Dal 21 dicembre 2021, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione al Decreto Legge 146/2021 (dalla Legge 215/2021), è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali al fine di consentire alle istituzioni una attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia di contratto.
L’omessa o ritardata comunicazione a ITL comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.500,00, per ciascun rapporto occasionale e non è applicabile la procedura della diffida (che prevederebbe la possibilità di chiudere il verbale dell’Ispettore pagando una sanzione in misura ridotta); dovrebbe però applicarsi l’art. 16 della legge 689/1981 che consente la riduzione della sanzione all’importo più conveniente tra il doppio del minimo e un terzo del massimo.
La legge prevede inoltre l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività da adottare nel caso in cui vi sia un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ai fini del conteggio risultano compresi i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle nuove condizioni introdotte dal Legislatore).
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva decorre dal 21/12/2021 e riguarda i rapporti di lavoro sorti successivamente a tale data; per le modalità di trasmissione dei dati ogni sede dell’Istituto Nazionale del Lavoro dovrebbe aver predisposto apposito indirizzo di posta elettronica, reperibile ad esempio sul sito internet della sede o telefonando direttamente al centralino.
La trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ovvero dai soggetti abilitati ex art.1 della Legge n.12/1979 (ad esempio il consulente del lavoro…).
Si ritiene valida la comunicazione effettuata fino ad un minuto prima dell’inizio della prestazione lavorativa (in presenza della comunicazione non potrà eventualmente scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa anche se, in presenza di rapporti fasulli, vi potrà sempre essere un disconoscimento del rapporto con applicazione delle relative sanzioni).