Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli pubblicato su csvnet.it relativo ai dati da trasmettere sulle erogazioni liberali nella dichiarazione dei redditi

Per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, le Onlus, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico oppure lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati sulle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibiliricevute nell’anno precedente da persone fisichecon l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Questa novità – del tutto facoltativa per i dati relativi all’anno 2020, ma obbligatoria il prossimo anno per i dati fiscali 2021 – è prevista dal decreto 3 febbraio 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021.

Il decreto fissa alcuni importanti principi relativi alla comunicazione delle informazioni, individuando i soggetti interessati, i contenuti, le modalità e i tempi dell’invio (dapprima facoltativo, poi obbligatorio) dei dati.

I soggetti interessati

A partire dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021), la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali interesserà:

 

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10, commi 1, 8 e 9 dlgs n. 460/1997);
  • le associazioni di promozione sociale (art. 7 l. n. 383/2000);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (dlgs. n. 42/2004);
  • le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Cosa deve contenere la comunicazione

La comunicazione delle erogazioni liberali dovrà contenere:

  • i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche;
  • l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Tra i dati da comunicare, il decreto prevede anche l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsate.

Al riguardo, deve rammentarsi che la comunicazione delle erogazioni liberali per gli enti del Terzo settore (Ets) deve contenere esclusivamente i dati relativi a oneri sostenuti tramite banca, ufficio postale o altri strumenti di pagamento tracciabili.

Inoltre, a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea (art. 101, comma 10 dlgs. n. 117/2017) e quindi dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Runts, se successivo all’autorizzazione, le disposizioni contenute nel decreto in questione si applicano agli Ets destinatari delle erogazioni liberali (art. 83 d.lgs. n. 117/2017).

In merito alle istruzioni operative per la trasmissione delle comunicazioni, un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate le disciplinerà.

Possibili sanzioni

Per i dati relativi al 2020 il decreto dispone un invio facoltativo prevedendo che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione.

Sarà invece sanzionato l’errore nella comunicazione che comporti un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

I tempi

La scadenza per la trasmissione dei dati è fissata al 16 marzo 2021, termine unico per i soggetti tenuti a inviare i dati necessari per il modello 730 precompilato.