Riproponiamo l’articolo di Daniele Erler per Cantiere Terzo Settore relativo al decreto direttoriale n. 257/2026 che aggiorna le regole di rendicontazione del 5 per mille per gli enti del Terzo settore
È stato pubblicato nei giorni scorsi il decreto direttoriale n. 257 del 15 ottobre 2026 in tema di rendicontazione del 5 per mille, uno degli strumenti più importanti per garantire che le risorse ricevute grazie alla scelta dei contribuenti siano utilizzate in modo trasparente e coerente con le finalità istituzionali degli enti. Comunicare come vengono impiegati questi fondi, infatti, non è soltanto un adempimento amministrativo, ma anche un’occasione per rafforzare il rapporto di fiducia con la propria comunità di riferimento.
Il documento sostituisce, di fatto, le precedenti linee guida disposte dai decreti direttoriali n. 488 del 22 settembre 2021 e n. 396 del 13 dicembre 2022, con l’obiettivo di consentire agli enti del Terzo settore (Ets) una più chiara ed efficiente gestione degli adempimenti previsti dal dpcm del 23 luglio 2020.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel confermare le precedenti regole, ha distinto in maniera più netta i documenti in cui sono contenute le linee guida che si applicano agli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 20.000 euro da quelle che invece devono seguire, a partire dall’anno finanziario 2021 e successivi, gli Ets che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro.
Nello specifico, il nuovo decreto è completato da due documenti:
- l’Allegato 1, che si applica per l’anno finanziario 2020 a tutti gli Ets, indipendentemente dall’importo ricevuto, e, a partire dall’anno finanziario 2021, per la rendicontazione dei soli contributi inferiori a 20.000 euro. Si ricorda che gli Ets che hanno ricevuto dal 5 per mille una cifra inferiore al valore appena evidenziato, devono redigere il rendiconto (secondo l’apposito modello) e la relazione illustrativa ma non sono tenuti ad inviarli al Ministero, e non hanno nemmeno l’obbligo di pubblicare il rendiconto e la relazione sul loro sito internet;
- l’Allegato 2, che si applica, a partire dall’anno finanziario 2021, esclusivamente agli Ets che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro.
Gli enti che si trovano in tale situazione devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero e, a partire dall’anno finanziario 2021 e successivi, lo possono fare solamente utilizzando la piattaforma appositamente dedicata, disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it; unitamente a ciò, devono poi procedere a pubblicare sul proprio sito internet il rendiconto, comunicando al Ministero, sempre e solo tramite l’apposita piattaforma, l’avvenuta pubblicazione.
Nell’apposita sezione del sito ministeriale dedicata alla rendicontazione del 5 per mille, è possibile trovare informazioni e scaricare i documenti specifici utili agli enti che si trovano in una delle due situazioni appena evidenziate.
Rispetto alle precedenti linee guida, merita di essere menzionata una importante precisazione legata alla pubblicazione del rendiconto sul sito internet dell’ente.
Il Ministero, da un lato, sottolinea come, per gli enti beneficiari di almeno 20.000 euro, la mancata pubblicazione sul sito del rendiconto (generato dalla piattaforma di cui sopra al termine della procedura di invio) equivalga ad un inadempimento e sia quindi passibile di sanzione; dall’altro, ammette che il rendiconto possa essere pubblicato anche su altri portali analoghi al sito internet oppure, riprendendo quanto previsto dal codice del Terzo settore (articolo 14, comma 2), sul sito internet della rete associativa a cui l’ente aderisce, facilitando in tal modo gli enti che ad oggi non dispongono di un sito internet proprio.
Questa precisazione richiama un tema centrale non solo per il sistema del 5 per mille, ma di tutto l’impianto previsto dalla riforma del Terzo settore: la trasparenza. La pubblicazione del rendiconto non dovrebbe essere considerata soltanto un obbligo normativo, ma uno strumento attraverso il quale gli enti possono rendere conto delle proprie attività, spiegare come sono state utilizzate le risorse ricevute e mostrare concretamente l’impatto generato sul territorio e nelle comunità di riferimento. Rendere accessibili i dati di utilizzo delle risorse, così come avviene per quelli consultabili nel Registro unico nazionale del Terzo settore, contribuisce a rafforzare la credibilità delle organizzazioni e a consolidare quel rapporto fiduciario che rappresenta uno degli elementi distintivi del Terzo settore. Una forma di responsabilità che permette ai cittadini, oltre che alle istituzioni, di verificare come le risorse siano state trasformate in attività, servizi e progetti di interesse generale.
Per maggiori indicazioni in tema di rendicontazione, si rinvia in generale al vademecum di Cantiere terzo settore “5 per mille istruzioni per l’uso” e nello specifico all’articolo “Alcune indicazioni per la rendicontazione del 5 per mille 2023 e 2024”.
