Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli: “Insieme per promuovere il volontariato, l’inclusione e la partecipazione sociale”

Il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli – CSV Napoli ETS hanno formalizzato un rapporto di collaborazione con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa. Obiettivo: sviluppare progettualità congiunte nell’ambito della promozione, della qualificazione e dell’innovazione del mondo del volontariato nell’area metropolitana di Napoli.

Le due organizzazioni hanno sottoscritto l’accordo a partire dal riconoscimento condiviso del valore civile, sociale ed economico del volontariato, convinti dell’opportunità di una più stretta collaborazione sinergica tra ricerca e formazione scientifica e le pratiche di servizio per la promozione e lo sviluppo del volontariato, il Terzo settore e l’economia sociale del territorio.

Il protocollo d’intesa sarà dunque la cornice entro la quale poter realizzare un interscambio continuo di conoscenze e pratiche, basato sulle rispettive esperienze in rapporto al volontariato. L’accordo prevede, infatti, la condivisione di conoscenze e competenze basate sulle rispettive e specifiche attività nell’ambito accademico di formazione e ricerca, per una parte, e nell’ambito professionale di servizio e consulenza, dall’altra parte, sviluppando una riflessione congiunta sulle teorie, i metodi e gli strumenti utili alla ideazione e realizzazione di iniziative comuni di progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione a vantaggio delle comunità, le organizzazioni e il sistema territoriale dell’economia civile e sociale napoletana.

Con il protocollo d’intesa le due organizzazioni si impegnano a promuovere, sviluppare e consolidare iniziative in diversi ambiti che sono principalmente la ricerca-intervento, la divulgazione scientifica, di formazione e di servizio alla promozione e l’innovazione del volontariato, con riferimento alle aree tematiche sensibili alla società civile e all’imprenditorialità sociale quali la cittadinanza attiva, il volontariato, la partecipazione sociale, l’inclusione e la coesione sociale, con particolare attenzione ai soggetti a rischio di esclusione e discriminazione sociale.

Con questa iniziativa coinvolgeremo e metteremo in relazione stabile la comunità accademica, e in particolare la comunità studentesca, con la rete delle organizzazioni di volontariato che operano nel territorio. L’intento è anche quello di incentivare l’attivazione e la partecipazione individuale, accrescere il radicamento sociale delle organizzazioni di volontariato e rafforzare le reti di collaborazione tra istituzioni, enti del Terzo settore e altri attori dell’economia sociale”, spiega la professoressa Dora Gambardella, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Questa nuova collaborazione rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una comunità territoriale competente più coesa e inclusiva, promuovendo la condivisione di conoscenze e pratiche tra il mondo accademico e quello del volontariato. Si tratta di un rapporto di cooperazione che porterà benefici tangibili a tutte le parti coinvolte e alla società locale nel suo complesso”, commenta il dottor Nicola Caprio, presidente di CSV Napoli ETS .

Approvato il pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore

Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo all’approvazione del disegno di legge che introduce importanti modifiche per il Terzo settore.

Nella seduta di martedì 25 giugno 2024 l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, già approvato dalla Camera dei deputati.

La legge – che a breve sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale – interviene modificando alcune disposizioni rilevanti del codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017), i cui contenuti si riportano sinteticamente qui di seguito.

Attività diverse e sponsorizzazioni (modifica art. 6 del Cts)

È anzitutto introdotto un periodo aggiuntivo alla fine dell’art. 6 Cts dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche e volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore (Ets) possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale.

È previsto, in particolare, che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi devono essere comunque impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

Acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali (modifica art. 11 del Cts)

È previsto che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare (come già previsto per tutte le imprese sociali) il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), è efficace ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica.

Riguardo le fondazioni rientranti nel suddetto ambito, è previsto che i controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

Semplificazioni per enti di piccole dimensioni (modifica art. 13 del Cts)

Viene poi integrato l’art. 13 del Cts con semplificazioni per gli enti di piccole dimensioni.

In particolare:

  • viene aumentato da 220.000 a 300.000 euro il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza;
  • inoltre per gli enti con di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e uscite in via aggregata.;
  • è data facoltà agli “Ets-imprese”, che svolgono attività in via esclusiva o principale “in forma d’impresa” e/o “con modalità commerciali”, che non rivestono la qualifica di impresa sociale, anche di diritto (cfr. cooperative sociali), di redigere il bilancio d’esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio “ordinario” degli Ets “non imprese”. Ciò consente di predisporre una informativa più adeguata alla specificità dell’Ets.

Svolgimento assemblee online (modifica art. 24 del Cts)

È prevista la possibilità in via ordinaria, salvo divieto espresso nell’atto costitutivo o nello statuto, dell’intervento degli associati all’assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipi e voti, e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Organo di controllo e revisione legale dei conti (modifica artt. 30 e 31 Cts)

Sono poi apportate alcune modifiche al Cts in riferimento alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni, riconosciute e non riconosciute, del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l’obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale nelle associazioni medesime e nelle fondazioni del Terzo settore.

In particolare:

  • sono aumentati i requisiti sotto i quali non vi obbligo dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti:
    • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro;
    • i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passa da 220.000 a 300.000 euro;
    • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 5 a 7 unità.
  • sono aumentati i requisiti per obbligo del revisore legale dei conti:
    • il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
    • i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
    • il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 12 a 20 unità.

Rapporti di lavoro nelle associazioni di promozione sociale (modifica art. 36 del Cts)

In merito ai rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale, è elevato da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nelle attività e il numero degli associati.

Reti associative (modifica art. 41 del Cts)

È previsto che, nel caso in cui successivamente all’iscrizione delle reti associative al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative (100), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro stesso.

Contenuto e aggiornamento del registro unico nazionale del Terzo settore (modifica artt. 47 e 48 del Cts)

Le modifiche concernono la domanda di iscrizione al Runts e i termini di deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, compresi i rendiconti delle raccolte fondi, i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

In particolare:

  • è prevista la possibilità per i legali rappresentanti di incaricare dei delegati a operare sul Runts;
  • in merito adeposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore, è previsto che esso debba avvenire ogni anno presso il Runts entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, tale deposito avvenga presso il registro delle imprese entro 60 giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini previsti, l’Ufficio del Registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.

Militari in congedo (modifica art. 89 del Cts)

È prevista la possibilità di iscrizione al Runts per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più delle attività di interesse generale elencate all’art. 5 Cts.

Norme transitorie e Onlus (modifica art. 101 del Cts)

Sono ampliate le ipotesi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra l’ipotesi di scioglimento dell’ente. Tale estensione concerne, con riferimento ad alcuni soggetti che non possono iscriversi al Runts, fattispecie in cui la perdita della qualifica di Onlus deriva dalla futura decorrenza dell’abrogazione della medesima disciplina sulle Onlus.

Imprese sociali (modifica art. 16 dlgs n. 112/2017)

È disposta la modifica dell’art.16, comma 1 dlgs n. 112/2017 fissando al 3% (in luogo del riferimento ad una quota non superiore a tale percentuale) la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Fondazione Italia Sociale (abrogazione art. 10 legge n. 106/2016)

È prevista l’estinzione della Fondazione Italia sociale.

Esonero della responsabilità solidale in materia di successioni e donazioni (modifica art. 36 dlgs n. 346/1990)

Viene modificato il dlgs n. 346/1990 in materia di esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

In particolare, sono esclusi dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni e del Cts (il cui art. 82, comma 2 disciplina una fattispecie di esenzione, per gli enti del Terzo settore, dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle connesse imposte ipotecaria e catastale).

Dispensa oneri successori (art. 705 del codice civile)

Viene modificato l’art. 705 del codice civile in materia di dispensa dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità quando degli enti del Terzo settore sono chiamati all’eredità.

La possibilità di deroga viene posta, in particolare, con riferimento all’ipotesi in cui siano chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed Ets ed è in ogni caso subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La definizione dei criteri e delle modalità per la prestazione della garanzia è demandata a un decreto ministeriale.

© Foto in copertina di Gianmaria Capuano progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

Convenzione per la valorizzazione e l’uso delle chiese di Napoli: accordo tra il Comune e l’Arcidiocesi

La cultura ha oltre 30 nuovi spazi disponibili in città. Il Comune e l’Arcidiocesi di Napoli hanno stipulato una Convenzione per la valorizzazione e l’uso delle chiese, attraverso una programmazione dedicata. L’obiettivo è promuovere e diffondere l’offerta artistica e culturale sul territorio, anche nei quartieri più periferici di Napoli, contribuendo alla rigenerazione dei luoghi e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini.
Le chiese dell’Arcidiocesi potranno ospitare eventi di varia natura: mostre temporanee, rassegne musicali, spettacoli di danza, performance teatrali, reading, convegni e altro ancora. La convenzione non prevede usi conviviali e privati, né l’utilizzo degli spazi da parte di partiti o movimenti politici o per eventi in contrasto con il carattere religioso dei luoghi.

Sono cinque i decanati coinvolti:
Decanato 05, Vomero – Colli Aminei – Camaldoli;
Decanato 06, Vasto – Centro Direzionale – Poggioreale;
Decanato 07, Doganella – Secondigliano – S. Pietro a Patierno;
Decanato 08, Scampia – Piscinola – Chiaiano – Miano;
Decanato 09, limitatamente a Ponticelli – Barra – S. Giovanni a Teduccio.

Al fine di offrire ai potenziali interessati uno strumento utile per la formulazione di proposte di eventi da sottoporre alla valutazione del Comune e dell’Arcidiocesi di Napoli, per ciascuna chiesa saranno illustrate le caratteristiche strutturali principali, con l’indicazione degli spazi e delle sale (teatri, campi sportivi, aree parcheggio e ristoro) di cui esse dispongono e della relativa capienza.

Le attività culturali, previo accordo tra le parti, saranno pianificate in modo da non ostacolare le attività pastorali e di culto delle parrocchie, né interferire con le attività di altri enti o istituzioni pubbliche o private presenti negli stessi spazi.

Per maggiori informazioni e/o per sottoporre alla valutazione del Comune e dell’Arcidiocesi di Napoli una proposta di realizzazione di uno o più eventi nelle chiese presenti nel catalogo, scrivere a cultura@comune.napoli.it.

Per visualizzare il catalogo delle chiese…clicca qui

“Uno Sguardo Raro”: online il Bando 2024

È online il Bando di Concorso 2024 di Uno Sguardo Raro – Rare Disease International Film Festival che quest’anno si svolgerà a Novembre 2024 tra Roma e Parigi. E’ il primo Festival Internazionale di Cinema che seleziona e promuove le migliori opere video provenienti da tutto il mondo sul tema delle malattie rare, della disabilità e inclusione sociale. Con l’obiettivo di ispirare le future generazioni ad un mondo migliore e più inclusivo, si configura come un progetto che vive e cresce per e grazie alle comunità con cui entra in contatto, mostrando agli occhi dello spettatore storie che spesso rimangono invisibili e facendosi veicolo di informazione e sensibilizzazione. Uno sguardo raro è un imperdibile appuntamento annuale, dove ci si può incontrare per conoscersi e riconoscersi sullo schermo e celebrare insieme l’empatia, la resilienza e la forza di superare i propri limiti.

L’iscrizione al concorso avviene tramite la piattaforma Filmfreeway compilando il form e caricando la propria opera su https://filmfreeway.com/Unosguardoraro entro e non oltre il 15 settembre 2024. È prevista una quota di iscrizione solo per la categoria Play.

È possibile partecipare alla nona edizione di Uno Sguardo Raro – Rare Disease International Film Festival inviando un’opera che rientra tra una delle seguenti categorie delle TRE sezioni del Festival:

  • Play: la sezione dedicata ai migliori cortometraggi cinematografici;
  • Lab: la sezione dedicata alla scrittura creativa e ai video contest brevi;
  • Patient Advocacy: la sezione aperta a tutte quelle realtà private, sanitarie, del terzo settore e della comunicazione che investono le loro energie per la sensibilizzazione su temi sociali di interesse pubblico.

Per maggiori informazioni visita il sito unosguardoraro.org