Lo scorso 21 marzo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, ai sensi della legge delega sulla riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n.106), introducono norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) nonché del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

I provvedimenti approvati, quindi, mettono mano all’impianto della nuova impresa sociale e del codice del terzo settore e contemplano norme tese a rapportare gli obblighi di natura contabile alle effettive dimensioni dell’ente.  Il decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore, al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tiene conto delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.

Il provvedimento interviene, inoltre, in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.

In particolare, il nuovo testo, integra l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore; chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Prevede, inoltre, che le organizzazioni di volontariato di secondo livello debbano avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale; aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.

In materia fiscale, si prevedono integrazioni e correzioni concernenti, tra l’altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici.

Altra buona notizia per le organizzazioni di volontariato è che viene reintrodotta l’esenzione dall’imposta di registro relativa agli atti costitutivi e a quelli connessi allo svolgimento delle attività. Questo significa che a breve sarà di nuovo possibile costituire un’Organizzazione di Volontariato godendo delle agevolazioni in termini di imposte di registro e di bollo.

Non resta che attendere fiduciosi il lavoro delle Camere appena insediate, per rendere cogenti le modifiche introdotte e valutarne la reale portata sull’impianto della Riforma.

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