Cosa rischiano le associazioni con l’introduzione dell’esenzione Iva

Riproponiamo l’articolo di Enrico Savio per Catniere Terzo Settore relativo al rinvio di due anni dell’entrata in vigore della norma che supera l’”esclusione” dell’imposta per le organizzazioni non profit

Il mondo associativo è stato interessato nelle ultime settimane da un vero e proprio tsunami in materia di applicazione dell’Iva. Infatti, al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/2010), l’art. 4 del Dpr 633/72 è stato oggetto di un recente aggiornamento che ha comportato il “passaggio” di una serie di attività già svolte dagli enti associativi in regime di “esclusione” a quello di “esenzione” dall’Iva: la modifica, seppur mantenendo invariata la neutralità delle operazioni sotto il profilo di applicazione dell’imposta (essendo l’utente finale non inciso dall’Iva), prevede una serie di nuovi adempimenti di carattere contabile e fiscale (in primis l’apertura della partita Iva) .

Tuttavia, la novità introdotta con il dl 146/2021, che dovrebbe entrate in vigore dal 1° gennaio 2022, è già oggetto, a stretto giro, di un’ulteriore modifica atta a neutralizzare di fatto le nuove regole con posticipo delle stesse al 2024.

Cosa prevede l’esclusione Iva? Cosa cambierebbe con il nuovo regime? Ecco alcune risposte.

L’agevolazione prevista dall’esclusione Iva, ora a rischio

Tra le agevolazioni concesse al mondo non profit quella rappresentata dalla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici (artt. 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/72) rappresenta, insieme al regime forfettario disciplinato dalla legge 398/91quella con maggior peso in termini di “risparmio” fiscale e di esclusione da adempimenti, garantendo anche agli enti associativi dotati del solo codice fiscale la possibilità di incassare, alle condizioni di seguito specificate, delle somme a titolo di corrispettivo per le attività svolte.

Tenuto conto di una presunzione assoluta di commercialità per le cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte, anche da parte di associazioni, a titolo corrispettivo a favore dei propri associati o partecipanti, è previsto sino ad oggi per tali enti l’esclusione dall’applicazione dell’Iva (e dal dover effettuare i relativi adempimenti) su operazioni in tutto e per tutto di natura commerciale, in quanto caratterizzate dalla presenza di un rapporto corrispettivo.

L’articolo 4, comma 4, parallelamente a quanto previsto dall’articolo 148 del Tuir in tema di imposte dirette, aveva infatti previsto la de-commercializzazione ai fini dell’Iva dei proventi (cosiddetti corrispettivi specifici) corrisposti ad un’associazione per la partecipazione di associati e tesserati alle attività istituzionali praticate in conformità al proprio statuto.

Quali sono i presupposti soggettivi

L’agevolazione in commento non è rivolta all’intero mondo non profit bensì agli enti associativi che presentano una particolare qualifica (“associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona”) e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 90 comma 1, legge 289/02).

Quali sono i presupposti oggettivi

Sotto il profilo formale l’associazione, per poter applicare l’agevolazione in questione, avrebbe dovuto:

  1. redigere il proprio atto costitutivo, e quindi dotarsi di uno statuto nelle forme dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata (presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate) contenente una serie di clausole contenute all’articolo 148 comma 8 del Tuir.
  2. aver presentato telematicamente entro 60 giorni dalla data di costituzione o, comunque, prima dell’inizio delle attività agevolate il modello Eas, correttamente compilato.

Clausole queste che devono essere rispettate anche in concreto e la cui applicazione risultava spesso oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione finanziaria in caso di controllo fiscale.

Le attività agevolate

Ad essere escluse dall’applicazione dell’Iva non risulta sinora l’intera platea delle attività svolte dell’ente associativo non lucrativo in quanto tale, bensì solo quelle svolte “in conformità alle finalità istituzionali” e limitatamente alla parte di queste fruite da:

  • propri associati;
  • associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;
  • associati di altre associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale;
  • tesserati (anche non associati) delle organizzazioni nazionali di affiliazione dell’ente che svolge l’attività partecipata.

Nell’agevolazione rientrano anche le cessioni di pubblicazioni a terzi qualora destinate ad essere in prevalenza cedute ai propri associati.

Tra le altre attività de-commercializzate una particolare attenzione è dedicata alle associazioni di promozionale sociale (Aps), le quali possono gestire anche l’attività di gestione di bar del proprio circolo de-commercializzando i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande qualora la stessa:

  • sia esercitata presso i luoghi di svolgimento delle attività istituzionali;
  • risulti “strettamente complementare” alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari;
  • sia riservata ad associati (propri o di associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale) e/o tesserati delle organizzazioni nazionali di propria affiliazione.

Risultano, invece, debitamente elencate (comma 5) una serie di attività (es. cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere o di alloggio, pubblicità commerciale, ecc.) considerate sempre e comunque di natura commerciale a prescindere dal beneficiario (associato, tesserato, terzo).

Il rapporto con il Terzo settore

Nell’ambito degli enti del Terzo settore (Ets) occorre prestare particolare attenzione alla corretta gestione dell’agevolazione in commento, soprattutto in questo periodo transitorio. Infatti, in attesa della piena operatività della disciplina fiscale di cui al Titolo X del Codice del Terzo settore (Cts) anche gli Ets costituiti in forma associativa (ad esempio le Aps) hanno potuto e potranno fruire in tema di corrispettivi specifici della disciplina riguardante la de-commercializzazione, qualora venga soddisfatto l’arduo compito di includere nei propri statuti anche le clausole riportate negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del Dpr 633/72, cercando quanto più possibile una pacifica convivenza con le disposizioni proprie del Cts.

La procedura di infrazione Ue e le novità previste dal dl 146/2021: il passaggio alla esenzione Iva

In merito all’agevolazione in commento la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/2010) avente ad oggetto il “Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)” fondata sul presupposto che alcune norme del Dpr 633/72 (tra le quali l’art. 4) risultino in contrasto con la disciplina comunitaria, avendo queste escluso dall’Iva alcune operazioni che dovrebbero esserne “assoggettate” o, quantomeno, “esentate”.

Nell’intento di dirimere la questione, l’art. 5, comma 15 quater del dl 146/2021 ha quindi modificato l’art. 4 del Dpr 633/72 sostanzialmente eliminando le fattispecie di esclusione sopra esposte e prevedendo, a compensazione, una serie di nuovi casi di “esenzione” all’interno dell’art. 10 dello stesso decreto Iva.

In dettaglio, a partire dal 21 dicembre 2021 si dovrebbero considerare “esenti” dall’Iva:

  1. a) per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona:

– le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali svolte a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, organizzate a loro esclusivo profitto;

  1. b) per le associazioni sportive dilettantistiche le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica a favore di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

A queste si dovranno sommare anche le esenzioni dall’Iva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle Aps ricomprese tra gli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno (ovvero affiliate alle stesse), qualora l’attività del bar/punto ristoro risulti strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta la propria attività statutaria.

L‘esenzione, ammessa esclusivamente in assenza di distorsioni in materia di concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’Iva (principio enunciato ma quantomai privo di senso non essendo declinato nello spazio e nel tempo), potrà essere fruita esclusivamente previo adeguamento della propria carta statutaria ad una serie di clausole aventi ad oggetto:

– il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

– l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

– la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

– l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

– l’eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

– l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le criticità

Giusta la premessa, dalla lettura della nuova norma emergono una serie di perplessità che, fortunatamente, con molta probabilità non dovranno essere ora affrontate per l’imminente approvazione di un emendamento contenuto nella Manovra 2022 atto a posticiparne l’effetto al 2024.

In attesa della menzionata modifica, si intende qui sottolineare come con l’attuale formulazione dell’art. 10 del Dpr 633/72 tutte le associazioni che finora avevano fruito della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ai sensi dell’art. 4 del Dpr 633/72 potranno continuare a non applicare l’Iva, ad esempio, sulle quote di frequenza alle proprie attività istituzionali versate da associati e tesserati. Tuttavia, le associazioni dovranno attrezzarsi adeguatamente per l’apertura della partita Iva e per attuare gli adempimenti contabili e fiscali richiesti dalla nuova qualificazione delle operazioni svolte (da “escluse” ad “esenti”).

Rispetto alla previgente situazione (nel caso in cui per l’ente era sufficiente emettere – più per ragioni di opportunità e di controllo di gestione interno che per obbligo di legge – una ricevuta non fiscale per le quote ricevute), il passaggio nell’alveo delle operazione esenti ha la conseguenza di assoggettare i circoli che intendono applicare la de-commercializzazione in commento a tutti gli adempimenti previsti dal Dpr 633/72 (emissione di scontrino o fattura, tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata), salvo l’esercizio dell’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva ex art. 36-bis (esclusiva presenza di operazione esenti).

Dispensa non ammissibile qualora nel corso dell’esercizio siano state poste in essere operazioni che abbiano determinato un debito d’imposta e, di conseguenza, l’onere di dover effettuare le liquidazioni periodiche (es. acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge).

Alle difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che sembrano non previste nella nuova norma. In dettaglio:

  1. l’esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l’assenza di “distorsioni della concorrenza” a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva (valutazione questa alquanto aleatoria mancando dei parametri oggettivi);
  2. per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell’educazione fisica, l’esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), mentre sotto il profilo delle imposte dirette la neutralità fiscale opera solo a favore di associati e tesserati. Inoltre, nell’art. 10, comma 4, punto n. 2 del Dpr 633/72 si parla solo di “Associazioni sportive dilettantistiche” e non anche di “società”, lasciando un forte dubbio di dover applicare l’Iva (ma non le imposte dirette) per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria FSN/EPS/DSA di affiliazione;
  3. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene, in continuità con la previgente normativa, mantenuta in capo alle Aps anche se riservata alle consumazioni fruite da soggetti “indigenti” (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell’identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori).

La Custodia, il film animato che racconta le migrazioni e il diritto di ogni bambino al proprio futuro

Andrà in onda in prima visione assoluta su Rai3venerdì 31 dicembre ore 15.20, su Rai Gulp il 1° gennaio alle ore 16:05 e alle ore 20:40 e sarà disponibile su Rai Play, La Custodia film animato diretto dal maestro dell’animazione Maurizio Forestieri.
La Custodia racconta il viaggio di un ragazzo che fugge da un Paese in guerra. Una storia di fantasia, narrata con il linguaggio dell’animazione, che unisce la poesia del racconto alla magia delle immagini e della musica.
Una storia emozionante di coraggio e di speranza, nel passaggio tra vecchio e nuovo anno.
In un luogo e in un tempo indefiniti il giovanissimo Fadi scappa da un Paese in guerra portando con sé una custodia di violino dalla quale non si separa mai. In compagnia di un gruppo di altri viaggiatori, Fadi attraversa deserti e mari in un percorso pieno di ostacoli. Lungo la strada conosce la misteriosa Naila e un gruppo di altri ragazzi che non gli rendono la vita facile. Alla fine del percorso, arrivati dopo un naufragio alla tanto agognata terra di Spes, i viaggiatori si trovano di fronte ad un muro invalicabile. Ma anche i muri non sono invincibili…
Il film, prodotto dalla Graphilm di Roma in collaborazione con Rai Ragazzi, ha vinto il premio come Miglior Film d’Animazione al NYIFA – New York International Film Awards™, il premio per la Miglior Regia al New York Animation Film Awards, è in nomination al Tokyo Anime Award Festival 2022 e al Providence Children’s Film Festival 2022.
La storia raccontata da Maurizio Forestieri e accompagnata dalle musiche originali di Roberto Frattini, è una fiaba per tutte le età dal sapore amaro. Un racconto simbolico dell’attualità e della Storia passata di tanti popoli che intraprendono un viaggio alla ricerca di luoghi più ospitali. Una storia di genitori che vogliono garantire ai propri figli un futuro migliore. Quel futuro che è il diritto di ogni bambino e il dovere di ogni civiltà.

Online l’Avviso pubblico per il sostegno agli Enti del Terzo Settore impegnati nell’emergenza COVID-19

E’ online l’Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

L’Avviso – pari a 80 milioni di euro di cui 64 milioni di destinati alle regioni del Mezzogiorno e 16 milioni alle Regioni Lombardia e Veneto – nasce dalla collaborazione tra l’Agenzia della Coesione Territoriale e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DG Terzo settore) con il coinvolgimento delle Regioni interessate e del Forum del Terzo settore.

Scopo dell’Avviso è sostenere gli Enti del Terzo settore (Associazioni di promozione sociale, Organizzazione di Volontariato e Onlus) impegnati nel fronteggiare l’emergenza COVID 19 che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’articolo 5, comma 1, lett. a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del d.lgs. n. 117/2017.

I soggetti richiedenti sono valutati sulla base delle attività svolte nel contesto dell’emergenza sanitaria COVID-19, della differenza tra le entrate di bilancio del 2020 e 2019 risultanti dai consuntivi approvati e dal numero degli associati regolarmente iscritti, con un importo massimo finanziabile pari a 10.000 euro.

I contributi agli Enti destinatari saranno erogati con procedura semplificata previa verifica di regolarità anche in materia contributiva e fiscale.

La piattaforma informatica predisposta in collaborazione con il Ministero del Lavoro consente la presentazione, valutazione, liquidazione e controllo in itinere ed ex post dei contributi concessi.

Ogni Ente può presentare una sola istanza di contributo indipendente dal numero di sedi presenti nelle Regioni.

L’apertura dell’Avviso è alle ore 12 del 22 dicembre 2021 e la chiusura alle ore 23.59 del 4 febbraio 2022.

Gli ETS possono presentare l’istanza per la richiesta di contributo tramite la piattaforma elettronica “ETS Fondo Sviluppo e Coesione” disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro tramite il link https://servizi.lavoro.gov.it e seguendo le indicazioni fornite nel Manuale utente (allegato all’Avviso) disponibile sul sito www.lavoro.gov.it

Le richieste di chiarimento di natura tecnica e/o la richiesta di informazioni sulla piattaforma possono essere inviate all’URP online al link https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici dell’Avviso gli ETS  possono inviare richieste di chiarimento entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, per posta elettronica all’indirizzo: terzosettore.fsc@agenziacoesione.gov.it indicando nell’oggetto “Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia per la coesione territoriale dedicato all’Avviso.

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Buon Natale da CSV Napoli

Il Natale è un momento speciale da condividere con le persone care, oggi ancora di più a causa del distanziamento a cui siamo costretti. Troppo spesso durante l’anno dimentichiamo di valorizzare gli affetti, dando per scontato la vicinanza di chi ci ama e i piccoli miracoli che si realizzano nel quotidiano. Questi giorni, intrisi di spiritualità e magia, possono aiutarci a recuperare la capacità di apprezzare il bello che ci circonda e sono un’occasione per ricordarci che possiamo essere protagonisti attivi e responsabili della qualità della vita nostra e del territorio in cui viviamo. Sostenuti dall’incanto e dalla gioia delle festività, possiamo raccogliere le energie per affrontare con entusiasmo e fiducia il nuovo anno e concretizzare gli impegni che abbiamo assunto con noi stessi e con gli altri.
A tutti voi e ai vostri cari auguriamo un felice Natale ed un sereno Anno nuovo.
Il Presidente, il Comitato Direttivo e lo Staff di CSV Napoli

IVA AL TERZO SETTORE, PERICOLO SCAMPATO (PER ORA)

Questa notte la maggioranza al Senato ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio che rinvia l’entrata in vigore della norma che assoggetta tutto il terzo settore al regime Iva.

“È una buona notizia – dichiara Chiara Tommasini, presidente di CSVnet perché è stato scongiurato, per il momento, un provvedimento che avrebbe messo in difficoltà tutto l’associazionismo, con aggravio di costi e adempimenti burocratici. Senza peraltro giovare alla casse dello Stato perché la novità avrebbe riguardato gli enti che non svolgono attività commerciali.
Come espresso più volte in questi giorni, ribadiamo la necessità di coinvolgere le rappresentanze del terzo settore nelle decisioni che lo riguardano: siamo disponibili e pronti ad ogni dialogo.

La decisione è frutto della larga mobilitazione portata avanti in questi giorni in modo corale dal mondo del volontariato e del terzo settore. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che a tutti i livelli si sono attivati per chiedere il ritiro del provvedimento inserito nel decreto fiscale.

Si tratta però di un rinvio e non di una abrogazione. È quindi urgente aprire un tavolo di confronto con il Governo e le forze parlamentari per lavorare insieme a soluzioni definitive le quali, in linea con la disciplina comunitaria, possano salvaguardare l’operatività delle associazioni senza costringerle ad ulteriori e costosi adempimenti burocratici.

Discutere insieme i provvedimenti riguardanti l’azione delle associazioni è un segno di riconoscimento dovuto per coloro che ogni giorno rimangono in prima fila a sostenere chi è in difficoltà e operano per il benessere delle comunità”, conclude la presidente dell’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato.