NAPOLI- L ’istituto del cinque per mille (D.Lgs. 111/2017), la revisione della disciplina dell’impresa sociale (D.Lgs. 112/2017) e il Codice Unico del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) rappresentano il contenuto dei tre decreti legislativi adottati in attuazione della Legge n. 106/2016 di delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore. La Legge Delega ha previsto un significativo intervento di riordino della disciplina del Terzo Settore, da sempre caratterizzata per la sua disomogeneità. In particolare, il Codice del Terzo Settore rappresenta il primo tentativo di unificare ed armonizzare, laddove possibile, la disciplina relativa ai soggetti no profit. La nuova categoria degli ETS, l’istituzione di un Registro Unico e le nuove agevolazioni fiscali sono alcune delle novità più significative dei 104 articoli del decreto. La prima importante novità riguarda, dunque, l’istituzione di una nuova categoria generale sotto il nome di Enti del Terzo Settore (ETS), nella quale (art. 4) vengono ricondotti quei soggetti già con propria qualifica e caratteristiche specifiche (OdV, APS, impresa sociale, …) oppure quei soggetti di natura privata che operano senza scopo di lucro (nei limiti di cui all’art. 8), svolgono attività di interesse generale (art. 5) e sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (art. 11 e artt. 45-54). Il Codice delinea all’art. 5 un ampio catalogo di attività di interesse generale, da esercitarsi in via esclusiva o principale, tra cui basti ricordare a titolo esemplificativo: le attività in ambito sanitario e socio-sanitario, in materia di formazione e ambiente, nel settore del turismo sociale e religioso, nonché in materia di alloggio sociale e agricoltura sociale. Interessante il fatto che la norma attesti un pensiero del legislatore molto diverso da quello che ha ispirato la normativa degli anni ’90, in particolare in tema di Onlus: se allora si è costruito l’impianto normativo sul concetto di perseguimento di finalità solidaristica attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale, nel quale la risposta ad un bisogno di un soggetto svantaggiato era l’aspetto dirimente, oggi si concepisce il soggetto appartenente all’ETS secondo la logica dell’attività di interesse generale, ossia nella dimensione dell’ampio ventaglio di tutto ciò che possa addurre benefici per l’intera società civile. L’ambito delle attività si estende inoltre (art. 6) alle “attività diverse” da quelle di cui all’elenco sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e purché indicate nell’atto costitutivo e nello statuto. Oltre al requisito essenziale dell’esercizio di attività di interesse generale, ai fini dell’assunzione della qualifica di ETS, il Codice richiede altresì l’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore; tale Registro sarà tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed operativamente gestito su base territoriale, con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Con la nuova categoria si è proceduto, tra l’altro, all’abrogazione della normativa in tema di Onlus, acronimo che, a partire dalla piena operatività della Riforma, andrà così a scomparire, con effetti fiscal tributari che sono delineati dal nuovo regime fiscale introdotto dalle norme attuative. Sotto il profilo delle novità fiscali, il Codice supera, almeno in parte, il concetto tipico per le Onlus di presunzione di non commercialità dell’attività, istituendo un regime di favor secondo il quale le attività di interesse generale di cui all’articolo 5 si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, nei limiti indicati dall’art. 79. L’effettiva entrata in vigore della disciplina complessiva del Codice del Terzo settore, tuttavia, è legata all’istituzione del Registro Unico nazionale, sicché le organizzazioni hanno tempo fino alla metà del 2018 per adeguare i propri statuti alle prescrizioni di legge. Di rilievo il fatto che, a sensi dell’art. 101 comma 8, per le ONLUS (e lo stesso per gli enti associativi), l’iscrizione nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente; ciò anche quando l’iscrizione avvenga prima dell’autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10, alla quale è invece subordinata l’applicazione del Titolo X del Codice, ossia la parte riguardante il regime fiscale degli ETS, il quale si applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea e, comunque, successivamente all’operatività del Registro Unico.

di Luca Degani

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