Rinviata al 19 settembre la scadenza per il titolare effettivo

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo al nuovo termine per la comunicazione del Titolare effettivo

Con l’ordinanza n. 1852/2024, pubblicata il 17 maggio, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio n. 6840/2024, la quale aveva respinto il ricorso presentato da alcune associazioni di categoria in merito al titolare effettivo, facendo in tal modo ripartire il termine per l’obbligo di comunicazione dei dati dello stesso alla Camera di commercio territorialmente competente.

Per ripercorrere le tappe della vicenda, oltre che per approfondire l’oggetto, le modalità della comunicazione e i soggetti obbligati alla stessa si rimanda agli articoli “Titolare effettivo, l’obbligo vale anche per il Terzo settore?”, “Sospesa la comunicazione sul titolare effettivo” e “Titolare effettivo, ripristinata la scadenza per la comunicazione”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, si debba ritenere la prevalenza di quello delle società appellanti, ed ha fissato al 19 settembre prossimo l’udienza per discutere nel merito della questione, di fatto sospendendo nuovamente l’obbligo di comunicazione.  

Nell’udienza di merito le parti potranno discutere soprattutto la questione di legittimità della normativa interna rispetto al diritto dell’Unione europea, sulla quale il Consiglio di Stato sarà poi chiamato a decidere in via definitiva.

Da qui al 19 settembre rimane comunque possibile effettuare la comunicazione del titolare effettivo e le eventuali variazioni relative allo stesso, e il consiglio, soprattutto per gli enti che ancora non vi hanno adempiuto, è quello di farlo il prima possibile.

Informazioni più specifiche in merito ai requisiti per la comunicazione possono essere consultate sul sito del registro imprese, e un utile tutorial è rappresentato dalla guida di Unioncamere sul titolare effettivo per gli utenti (integrata con le indicazioni di compilazione e gli esempi a cura della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi).

A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato, e fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell’udienza fissata per il 19 settembre, rimangono invece sospesi:

  1. l’azione sanzionatoria, essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
  2. i controlli a campione sulle istanze ricevute;
  3. l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica;
  4. la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse.

 © Foto in copertina di Andrea Angeliniprogetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

Hai tra i 15 e i 29 anni? Dicci la tua sulla Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027

La Commissione europea desidera conoscere la vostra opinione su alcuni aspetti della Strategia dell’UE per la gioventù 2019-2027.

La Strategia mira a incoraggiare i giovani a partecipare alla vita democratica, a sostenere l’impegno sociale e civico e a garantire che tutti i giovani abbiano le risorse necessarie per svolgere un ruolo attivo nella società.

Le vostre risposte saranno incluse nella prossima Relazione dell’UE sulla gioventù sui progressi della Strategia negli anni 2022-2024. Esse integreranno i risultati di altre consultazioni per fornire un quadro migliore delle opinioni dei giovani e di come dare loro maggior peso nella definizione delle politiche dell’UE.

Condividete il vostro feedback attraverso il sondaggio online entro il 30 giugno. Il sondaggio è disponibile in tutte le lingue dell’UE.

Come procedere all’aggiornamento dei dati nel registro unico Terzo settore

Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore, aggiornato al 13 giugno, relativo alla scadenza del 30 giugno per aggiornare i dati nel RUNTS.

Fra gli adempimenti legati all’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) ve ne è uno che riguarda nello specifico le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps)tali enti sono tenuti ad aggiornare nel Runts il numero di associati, di volontari e di eventuali lavoratori, e lo devono fare entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.

Sempre con riferimento al 30 giugno, tutti gli Ets sono tenuti a depositare al Runts il bilancio di esercizio dell’anno precedente.

Quest’anno il 30 giugno è domenica: per questo motivo gli enti hanno tempo fino al 1° luglio per procedere con gli aggiornamenti e il caricamento dei bilanci.

Le informazioni da aggiornare per Odv e Aps

Il decreto ministeriale 106 del 2020, all’art.8, comma 6, lettera r), offre indicazioni più precise riguardo al tipo di aggiornamento che deve essere effettuato.

Per quanto riguarda gli associati, si specifica che deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per:

  • numero di persone fisiche;
  • numero di enti giuridici, identificandoli e specificando per ognuno se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento.

Tali informazioni sono fondamentali poiché il codice del Terzo settore dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, la quale deve essere composta:

  • per le Odv, da almeno 7 persone fisiche o 3 Odv;
  • per le Aps, da almeno 7 persone fisiche o 3 Aps.

Si ricorda che, nel caso in cui il numero di associati si riduca al di sotto dei limiti menzionati, gli stessi enti devono aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e devono reintegrare il numero minimo entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico (che può essere evitata chiedendo l’iscrizione in un’altra sezione del Runts).

Allo stesso modo è fondamentale indicare, qualora si tratti di Odv e Aps che hanno come associati enti giuridici, l’eventuale sezione del Runts in cui tali enti siano iscritti, segnalando se si tratti o meno della stessa sezione in cui è iscritto l’ente che sta effettuando l’aggiornamento.

Il codice del Terzo settore prevede infatti che le Odv e le Aps, qualora abbiano come associati altri enti giuridici, questi possano essere solamente altri enti del Terzo settore (Ets) o altri enti senza scopo di lucro (fra questi ultimi vi rientrano anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito questo aspetto nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020), a condizione:

  • per le Odv, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Odv (esemplificando, se un’Odv associa 3 Aps e 2 associazioni generiche non Ets, dovrà avere all’interno della base associativa almeno 10 Odv);
  • per le Aps, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Aps (esemplificando, se un’Aps associa 7 Odv, 2 associazioni generiche non Ets e un ente pubblico dovrà avere all’interno della base associativa almeno 20 Aps).

Anche tale dato è fondamentale per valutare il rispetto della proporzione menzionata e quindi il mantenimento della qualifica di Odv o Aps: qualora essa venisse meno, la conseguenza è la cancellazione dell’ente dalla sezione di riferimento del registro unico.

Altre informazioni da aggiornare sono quelle relative:

  • al numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
  • al numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale, per le reti associative o comunque per gli enti di secondo livello.

Anche questo è un dato imprescindibile e necessario per Odv e Aps, dato che entrambe devono svolgere la loro attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Infine, ulteriore dato da aggiornare è quello degli eventuali lavoratori in forza presso le Odv e le Aps, intendendosi per tali i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Il dato che deve essere aggiornato nel Runts riguarda esclusivamente tali tipologie di lavoratori.

Il codice del Terzo settore prevede anche in questo caso dei limiti stringenti riguardo alla possibilità per Odv e Aps di avvalersi di lavoratori, il cui numero:

  • nelle Odv, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
  • nelle Aps, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Sulla nozione di “lavoratore”, e su cosa debba essere ricompreso in essa ai fini del computo delle percentuali menzionate, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, alla quale si rimanda.

Le tempistiche per effettuare la comunicazione

Come detto in apertura, il termine che le Odv e le Aps devono rispettare per aggiornare tali informazioni è quello del prossimo 30 giugno 2024, con riferimento al 31 dicembre dell’anno scorso.

Ciò significa che i dati degli associati, dei volontari e degli eventuali lavoratori sono quelli relativi al 31 dicembre 2023. 

Il tipo di pratica da effettuare sul Runts

Per comunicare i dati menzionati in precedenza, le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.

Nello specifico:

  • il numero di associati persone fisiche va aggiornato nella sottosezione “Dati ente”;
  • il numero di associati enti giuridici nella sottosezione “Compagine sociale – persone non fisiche”, in cui si dovrà indicare per ognuno la denominazione, il codice fiscale e se la sezione di appartenenza è la stessa o meno (“affine” o “non affine”) di quella dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento. L’inserimento può essere fatto manualmente oppure tramite un apposito file excel, il quale è scaricabile dalla piattaforma e deve poi essere compilato e ricaricato sulla stessa nello stesso formato;
  • il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, dei volontari iscritti nel registro dell’ente e dei volontari provenienti da altri enti, nella sottosezione “Numero forza lavoro e volontari”. Essendo informazioni da comunicare obbligatoriamente, qualora un ente non si avvalesse di alcun lavoratore, deve comunque compilare l’apposita voce indicando il valore zero (0).

Occorre prestare attenzione al fatto che, in relazione alla pratica di “Variazione”, il sistema informatico prevede che una volta che se ne invia una occorre attendere che gli uffici del Runts la elaborino per poterne compilare una seconda. Pertanto, si suggerisce di predisporre un’unica pratica di “Variazione” contenente tutte le informazioni richieste.

Il deposito del bilancio

Entro il prossimo 30 giugno devono inoltre essere depositati (tramite un’istanza di “Deposito bilancio”) al registro unico da parte di tutti gli Ets:

  • il bilancio di esercizio 2023 (redatto in conformità agli schemi di bilancio previsti per gli Ets);
  • rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi, qualora esse siano state svolte nel corso del 2023 (allegandoli al bilancio di esercizio);
  • il bilancio sociale 2023, per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (si ricorda che l’obbligo vi è per gli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro).

Sul punto si rimanda, per ulteriori approfondimenti, agli articoli “Tempo di bilanci nel Terzo settore. Come approvarli?” e “Bilanci degli enti del Terzo settore: quali sono gli errori più ricorrenti?”.

Come accedere e come operare nel Runts

Si ricorda che per poter fare accesso ed operare sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:

  • la posta elettronica certificata (Pec) dell’ente(non di uno dei suoi membri né di un professionista collegato all’organizzazione);
  • lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) ocarta d’identità elettronica (Cie), e la firma digitale (in modalità CAdES) personali del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato (componente del consiglio direttivo o dell’eventuale organo di controllo).

Nel caso vi siano difficoltà nell’accesso alla piattaforma o richieste di approfondimento di alcune questioni, si consiglia di contattare l’ufficio del Runts territorialmente competente e chiedere assistenza al Centro di servizio per il volontariato o al Forum del terzo settore territoriale di riferimento.

Le guide e i materiali di Cantiere Terzo Settore

Qui di seguito si riportano i materiali che Cantiere Terzo Settore ha prodotto in merito a cosa e quando comunicare al Runts, legati nello specifico alla scadenza del 30 giugno.

– Cosa e quando comunicare al registro unico nazionale del Terzo settore

– Guida su come presentare l’istanza di deposito bilancio nel Runts

– Video tutorial “Come depositare il bilancio nel registro unico nazionale del Terzo settore”

– Come utilizzare la piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore

© Foto in copertina di Laura Mosso, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

Opportunità di lavoro a Traparentesi

Nell’ambito delle proprie attività educative e formative curricolari ed extracurricolari svolte in sinergia con scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado localizzate a Napoli e nei Comuni della Città Metropolitana, Traparentesi APS è alla ricerca di personale per progetti volti a favorire l’inclusione scolastica e il successo formativo degli alunni con il coinvolgimento dei genitori. Nello specifico si ricercano le figure di Coordinatore di progetto e Operatori socio-educativi in ambito scolastico 

PROFILO PROFESSIONALE DELLE RISORSE 

Coordinatore di progetto

Il coordinatore pianifica e programma tutte le azioni progettuali in funzione degli obiettivi da raggiungere nelle scadenze prefissate in accordo con l’Ufficio Progetti dell’Associazione. Garantisce la buona riuscita complessiva del progetto e sovraintende a tutti i diversi livelli di implementazione e gestione. Mantiene i contatti e le relazioni funzionali alla realizzazione degli interventi, rapportandosi con gli enti finanziatori, con gli altri enti partner di progetto, con le Scuole, con gli attori pubblici del territorio d’intervento (Comune, Centri di Servizio Sociale, Università, etc.). Svolge in prima persona opera di programmazione esecutiva e raccordo gestionale con l’equipe di operatori ed esperti preposti allo svolgimento delle attività, con i dirigenti scolastici e con gli insegnanti referenti. Si occupa del monitoraggio tecnico relativo ai destinatari, alle azioni e ai risultati raggiunti, rapportandosi con le figure preposte alla valutazione interna o esterna del progetto. Organizza gli strumenti di lavoro e mantiene la documentazione progettuale attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e programmi digitali per l’archiviazione dei dati. Partecipa alle attività di rendicontazione amministrativa e finanziaria del progetto in accordo con il Responsabile Amministrativo e Contabile dell’Associazione.

Operatori socio-educativi

Gli operatori socio-educativi svolgono mansioni operative e organizzative funzionali alla realizzazione dei servizi integrati di inclusione scolastica con studenti e studentesse. Curano la presa in carico e mantengono una relazione educativa costante con i destinatari, agendo in stretta sinergia con il personale scolastico e con le famiglie. Partecipano alla programmazione esecutiva degli interventi da svolgersi in orario curricolare ed extracurricolare e alla raccolta dei dati per il monitoraggio tecnico raccordandosi con il Coordinatore di progetto e con i docenti referenti. Realizzano interventi di tutoraggio individualizzato con il singolo alunno/a o con l’intero gruppo classe che possono interessare sia gli aspetti didattici e formativi che la dimensione sociale e relazionale. Mantengono i contatti con i genitori degli alunni/e e si rapportano con loro per gli aspetti organizzativi (iscrizioni, liberatorie, monitoraggio), contenutistici e di sensibilizzazione sul progetto. Nella selezione degli operatori si privilegeranno risorse umane con competenze trasversali di segretariato sociale che siano in grado di rispondere a bisogni specifici di studenti vulnerabili anche attraverso interventi di mediazione scuola-famiglia (ad. es. operatori esperti nell’inclusione di alunni/a con background migratorio o con BES), di supporto al personale amministrativo delle scuole e di rafforzamento della comunità educante nel suo complesso.

REQUISITI GENERALI

Saranno ammessi alla procedura esclusivamente i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:

  1. la presente procedura concorsuale è libera senza limitazione in ordine alla cittadinanza;
  2. età non inferiore agli anni diciotto;
  3. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
  4. diploma di scuola secondaria di secondo grado.

I cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini dell’ammissione, i seguenti requisiti:

– godimento dei diritti civili e politici e possesso della cittadinanza negli Stati di appartenenza o di provenienza;

– adeguata conoscenza della lingua italiana.

 REQUISITI PREFERENZIALI

  • laurea e/o idonee abilitazioni professionali attinenti alle mansioni richieste
  • esperienza almeno triennale all’interno progetti/servizi similari
  • conoscenza delle tematiche sociali e dei progetti promossi dall’Associazione
  • ottime capacità di mediazione e di gestione dei conflitti
  • ottime capacità di lavoro in equipe
  • ottime capacità informatiche
  • flessibilità oraria e disponibilità agli spostamenti sul territorio provinciale
  • conoscenza delle principali normative nazionali in materia di inclusione scolastica
  • buona conoscenza della lingua inglese
  • eventuale conoscenza di una lingua extra UE

 SEDE DI LAVORO:

Le attività progettuali sono localizzate nella Città di Napoli e in alcuni comuni dell’area metropolita, in particolare Frattaminore e Quarto e potranno essere svolte sia nella sede di Traparentesi APS che nelle scuole del territorio. Eventuali attività da svolgere in modalità smart working saranno valutate in corso di realizzazione.

TIPOLOGIA DI IMPIEGO:

Per entrambe le figure è prevista l’attivazione di un contratto di collaborazione continuata e continuativa o il conferimento di un incarico professionale ai professionisti dotati di partita Iva. La partenza presunta delle attività è prevista per il mese di settembre 2024 e l’impiego avrà una durata massima di 36 mesi. Per la figura di coordinatore è previsto un impegno minimo di 20 ore settimanali. Per la figura di operatore socio-educativo è previsto un impegno minimo di 10 ore settimanali, prevalentemente nei mesi di apertura/chiusura delle scuole. Il corrispettivo economico della prestazione verrà esplicitato in fase di colloquio conoscitivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:

I candidati interessati possono inviare il proprio CV debitamente sottoscritto, esclusivamente in formato pdf e preferibilmente in Formato Europeo Tradizionale, a info@traparentesiaps.it inserendo nell’oggetto la dicitura “Vacancy Scuole 2024_Coordinatore” o “Vacancy Scuole 2024_Operatore” a seconda della figura per la quale si intende proporre la propria candidaturaNel CV dovrà essere presente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) e l’autodichiarazione relativa alla veridicità delle informazioni riportate.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 30/06/2024

Le candidature pervenute oltre la data di scadenza del 30/06/2024 non saranno prese in considerazione. Solo i candidati preselezionati saranno contattati per un colloquio da svolgersi nel corso del mese di luglio 2024. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale dei Dati (GDPR) e del Dlgs. 30 giugno 2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personale. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare l’informativa privacy presente sul sito www.traparentesiaps.it al link https://www.traparentesiaps.it/privacy-policy/

PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.traparentesiaps.it al link https://www.traparentesiaps.it/partecipa/#collabora  in data 11 giugno 2024 e potrà essere diffuso sui canali di comunicazione web e social network in cui l’Associazione è presente.

Per richieste o informazioni è possibile scrivere a info@traparentesiaps.it

 

Riqualificazione energetica, in arrivo 100 milioni di euro al Terzo settore

Riproponiamo l’articolo di Chiara Borghisani per Cantiere Terzo Settore relativo ai benefici per le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus previsti nella conversione in legge del Superbonus

La Legge n. 67/2024 ha recentemente convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, contenente una serie di misure urgenti in materia di “superbonus 110”, e che coinvolgono anche le organizzazioni non profit. Il tema è stato trattato nell’articolo “Superbonus 110%, le ultime indicazioni per il Terzo settore”.

Di seguito una disamina delle novità disposte, anticipate da une breve sintesi di quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell’agevolazione.

Si ricorda che la misura è stata introdotta con il decreto legge 34 del 2020 (cosiddetto “Rilancio”).

Le disposizioni in tema di superbonus

Il complesso quadro normativo regolante l’agevolazione per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ha subìto negli anni diversi interventi legislativi tesi a limitare la fruizione dello stesso; da ultimo, è stata prevista una progressiva riduzione dell’aliquota per le annualità successive al 2023, introducendo una deroga alla riduzione progressiva dell’aliquota per Odv, Aps ed Onlus (art.2, comma 2, Legge 38/2023) che possono continuare a godere dell’aliquota del 110%.

I requisiti per continuare a beneficiare dell’aliquota piena sono riferiti sia al soggetto che all’oggetto dell’intervento.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il soggetto fruitore:

  • deve essere un’organizzazione di volontariato (Odv) o un’associazione di promozione sociale (Aps) iscritte nei relativi registri, oppure un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta in anagrafe unica delle Onlus;
  • deve svolgere una attività riconducibile tra servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • non deve attribuire alcun compenso o indennità di carica ai membri del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda invece il requisito oggettivo, l’immobile oggetto di intervento deve essere qualificato come immobile di categoria B/1, oppure B/2 o D/4 posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (nuda proprietà, usufrutto) o un contratto ad effetti obbligatori (comodato gratuito) aventi data certa anteriore al 1° giugno 2021.

Il limite di spesa è determinato moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi).

Le spese oggetto di detrazione devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in ordine all’applicazione dell’agevolazione per gli enti del Terzo settore sopra citati con le circolari n.3 dell’8 febbraio 2023 e n.13 del 13 giugno 2023; infine, con la risposta n.2 dell’8 gennaio 2024 è intervenuta ulteriormente per chiarire in modo dettagliato le modalità di applicazione del superbonus riferito alle tipologie di soggetti e di unità immobiliari agevolabili.

Le novità introdotte

A fronte di un quadro normativo chiaro e definito sia da atti normativi che da documenti di prassi, il recente intervento legislativo ha dato “un giro di vite” alle agevolazioni oggetto del presente contributo. In particolare, è stata eliminata la possibilità di ricorrere alle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito per interventi edilizi per Odv, Aps ed Onlus a meno che non siano presenti gli ulteriori requisiti sotto riportati.

Si è stabilito che, per poter cedere il credito o applicare lo sconto in fattura, relativamente ai soggetti sopra citati, è necessaria la sussistenza in data antecedente al 30 marzo 2024 delle seguenti ulteriori condizioni:

  1. sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono agevolati e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  2. sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono agevolati e sono effettuati dai condomini;
  3. sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  4. sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati;
  5. siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

È stata confermata quindi la regola per cui devono sussistere contemporaneamente sia il requisito di aver presentato la Cila nonché la stipula, con data certa, dell’accordo scritto e il versamento dell’acconto.

È stata inoltre concessa la facoltà per i soggetti cessionari di ripartire i crediti di imposta rispettivamente per 4 anni (superbonus) e 5 anni (eliminazione barriere architettoniche), ed è stato previsto che in tutti i casi in cui vi sia una fruizione diretta delle detrazioni fiscali accordate la detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni in luogo dei precedenti 5.

Ulteriore novità recata è l’istituzione, per l’anno 2025 di un fondo di 100 milioni di euro finalizzato a riconoscere ad Odv, Aps ed Onlus un contributo per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica a strutturale. Tale fondo non è cumulabile con i benefici connessi con la normativa in tema di superbonus.

© Foto in copertina di Vanni Monelli, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”