Come Accreditarsi

  1. Premessa

L’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale ha lo scopo di assicurare le condizioni perché l’impiego dei volontari sia efficace, in termini di utilità per la collettività ed efficiente in rapporto alle risorse pubbliche impiegate; si vuole altresì garantire che la proposta rivolta ai giovani sia chiaramente definita e comunicata in modo trasparente, e che l’esperienza di servizio civile costituisca effettivamente un momento di crescita personale e di miglioramento delle capacità dei giovani.

L’accreditamento consiste perciò nell’accertamento del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi adeguati e delle competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile nazionale richiesti agli enti, nonché nell’accertamento del mantenimento nel tempo dei predetti requisiti.

  1. Albo nazionale e albi regionali e provinciali.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 2002, a partire dal 1° gennaio 2006, le Regioni e le Province autonome hanno istituito un proprio albo, cui sono iscritti gli enti di servizio civile nazionale con sede legale nella regione e sedi di attuazione di progetto in non più di altre tre regioni. Gli enti con le caratteristiche su indicate presentano domanda di accreditamento o, se già accreditati, domanda di adeguamento alle Regioni o Province autonome il cui elenco è pubblicato sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (www.serviziocivile.gov.it) .

Continuano ad essere iscritti, o iscrivibili, nell’albo nazionale gli enti di servizio civile con sedi di attuazione di progetto in più di quattro regioni. Le Amministrazioni centrali dello Stato, comprese le sedi periferiche, devono essere iscritte autonomamente all’albo nazionale a prescindere dal numero delle regioni in cui sono dislocate le loro sedi di attuazione di progetto.

Gli enti locali e le loro aggregazioni (Comunità montane, Unioni di comuni, Associazioni e Consorzi tra enti locali) ad esclusione dei Piani di zona che non sono accreditabili, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere, non legati ad altro ente di servizio civile da accordi di partenariato sono iscritti, o iscrivibili, autonomamente, all’albo regionale o provinciale di competenza in relazione alla propria sede legale e possono avere sedi di attuazione di progetto esclusivamente entro l’ambito territoriale di loro competenza.

Gli enti pubblici, le Amministrazioni centrali dello Stato e le associazioni no profit sono iscritti, con le modalità previste al successivo paragrafo 5, agli albi regionali, delle Province autonome e all’albo nazionale esclusivamente per le finalità desumibili rispettivamente dalle leggi istitutive e dagli Statuti, riconducibili a quelle previste dall’art.1, comma 1°, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ad eccezione di quanto previsto alla lett. e) del citato articolo 1. Gli enti, all’atto della richiesta di accreditamento o di adeguamento dell’accreditamento dichiarano per quali delle finalità previste, così come codificate nei settori di cui alla successiva tabella 1, richiedono l’iscrizione.

Le norme che seguono riguardano l’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale sia nell’albo nazionale che negli albi regionali e provinciali.

Nel prosieguo della circolare è indicato come “ufficio competente”, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (di seguito denominato Dipartimento) o l’ufficio regionale o delle Province autonome per il servizio civile nazionale, rispettivamente competenti a valutare le domande di accreditamento presentate dagli enti nazionali e dagli enti regionali.

La presentazione di progetti di servizio civile nazionale è consentita ai soli enti accreditati.

  1. I Requisiti

Ai fini dell’accreditamento gli enti sono tenuti a dimostrare i requisiti richiesti dall’art. 3 della legge n. 64 del 2001, e cioè:

– assenza di scopo di lucro;

– capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale;

– corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall’art. 1 della stessa legge n. 64;

– svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

Ulteriori condizioni per l’accreditamento sono rappresentate:

dall’ubicazione della sede legale dell’ente titolare dell’accreditamento nell’ambito del territorio dello Stato italiano;

– dalla sottoscrizione, da parte del responsabile legale di ogni ente che intenda entrare nel servizio civile, di una “Carta di impegno etico del servizio civile nazionale”, per ribadire che l’intero sistema partecipa della stessa cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti.

3.1 Capacità organizzativa e possibilità di impiego. Le sedi di attuazione e gli operatori locali di progetto.

La “capacità organizzativa e possibilità d’impiego” indica la necessità di modulare il numero dei volontari impiegati dall’ente in relazione a diversi livelli di capacità organizzativa e di possibilità d’impiego dei volontari. E’ infatti evidente che i due requisiti richiamati non hanno valore assoluto, ma inducono a pensare ad una necessaria proporzionalità tra le caratteristiche, le dimensioni, i modelli organizzativi dell’ente e la capacità di impiegare e gestire correttamente un certo numero di volontari.

L’esperienza ha dimostrato che, per la buona riuscita del servizio civile nazionale, non basta che il numero dei volontari in servizio presso un ente sia proporzionale alle possibilità di impiego dell’ente e ad una sua generica capacità organizzativa, ma é necessaria la presenza di alcune funzioni che connotano la capacità organizzativa dell’ente, in relazione alle specifiche esigenze del servizio civile nazionale, concernenti in particolare la gestione dei progetti, del reclutamento, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione.

L’analisi della capacità organizzativa e della possibilità di impiego degli enti deve essere condotta al livello della più piccola unità operativa del servizio civile, e cioè della “sede di attuazione di progetto”. Ai fini che interessano, alla sede di attuazione di progetto corrisponde una ed una sola sede fisica, facente capo ad un solo ente ed individuata mediante: denominazione, via/piazza, numero civico, palazzina, scala, piano, interno, c.a.p. e comune di ubicazione. Ogni sede di attuazione di progetto deve rispettare tutti i requisiti e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a pena di non iscrizione o di cancellazione dall’albo delle singole sedi. Anche le sedi già accreditate dovranno essere adeguate a quanto previsto dalla predetta normativa a pena di cancellazione dall’albo. Su ogni sede di attuazione di progetto, ad eccezione delle sedi di riferimento in Italia dei progetti da realizzarsi all’estero, possono operare, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e successive modificazioni ed integrazioni, un numero massimo di 20 volontari, anche se impegnati nella realizzazione di progetti diversi. Nel caso in cui l’ente in sede di accreditamento o di adeguamento dell’accreditamento dichiari espressamente di voler impegnare sulla stessa sede di attuazione di progetto un numero di volontari superiore a 20, l’Ufficio competente procede agli opportuni accertamenti anche avvalendosi della collaborazione di altre istituzioni e dell’Arma dei carabinieri.

Si richiama l’attenzione sul fatto che le sedi di attuazione di progetto devono essere indicate riferendole esattamente all’ente che ne è titolare, sia esso l’ente accreditato, che l’ente a quest’ultimo legato da vincoli diversi; deve essere cioè sempre possibile individuare l’ente nel cui effettivo interesse prestano servizio i volontari presso una determinata sede. Le sedi devono essere pertanto contraddistinte 5

Nb per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del sito serviziocivile.gov.it