Runts: diffida, Pec e cancellazione degli enti

Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo a tre recenti sentenze del Tar del Lazio sul procedimento di cancellazione degli enti dal RUNTS

Le sentenze del Tar Lazio, Sezione V, n. 8140 del 4 maggio 2026n. 11418 del 22 giugno 2026 e n. 11634 del 25 giugno 2026 rappresentano un passaggio fondamentale nell’evoluzione della disciplina del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Le decisioni affrontano una questione destinata ad incidere profondamente sull’operatività degli Uffici Runts e sulla posizione giuridica degli enti del Terzo settore (Ets): la legittimità del procedimento di cancellazione dell’ente dal registro.

La giurisprudenza amministrativa in questione chiarisce che la cancellazione non costituisce un mero adempimento tecnico conseguente all’accertamento di un’inadempienza documentale, bensì un procedimento amministrativo complesso, soggetto integralmente ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e partecipazione procedimentale.

La sentenza n. 8140/2026: la diffida deve essere comunicata direttamente all’ente

Con la sentenza n. 8140/2026 il Tar Lazio affronta il tema della cancellazione conseguente alla mancata regolarizzazione della posizione dell’ente.

La controversia trae origine dal provvedimento con cui la Regione Lazio ha disposto la cancellazione di una organizzazione di volontariato (Odv) dal Runts per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento delle informazioni e di deposito degli atti previsti dal codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017) e dal dm n. 106/2020.

L’ente ricorrente, iscritto al Runts a seguito della procedura di trasmigrazione automatica dal precedente registro regionale delle organizzazioni di volontariato, ha impugnato il provvedimento di cancellazione sostenendo di avere ricevuto esclusivamente la comunicazione finale della cancellazione, notificata mediante posta elettronica certificata (pec), senza che gli fosse mai stata comunicata la preventiva diffida ad adempiere, atto presupposto previsto dalla normativa vigente. L’esistenza della diffida è stata conosciuta soltanto attraverso la lettura del provvedimento conclusivo, dal quale emergeva che la Regione aveva ritenuto sufficiente la pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl).

La Regione Lazio ha difeso la legittimità del proprio operato richiamando il valore di pubblicità legale attribuito al bollettino ufficiale dalla normativa regionale e sottolineando di avere comunque attivato ulteriori strumenti informativi, quali comunicazioni attraverso il Forum del Terzo Settore, il Csv Lazio e specifici webinar informativi.

Nel merito, il Tar ha evidenziato come il Runts costituisca il registro pubblico attraverso il quale gli enti acquisiscono la qualifica di Ets e possono beneficiare delle correlate agevolazioni, partecipare ai procedimenti di co-programmazione e co-progettazione e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni. Proprio in considerazione della rilevanza degli effetti derivanti dall’iscrizione e, specularmente, dalla cancellazione, il legislatore ha previsto una procedura articolata, nella quale la diffida ad adempiere rappresenta un passaggio obbligatorio e indefettibile.

Sul punto, il Collegio sottolinea che l’art. 48 Cts e l’art. 20 dm n. 106/2020 impongono all’Ufficio del Runts di diffidare preventivamente l’ente inadempiente, assegnandogli un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. Soltanto dopo l’inutile decorso di tale termine può essere adottato il provvedimento di cancellazione.

La questione centrale del giudizio riguarda pertanto la natura giuridica della diffida e le modalità della sua comunicazione. Secondo il Tar, la diffida costituisce un atto individuale e recettizio, destinato a incidere direttamente sulla posizione giuridica del singolo ente. Essa non può essere assimilata a un atto generale o regolamentare, ma rappresenta il momento fondamentale attraverso il quale viene garantito il diritto dell’ente a partecipare al procedimento e a evitare la perdita della propria iscrizione mediante tempestiva regolarizzazione.

Il Tribunale richiama gli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, evidenziando come la comunicazione personale costituisca la regola generale nei procedimenti amministrativi individuali, mentre il ricorso a forme di pubblicità collettiva rappresenta un’eccezione ammissibile soltanto quando la comunicazione personale sia oggettivamente impossibile o particolarmente gravosa. Nel caso esaminato tale presupposto non ricorreva, poiché la Regione disponeva già dell’indirizzo pec di ciascun ente trasmigrato nel Runts.

Il Collegio osserva che la scelta di utilizzare esclusivamente la pubblicazione sul Burl non derivava quindi da un’impossibilità tecnica, bensì da esigenze organizzative e di economicità amministrativa, le quali, pur comprensibili, non possono comprimere le garanzie partecipative riconosciute ai destinatari del procedimento.

La sentenza evidenzia inoltre un’evidente incoerenza nell’azione amministrativa. Infatti, mentre la diffida era stata resa conoscibile soltanto attraverso la pubblicazione sul bollettino ufficiale, il provvedimento finale di cancellazione era stato invece regolarmente trasmesso mediante pec automatica generata dalla piattaforma informatica del Runts. Se il sistema informatico era tecnicamente in grado di inviare automaticamente la comunicazione della cancellazione, non vi era alcun impedimento a utilizzare il medesimo strumento anche per notificare la diffida, consentendo così all’ente di esercitare il proprio diritto di difesa e di procedere alla regolarizzazione.

Il Tar Lazio conclude che la cancellazione è stata adottata in violazione di legge, poiché la diffida non è stata validamente portata a conoscenza dell’ente mediante comunicazione personale. Il provvedimento viene pertanto annullato limitatamente alla parte in cui dispone la cancellazione dell’associazione dal Runts.

La pronuncia assume particolare rilievo sistematico perché afferma il principio secondo cui il procedimento di cancellazione dal Runts deve essere improntato al pieno rispetto del contraddittorio procedimentale. La diffida preventiva non costituisce un mero adempimento formale, ma rappresenta una garanzia sostanziale posta a tutela dell’ente, il quale deve essere effettivamente posto nella condizione di conoscere le irregolarità contestate e di sanarle prima di subire la perdita della qualifica di ente del Terzo settore. Ne consegue che la sola pubblicazione della diffida sul bollettino ufficiale regionale non può ritenersi sufficiente quando l’amministrazione dispone già del domicilio digitale dell’ente ed è in grado di effettuare una comunicazione individuale mediante pec.

La sentenza n. 11418/2026: l’ente ha l’onere di mantenere aggiornati i propri recapiti nel Runts

La successiva sentenza n. 11418/2026 amplia la prospettiva inaugurata dalla precedente decisione.

La controversia riguarda un Ets che ha impugnato gli atti con cui la Regione Lazio aveva disposto la sua cancellazione dal Runts per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

L’ente sosteneva di non avere avuto conoscenza della diffida ad adempiere e degli atti presupposti alla cancellazione, contestando la legittimità del procedimento seguito dall’amministrazione.

La Regione Lazio ha eccepito la tardività del ricorso, evidenziando che il provvedimento impugnato aveva natura meramente confermativa della precedente determinazione di cancellazione, già divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini. Ha inoltre sostenuto che la pubblicazione degli atti sul bollettino ufficiale della Regione Lazio (Burl) costituiva una forma di comunicazione legittima, giustificata dal numero particolarmente elevato dei destinatari, e che l’ente non aveva mai provveduto a indicare nel Runts una propria pec istituzionale, rendendo impossibile la notificazione individuale.

Il Tar Lazio ha accolto quanto sostenuto dalla Regione, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività. Il Collegio ha ritenuto che il termine per impugnare decorresse dalla pubblicazione del provvedimento originario di cancellazione e che l’atto successivamente impugnato fosse privo di autonoma lesività, avendo carattere meramente confermativo.

La sentenza evidenzia inoltre che, nel caso concreto, la mancata indicazione da parte dell’ente di un indirizzo pec intestato all’associazione aveva reso eccessivamente gravosa la comunicazione personale degli atti, legittimando il ricorso alla pubblicazione sul Burl quale forma di pubblicità idonea ai sensi degli articoli 8 e 21-bis della legge n. 241/1990 e della normativa regionale.

Il Tribunale ha infine richiamato il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privati, affermando che anche gli Ets sono tenuti a cooperare con la pubblica amministrazione, adempiendo agli obblighi di aggiornamento dei propri dati nel Runts. In particolare, la mancata registrazione della pec dell’ente non può tradursi in un aggravio organizzativo per l’amministrazione, la quale non è tenuta a ricercare autonomamente tale recapito presso altri registri o banche dati.

La sentenza n. 11634/2026: gli uffici Runts non sono tenuti a comunicare la Pec non indicata dall’ente

La sentenza riguarda il ricorso presentato da un’associazione contro il provvedimento della Regione Lazio con cui era stata disposta la cancellazione dell’ente dal Runts a seguito del mancato adempimento alla diffida (art. 20, comma 7, del dm n. 106/2020).

L’associazione sosteneva l’illegittimità della cancellazione deducendo diversi profili di violazione. In particolare, contestava di non essere stata posta nella condizione di conoscere tempestivamente la diffida e di poter regolarizzare la propria posizione.

La Regione Lazio ha evidenziato che l’associazione non aveva provveduto a inserire nel Runts una propria pec istituzionale, rendendo impossibile una comunicazione individuale della diffida, considerato anche l’elevato numero di enti coinvolti nella procedura. Secondo la Regione, la pubblicazione degli atti sul bollettino ufficiale della Regione Lazio costituiva una forma di comunicazione legittima ai sensi degli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso affermando che la pubblicazione degli atti sul Burl poteva validamente sostituire la comunicazione personale, poiché l’associazione non aveva indicato nel portale Runts un proprio indirizzo pec e tale omissione aveva reso la notificazione individuale oggettivamente difficoltosa, anche in considerazione del numero molto elevato di enti interessati.

Secondo il Tribunale, il principio di leale collaborazione e il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo impongono non soltanto alla pubblica amministrazione, ma anche agli enti privati, di adottare comportamenti idonei a consentire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa. Pertanto, non poteva essere richiesto agli uffici regionali di ricercare autonomamente la pec dell’ente presso altre banche dati o registri, essendo onere dell’associazione mantenere aggiornate le proprie informazioni nel Runts.

Il Tar ha inoltre precisato che tale conclusione non contrasta con la precedente sentenza della stessa Sezione n. 8140/2026, nella quale era stata ritenuta illegittima la cancellazione di un ente perché l’Amministrazione disponeva già della pec istituzionale dell’associazione e avrebbe potuto effettuare la comunicazione individuale della diffida. Nel caso della sentenza n. 11634/2026, invece, la mancata indicazione della pec nel Runts ha costituito un elemento decisivo per ritenere legittima la pubblicità tramite Burl.

La sentenza conclude quindi per il rigetto del ricorso, ritenendo valida la procedura seguita dalla Regione e confermando la cancellazione dell’ente dal Runts.

Amministrazione collaborativa, pec e diffida

Le sentenze attribuiscono quindi alla pec una funzione centrale.

Esse ribadiscono che il Runts non è un semplice registro amministrativo, ma uno strumento attraverso il quale si realizza il riconoscimento pubblico degli enti che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La cancellazione dal registro, incidendo direttamente sulla capacità dell’ente di operare nel sistema delineato dal codice del Terzo settore, richiede un procedimento caratterizzato da piena trasparenza, effettiva partecipazione e rigoroso rispetto delle garanzie procedimentali.

La pec assume pertanto il ruolo di presidio fondamentale del contraddittorio, mentre la diffida preventiva si configura come condizione imprescindibile per l’esercizio del potere espulsivo dell’amministrazione.

Le pronunce delineano certamente un modello di amministrazione collaborativa, nel quale la conservazione della qualifica di Ets rappresenta l’obiettivo prioritario ogniqualvolta l’ente dimostri la volontà di adempiere agli obblighi di legge.

Esse sono destinate a orientare in modo significativo la futura prassi degli Uffici Runts e a costituire un punto di riferimento per gli enti e i professionisti che operano nel Terzo settore.

Si richiama quindi gli Ets a prestare massima attenzione alla propria pec, verificando che sia stata riportata sul Runts in modo corretto, che sia attiva e dotata di sufficiente capacità per ricevere le comunicazioni.

 

Al via FQTS Giovani: formazione per i nuovi leader del Terzo settore

Sono aperte le iscrizioni a FQTS Giovani, il percorso formativo per chi, tra i 18 e i 35 anni, ricopre già ruoli di responsabilità nel Terzo settore o vuole rafforzare il proprio impegno associativo.

Un percorso, promosso nell’ambito dell’offerta formativa FQTS 26-27, pensato per chi coordina progetti, gruppi di lavoro o attività locali e nazionali, e per chi è un punto di riferimento nella propria associazione o rete. Non solo strumenti tecnici, ma consapevolezza del ruolo politico del Terzo settore: per imparare a leggere le cose e cambiarle, non solo gestirle.

Il percorso prevede due appuntamenti, integrati fra loro:
15 settembre 2026, ore 17:00-19:00, online — Competenze trasversali e relazionali per stare nei gruppi e negli enti del Terzo Settore;
9-11 ottobre 2026, weekend residenziale a Frascati — Attivismo civile, impegno volontario e lavoro nel Terzo Settore.

Per partecipare iscriviti qui

 

Fotografa le competenze del futuro: aperte le candidature a “Skills in Action”

“Skills in Action” è il concorso fotografico organizzato dall’UNESCO e dall’UNEVOC aperto a fotografi dilettanti e professionisti che desiderino mostrare come i giovani acquisiscano competenze per il futuro attraverso l’istruzione e la formazione tecnica e professionale (TVET).

Chi può partecipare
-Fotografi, dilettanti o professionisti
-Di età pari o superiore a 18 anni
-Proprietari o titolari dei diritti d’autore delle foto presentate

Come partecipare
Le foto presentate devono concentrarsi su uno o più dei seguenti temi centrali:
Equità e inclusione: evidenziare che la formazione professionale è accessibile a tutti, indipendentemente dal genere, dal background, dalla nazionalità o dalle capacità.
Competenze verdi e sostenibilità: mettere in risalto tecnologie efficienti dal punto di vista delle risorse, pratiche eco-compatibili o lavori nel settore dell’energia pulita.
Trasformazione digitale e IA: immortalare i giovani impegnati nella robotica, nella realtà virtuale, nella programmazione o nell’intelligenza artificiale.
Innovazione ed eccellenza: celebrare metodi di formazione all’avanguardia che aumentano la produttività e la precisione.

È possibile inviare fino a 4 foto, 1 per categoria.

Premi
1° premio: 750 USD
2° premio: 500 USD
3° premio: 350 USD

Le foto vincitrici saranno pubblicate sul sito web ufficiale dell’UNESCO-UNEVOC e sulle piattaforme internazionali dei social media.

Per partecipare c’è tempo fino al 31 agosto 2026.

Per maggiori informazioni clicca qui

“Lettura per tutti”: online la 9ª edizione del bando. Scadenza 4 settembre

È online il Bando “Lettura per tutti” – 9ª edizione, rivolto alle biblioteche che abbiano interesse a promuovere la lettura attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali. Il risultato sarà l’individuazione di progetti da realizzare con il finanziamento economico del Centro per il libro e la lettura, per un importo massimo di 30.000 euro per ciascun progetto. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 285.505,88 euro.

Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma bandi del Centro per il libro entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04/09/2026.

L’obiettivo di una biblioteca è di sostenere e di promuovere l’accesso alla cultura e all’informazione da parte di tutti i cittadini e le cittadine. Il Bando “Lettura per tutti” si propone di estendere l’invito alla lettura a fasce d’utenza particolarmente deboli favorendone l’inclusione attraverso la riprogettazione dei servizi offerti al fine di ritrovare o continuare a coltivare il piacere della lettura; migliorare la fruizione dei materiali e degli spazi disponibili; orientare gli utenti interessati nella scelta dei servizi e agevolarne la diffusione mediante una efficace attività di promozione e comunicazione.

Il bando, che si riferisce all’anno finanziario 2026, è stato predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 27 settembre 2024 n. 301 recante il “Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n. 15, per gli anni 2024-2026”.

Informazioni e/o chiarimenti sul Bando e sul procedimento possono essere richiesti, entro 5 giorni dalla scadenza del Bando, scrivendo esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: letturapertutti@cultura.gov.it.

Per informazioni, invece, relative all’inserimento dei dati in piattaforma e per eventuali problemi tecnici di funzionamento della stessa è possibile unicamente scrivere all’indirizzo dedicato c-ll.bandi@cultura.gov.it o contattare telefonicamente l’Ufficio Tecnico al numero 06-32389369 esclusivamente negli orari di assistenza previsti: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00.

CSVnet è il National Focal Point italiano per IVY 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha designato CSVnet quale National Focal Point per l’Italia dell’Anno Internazionale del Volontariato per lo Sviluppo Sostenibile 2026 (IVY 2026), promosso dalle Nazioni Unite per valorizzare il contributo del volontariato al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Attraverso questo programma, coordinato dal Programma delle Nazioni Unite per i Volontari (UNV), le Nazioni Unite stanno coinvolgendo i Paesi nel promuovere iniziative, raccogliere esperienze con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del volontariato come volano fondamentale della partecipazione civica e dello sviluppo delle comunità.

Il ruolo di National Focal Point prevede una funzione di raccordo tra il programma internazionale coordinato da UNV e le iniziative sviluppate a livello nazionale. Tra i compiti affidati rientrano la diffusione delle informazioni e degli strumenti messi a disposizione da UNV, il collegamento tra le esperienze realizzate nei diversi territori e la valorizzazione del contributo del volontariato italiano nell’ambito dell’Anno Internazionale.

CSVnet accompagnerà quindi il percorso nazionale di IVY 2026 attraverso il coinvolgimento della propria rete dei 49 Centri di servizio per il volontariato, che rappresentano un presidio diffuso sui territori e un punto di riferimento per migliaia di enti e volontari. La rete dei Csv concorrerà alla valorizzazione delle iniziative promosse nel corso dell’anno da istituzioni, organizzazioni, comunità e soggetti impegnati nella partecipazione civica e nella solidarietà.

L’Anno Internazionale si inserisce in un percorso già ricco di appuntamenti dedicati alla promozione del volontariato in Italia. Tra questi, la Giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre rappresenta ogni anno un momento nazionale di incontro e valorizzazione delle esperienze del volontariato, attraverso iniziative diffuse sui territori promosse anche dalla rete dei Csv.

Nel calendario del 2026 si inserisce inoltre la Capitale italiana del volontariato, il progetto promosso da CSVnet in partenariato con Forum Terzo settore, Caritas italiana e in collaborazione con Anci, per valorizzare il ruolo della partecipazione e delle esperienze di cittadinanza attiva. L’edizione in corso, che vede protagonista Modena, rappresenta un’importante occasione per valorizzare iniziative, relazioni e percorsi che possono contribuire a caratterizzare anche l’Anno Internazionale.

Nei prossimi mesi il percorso italiano di IVY 2026 sarà accompagnato dalla valorizzazione delle iniziative dedicate al volontariato già realizzate e di quelle in programma, dalla diffusione degli strumenti messi a disposizione da UNV e dalla promozione delle esperienze che, nei diversi territori, contribuiscono a raccontare il ruolo del volontariato nello sviluppo sostenibile e nello sviluppo del benessere delle persone all’interno delle comunità.