Riproponiamo l’articolo di Chiara Borghisani per Cantiere Terzo Settore relativo alle disposizioni che riguardano gli enti associativi dotati di partita Iva in regime 398

Dal 1° gennaio 2024 tutti gli enti associativi dotati di partita Iva e che hanno optato per il regime 398 sono obbligati all’emissione e alla trasmissione delle fatture in formato elettronico. Si ricorda che l’obbligo non coinvolge gli enti non profit che non svolgono alcun tipo di attività commerciale, e quindi sprovvisti di partiva Iva.

L’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in 398 a partire dal 2019

Al fine di comprendere esattamente la portata della norma è opportuno ripercorrere brevemente le disposizioni che regolano il rapporto tra chi ha optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991 e l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal dpr 633 del 1972.

L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, recato dal decreto legge 119/2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, conteneva specifiche deroghe, volte a introdurre semplificazioni in ordine ai nuovi adempimenti, per i soggetti in regime 398 di ridotte dimensioni (con ricavi commerciali annui pari o inferiori a 65.000).

Per tali soggetti era prevista la possibilità di continuare ad emettere fatture nel formato cartaceo (facoltà, non obbligo).

La circolare n. 14 del 2019 dell’Agenzia delle entrate, intervenuta in materia di fatturazione elettronica, delineava due possibili fattispecie di comportamento per i soggetti in regime 398 con volumi, nell’anno 2018, superiori ai 65.000 euro di ricavi:

  • possibilità che la fattura elettronica venisse emessa dal committente “per conto” del soggetto in regime 398. Si trattava di una procedura complessa, che comportava un macchinoso recupero da parte del soggetto 398 nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, e che ha quindi trovato scarsa applicazione;
  • emissione diretta del soggetto in regime 398, obbligatoria nel caso in cui l’emissione fosse nei confronti di un altro soggetto in regime 398.

A prescindere dai volumi, l’obbligo di emissione della fattura elettronica è sempre stato operativo nel caso di emissione nei confronti della pubblica amministrazione.

Le ipotesi di esonero dalla fatturazione elettronica hanno visto un progressivo ridimensionamento, attutato a partire dal 1° luglio 2022 a valere fino al 31 dicembre 2023, in cui vi è stato un processo graduale di avvicinamento all’obbligo di fatturazione elettronica, abbassando il limite entro il quale godere dell’esonero a 25.000 euro di ricavi annuali. Pertanto, solo per i soggetti che nell’anno 2021 avevano conseguito ricavi pari o inferiori a 25.000, era data facoltà sino al 31 dicembre 2023 di emettere fattura nel formato cartaceo.

Per tutti gli altri soggetti (con volume di ricavi superiori a 25.000) l’obbligo di emettere fattura elettronica era operativo quindi dal 1° luglio 2022.

Dal 1° gennaio 2024 tutti i soggetti in 398 sono obbligati ad emettere fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2024 anche la soglia dei 25.000 euro risulta abrogata; pertanto, tutti i soggetti che hanno optato per il regime 398, a prescindere dal volume di ricavi, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica.

Oltre all’emissione del documento in formato elettronico, in relazione al tema della conservazione delle fatture elettroniche, gli enti si devono attivare per la conservazione elettronica delle stesse: questa è possibile, gratuitamente, attraverso il portale fatture e corrispettivi disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, o attraverso la sottoscrizione di un contratto con un soggetto esterno abilitato a tale servizio di conservazione.

Non vige invece il medesimo obbligo di conservazione per le fatture passive.