’ambito delle loro organizzazioni.

La situazione di incertezza applicativa è poi definitivamente mutata a seguito dell’introduzione del codice del Terzo settore, il quale ha previsto espressamente che l’organo di controllo dell’Ets è tenuto, laddove istituito, a vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nel decreto 231, qualora applicabili, e sull’adeguatezza e corretto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente stesso. Pertanto, da una lettura unitaria e sistematica delle norme appena citate emerge chiaramente una possibile applicazione della “disciplina 231” nell’ambito della riforma del Terzo settore.

A ben vedere, nonostante la costruzione del modello si basi sostanzialmente su una prospettiva di tipo aziendalistico, anche le organizzazioni non profit, e quindi gli enti del Terzo settore, possono a dotarsi di un Mog attraverso l’identificazione delle attività e dei processi aziendali a rischio, la mappatura delle aree a rischio reato e dei processi “sensibili”, la valutazione del risk assessment e, infine, la definizione di principi generali e protocolli specifici di controllo.