17 Giu, 2021 | In evidenza, News dalle odv
Il prossimo 21 giugno, l’associazione L’Incrocio delle Idee entrerà nel carcere di Arienzo per celebrare “La Festa della Musica”. Si tratta di una manifestazione internazionale, nata in Francia nel 1982, che vede tantissimi musicisti professionisti e dilettanti invadere le strade per esibirsi nelle piazze, giardini, cortili, musei ma anche sui treni, negli ospedali, e nelle carceri.
In Italia sono tante le città che da 25 anni aderiscono a questa giornata coinvolgendo centinaia di musicisti, che in luoghi e scenari differenti e anche improbabili, “offrono” musica di ogni genere, dalla classica al reggae, dall’elettronica al pop, dal folk al jazz, dal blues al rock, suonando e ascoltando musica festeggiando l’arrivo dell’estate. Testimonial dell’edizione 2021 sarà Edoardo Bennato, una figura iconica del rock italiano che, come nei suoi esordi da busker e one man band per le strade di Londra, rappresenta pienamente lo spirito della Festa della musica. Come affermano gli organizzatori, “La Musica è vita, è un invito a respirare un’aria nuova, ricca di adrenalina e di speranze per il futuro”.
L’evento è finalizzato a promuovere la cultura e lo sviluppo della musica e sostenere l’emergere nuovi talenti ma anche a sottolineare il suo valore per favorire la coesione sociale. E così la musica diventa lo strumento per trasmettere valori positivi in un ambiente, come quello di un istituto di pena, che si pone l’obiettivo di cambiare le persone. L’associazione con i suoi volontari sarà presente in questo palcoscenico “rinchiuso” con due artisti d’eccezione Anna Spagnuolo e Michele Bonè, che hanno prontamente risposto all’invito e che proporranno un repertorio di canzoni napoletane dal ‘500 ai giorni nostri.
16 Giu, 2021 | Bandi e opportunità, Copertina
La Fondazione CON IL SUD lancia il nuovo Bando per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri, mettendo a disposizione 2 milioni di euro per sostenere progetti di contrasto e prevenzione di sfruttamento e caporalato in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, il bando interessa i lavoratori stranieri nei settori agricolo, industriale (es. edilizia, comparto tessile) e terziario (es. consegne domiciliari, lavoro domestico, settore della ricettività, trasporti, logistica), promuovendo il lavoro regolare come strumento di integrazione sociale, anche con il coinvolgimento diretto delle aziende. Il Bando scade il 17 settembre.
“É una fase critica, la pandemia ha colpito tutti, aziende e lavoratori, ma è anche l’occasione per rivedere il sistema di contrasto al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, non possiamo tornare indietro a come era prima – ha dichiarato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD. Si riparte con le grandi produzioni agricole meridionali, che richiedono molta manodopera: dalla raccolta delle angurie a quella dei pomodori. Intervengono nuove esigenze legate al covid, dalle vaccinazioni ai trasporti per citarne alcune, per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle comunità. Vogliamo affrontare davvero il fenomeno? Allora partiamo da politiche di ‘integrazione sociale’, che tengano conto delle varie esigenze, mettendo al centro la ‘persona’, con i suoi diritti e doveri, e la ‘comunità’ con le responsabilità collettive. Se non c’è una visione di insieme del fenomeno, volontà e pragmatismo nell’affrontarlo, non si va da nessuna parte, vale a livello nazionale o europeo, ma vale anche a livello territoriale”.
Nonostante il settore agricolo sia ancora quello in cui caporalato e sfruttamento dei lavoratori stranieri sono maggiormente diffusi, purtroppo il fenomeno si allarga anche ad altri settori (in particolare trasporti, costruzioni, logistica e servizi di cura) e coinvolge diverse categorie di immigrati: se in passato si trattava per lo più di persone prive di permesso di soggiorno e in condizioni di irregolarità, oggi ad essere maggiormente sfruttati sono gli immigrati provenienti dall’Europa dell’Est, i richiedenti asilo e i titolari di protezione.
Le proposte progettuali dovranno prevedere interventi dedicati ai lavoratori stranieri che vivono situazioni di difficoltà e sfruttamento lavorativo e, se presenti in Italia, delle loro famiglie, favorendone il protagonismo attivo, l’autonomia, l’inclusione sociale e la possibilità di trovare un lavoro che garantisca condizioni dignitose, offrendo protezione e assistenza. Sarà possibile prevedere percorsi formativi e di conoscenza dei diritti, di orientamento professionale, servizi di prima assistenza sanitaria e orientamento socio-legale, soluzioni abitative e condizioni di accesso e trasporto ai luoghi di lavoro dignitosi, occasioni di incontro e condivisione per favorire l’ integrazione tra culture e il legame con il territorio, attività di sensibilizzazione e orientamento al lavoro legale dedicate alle aziende, azioni di advocacy per incidere sulle politiche nazionali e locali di contrasto a caporalato e sfruttamento lavorativo.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno tre organizzazioni, di cui una organizzazione di terzo settore come soggetto responsabile. Oltre al mondo non profit potranno partecipare anche quello economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca.
Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, di rimodulazione, avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione.
Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros.
SCARICA IL BANDO
Giovedì 1 luglio alle 10.30 ci sarà la presentazione tecnica del bando, aperta ai CSV e agli Enti di Terzo settore del Sud Italia interessati alla partecipazione. La presentazione si svolgerà in modalità online, per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo >> https://forms.gle/EG1Tu3LwqBVeivPo6.
16 Giu, 2021 | In evidenza, News dal Csv
Parte oggi la nuova edizione di “Volontariato e professione”, un progetto nato dall’ormai consolidata collaborazione tra il CSV Napoli, l’Università Suor Orsola Benincasa e il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA che intende accendere i riflettori sul valore della coesione e sul potere socializzante del volontariato professionale. Un’iniziativa rivolta ai giovani per stimolare la riflessione sull’importanza di apprendere durante tutto l’arco della vita e in contesti diversi da quelli formali, riconoscendo il volontariato come luogo privilegiato per l’acquisizione di competenze utili anche a progettare la propria professione.
Il percorso, che durerà fino a dicembre 2021, si rivolge agli studenti dei corsi di laurea in Scienze della Formazione e Scienze Umanistiche e prevede metodologie di apprendimento attive, testimonianze di volontari, laboratori esperenziali e momenti di confronto presso enti no profit.
Tanti gli argomenti che saranno affrontati dalla Riforma del Terzo settore alle connessioni tra i percorsi di apprendimento formali e non formali, passando per le esperienze di cittadinanza attiva che aiutano la crescita delle comunità.
Numerose sono anche le realtà di terzo settore della città metropolitana di Napoli che hanno aderito al progetto per raccontare il loro quotidiano impegno nei territori e promuovere il volontariato come modello di vita alternativo, motore di cambiamento, strumento per favorire il benessere collettivo: l’associazione di Poggiomarino Gruppo Archeologico Terramare 3000, le associazioni Torre dei Giovani e Prima Aurora di Torre del Greco, Restiamo umani di Scisciano, Andare oltre di Portici, la Cooperativa Sociale LESS e le associazioni Alessandro Peluso, Banca del Tempo, Fundacion San Giuseppe, Famiglie in rete e Movimento Dehoniani di Napoli.
Per maggiori informazioni sul progetto: promozione@csvnapoli.it
15 Giu, 2021 | In evidenza, News dal Csv, Senza categoria
Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo settore relativo alla scadenza del prossimo 30 giugno per le organizzazioni che hanno ricevuto importi pari o superiori a 10.000 euro.
Il 30 giugno prossimo scade un termine importante per quanto riguarda molti enti non profit, relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro.
I soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129, modificata nella formulazione attuale dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), che ha disposto in modo permanente alcuni obblighi di trasparenza riguardanti i contributi pubblici ricevuti (anche) dagli enti non profit.
Importanti chiarimenti sul tema sono poi stati forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 2 dell’11 gennaio 2019: nonostante tale documento si riferisca in particolare agli enti del Terzo settore (Ets), le indicazioni in esso contenute possono ragionevolmente estendersi anche agli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni menzionate.
L’obbligo in questione si applica alle associazioni, alle fondazioni e alle Onlus che hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte:
- delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- dei soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fra essi rientrano anche le società in controllo pubblico, così come le associazioni, le fondazioni ed in generale gli enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro di entrate annuali, la cui attività sia stata finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
Sono inoltre soggette all’obbligo di rendicontazione anche le associazioni di protezione ambientale e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (che in realtà già vi rientravano in quanto appunto “associazioni”), e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Pur non menzionandoli nello specifico, è evidente come la normativa richiamata si applichi anche agli enti del Terzo settore e quindi, ad oggi e in assenza del registro unico nazionale, alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps): questo nonostante il codice del Terzo settore disponga già per essi alcuni importanti obblighi in tema di trasparenza.
L’obbligo in questione si applica come detto anche alle Onlus: è bene infatti ricordare che la normativa Onlus è stata sì soppressa dal codice del Terzo settore, ma tale abrogazione diventerà effettiva solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale per gli Ets.
I soggetti interessati: le società
La legge 124/2017 distingue i soggetti menzionati nel paragrafo precedente da quelli che esercitano attività d’impresa, ai sensi dell’art. 2195 del Codice civile, disponendo per essi modalità di pubblicazione parzialmente diverse rispetto a quelle previste per associazioni, fondazioni e Onlus, di cui si dirà a breve.
Fra tali soggetti rientrano sicuramente le società di cui al Libro V del Codice civile, oltre che le imprese sociali costituite in forma societaria.
Il discorso si fa più problematico per le cooperative sociali, che sono sia “società” che “onlus” (di diritto): la circolare ministeriale menzionata in precedenza afferma la prevalenza del profilo legato alla forma giuridica e quindi le cooperative sociali (tranne quelle che svolgono attività a favore degli stranieri) sono tenute ad adempiere all’obbligo di pubblicazione nelle stesse forme previste per le società. Applicando tale ragionamento alle imprese sociali, si ricava che quelle costituite in forma di associazione o fondazione sono chiamate a rispettare le regole di pubblicazione previste per tali forme giuridiche.
Il contenuto dell’obbligo e il termine per la pubblicazione
L’obbligo scatta solo nel momento in cui gli enti menzionati (associazioni, fondazioni e Onlus da un lato, società dall’altro) abbiano ricevuto contributi pubblici per una cifra pari o superiore a 10.000 euro: il riferimento è l’esercizio finanziario precedente cioè, per gli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Una fondamentale novità rispetto alla formulazione originaria della disposizione è che non tutte le risorse provenienti dalle pubbliche amministrazioni rientrano nel plafond dei 10.000 euro, ma solamente quelle relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Ciò significa che eventuali apporti economici di natura corrispettiva (commerciale) con gli enti pubblici non rientrano nel computo dei 10.000 euro, così come quelli dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento; vi rientrano invece i contributi concessi dall’ente pubblico a titolo di liberalità oppure dietro presentazione di uno specifico progetto da parte dell’associazione.
I contributi possono essere non solo in denaro ma anche “in natura”. La circolare del Ministero del Lavoro ha precisato che si intendono quindi ricomprese anche le risorse strumentali, quali ad esempio un bene mobile o immobile concesso in comodato dalla pubblica amministrazione: in tal caso si dovrà chiedere alla stessa di comunicare il valore del bene, il quale dovrà essere indicato nel rendiconto. Qualora non fosse possibile individuare una cifra precisa, è consigliabile fare riferimento a quello che è il valore di un bene simile o analogo sul mercato.
Alcune specifiche attribuzioni economiche: 5 per mille e contributi a fondo perduto
Per quanto riguarda il 5 per mille, la richiamata circolare ministeriale del 2019 aveva disposto che le somme derivanti da esso dovessero essere ricomprese nel plafond dei 10.000 euro. Tale circolare era stata però emanata prima della modifica apportata alla Legge 124 del 2017 dal “Decreto Crescita”: il fatto che nel nuovo testo si parli di contributi “non aventi carattere generale” porta a ritenere che le somme erogate a titolo di 5 per mille non vadano conteggiate nel computo, e ciò poiché tale strumento è stato negli ultimi anni definitivamente istituzionalizzato e quindi reso stabile. Mancando però ancora una conferma istituzionale di una simile interpretazione il consiglio, in via prudenziale, è quello di conteggiarle nel computo dei 10.000 euro.
Nel corso del 2020, per far fronte all’emergenza pandemica, sono stati erogati importanti contributi a fondo perduto anche ad associazioni e altri enti non profit: si fa riferimento nello specifico a quelli relativi ai Decreti “Rilancio” e “Ristori”. Visto che tali contributi non sembrano avere carattere generale, il consiglio è quello di conteggiarli nel computo dei 10.000 euro.
Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro
Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.
La circolare ministeriale ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.
Le informazioni da pubblicare
La circolare ministeriale ha specificato che le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile per il pubblico, individuando come necessarie le seguenti voci:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come “liberalità” oppure come “contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall’ente”).
Un fac-simile di rendiconto dei contributi pubblici può essere scaricato qui.
Le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 devono inoltre pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale: peraltro sulla ragionevolezza, e quindi sulla costituzionalità, di una simile previsione, si potrebbero avanzare diversi dubbi.
Le modalità e i termini di pubblicazione
Le associazioni, le fondazioni e le Onlus (oltre alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri) devono pubblicare entro il 30 giugno 2021 i contributi ricevuti sul proprio sito internet oppure su “analogo portale digitale”. La circolare ministeriale ha ammesso, per le organizzazioni che non hanno il sito internet, la possibilità di utilizzare la pagina Facebook dell’ente. Sempre secondo la circolare, qualora l’organizzazione non avesse nemmeno la pagina Facebook, l’obbligo può comunque essere adempiuto pubblicando i contributi sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
Le società (comprese le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria) sono invece tenute a pubblicare le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine è quello ordinario previsto per l’approvazione del bilancio. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo pubblicando le informazioni, entro il 30 giugno 2021, sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Nonostante la normativa non stabilisca nulla riguardo a quanto debbano essere mantenuti sul sito i diversi rendiconti, si consiglia di lasciare pubblicati anche i rendiconti precedenti, posizionandoli all’interno di una sezione specifica ed in evidenza.
Le sanzioni previste
Il controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici è in capo ai soggetti erogatori oppure all’amministrazione vigilante o competente per materia.
Come conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione è prevista, sia per associazioni/fondazioni/Onlus che per le società, in prima battuta una sanzione economica pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l’organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.