Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo settore relativo al chiarimento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali circa la scadenza per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Con la nota n. 7073 del 26 maggio scorso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha esteso in via interpretativa la proroga dell’approvazione del bilancio di esercizio anche al bilancio sociale per gli enti non profit che siano obbligati, per disposizione di legge o di statuto, alla sua redazione.

Il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale

Con la nota menzionata, il Ministero ha risposto ad un quesito proveniente da CSVnet e riguardante in prima battuta gli enti gestori dei centri di servizio per il volontariato (Csv), accogliendo poi l’ulteriore richiesta dell’organizzazione proponente di estendere la portata della risposta alla generalità degli enti non profit.

Il principio fondamentale delineato è quello per cui la possibilità di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020 al 29 giugno 2021 (disposta dal decreto “Cura Italia” per tutti gli enti non profit e di cui abbiamo parlato nell’articolo “Assemblee e Terzo settore, approvata la proroga al 29 giugno”) vale anche per il bilancio sociale. Anche se il decreto “Cura Italia” (art. 106 comma 1) non menziona nello specifico il bilancio sociale, la nota ministeriale afferma infatti che la “stretta correlazione ed interdipendenza” che esiste fra quest’ultimo e il bilancio economico conduce, in via interpretativa, a parificare il termine per entrambi gli adempimenti. Il medesimo orientamento era già stato espresso dal Ministero nelle righe finali della nota n. 5176 del 16 aprile 2021 (analizzata nell’articolo “Imprese sociali, il bilancio sociale si fa anche per gli enti nati nel 2021”).

Va ovviamente ricordato che, mentre la redazione ed approvazione del bilancio economico riguarda la generalità degli enti non profit, il bilancio sociale è stato reso obbligatorio dalla riforma del Terzo settore solamente per alcune tipologie di soggetti, che sono:

  • gli enti del Terzo settore (ad oggi, pur non essendo ancora operativo il Runts, rientrano in tale categoria le Odv e le Aps iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali) con entrate annuali superiori ad 1 milione di euro;
  • gli enti gestori dei Csv, indipendentemente dalla loro dimensione;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • i gruppi di imprese sociali.

Tali enti sono obbligati a redigere il bilancio sociale secondo le linee guida di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019, che sono obbligatorie a partire dall’esercizio 2021 con riferimento ai bilanci dell’esercizio 2020.

Le organizzazioni appena menzionate, così come quelle che, pur non essendo obbligate per legge, abbiano previsto nel loro statuto l’obbligo di redazione del bilancio sociale, potranno quindi usufruire della proroga sopra richiamata.

Altra precisazione che viene fatta dalla nota ministeriale è quella per cui il termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, individuato dal decreto “Cura Italia” e che cade il prossimo 29 giugno, si riferisce all’effettuazione della convocazione dell’assemblea e non alla data di svolgimento della stessa. A nostro avviso, ciò deve essere però inteso secondo quanto avviene nella prassi societaria, per cui il 29 giugno è il termine ultimo entro cui svolgere l’assemblea in prima convocazione; qualora questa andasse deserta, la seconda dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data della prima, potendo quindi essere svolta entro il mese di luglio (art. 2369 del codice civile).

Le modalità di svolgimento dell’assemblea

Per quanto riguarda le modalità concrete con cui effettuare l’assemblea, il riferimento è ancora oggi rappresentato dal dpcm 2 marzo 2021, il quale non vieta lo svolgimento delle riunioni private (in cui rientrano anche le riunioni delle associazioni e in generale degli enti non profit), pur raccomandando fortemente di svolgerle in modalità a distanza (art. 13).

L’attuale quadro epidemiologico, in continuo e progressivo miglioramento, sembra comunque giustificare maggiormente rispetto ai mesi scorsi la scelta di svolgere le assemblee in presenza, ovviamente nel rispetto di tutte le misure previste per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 in modo da garantire al massimo grado la salute e la sicurezza dei partecipanti.

Si ricorda comunque che sempre il decreto “Cura Italia” prevede la facoltà per tutti gli enti non profit di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto non preveda nello specifico tali strumenti: tale possibilità vale fino al 31 luglio prossimo.

Per maggiori informazioni su come svolgere in modo corretto una riunione a distanza si consiglia la lettura dell’articolo “Assemblea online, le regole per non sbagliare”.