Terzo Settore: gli enti del volontariato costituiscono uno dei pilastri del non profit italiano e giocano un ruolo privilegiato nella riforma.

Il Dlgs 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore (CTS) ha infatti abrogato la precedente normativa di riferimento (L. 266/1991), includendo le organizzazioni di volontariato (ODV) tra le particolari categorie di enti del Terzo settore (ETS), con una sezione ad esse dedicata nel Registro unico nazionale (RUNTS). L’accesso al nuovo regime è rimesso sempre ad una scelta dell’ente che sarà tenuto ad allineare il proprio statuto alle disposizioni del nuovo codice.

Sul piano operativo, quindi, il primo step da compiere riguarda l’individuazione delle attività istituzionali che si intendono svolgere (tra quelle di interesse generale previste all’art. 5 del CTS), le quali devono costituire l’oggetto esclusivo o prevalente dell’ente. Le ODV, inoltre, dovranno prestare particolare attenzione alle modalità di svolgimento di tali attività, da esercitarsi prevalentemente a favore di soggetti terzi e con l’ausilio prevalente di volontari associati (art. 32 del CTS). Accanto alle attività istituzionali, le ODV per autofinanziarsi possono organizzare anche campagne di raccolta fondi (art. 7 del CTS) o svolgere attività “diverse” da quelle di interesse generale (art. 6 del CTS), purché secondarie e strumentali. Tali previsioni costituiscono indubbiamente per le ODV una grande chance rispetto al passato, in quanto le uniche attività ulteriori previste erano le “attività commerciali e produttive marginali” di cui al DM 25 maggio 1995. Sul fronte fiscale, numerose le novità per le ODV che saranno chiamate a valutare le opportunità della riforma del terzo settore che revisiona il regime ai fini delle imposte dirette e amplia il novero delle agevolazioni di cui tali enti potranno beneficiare.

Come detto, accedendo al Terzo settore tali enti potranno autofinanziarsi anche svolgendo attività commerciali, seppure in via del tutto secondaria, e, proprio per questo tipo di ricavi il legislatore ha concesso a tali enti un regime di tassazione particolarmente agevolato. Nello specifico, per le ODV con ricavi annui non superiori a 130 mila euro è possibile optare per la determinazione forfetaria del reddito di impresa eventualmente prodotto, applicando all’ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività pari all’1% (art. 86 CTS). Laddove i ricavi siano superiori, è possibile fin ogni caso beneficiare del regime forfetario previsto per gli ETS non commerciali (art. 80 CTS), che, seppure meno vantaggioso rispetto a quello dedicato alle ODV, è comunque agevolato rispetto alle regole ordinarie.

In ogni caso, alcune attività che per altre tipologie di enti sarebbero astrattamente commerciali, per le ODV vengono espressamente decommercializzate, in ragione della natura prettamente volontaria dell’ente e delle particolari finalità perseguite. Tra queste, rientrano ad esempio le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dai volontari in occasione di manifestazioni a titolo occasionale, la cessione di beni acquisiti da terzi a titolo di sovvenzione, nonché la cessione di beni prodotti dagli assistiti/volontari (art. 84 CTS). Numerose sono anche le misure di vantaggio previste per le imposte indirette di cui le ODV possono beneficiare. Alcune comuni anche agli altri ETS, altre, invece, esclusivamente destinate a questa particolare tipologia di organizzazione. Tra le prime, vi sono l’esenzione dalle imposte di successione e donazione, nonché da quelle ipocatastali, per gli enti che ricevono donazioni e lasciti testamentari (art. 82, co. 2); l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro e ipocatastali per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (art. 82, co. 4); l’esenzione dall’imposta di bollo per qualsiasi atto/documento (anche informatico), posto in essere o richiesto dall’ente (art. 82, co. 5). Accanto a queste agevolazioni, le ODV possono beneficiare anche dell’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento dell’attività (art. 82, co. 3), nonché dell’esenzione IRES per i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale (art. 84, co. 2).

Da ultimo, il CTS prevede specifiche detrazioni/ deduzioni per i soggetti che effettuano erogazioni liberali, in denaro o in natura. In particolare, le persone fisiche che donano ad una ODV potranno portare in detrazione dall’IRPEF un importo pari al 35% della liberalità, per un ammontare massimo di 30 mila euro; in alternativa, decidere di dedurre gli importi erogati entro il limite del 10% del reddito dichiarato. Per le erogazioni fatte da enti o società, invece, l’unica agevolazione applicabile è quella della deduzione, con le modalità appena citate.

di Gabriele Sepio,

Coordinatore del tavolo tecnico-fiscale per la riforma del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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