Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, investito della questione circa la natura giuridica dell’Associazione Croce Rossa Italiana e dei suoi Comitati alla luce del Codice del Terzo Settore, ha confermato che l’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore e la qualificazione dell’Associazione e dei suoi Comitati come organizzazione di volontariato discende “direttamente dalla legge speciale che disciplina l’Associazione e le attribuisce la qualificazione di ODV” e cioè dall’art. 1 del D.Lgs. n.178/2012.

Tanto vale anche, nelle more dell’entrata in vigore del RUNTS, rispetto ai registri medio tempore operanti e, dunque, il registro regionale delle ODV.

Il Ministero ha precisato che le istanze di iscrizione nei registri del volontariato di riferimento di ciascun Comitato devono essere accolte dalle Amministrazioni deputate alla tenuta dei registri, non residuando margini di discrezionalità o valutazione in capo alle stesse.
Inoltre, il Ministero ha ribadito che “la norma di riferimento non si limita a qualificare l’Associazione e i suoi Comitati come odv di diritto, ma prevede, sempre di diritto, che tali enti siano effettivamente iscritti, anche in deroga ad eventuali previsioni recate dalle normative attuative della legge n. 266/1991 nelle parti in cui le stesse sono state mantenute vigenti per effetto del regime transitorio.

Pertanto, in considerazione della qualificazione ex lege dell’Associazione e dei Comitati quali organizzazioni di volontariato e al fine di riallineare la situazione di fatto con quella di diritto, il Ministero ha invitato ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata a provvedere all’iscrizione dei Comitati CRI che ne facciano richiesta, anche avvalendosi del supporto del rispettivo Comitato regionale, nei rispettivi registri ODV regionali medio tempore operanti e alla contestuale cancellazione dei predetti enti dai rispettivi registri APS, ove dovessero risultare ivi iscritti.