Decreto Agosto: novità per Non Profit e settore sportivo

Pubblichiamo di seguito un articolo di Vita a cura dell’avvocato ed esperto di non profit Gabriele Sepio con l’analisi tecnica di alcuni dei più significativi interventi previsti dalla norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto.

Con il D.L. Agosto (n. 104/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto, novità in arrivo anche per il non profit e il mondo sportivo. Oltre all’ampliamento delle misure di sostegno e all’introduzione di nuovi incentivi, va segnalata l’estensione dell’accesso al fondo garanzia PMI da parte di tutti gli enti non commerciali.

Ma andiamo con ordine e proviamo ad esaminare gli interventi più significativi

Estensione a tutti gli enti non commerciali della possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI
La prima importante novità riguarda, come anticipato, l’estensione a tutti gli enti non commerciali della possibilità di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per le PMI cosi come previsto all’art. 13 del DL Liquidità. Accesso che viene consentito a prescindere dall’iscrizione in specifici registri o dallo svolgimento di attività d’impresa. Viene così superato l’ingiustificato disallineamento creato dalla legge di conversione del DL Liquidità, che nell’ampliare la misura in favore degli enti senza scopo di lucro si era limitata a richiamare gli “enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività̀ di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all’autofinanziamento”. La precedente formulazione, quindi, limitava notevolmente l’accesso al fondo di garanzia per gli enti non profit, richiedendo necessariamente la qualifica di “ente del Terzo settore” (che ad oggi, in attesa dell’istituzione del nuovo Registro unico nazionale, è ancora legata all’iscrizione nei registri delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, o delle Onlus) e prevedendo l’ulteriore requisito dello svolgimento di attività commerciale, anche in via residuale. Sarebbero stati così tagliati fuori non solo i tanti enti che non sono iscritti nei registri Onlus, ODV o APS, ma anche quelli che svolgono l’attività con modalità esclusivamente non commerciale. La modifica del D.L. Agosto interviene proprio su questi due aspetti, estendendo l’accesso al Fondo di garanzia a tutti gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 64, comma 3 del D.L. 104/2020). Un dato importante riguarda anche la terminologia utilizzata dal legislatore. Dal momento che si tratta di misure che nascono per il sostegno alle imprese è stato correttamente introdotto anche un adeguamento ad hoc solo per gli enti non commerciali. Occorre considerare, infatti, che questi ultimi non sempre svolgono una attività d’impresa e, molto spesso, non producono ricavi nel senso proprio del termine. Per questa ragione gli enti non profit, a differenza delle imprese, potranno accedere al credito tenendo conto non solo dei ricavi ma anche di rendite, proventi o entrate, comunque denominate.

Misure a sostegno dello sport
Nell’ambito delle misure di sostegno al mondo dello sport, il Decreto di Agosto introduce un apposito credito d’imposta, volto ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte nel registro CONI (art. 81 del D.L. 104/2020). Il bonus spetta per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in misura pari al 50% della spesa. Si tratta di un incentivo piuttosto importante che potrà essere utilizzato per sollevare le sorti di molte realtà sportive strutturate ed organizzate che in questo momento hanno subito importanti perdite legate al calo di entrate sia istituzionali che provenienti da sponsorizzazioni.

Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere prestata alla verifica delle condizioni per fruire del beneficio. Il credito d’imposta, infatti, spetta a condizione che la spesa pubblicitaria superi la misura minima di 10 mila euro, e che siano utilizzati sistemi di pagamento tracciabili. L’investimento, inoltre, deve essere effettuato nei confronti di leghe, società sportive professionistiche, ASD e SSD che svolgano attività sportive giovanili, che operino in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che presentino ricavi nel periodo d’imposta 2019 pari ad almeno 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Quanto al tetto massimo dell’agevolazione, il credito d’imposta spetta agli investitori nel limite previsto dai regolamenti europei in tema di aiuti de minimis e comunque fino ad esaurimento delle risorse complessivamente stanziate, pari a 90 milioni di euro. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste, è previsto un limite individuale, pari al 5% del totale delle risorse. Quindi con un limite massimo di 4,5 milioni di euro.

Salvo eventuali diverse indicazioni da parte del decreto attuativo della misura, lo sponsor dovrebbe poter cumulare con il credito d’imposta del 50% anche la deduzione integrale della spesa di pubblicità. Questo significa che, laddove dovesse essere confermata questa cumulabilità, una società che investe in pubblicità, grazie a questa misura, potrebbe arrivare a recuperare dal fisco fino a quasi l’80% di quanto versato (quindi il 50 per cento del tax credit piu la deduzione IRES e IRAP). L’art. 81 del Decreto Agosto, infatti, introduce una presunzione legale tale per cui la spesa si considera deducibile come “pubblicità̀, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività̀ della controparte” (in analogia con quanto previsto per i corrispettivi in denaro in favore delle ASD e SSD dall’art. 90, comma 8, della l. 289/2000).

Va segnalato che sono espressamente escluse dall’ambito applicativo della disposizione le sponsorizzazioni effettuate nei confronti delle associazioni e società sportive che optano per il regime forfetario di cui alla L. 398/1991. Il riferimento alle sole “sponsorizzazioni” lascia tuttavia qualche dubbio interpretativo sull’effettiva portata dell’esclusione, tenuto conto che il credito d’imposta si applica anche ad altre tipologie di spese per pubblicità. Sarebbe dunque opportuno un chiarimento in sede di conversione del decreto, così da stabilire se gli enti che applicano la L. 398/1991 siano esclusi a priori dalla misura, o solo per le somme qualificabili come sponsorizzazioni. Si tratta di una precisazione importante, considerato che sono numerose le ASD e SSD che applicano il regime della L. 398/1991 e che operano proprio nel settore delle attività sportive giovanili.

Misure a sostegno della cultura
Nuove misure di interesse anche per gli enti non profit attivi nella promozione dell’arte e della cultura. Per sostenere uno dei settori più colpiti dall’interruzione delle attività a causa della pandemia, il Decreto Agosto prevede un ulteriore rifinanziamento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali – già previsto dal Decreto Rilancio – che viene così portato a una dotazione complessiva di 231,5 milioni per il 2020 (art. 80 del D.L. 104/2020). In particolare, il Fondo è destinato al sostegno dei musei e luoghi della cultura, della filiera dell’editoria e al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre a causa dell’emergenza Covid-19. Le modalità di assegnazione delle risorse dovranno essere stabilite con uno o più Decreti del Ministro per i beni e le attività culturali.

Sempre in considerazione dell’impatto della pandemia sul settore della cultura, il Decreto Agosto prevede uno sconto della seconda rata IMU 2020, che non sarà dovuta, tra gli altri, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale concerti e spettacoli (categoria catastale D/3), a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate (art. 78 del D.L. 104/2020).

Ulteriori sospensioni dei versamenti
Sul fronte dei versamenti fiscali e previdenziali, il D.L. di Agosto prevede anche a favore degli enti non profit una ulteriore possibilità di pagamento rateale, su un periodo di più di due anni, dei versamenti sospesi dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, il cui pagamento era stato già rinviato al prossimo 16 settembre dal DL Rilancio (artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020).

Le norme in questione riguardano diverse tipologie di versamenti, con requisiti che variano a seconda della tipologia di ente e del periodo di scadenza (marzo, aprile o maggio). Con specifico riferimento agli enti non commerciali, l’ulteriore proroga dei pagamenti disposta dal D.L. Agosto riguarda, in particolare:

  • i versamenti delle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza ad aprile e maggio 2020, a prescindere dal calo del fatturato (art. 18, comma 5 del D.L. Liquidità);
  • i versamenti IVA in scadenza ad aprile e maggio, al ricorrere delle condizioni di riduzione del fatturato previste per le imprese dall’art. 18 del D.L. Liquidità (nel dettaglio: calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto a marzo 2019 in caso di ricavi non superiori a 50milioni di euro; calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% al di sopra di tale soglia di ricavi);

Per le Onlus, ODV e APS, la sospensione dei versamenti riguarda anche quelli relativi alle ritenute per redditi da lavoro dipendente, ai contributi previdenziali e assistenziali, ai premi per l’assicurazione obbligatoria e all’IVA in scadenza a marzo 2020, a prescindere dal calo del fatturato (art. 61, del D.L. Cura Italia). Per federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni/società sportive, inoltre, la sospensione riguarda i versamenti di ritenute per redditi da lavoro dipendente, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza da marzo fino al 30 giugno 2020 (art. 61, comma 5 del D.L. Cura Italia).

Per tutti questi adempimenti, il D.L. di agosto prevede la possibilità di diluire i pagamenti su un periodo di più di due anni, rinviando il versamento della metà del dovuto al 16 settembre 2020 (così come già previsto dal DL Rilancio) e distribuendo il versamento della restante metà secondo un piano rateale. Più nel dettaglio, un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima entro il 16 settembre. Il restante importo del 50%, invece, potrà essere suddiviso fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima entro il 16 gennaio 2021.

Proroga della Cassa integrazione e disposizioni in tema di lavoro sportivo
Per quanto riguarda infine le misure di sostegno all’occupazione, una importante novità per tutti i datori di lavoro che abbiano sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza, inclusi quelli del Terzo settore, consiste nella possibilità di prorogare ulteriormente la Cassa integrazione e i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, istituiti dal D.L. Cura Italia (artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020). Più nel dettaglio, secondo quanto previsto dal Decreto di Agosto i trattamenti di Cassa integrazione potranno essere autorizzati per un primo periodo di 9 settimane e ampliati di ulteriori 9 settimane, fino a un massimo di 18 settimane nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 (art. 1 del D.L. 104/2020).

Per il secondo periodo di 9 settimane, il datore di lavoro dovrà però versare un contributo addizionale, calcolato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e il corrispondente fatturato 2019 (pari al 9% o al 18% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate, a seconda del calo del fatturato). Il contributo integrativo, tuttavia, non dovrà essere versato dai quei datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato superiore al 20%, né da quelli che abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda nello specifico il mondo sportivo, l’art. 2 del Decreto Agosto conferma la possibilità per i dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti di accedere al trattamento di Cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. Cura Italia, a condizione che nella stagione sportiva 2019-2020 abbiano percepito retribuzioni lorde non superiori a 50mila euro (in linea con quanto già previsto dall’art. 98, comma 7 del Decreto Rilancio). Le domande, pertanto, potranno essere presentare dal datore di lavoro all’INPS con le modalità previste dall’Istituto. Con riferimento alla durata della Cassa integrazione in deroga, per ciascuna associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive, ad eccezione delle associazioni che abbiano sede nelle regioni più colpite dall’emergenza (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), in cui si potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane.

Viene poi riconosciuta anche per il mese di giugno l’indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi impiegati presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni e le discipline sportive, gli enti di promozione sportiva, le ASD e le SSD, già attivi alla data del 23 febbraio 2020 e che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza (Art. 12 del D.L. 104/2020). I soggetti già beneficiari del bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio riceveranno l’indennità di giugno in via automatica, senza necessità di ripresentate apposita domanda.

Smart working e bonus Pc: come funziona e a chi spetta

Uno degli effetti del coronavirus è stata la vera e propria esplosione, più per necessità che per virtù, dello smart working. Lavorare da casa però comporta dei problemi per il lavoratore e per l’azienda, soprattutto se deve usare un pc personale. Ed è proprio per questa ragione che, come spiega la circolare 20/E pubblicata in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate, è possibile richiedere il bonus adeguamento degli ambienti di lavoro per coprire le spese di computer o software specifici.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate affronta i temi dell’innovazione e dello sviluppo, pilastri dello smart working. Ecco allora che nell’agevolazione sono previsti:

  • software;
  • sistemi di videoconferenza;
  • sistemi per la sicurezza della connessione;
  • investimenti per consentire lo smart working da remoto.

Ed è proprio l’ultimo punto ad aprire la strada all’acquisto del pc, strumento fondamentale per consentire il lavoro a distanza. Il bonus adeguamento è previsto dal decreto Rilancio e ammonta al 60% con un limite di 80 mila euro di credito d’imposta a richiedente. Si potrà chiedere per tutti i costi sostenuti nel 2020, anche prima dell’entrata in vigore del decreto (ossia, il 19 maggio 2020).

La circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega quali siano le tipologie di attività che permettono di usufruire del credito d’imposta del 60% per gli interventi di adeguamento e per gli investimenti innovativi. Potranno richiederlo gli operatori esercenti attività aperte al pubblicoassociazionifondazioni ed enti del Terzo settore. Non c’è nessuna distinzione sul regime fiscale adottato: rientrano anche i forfettari, i contribuenti in regime dei minimi, gli imprenditori e le imprese agricole, a prescindere dalle modalità di determinazione del reddito.

Ma un computer (o un tablet) probabilmente si potrà acquistare anche grazie al bonus Didattica, che dovrebbe prevedere un importo di 500 euro a famiglia per l’acquisto di dispositivi elettronici. Il bonus è nel Piano Nazionale di Riforma (PNR), l’obiettivo è ovviamente favorire la didattica a distanza. Qualora venisse confermato, comunque, non sarebbe accessibile a tutti: il bacino di riferimento consisterebbe nelle famiglie con Isee sotto ai 20 mila euro. Per quelle sopra ai 20 mila euro, invece, potrebbero esserci 200 euro per l’acquisto di connessioni Internet veloci.

Per saperne di più https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/

Contributo a fondo perduto: come ne possono usufruire gli enti non profit

Riproponiamo un articolo di Daniele Erler pubblicato da CSVnet e relativo al Contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio al quale potranno accedere anche gli enti non commerciali, ma a determinate condizioni, e non quelli che possiedono solo il codice fiscale.

Una delle più importanti misure disposte al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” è rappresentata dalla possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto, ex art.25 del decreto legge 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”), il cui testo non verrà modificato nel procedimento di conversione in legge.

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 15/E del 13 giugno 2020 e con il provvedimento del 10 giugno 2020 ha chiarito alcune questioni relative alla fruizione di tale contributo e alle modalità con cui richiederlo. Come sul sito istituzionale, infatti, dal 15 giugno sono più di 890 mila gli ordinativi di pagamento emessi per un importo complessivo 2,9 miliardi di euro, le somme sono accreditate direttamente sui conti correnti di imprese, commercianti e artigiani. Al 4 luglio sono 1.208.085 le istanze di contributo a fondo perduto provenienti da tutto il territorio nazionale.

Sempre sul sito dell’Agenzia è possibile consultare una sezione appositamente dedicata a tale misura di sostegno, così come scaricare e consultare la completa ed esaustiva guida operativa.

I soggetti e le condizioni per poterne usufruire
Il contributo può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, ad eccezione di quelli previsti dall’art.25, c.2 del Decreto “Rilancio”. Per ricevere il contributo i soggetti devono aver iniziato l’attività in data antecedente al 1° maggio 2020.

Possono richiedere il contributo anche gli enti non commerciali di cui all’art.73, c.1, lett. c) del D.P.R. 917 del 1986 (cosiddetto Tuir), che esercitano attività commerciale in via non esclusiva né prevalente, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Non lo possono quindi richiedere gli enti non commerciali in possesso del solo codice fiscale, non svolgenti alcuna attività commerciale.

Le condizioni affinché gli enti non profit possano accedere al contributo sono le stesse previste per le imprese, e cioè:

  1. un volume di ricavi commerciali nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare) non superiore a 5 milioni di euro;
  2. l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La Circolare 15/E del 13 giugno 2020 fornisce specifici chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito, ai fini della determinazione della soglia di cui al precedente punto 1), oltre che in relazione al calcolo del fatturato e dei corrispettivi di cui al punto 2).

Gli enti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e quelli con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni che già versavano in uno stato di emergenza al 31 gennaio 2020 (ad esempio per eventi sismici alluvionali o crolli di infrastrutture), hanno diritto al contributo anche in assenza del requisito relativo al calo del fatturato, fermo restando il limite dei 5 milioni di euro nell’esercizio precedente. Per tali soggetti, anche qualora l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 fosse pari a zero, spetterà comunque il contributo minimo previsto dall’art.25, c.6 del Decreto “Rilancio”, che è pari a 2.000 euro per gli enti giuridici.

La lista dei Comuni appena menzionati è contenuta nella tabella in calce alle istruzioni per la compilazione, contenuta nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità di calcolo del contributo
Le regole per calcolare il contributo spettante ai soggetti beneficiari sono contenute al comma 5 dell’art.25 del Decreto “Rilancio”, e devono essere seguite anche dagli enti non profit che presentano i requisiti per fare richiesta.

Il contributo spettante è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale applicabile è stabilità in base al volume dei ricavi relativi al periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio” (quindi il periodo sarà il 1° gennaio 2019-31 dicembre 2019, per i soggetti il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare), secondo tale schema:

  • il 20 %, se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a 400.000 euro;
  • il 15 %, se i ricavi sono stati superiori a 400.000 euro e minori o uguali a 1.000.000 di euro;
  • il 10 % se i ricavi sono stati superiori a 1.000.000 di euro e minori o uguali a 5.000.000 di euro.

Per chiarire quanto detto, si riportano 3 esempi.

ESEMPIO 1
Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 320.000 euro e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60.000 euro contro 10.000 euro nell’aprile 2020. Il contributo è pari al 20% della differenza di 50.000 euro, per un importo di 10.000 euro.

ESEMPIO 2
Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 750.000 euro e che nell’aprile 2019 ha conseguito ricavi per 120.000 euro contro 30.000 dell’aprile 2020. Il contributo è pari al 15% della differenza di 90.000 euro, per un importo di 13.500 euro.

ESEMPIO 3
Associazione che nell’anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo di 2.000.000 di euro e che nell’aprile 2019 ha conseguito ricavi per 300.000 euro contro 60.000 dell’aprile 2020. Il contributo è pari al 10% della differenza di 240.000 euro, per un importo di 24.000 euro.

I termini e le modalità per presentare la domanda
I termini e le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.

L’istanza può essere predisposta ed inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020. Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

L’invio deve avvenire con modalità telematiche, tramite i canali dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’istanza può ovviamente essere trasmessa anche avvalendosi di un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).

L’istanza dovrà contenere i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’ente che richiede il contributo e del suo rappresentante legale;
  • l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma, intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo;
  • tutti i dati necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, tra i quali il fatturato e i corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Come già detto in precedenza, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate è comunque possibile trovare tutte le informazioni e la modulistica relativa alla presentazione dell’istanza di contributo.

Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito
La Circolare 15/E del 13 giugno 2020 chiarisce che sul piano contabile il contributo in questione costituisce un contributo in conto esercizio, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (Irap), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir.

Terzo settore, una guida online per orientarsi nella riforma

Nei primi mesi del 2021, oltre 70mila enti approderanno nel Registro unico del terzo settore e prenderà davvero avvio l’avventura di una Riforma del terzo settore che dovrebbe dare un impulso allo sviluppo del non profit in Italia. Proprio per aiutare gli enti e gli operatori del terzo settore a prepararsi al passaggio, Italia non profit, in partnership con Fondazione Cariplo, rende disponibile gratuitamente online la Guida alla Riforma 3.0 che è facilmente navigabile online.

La nuova versione della guida intende orientare e supportare chi lavora nel terzo settore a capire e comprendere la portata del cambiamento, rendendo facili e accessibili materie complesse e aiutando gli amministratori del non profit – soprattutto i volontari non professionalizzati che sono la maggioranza – a districarsi tra le norme.

Si tratta di un progetto digitale con best practice di divulgazione e accessibilità per il Terzo Settore e per il sistema Paese. In questa nuova versione l’utente diventa il protagonista indiscusso. Sulla base delle proprie esigenze, degli interessi e delle tipologie di organizzazione e del livello di conoscenza della normativa, la sezione si adatta alla persona suggerendo percorsi di lettura o singoli articoli per approfondire e orientarsi.

Per offrire una consultazione semplice ed efficace la Guida è stata organizzata in diverse sezioni tra cui:

Domande e Risposte: la sezione offre oltre 60 risposte a dubbi molto concreti in merito alla Riforma del Terzo Settore che negli anni persone e organizzazioni hanno rivolto a Italia non profit.

Istruzioni per l’uso: una raccolta di articoli con indicazioni step-by-step su applicazioni e procedure di adeguamento introdotte con la Riforma. Si tratta di articoli che – se letti in sequenza – offrono una corretta panoramica del tema trattato.

Temi popolari: raccolta di articoli dedicati alle tematiche più importanti. Qui l’utente trova in un colpo solo tutte le cose che deve assolutamente sapere.

Leggi: motore di ricerca all’interno delle norme della Riforma. Attraverso la ricerca libera, o la navigazione per tematiche è possibile filtrare i contenuti e mostrare un’anteprima delle norme che trattano tale argomento.

Materiali Utili: area riservata con raccolte e contenuti esclusivi, in formato pdf e facilmente scaricabili

Clicca qui e consulta la Guida alla Riforma del Terzo settore 3.0, la porta d’ingresso al nuovo modo di fare non profit in Italia.

Nasce Terzjus, l’Osservatorio giuridico del Terzo settore

Sviluppare e promuovere cultura e ricerca su Terzo settore, filantropia e impresa sociale. Con particolare attenzione alla nuova legislazione e al suo impatto, sia teorico che pratico, per la vita degli Enti, delle loro reti associative, nonché dei soggetti coinvolti nella riforma del Terzo settore. È la “mission” di Terzjus, l’Osservatorio giuridico promosso da Luigi Bobba, già sottosegretario al Lavoro ed ex presidente Acli, che si propone di essere un luogo aperto – open source – per monitorare lo sviluppo della legislazione e alimentare, attraverso commenti, riflessioni ed esperienze, una efficace e corretta applicazione della riforma. Uno strumento quindi scientifico, specializzato nel campo giuridico legislativo ma aperto agli apporti delle altre discipline, che vede tra i suoi soci fondatori Airc, Auser, Fondazione Italia Sociale, Rete Misericordie e solidarietà, Italia non profit, Anpas, Consorzio Sistema Integrato Welfare Ambito Br 3, Forum Nazionale del Terzo settore, Acli, Assifero e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Con la riforma del Terzo settore è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento della nostra Repubblica un “diritto comune”. Un passaggio essenziale per dare un vestito appropriato e distintivo a quel vasto universo di soggetti che il nuovo Codice qualifica con l’acronimo Ets: Enti del Terzo Settore. Ma il viaggio per completare e attuare la riforma sarà ancora lungo e pieno di insidie» inquadra Luigi Bobba. «Mancano molti atti amministrativi per dare puntuale applicazione alle disposizioni normative contenute in diversi decreti legislativi. Manca la sedimentazione in termini di cultura – sia tra gli enti di terzo settore che nelle istituzioni pubbliche e nel mondo delle imprese private – della originale specificità dell’apporto che il “terzo pilastro” può fornire allo sviluppo di una società più equa e inclusiva. Manca infine la verifica dell’impatto che la riforma avrà generato sugli Ets. Da qui l’idea di Terzjus, come uno strumento per monitorare, accompagnare e sostenere l’attuazione della riforma», continua ancora l’ex parlamentare.

La presentazione di Terzjus avverrà giovedì 25 giugno, dalle ore 12, nel corso di un digital event in diretta sui canali social (Facebook, Twitter e Instagram). Dopo la presentazione dell’Osservatorio, da parte del presidente Luigi Bobba, ad intervenire, nel corso dell’incontro, saranno: Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’economia; Nunzia Catalfo, Ministra del Lavoro e delle politiche sociali; Antonio Misiani, viceministro dell’Economia e delle Finanze; Giuliano Amato, giudice costituzionale ed ex premier; Giovanna Melandri, presidente Rete Social Impact Agenda per l’Italia; Giovanni Quaglia, presidente Fondazione Crt; Marina Calderone, presidente Ordine dei consulenti del lavoro; Davide Invernizzi, dirigente Fondazione Cariplo; Marisa Parmigiani, direttrice Fondazione Unipolis; Stefano Zamagni, economista e professore all’Università di Bologna.

Ecco il link per partecipare all’evento: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EwfRJflaQW2OkbjejSvL1A

Decreto Rilancio: contributo a fondo perduto per gli ETS titolari di partita iva

L’articolo 25 del Decreto Legge numero 34/2020 comprende nella platea dei potenziali beneficiari del contributo anche gli enti non commerciali, quindi è stata prevista dal legislatore una speranza per gli ETS ed in generale per le associazioni, a patto però che rispondano a particolari requisiti.

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA” questa è la fondamentale indicazione da seguire per eviscerare la fattispecie e capire a fondo se gli enti del terzo settore possono far parte della platea degli assegnatari del beneficio.

La declinazione dell’accezione di “titolare di partita iva”

L’articolo 25 con il riferimento fatto ai titolari di partita IVA permette ai seguenti agenti di rientrare nel beneficio:

  • imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
  • delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
  • enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • persone fisiche e associazioni di cui articolalo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Risulta chiaro che l’ente non commerciale, sia esso ETS o associazione estranea al terzo settore ma comunque di natura no profit, per poter accedere al contributo deve essere titolare di partita IVA e svolgere quindi, anche se non in forma prevalente attività di natura commerciale.

Associazioni: i requisiti da rispettare per ottenere il contributo

Le condizioni che devono verificarsi al fine di poter ottenere il contributo, per quanto riguarda il caso specifico delle associazioni, sono in realtà le stesse previste per gli altri agenti economici, nel dettaglio:

  • conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro;
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, o in alternativa l’inizio dell’attività deve essere a partire dal 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda il primo requisito, relativamente agli enti che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA è possibile fare riferimento al fatturato 2019.

Gli enti non commerciali, dovranno quindi essere titolari di partita IVA, svolgere attività commerciale, anche se in forma non prevalente e rispettare i requisiti prima citati.

Se tutte le condizioni sopraesposte saranno onorate potranno beneficiare del contributo.

Le modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso al contributo potrà essere fatta per gli ENC, ad esclusione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche per le quali è stata predisposta una procedura ad hoc, attraverso il canale creato anche per tutti gli altri titolari di partita IVA.

A partire dallo scorso 15 giugno fino al prossimo 13 agosto sarà, infatti, possibile accedere in autonomia se in possesso delle credenziali SPID, CNS o di un profilo cittadino su ENTRATEL o FISCONLINE, oppure in alternativa avvalendosi di un intermediario abilitato, all’interno del sito dell’agenzia delle entrate nella sezione FATTURE E CORRISPETTIVI, dalla quale si potrà accedere al portale appositamente creato per la trasmissione della domanda.

L’istanza dovrà contenere i seguenti dati:

  • codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto);
  • l’IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma, intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.
  • tutti i dati necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, cioè fatturato e corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020.

Gli importi sopra esposti dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018, in quanto in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.

Una specifica fondamentale a livello tecnico contabile così come riportata nel vademecum predisposto dall’Agenzia delle Entrate, è la seguente “ dato che la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell’istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019”.

Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

Modello istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto