Riproponiamo l’articolo di Chiara Meoli per Cantiere Terzo Settore relativo alle nuove indicazioni di trasparenza, valide anche per le raccolte fondi degli enti del Terzo settore, pubblicate nel Ddl Ferragni
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge n. 120 del 19 giugno 2026 “Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti” è stata introdotta una disciplina specifica destinata a regolamentare tutte quelle operazioni commerciali nelle quali l’acquisto di un prodotto è associato alla promessa di una finalità benefica, solidaristica o sociale. La misura riguarda, quindi, anche le campagne di raccolta fondi degli enti del Terzo settore e delle organizzazioni non profit in generale.
La legge nasce dall’esigenza di colmare un vuoto normativo emerso con particolare evidenza negli ultimi anni, quando numerose campagne pubblicitarie hanno fatto leva sulla sensibilità dei consumatori prospettando il sostegno a enti benefici senza che risultassero sempre chiari i meccanismi economici sottostanti.
Dunque si è intervenuti con una disciplina rivolta alla tutela del consumatore e, come tale, governata da specifiche regole di trasparenza che consentono al consumatore stesso di conoscere esattamente la destinazione delle somme e il reale impatto dell’acquisto effettuato.
La finalità della legge
Dato che il consumatore deve sapere esattamente quale beneficio deriverà dall’acquisto del prodotto e a favore di chi sarà destinato, non sarà più sufficiente evocare genericamente una finalità solidaristica o utilizzare formule pubblicitarie suggestive: le informazioni rilevanti devono essere comunicate in maniera chiara, verificabile e comprensibile, affinché il consumatore possa compiere una scelta realmente consapevole.
Soggetti coinvolti
La disciplina si applica ai produttori e ai professionisti che promuovono, vendono o forniscono ai consumatori prodotti i cui proventi siano destinati, anche solo parzialmente, a finalità di interesse generale. Tra i destinatari delle somme figurano numerosi soggetti riconducibili all’area della solidarietà sociale: enti del Terzo settore, organizzazioni non lucrative, enti impegnati nella ricerca scientifica, iniziative umanitarie, organizzazioni religiose, Università e altri organismi che perseguono finalità meritevoli.
Peraltro, la legge non si applica alla promozione, alla vendita o alla fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali (compresi quindi anche gli Ets non commerciali) che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti, per i quali restano ferme le disposizioni in materia di raccolta fondi vigenti.
Gli obblighi informativi verso il consumatore
Sulle confezioni dei prodotti e nelle comunicazioni commerciali dovranno essere riportati elementi precisi riguardanti l’iniziativa promossa. In particolare dovranno essere indicati (in modo né generico né ambiguo) il soggetto beneficiario della devoluzione; la finalità perseguita; la quota del prezzo destinata all’ente oppure l’importo devoluto per ciascuna unità venduta; ogni altra informazione necessaria a comprendere il meccanismo economico dell’operazione.
L’obbligo di comunicazione preventiva all’AGCM
Accanto agli obblighi informativi verso il pubblico, la disciplina introduce un ulteriore livello di controllo mediante specifici obblighi di comunicazione preventiva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, investita di una funzione di vigilanza preventiva e successiva sulle campagne commerciali che associano la vendita di prodotti a finalità benefiche. La violazione degli obblighi informativi o delle comunicazioni preventive all’Autorità comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
Gli enti del Terzo settore
L’intervento normativo è destinato ai produttori, ai professionisti e agli operatori economici che promuovono iniziative commerciali a finalità solidale; i suoi effetti si riflettono in una qualche misura anche sugli enti del Terzo settore, che rappresentano i principali destinatari dei benefici derivanti da tali campagne.
Da un punto di vista strettamente giuridico, la normativa non introduce obblighi formali a carico degli enti beneficiari.
Tuttavia, essa incide in modo significativo sul contesto nel quale questi soggetti operano, ridefinendo le modalità di collaborazione con imprese, influencer e altri operatori coinvolti nelle iniziative promozionali.
La riforma si fonda infatti su un importante rafforzamento dei principi di trasparenza e correttezza informativa, nella consapevolezza che la reputazione e l’affidabilità dell’ente beneficiario costituiscono fattori determinanti nelle scelte dei consumatori. In questo nuovo quadro regolatorio, gli enti del Terzo settore sono chiamati a prestare attenzione ai comportamenti dei produttori e/o professionisti partner e al loro corretto adempimento di quanto previsto dalla nuova norma, anche adottando strumenti contrattuali adeguati contribuendo così a preservare la credibilità dell’iniziativa e la tutela dei consumatori.
