Gli enti già presenti nell’elenco permanente degli iscritti al 5 per mille non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione per il 2019 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il 1 luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190 – pdf. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nel Dpcm del 23/4/2010 – pdf. Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28/07/2016 – pdf ) e al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017).

Gli enti del volontariato, invece, che per la prima volta intendono iscriversi agli elenchi del 5×1000 devono, invece, trasmettere la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate  entro il 7 maggio 2019. 

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2019, versando un importo pari a 250 eurotramite modello F24 ELIDE (Risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018 – pdf).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

Il CSV Napoli, come ogni anno, per facilitare l’invio telematico, provvederà, per conto delle associazioni di volontariato ad inoltrare la domanda di iscrizione negli Elenchi dell’Agenzia. Le associazioni interessare dovranno compilare l’apposito modulo di iscrizione ed inviarlo (scannerizzato) all’indirizzo consulenza@csvnapoli.it entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 26 aprile 2019.

Si raccomanda di compilare il modulo in stampatello, di indicare un recapito telefonico e di scrivere in modo chiaro tutti i dati, con particolare attenzione al codice fiscale dell’organizzazione e del legale rappresentante. I codici che risulteranno inesatti non saranno riconosciuti dal software di gestione e pertanto le domande non potranno essere inoltrate.

Per maggiori informazioni:
consulenza@csvnapoli.it
081/5628474 int.3